Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20204 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20204 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/07/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 25308/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME
-ricorrente- contro
BANCO FIORENTINO – COGNOME IMPRUNETA SIGNA – RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato presso l’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata presso l’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 2066/2023 depositata il 13/10/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/6/2025 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
Per quanto qui interessa, RAGIONE_SOCIALE otteneva dal Tribunale di Firenze con decreto del 10 agosto 2016 omologa di concordato con riserva. Successivamente il medesimo Tribunale, a seguito di istanza di Intesa San Paolo RAGIONE_SOCIALE.ARAGIONE_SOCIALE, dichiarava la risoluzione di tale concordato, provvedimento oggetto poi di impugnazione.
Il 9 settembre 2016, frattanto, RAGIONE_SOCIALE citava davanti al Tribunale di Firenze RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE per ottenere, ex articolo 2901 c.c., dichiarazione di inefficacia nei propri confronti di un atto notarile del 31 gennaio 2014 con cui RAGIONE_SOCIALE aveva consentito alla costituzione di ipoteca volontaria sull’unico suo immobile sito a Firenze, a garanzia della somma di euro 115.729,20 per un credito di pari importo che RAGIONE_SOCIALE avrebbe avuto nei suoi confronti.
RAGIONE_SOCIALE si costituiva, resistendo, mentre RAGIONE_SOCIALE restava contumace. Entrava nel giudizio per intervento volontario ai sensi dell’articolo 105 c.p.c. pure Banco Fiorentino – Mugello Impruneta Signa – RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, assumendo di avere interesse alla stessa azione riguardo all’atto notarile suddetto per un credito che le era stato riconosciuto con decreto ingiuntivo, divenuto definitivamente esecutivo.
Il Tribunale accoglieva la domanda a favore dell’attrice e della intervenuta con sentenza del 15 ottobre 2019.
RAGIONE_SOCIALE proponeva appello, cui resistevano rispettivamente RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e Banco Fiorentino; RAGIONE_SOCIALE in liquidazione rimaneva contumace.
La Corte d’appello di Firenze rigettava il gravame con sentenza del 13 ottobre 2023.
Ha presentato ricorso articolato in tre motivi Liquidazione Giudiziale RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e Banco Fiorentino, ciascuna delle quali parti si è difesa con controricorso, depositando pure memoria.
Considerato che:
Deve in primis rilevarsi che il ricorso non è stato notificato nei confronti di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, la quale è litisconsorte necessaria come è proprio in ogni fattispecie di azione pauliana (cfr., p. es., Cass. 11005/2002, Cass. 11150/2003, Cass. ord. 23068/2011 e, da ultimo, Cass. ord. 10547/2025). Pertanto, all’esito riservando ogni altro profilo, si deve ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di essa, assegnando termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza, con rinvio conseguente a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte o rdina l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, con termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza. Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma il 30 giugno 2025