Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17700 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17700 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6355/2023 R.G. proposto da :
NOME e NOMECOGNOME domiciliati presso l’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende
-ricorrenti- contro
FINO RAGIONE_SOCIALE rappresentata da RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 1951/2022 depositata il 14/9/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/4/2025 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
Il Tribunale di Verona, con sentenza n.1/2021, rigettava domanda di simulazione assoluta proposta da RAGIONE_SOCIALE mediante la mandataria DoBank RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE in relazione all’atto compiuto il 22 novembre 2016 mediante il quale i fratelli NOME e NOME COGNOME, suoi debitori, avevano venduto nuda proprietà immobiliare a RAGIONE_SOCIALE e accoglieva, in subordine, la domanda di revocazione per il medesimo atto negoziale.
RAGIONE_SOCIALE presentava appello; a loro volta i COGNOME presentavano gravame. Riunite le due conseguenti cause, la Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 1951/2022, rigettava, tranne per la censura dell’omessa compensazione delle spese di primo grado, che accoglieva compensandole per un terzo.
I COGNOME hanno presentato ricorso, composto di quattro motivi, da cui si è difesa RAGIONE_SOCIALE mediante la mandataria, ora RAGIONE_SOCIALE; non si è difesa invece RAGIONE_SOCIALE
I ricorrenti hanno anche depositato memoria.
Ritenuto che:
Con il primo motivo, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., si denuncia violazione dell’articolo 2901, primo comma, c.c. per carenza del requisito oggettivo dell’azione pauliana.
1.1 Si osserva che il giudice deve valutare il pregiudizio quando oggetto dell’azione pauliana è compravendita di bene ipotecato qualora agisca un creditore chirografario ‘riguardo al potenziale conflitto tra il creditore chirografario e il creditore garantito da ipoteca … in relazione alla concreta possibilità di soddisfazione del primo con riguardo alla garanzia reale del secondo’ (qui si invocano Cass. 25733/2015 e Cass. 16464/2009). È pur vero che si tratta di un giudizio prognostico (Cass. 5806/2019) sul ridimensionamento o no della garanzia ipotecaria, ma proprio per questo occorrerebbe ‘una vera e propria valutazione con giudizio prognostico proiettato verso il futuro’. Tale valutazione qui non sarebbe stata effettuata dal Tribunale, limitatosi ‘ad ipotizzare apoditticamente’.
Si critica quanto affermato dal primo giudice, negando in sostanza che fosse ravvisabile alcun pregiudizio, e dichiarando che ‘Fino 2 non ha subito alcun danno, essendo stato semplicemente pagato il creditore ipotecario di primo grado, che ne aveva diritto di precedenza’ e che ‘a fronte dell’uscita di un bene gravato da ipoteca dal patrimonio del debitore è altresì stato estinto un corrispondente debito e, quindi, l’operazione è neutrale rispetto al complessivo patrimonio del debitore’.
Comunque sarebbe stato onere del creditore ‘provare la rilevanza quantitativa e qualitativa dell’atto di disposizione’, prova, questa, ‘assente nei precedenti gradi’, mentre i debitori avrebbero provato che all’epoca il patrimonio residuo ‘era capiente’.
1.2 Nonostante l’ incipit contenente il riferimento ad un passo della sentenza d’appello, il motivo in realtà è eccentrico in quanto censura la valutazione del primo, e non del secondo giudice. Inoltre la sostanza del motivo è di censura fattuale, e proprio sull’accertamento operato dal Tribunale.
La doglianza, dunque, patisce una evidente inammissibilità.
Con il secondo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione dell’articolo 2901, primo comma, c.c. per difetto del requisito soggettivo.
2.1 Nell’accertare la conoscenza che avevano le parti della compravendita della idoneità di questa ad arrecare pregiudizio ai creditori degli alienanti, il giudice d’appello avrebbe ignorato un dato essenziale: che l’intera provvista ricavata con detta vendita, di euro 250.000, ‘è andata al creditore ipotecario di primo grado’, il quale comunque ‘sarebbe stato soddisfatto con precedenza rispetto a Unicredit ‘ (la cedente del credito a Fino 2). Non essendovi allora pregiudizio, non vi sarebbe neppure ‘dolosa preordinazione dei debitori’.
Per dimostrare l’assenza totale del dolo, si espone infine ‘la sequenza cronologica’ nella vicenda (ricorso, pagina 18).
2.2 La Corte d’appello ha esaminato la questione dell’elemento soggettivo, dopo avere considerato anche la censura relativa all’effetto di un contratto stipulato per saldare un debito (sentenza, pagine 5ss.) disattendendola. Il vaglio dell’elemento soggettivo si rinviene a pagina 9 della pronuncia, e la critica con cui viene attaccato dai ricorrenti il suo esito è evidentemente fattuale; natura fattuale che, peraltro, tentano i ricorrenti stessi di coprire con la questione appunto del soddisfacimento di un creditore, considerata d’altronde correttamente dal giudice d’appello.
Ne deriva che il motivo non merita accoglimento, in parte dovendosi qualificare addirittura inammissibile perché fattuale.
Con il terzo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione dell’articolo 2901, terzo comma, c.c., anche in relazione all’articolo 2697 c.c.
3.1 La Corte d’appello afferma non essere stato allegato né provato che il debito estinto con il prezzo della vendita era scaduto, così negando l’applicabilità dell’articolo 2901, terzo comma, c.c.
Si oppone che, ‘dalla narrazione dei fatti e dalla documentazione già prodotta in primo grado, risulta che il credito (di BPER Banca) per cui sarebbe stipulata quella vendita sarebbe stato ‘scaduto da tempo’ e gli attuali ricorrenti non avrebbero avuto altri mezzi per saldarlo.
3.2 Il motivo è palesemente inammissibile per la sua natura del tutto fattuale, che persegue un accertamento alternativo rispetto a quello raggiunto dal giudice di merito.
Con il quarto motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione degli articoli 2697 e 2729 c.c.
4.1 La corte territoriale, come il primo giudice, avrebbe voluto ‘valersi di una labile prova presuntiva piuttosto di motivare adeguatamente la mancata ammissione della prova testimoniale dedotta dai ricorrenti … in ordine ai presupposti del consenso prestato dal creditore ipotecario di primo grado alla sottrazione del bene oggetto di revocatoria’, così affidandosi ‘a discutibili elementi indiziari’, e in tal modo rendendo nulla la sentenza perché la motivazione sarebbe affetta da ‘contraddittorietà insanabile’ e violerebbe il minimo costituzionale, avendo rigettato l’eccezione come non provata ‘dopo aver respinto una richiesta non inammissibile di prova’.
4.2 Nel ricostruire la doglianza che veicola, il motivo permane a un livello generico; e d’altronde ammettono i ricorrenti stessi che il giudice d’appello ha ravvisato e utilizzato elementi indiziari per l’accertamento, il che sposta la censura su un livello di gravame, e comunque puramente fattuale.
Ne consegue l’inammissibilità del motivo.
All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti al solidale pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquidate in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 4.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2025