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Azione diretta art. 1676: sì anche con pignoramenti

La Corte di Cassazione ha stabilito che l’azione diretta art. 1676 c.c., con cui i dipendenti di un appaltatore possono chiedere il pagamento dei loro crediti direttamente al committente, non è bloccata dalla presenza di pignoramenti sulle somme dovute dal committente all’appaltatore. Finché non interviene un’ordinanza di assegnazione, il debito del committente verso l’appaltatore sussiste e l’azione è proponibile, anche in caso di fallimento dell’appaltatore.

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Azione diretta art. 1676: Pignoramenti e Fallimento Non Fermano i Diritti dei Lavoratori

L’azione diretta art. 1676 c.c. rappresenta un fondamentale strumento di tutela per i dipendenti di un’impresa appaltatrice, consentendo loro di rivolgersi direttamente al committente per ottenere il pagamento delle proprie retribuzioni. Ma cosa succede se le somme che il committente deve all’appaltatore sono già state pignorate da altri creditori? E se l’appaltatore fallisce? Una recente sentenza della Corte di Cassazione fa luce su questi complessi interrogativi, rafforzando la posizione dei lavoratori.

I Fatti di Causa

Il caso riguarda due lavoratrici dipendenti di una società appaltatrice di servizi di pulizia, le quali avevano agito in giudizio contro la società committente per ottenere il pagamento di retribuzioni e altre indennità. La committente si era difesa sostenendo di non poter pagare, poiché le somme ancora dovute alla società appaltatrice erano state oggetto di pignoramenti da parte di altri dipendenti della stessa appaltatrice. Successivamente, la società appaltatrice veniva dichiarata fallita.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano respinto la domanda delle lavoratrici, ritenendo che la presenza dei pignoramenti e il successivo fallimento obbligassero la committente a versare le somme residue alla curatela fallimentare, nel rispetto del principio della par condicio creditorum (parità di trattamento dei creditori).

La Decisione dei Giudici: l’intervento della Cassazione

La Corte di Cassazione ha ribaltato completamente la decisione dei giudici di merito, accogliendo il ricorso delle lavoratrici. La Suprema Corte ha chiarito la natura e la portata dell’azione diretta art. 1676 c.c., distinguendola nettamente dalle procedure esecutive come il pignoramento.

Le Motivazioni

La sentenza si fonda su principi giuridici cruciali che meritano un’analisi approfondita.

Natura Giuridica dell’Azione Diretta

L’azione prevista dall’art. 1676 c.c. è un’azione di cognizione. Essa crea un diritto di credito autonomo e diretto in capo al dipendente nei confronti del committente. Non si tratta di un diritto derivato da quello dell’appaltatore, ma di un’obbligazione ex lege (prevista dalla legge) che sorge nel momento in cui il lavoratore avanza la propria richiesta al committente. Questa richiesta può essere anche stragiudiziale e ha l’effetto di rendere indisponibile il credito dell’appaltatore verso il committente, fino a concorrenza di quanto dovuto al lavoratore.

Gli Effetti del Pignoramento Presso Terzi

La Corte ha sottolineato una distinzione fondamentale: il pignoramento presso terzi crea un mero vincolo di indisponibilità sulle somme. Il committente (terzo pignorato) non può più pagare al suo creditore (l’appaltatore), ma la titolarità del credito rimane in capo a quest’ultimo. Solo con l’emissione dell’ordinanza di assegnazione da parte del giudice dell’esecuzione il credito viene trasferito coattivamente ai creditori pignoranti. Di conseguenza, fino a quel momento, il committente è ancora legalmente debitore dell’appaltatore, e la condizione per l’esercizio dell’azione diretta sussiste.

Irrilevanza del Fallimento dell’Appaltatore sull’Azione diretta art. 1676

La Cassazione ha ribadito che il fallimento dell’appaltatore non rende improcedibile l’azione diretta. Questo perché l’azione si rivolge contro il patrimonio di un soggetto terzo (il committente) e non contro la massa fallimentare. Lo scopo della norma è proprio quello di sottrarre i crediti retributivi dei lavoratori al rischio di insolvenza del loro datore di lavoro.

Le Conclusioni

In conclusione, la Corte di Cassazione stabilisce un principio di diritto di grande importanza: l’azione diretta art. 1676 c.c. può essere esercitata dai dipendenti dell’appaltatore anche se il committente ha già subito pignoramenti da parte di altri creditori. Tali pignoramenti non costituiscono un ostacolo all’azione di cognizione finché non sia stata emessa un’ordinanza di assegnazione. L’eventuale concorso tra i dipendenti che agiscono in via diretta e quelli che procedono con pignoramento si risolverà nella successiva fase esecutiva, secondo le regole proprie di quella procedura. Questa sentenza rafforza significativamente la tutela dei crediti da lavoro nel complesso sistema degli appalti.

Un dipendente può agire direttamente contro il committente per i propri crediti se altri creditori hanno già pignorato le somme dovute all’appaltatore?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, il pignoramento presso terzi crea solo un vincolo di indisponibilità sulle somme, ma non ne trasferisce la titolarità. Finché non viene emessa un’ordinanza di assegnazione, il committente rimane debitore dell’appaltatore, e quindi l’azione diretta del dipendente ai sensi dell’art. 1676 c.c. è ammissibile.

Il fallimento della società appaltatrice impedisce l’azione diretta del dipendente contro il committente?
No, il fallimento dell’appaltatore non rende improcedibile l’azione diretta. Questa azione è rivolta contro il patrimonio di un soggetto terzo (il committente) e non incide direttamente sulla massa fallimentare, essendo finalizzata proprio a proteggere i crediti del lavoratore dal rischio di insolvenza del datore di lavoro.

Che differenza c’è tra un pignoramento e un’ordinanza di assegnazione nel contesto di questa sentenza?
Il pignoramento è l’atto con cui si bloccano le somme dovute dal terzo (committente) al debitore (appaltatore), imponendo al primo di non pagare. L’ordinanza di assegnazione è il successivo provvedimento del giudice che trasferisce coattivamente la proprietà di tali somme dal debitore al creditore pignorante. Solo quest’ultima estingue il debito del committente verso l’appaltatore.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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