Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33157 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33157 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 26813/2018 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (cod. fisc. e P.IVA P_IVA) e da RAGIONE_SOCIALE DEL RAGIONE_SOCIALE (cod. fisc. CODICE_FISCALE), in persona del curatore, difesi e rappresentati per procura in atti dall’AVV_NOTAIO del foro di Varese pec: EMAIL -ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO .
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME (cod. fisc. CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (cod. fisc. CODICE_FISCALE), difesi e rappresentati, giusta procura speciale in atti, dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME del Foro di Varese e, congiuntamente o disgiuntamente, dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME del Foro di Roma presso il cui studio in Roma, INDIRIZZO, hanno eletto domicilio.
-controricorrente –
contro
NOME COGNOME (cod. fisc. CODICE_FISCALE)
-intimato –
avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, depositata in data 19.06.2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano – decidendo sul gravame proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME (con appello adesivo di NOME COGNOME), e nei confronti del RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE – ha ritenuto fondato l’appello principale avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Varese del 7 giugno 2016 (n. 664/2016), accogliendo l’eccezione di prescrizione e di decadenza formulata dagli appellanti nei confronti dell ‘ azione revocatoria presentata dalla curatela fallimentare, e ha rigettato pertanto la relativa domanda; ha inoltre rigettato l’appello incidentale condizionato del fallimento, respingendo così l’azione di simulazione proposta in via subordinata dal fallimento nei confronti degli appellanti; ha altresì respinto la domanda di cancellazione della trascrizione della domanda della sentenza di fallimento sul bene oggetto di contesa giudiziaria tra le parti.
La Corte territoriale ha osservato, per quanto qui ancora di interesse, che: (i) i termini decadenziali indicati dal primo comma dell’art. 69 -bis l. fall. sono applicabili anche alla fattispecie prevista dall’art. 64 l. fall., a nulla rilevando la natura meramente dichiarativa della relativa azione posta in essere dalla curatela; (ii) confermava tale soluzione anche il tenore letterale dell’art. 69bis l. fall., che prevede i predetti termini decadenziali per ‘le azioni revocatorie disciplinate nella presen te sezione’, e dunque anche per l’azione ex art. 64 l. fall., indiscutibilmente collocata nella Sezione III del capo III, e
nel novero delle fattispecie sottoposte al suo regime; (iii) nel caso di specie i termini in questione erano indiscutibilmente maturati.
La sentenza, pubblicata il 19.06.2018, è stata impugnata dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e da quello del socio accomandatario con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno resistito con controricorso.
NOME COGNOME è rimasto intimato.
I controricorrenti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il fallimento ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la falsa applicazione dell’art. 69 -bis l. fall., per aver la Corte di appello erroneamente qualificato come ‘revocatoria’ anche l’azione di cui all’art. 64 l. fall.
Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 64 l. fall., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per aver ritenuto la Corte territoriale irrilevante la natura dichiarativa dell’azione di cui all’art. 64 l. fall., che, come tale, sarebbe invece da considerarsi imprescrittibile.
I due motivi di ricorso possono avere una trattazione unitaria e sono fondati.
La questione dibattuta in questa causa, che ha trovato esiti interpretativi discordanti anche in dottrina e non è stata ancora esaminata funditus dalla giurisprudenza di questa Corte, attiene all ‘applicabilità o meno all’azione prevista dall’art. 64 l. fall. de i termini decadenziali disciplinati dall’art. 69 -bis, primo comma, l. fall.
Ritiene la Corte che al quesito, sotteso alla sopra ricordata questione, debba fornirsi risposta negativa, non potendosi così ritenere applicabili anche al caso di specie i termini decadenziali disciplinati dalla norma da ultimo menzionata. Due sono gli argomenti che militano a favore della tesi della non applicabilità
dei termini decadenziali in discorso.
3.1 In primo luogo, risulta decisiva la lettera della norma dettata proprio dal primo comma dell’art. 69 -bis l. fall., laddove la stessa precisa che ‘ le azioni revocatorie disciplinate dalla presente sezione non possono essere promosse …’.
Ebbene, è pur vero che la norma statuisce espressamente ‘n ella presente sezione ‘ (nella quale sarebbe compresa anche l’azione di cui all’art. 64 l. fall.), ma è altrettanto vero ed evidente che la norma si riferisce alle sole ‘ azioni revocatorie ‘ e non già a tutte le azioni e per di più, alle sole ‘azioni revocatorie’ disciplinate dalla ‘ presente sezione ‘ , con l ‘ esclusione dunque anche delle azioni revocatorie ordinarie (v., in tal senso, anche: Cass. Sez. 3, 04/04/2017, n. 8680).
Né è possibile predicare nel caso di specie un’interpretazione estensiva della norma qui in esame, perché l’attività interpretativa giudiziale è comunque segnata dal limite di tolleranza ed elasticità dell’enunciato, ossia del significante testuale della disposizione che ha posto previamente il legislatore e dai cui plurimi significati possibili (e non oltre) muove necessariamente la dinamica dell’inveramento della norma nella concretezza dell’ordinamento ad opera della giurisprudenza stessa (v., da ultimo, Cass., Sez. U., 7337/2024). Sul punto va infatti ribadito che l’azione prevista e disciplinata dell’ art. 64 l. fall. non è un’azione revocatoria , essendo, diversamente, un’ azione proposta dal curatore per far valere l’inefficacia, ex art 64 l. fall., di atti dispositivi compiuti, a titolo gratuito, dal fallito nel biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento (Cass. Sez. 1, 17/05/2012, n. 7774).
3.2 Da quanto appena affermato discende anche un secondo solido argomento a sostegno della tesi qui accolta. Ed invero, l’azione di inefficacia ex art. 64 l. fall. ha natura dichiarativa e, perciò, non è soggetta a prescrizione (Cass. Sez. 1, 30/09/2011, n. 20067). Con la conseguenza che, essendo la predetta azione imprescrittibile, sarebbe irragionevole applicare, poi, alla stessa gli stringenti termini decadenziali previsti dal primo comma dell’art. 69-bis l. fall.
3.3 N e discende che l’azione dichiarativa di inefficacia ex art. 64 l. fall., pur essendo collocata nella stessa ‘ sezione ‘ dell’art. 69 -bis, primo comma, l. fall.,
non è un’azione costitutiva revocatoria e dunque non rientra nel suo campo di applicazione.
Occorre pertanto affermare il seguente principio di diritto:
‘Non si applicano all’azione di inefficacia disciplinata dall’art. 64 l. fall. i termini di decadenza previsti per la proposizione delle azioni revocatorie dall’art. 69 -bis, primo comma, l. fall., rivestendo l’azione per la dichiarazione di inefficacia di atti a titolo gratuito natura dichiarativa, come tale imprescrittibile, e dovendosi interpretare il richiamo contenuto nel primo comma del predetto art. 69bis alle sole ‘azioni revocatorie’ disciplinate nella Sezione III, Capo III (‘Degli Effetti del fallimento’)’ .
Si impone pertanto la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello competente per il riesame dell’intera vicenda processuale alla luce del principio di diritto qui affermato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Milano che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 29.10.2025
Il Presidente