SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 14829 2024 – N. R.G. 00004881 2024 DEL 02 10 2024 PUBBLICATA IL 02 10 2024
Tribunale Ordinario di Roma Sezione XIII Civile
Verbale di trattazione scritta
(udienza del 02/10/2024)
Innanzi al giudice AVV_NOTAIO COGNOME è stata chiamata la causa iscritta al N.r.g.a.c.
4881/2024 della quale è stata disposta la trattazione in forma scritta;
Lette le note pervenute e le memorie ex art. 171-ter Cpc;
all ‘esito della camera di consiglio emette la seguente pronuncia
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione XIII Civile il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del giudice NOME COGNOME, nell’udienza del 02/10/2024, ha pronunciato, ai sensi dell’art. 281 -sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
con deposito telematico contestuale del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 4881 del Ruolo generale affari contenziosi dell’anno 2024;
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME. Parte_1 C.F._1
ATTRICE
E
(P. Iva ), in persona del procuratore speciale, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall ‘ avvocato NOME COGNOME.
CONVENUTA
E
(C.F. ), in persona del direttore generale, rappresentata e difesa dall’ avvocato NOME AVV_NOTAIO CORBÒ. CP_2 P.IVA_2
preso atto dell ‘ec cezione preliminare di carenza di legittimazione passiva proposta da convenuta direttamente da parte attrice, sul rilievo che detta parte non è titolare di azione diretta nei confronti di essa RAGIONE_SOCIALE, quale RAGIONE_SOCIALE dell’ al tempo del fatto (anno 2018); considerate le disposizioni del D.M. 232/2023, pubblicato in G.U. il 1° marzo 2024 ed entrato in vigore il 16 marzo 2024, e la circostanza che la notifica dell ‘atto di citazione è stata portata a compimento il 26.01.2024; Controparte_1 CP_2
OSSERVA
L ‘art. 12 , comma 1, della legge 24 del 2017 « Fatte salve le disposizioni dell’articolo 8, il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di RAGIONE_SOCIALE, nei confronti dell’impresa di RAGIONE_SOCIALE che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private di cui al comma 1 dell’articolo 10 e all’esercente la professione sanitaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 10».
Rileva il decidente che la norma, come noto, attribuisce in modo espresso al danneggiato un diritto ad agire direttamente nei confronti della RAGIONE_SOCIALE del rischio sanitario ( «azione diretta »); tuttavia il comma 6 del medesimo art. 12 ha previsto che « Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6 dell’articolo 10 con il quale sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie ». La circostanza che la stessa attribuzione del diritto di cui si discute (e non il suo mero esercizio) sia stato esplicitamente differito dal legislatore alla data di entrata in vigore del decreto di attuazione di cui al comma 6 dell ‘ art. 10 comporta -a ogni effetto -che al momento dell ‘ esercizio dell ‘ azione diretta il detto provvedimento attuativo debba essere in vigore affinché possa ‘ espandersi ‘ e acquisire vigenza il diritto riconosciuto al danneggiato dall ‘ art. 12, comma 1.
Potrebbe discutersi della circostanza che la condizione di cui si è detto è venuta in essere nel corso del procedimento e che essa possa eventualmente esplicare effetti in favore della parte attrice con efficacia ‘ retroattiva ‘ ; il rilievo avrebbe potuto essere meritevole di considerazione nel caso in cui la norma, attributiva del diritto all ‘ azione diretta verso la RAGIONE_SOCIALE, fosse entrata in vigore il 1° aprile 2017 con un mero differimento dell ‘ esercizio dello stesso al momento dell ‘ entrata in vigore del decreto di attuazione; ma, come visto, il comma 6 ha procrastinato l ‘ efficacia dell ‘ intera disposizione normativa traslando temporalmente anche il diritto d ‘ azione, in fine, al 16 marzo 2024;
in mancanza di un diritto azionabile la domanda è inammissibile;
non è fondata, invece, la deduzione dell ‘ secondo cui l ‘ infondatezza della domanda diretta troverebbe ulteriore conferma nel testo del l’a rt. 18, comma 2, del DM il quale sancisce che « Entro 24 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, fermo restando CPNUMERO_DOCUMENTO1
[…]
quanto previsto dall’articolo 3, comma 8, gli assicuratori adeguano i contratti di RAGIONE_SOCIALE in conformità ai requisiti minimi di cui al presente decreto nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia »; la polizza stipulata, infatti, tra l ‘ e l ‘ aveva decorrenza 30.4.2017 -30.4.2019 (cfr. allegato comparsa risposta) e risulta, quindi, scaduta alla data della proposizione del presente giudizio; ne consegue che alcun adeguamento è possibile in ordine alle clausole del contratto di RAGIONE_SOCIALE che deve considerarsi intangibile in quanto esaurito nei suoi effetti; CP_2 CP_1
parimenti irrilevante è il dedotto mancato esercizio dell ‘ azione di manleva da parte dell ‘ 2, poiché ratio evidente della norma è quella di prescindere dalla detta domanda di garanzia assegnando (al pari della RCA) una distinta e propria azione nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, nei limiti del contratto di RAGIONE_SOCIALE stipulato con l ‘ asserita danneggiante; compensa le spese in forza dell ‘ art. 92 Cpc, attesa la novità della questione in esame. CP_2
P.T.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1
di
Controparte_1
dichiara l ‘ inammissibilità della domanda proposta da parte attrice;
compensa le spese di lite provvede in ordine alla prosecuzione del procedimento come da separata ordinanza.
Si comunichi
Roma 02/10/2024.
Il Giudice
NOME COGNOME