Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3988 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3988 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23275/2019 R.G. proposto da: COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 5003/2018 depositata il 06/11/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Premesso che:
1.NOME COGNOME ricorre, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Corte di Appello di Napoli, confermando la sentenza di primo grado in punto di insussistenza di un diritto reale, segnatamente, di proprietà, di esso ricorrente sul suolo, in RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, su cui insiste un edificio nel quale il medesimo ricorrente gestisce una attività di ristorazione, ha affermato che, data tale insussistenza, il ricorrente difettava di legittimazione rispetto alla azione negatoria proposta, ex art.949 c.c., per far accertare che l’RAGIONE_SOCIALE non avesse titolo per insistere nel sostenere che quel suolo apparteneva al demanio (marittimo) e che l’RAGIONE_SOCIALE o il RAGIONE_SOCIALE avessero ragione di insistere nel chiedere il pagamento di un’indennità di occupazione illegittima del suolo;
2.l’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso. Il RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato;
3.il ricorrente ha depositato memoria;
considerato che:
1.con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione dell’art. 949 c.c. Deduce il ricorrente che la Corte di Appello avrebbe errato nel non rilevare che l’RAGIONE_SOCIALE non aveva provato che il suolo ricadesse in area demaniale. Afferma di
avere invece ‘ampiamente dimostrato di essere il proprietario’ del suolo;
2.il motivo è inammissibile.
2.1. L’azione negatoria (art.949 c.c.) è un’azione reale volta alla tutela della proprietà (o dei diritti di enfiteusi o di usufrutto) su un determinato bene contro l’altrui pretesa di esercitare un qualunque diritto reale sullo stesso bene e contro eventuali turbative o molestie con cui la pretesa si estrinsechi.
2.2. La titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva sicché la parte che agisce in giudizio per far accertare l’inesistenza dell’altrui diritto su un fondo del quale affermi di essere il proprietario ha l’onere di dimostrare di possederlo in forza di un valido titolo.
2.3. La Corte di Appello ha evidenziato che il ricorrente non ha dimostrato di essere proprietario del suolo che l’RAGIONE_SOCIALE controricorrente sostiene appartenere al demanio. Ha evidenziato anche che la (carenza di prova di titolo) era stata dichiarata già dal giudice di primo grado e che detta dichiarazione ‘non censurata’.
2.4. L’affermazione del ricorrente di avere ‘ampiamente dimostrato di essere proprietario del suolo’ è un’affermazione apodittica. Non integra un motivo ammissibile di censura.
2.5. La censura sollevata dal ricorrente per cui la Corte di Appello non avrebbe rilevato che l’RAGIONE_SOCIALE non aveva provato che il suolo ricadesse in area demaniale è inammissibile per difetto di interesse (art. 100 c.p.c.), trattandosi di censura che non coglie la ratio della decisione.
La ratio è centrata sulla carenza di legittimazione attiva del ricorrente.
La Corte di Appello, una volta riscontrata tale carenza, non aveva ragione di procedere e di fatto, correttamente, non ha proceduto a verificare se l’RAGIONE_SOCIALE avesse o meno titolo per vantare diritti sul suolo de quo.
Né può condividersi l’assunto sotteso al motivo in esame, evidentemente viziato da un salto logico, secondo cui il diritto del ricorrente risulterebbe automaticamente dimostrato della contestazione sollevata contro il diritto vantato dall’RAGIONE_SOCIALE o dalla assenza di prova da parte dell’RAGIONE_SOCIALE del diritto vantato;
quanto appena scritto vale anche per il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, anch’essi non riguardanti la ratio della decisione e inficiati dal medesimo assunto viziato.
3.1. I suddetti motivi rispettivamente veicolano censure di ‘violazione o falsa applicazione degli artt.822 e ss. c.c. e 28 e ss. cod. nav.’ (primo motivo) per non avere la Corte di Appello rilevato che da una perizia di esso ricorrente dalla sentenza n.7752/2017 del Tribunale penale di Napoli, sez. Ischia di assoluzione di esso ricorrente dai reati di occupazione di bene demaniale, risultava che il suolo in contestazione non apparteneva al demanio; ‘omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti’ (secondo motivo) per non avere la Corte tenuto conto della circostanza emergente dalla suddetta sentenza penale per cui ‘l’immobile non si trova in area demaniale’; ‘violazione dell’art. 654 c.p.c.’ (terzo motivo) per non avere la Corte di Appello tenuto conto della sopradetta circostanza malgrado la sentenza penale fosse divenuta definitiva.
3.2. Nessuno dei motivi attiene alla prova di un titolo fondante la proprietà del ricorrente e perciò nessuno è ammissibile;
in conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
il ricorrente, in forza del principio di soccombenza (art. 91 c.p.c.), deve rifondere all’RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio;
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE, delle spese del presente giudizio che liquida in € 6.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2024.