Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29988 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29988 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5719/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D ‘ APPELLO ANCONA n. 716/2020 depositata il 16/07/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Nel giudizio introdotto dalla RAGIONE_SOCIALE e, per essa, dalla RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale di Ancona ha dichiarato risolto ipso iure , ex artt. 21 del contratto e 1456 c.c., il contratto di leasing concluso, in data 1 aprile 2020, con la RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto immobili, stante la morosità della SAT nel pagamento dei canoni mensili a decorrere da quello con scadenza il 1.8.2012, e l’ha condannata a rilasciarlo; ha rigettato -per quanto ancora interessa -l’eccezione di incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Lanciano e le domande riconvenzionali proposte da RAGIONE_SOCIALE per la condanna di RAGIONE_SOCIALE a restituire le somme ‘indebitamente ritenute’ per ‘eccessivo vantaggio per la società concedente’ e a pagare le ‘maggiori somme dovute… per le migliorie apportate all’immobile’.
L’appello di RAGIONE_SOCIALE è stato rigettato dalla Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 16 luglio 2020, avverso la quale la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, resistito da RAGIONE_SOCIALE, in persona della sua mandataria e procuratrice speciale RAGIONE_SOCIALE. La RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo, con il quale la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 21 c.p.c., in ordine al rigetto dell’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Ancona, in favore del Tribunale di Lanciano, è infondato.
La questione se la domanda proposta dall’originaria attrice avesse dato origine ad una causa relativa a diritti reali (soggetta per la competenza territoriale, come sostenuto dalla ricorrente, alla disciplina dell’art. 21 c.p.c.) o a diritti personali ( ex art. 20 c.p.c.), è stata correttamente risolta dalla Corte nella sentenza impugnata nel senso della natura personale dell’azione. Ed infatti, per
attribuire natura reale ad un’azione non basta che essa abbia per oggetto un immobile, di cui si chieda la riconsegna o la restituzione, ma occorre aver riguardo anche alla causa petendi sui cui la domanda è fondata, con la conseguenza che la causa ha natura personale quando, a fondamento della stessa, sia dedotto anziché un diritto reale un diverso rapporto. In particolare, ‘non sono cause relative a diritti reali su immobili quelle che traggono origine da una domanda con cui è chiesta la condanna a consegnare un immobile o a restituirlo e che trovano il loro presupposto in un’obbligazione di consegna o restituzione, in adempimento del contratto intervenuto tra le parti o come conseguenza di una decisione, effetto della quale sia il venir meno del diritto del convenuto di possedere o detenere l’immobile’ (Cass. n. 18554/2007). Il principio è aderente alla fattispecie in esame, in cui l’originaria società attrice aveva chiesto il rilascio del bene in conseguenza della risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatrice.
Il secondo motivo, con cui è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 1526, comma 2, c.c., in ordine al rigetto RAGIONE_SOCIALE domande riconvenzionali di SAT di accertamento RAGIONE_SOCIALE maggiori somme asseritamente pagate e di liquidazione RAGIONE_SOCIALE migliorie apportate all’immobile, è inammissibile.
Esso infatti non si confronta con -e non censura -le rationes decidendi con cui la sentenza impugnata ha rilevato l’inammissibilità del motivo di appello riguardante le migliorie (già ritenuta dal tribunale generica e non provata) per mancata impugnazione dell’ulteriore ratio concernente il contrasto della pretesa con quanto pattuito dalle parti nell’art. 11 del contratto.
Con riferimento all’altra domanda di RAGIONE_SOCIALE, la sentenza ne ha rilevato l’inammissibilità per difetto di interesse poiché, da un lato, ‘la società concedente non ha svolto alcuna domanda volta ad ottenere il pagamento dei canoni rimasti impagati’ e, dall’altro, la
RAGIONE_SOCIALE non ha impugnato in appello la qualificazione della clausola di irripetibilità dei canoni riscossi (operata dal tribunale) come ‘penale’ né l’affermazione secondo cui l’originaria convenuta non aveva proposto domanda di riduzione della stessa (ritenuta comunque inammissibile).
In conclusione, il ricorso è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in € 9200,00.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 08/09/2023.