Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20204 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20204 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/07/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 25308/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE e COGNOME NOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato presso l’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata presso l’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 2066/2023 depositata il 13/10/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/6/2025 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
Per quanto qui interessa, RAGIONE_SOCIALE otteneva dal Tribunale di Firenze con decreto del 10 agosto 2016 omologa di concordato con riserva. Successivamente il medesimo Tribunale, a seguito di istanza di Intesa San Paolo S.p.A., dichiarava la risoluzione di tale concordato, provvedimento oggetto poi di impugnazione.
Il 9 settembre 2016, frattanto, Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve Società Cooperativa citava davanti al Tribunale di Firenze RAGIONE_SOCIALE e Ditta NOME RAGIONE_SOCIALE per ottenere, ex articolo 2901 c.c., dichiarazione di inefficacia nei propri confronti di un atto notarile del 31 gennaio 2014 con cui Ditta NOME RAGIONE_SOCIALE aveva consentito alla costituzione di ipoteca volontaria sull’unico suo immobile sito a Firenze, a garanzia della somma di euro 115.729,20 per un credito di pari importo che RAGIONE_SOCIALE avrebbe avuto nei suoi confronti.
RAGIONE_SOCIALE si costituiva, resistendo, mentre RAGIONE_SOCIALE restava contumace. Entrava nel giudizio per intervento volontario ai sensi dell’articolo 105 c.p.c. pure Banco Fiorentino – Mugello Impruneta Signa – Credito Cooperativo Società CooperativaRAGIONE_SOCIALE assumendo di avere interesse alla stessa azione riguardo all’atto notarile suddetto per un credito che le era stato riconosciuto con decreto ingiuntivo, divenuto definitivamente esecutivo.
Il Tribunale accoglieva la domanda a favore dell’attrice e della intervenuta con sentenza del 15 ottobre 2019.
RAGIONE_SOCIALE proponeva appello, cui resistevano rispettivamente Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve e Banco Fiorentino; Ditta Carlo RAGIONE_SOCIALE in liquidazione rimaneva contumace.
La Corte d’appello di Firenze rigettava il gravame con sentenza del 13 ottobre 2023.
Ha presentato ricorso articolato in tre motivi Liquidazione Giudiziale RAGIONE_SOCIALE nei confronti di Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve e Banco Fiorentino, ciascuna delle quali parti si è difesa con controricorso, depositando pure memoria.
Considerato che:
Deve in primis rilevarsi che il ricorso non è stato notificato nei confronti di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, la quale è litisconsorte necessaria come è proprio in ogni fattispecie di azione pauliana (cfr., p. es., Cass. 11005/2002, Cass. 11150/2003, Cass. ord. 23068/2011 e, da ultimo, Cass. ord. 10547/2025). Pertanto, all’esito riservando ogni altro profilo, si deve ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di essa, assegnando termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza, con rinvio conseguente a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte o rdina l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, con termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza. Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma il 30 giugno 2025