Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29821 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29821 Anno 2023
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 33541-2019 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME in virtù di procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5543/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/06/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
COGNOME NOME, deducendo di essere l’unica figlia del defunto COGNOME NOME, conveniva in giudizio la sorella del de cuius COGNOME NOME, assumendo di avere appreso dopo la morte del padre che questi in vita si era spogliato di tutti i propri beni, e precisamente dei diritti di comproprietà su due immobili meglio identificati in citazione.
Infatti, dapprima aveva concluso un atto di divisione ed attribuzione in natura dei beni comuni, all’esito del quale aveva ricevuto la piena proprietà di uno dei due immobili caduti nella successione materna, di valore però inferiore a quello assegnato alla sorella, e contestualmente aveva alienato detto bene alla stessa sorella, riservandosene l’usufrutto, ma senza però che il prezzo fosse stato effettivamente versato.
L’attrice chiedeva quindi di accertare la simulazione degli atti in esame, in quanto dissimulanti una donazione, nulla per difetto di forma, non essendo assistiti dalle formalità prescritte dalla legge per l’atto di donazione, con la conseguente reintegra della proprietà in suo favore, atteso il totale depauperamento del patrimonio del padre defunto.
Nella resistenza della convenuta, che negava la natura simulata degli atti, il Tribunale di Roma con la sentenza n.
4714 del 7 novembre 2014, riteneva provata la simulazione per presunzioni quanto all’atto di vendita dell’appartamento pervenuto al de cuius all’esito della divisione, e dissimulante una donazione nulla per difetto di forma, condannando la convenuta al rilascio del bene in favore dell’attrice ed al pagamento di una somma a titolo di indennità di occupazione. Avverso tale sentenza proponeva appello la convenuta, cui resisteva con appello incidentale COGNOME NOME.
La Corte d’Appello di Roma con la sentenza n. 5543 del 12/9/2019, in ragione del principio della ragione più liquida, esaminava prioritariamente il primo ed il quinto motivo dell’appello principale, che riteneva fondati.
I giudici di appello assumevano che l’attrice aveva rivendicato la qualità di unica erede legittima del padre, senza anche spendere la qualità di legittimaria, così che non poteva essere considerata terza rispetto all’atto impugnato per simulazione, non potendo, quindi, fornire la prova del proprio assunto a mezzo testimoni ovvero presunzioni.
La decisione del Tribunale era quindi erronea, in quanto aveva riconosciuto la simulazione della vendita per effetto di sole presunzioni ed in assenza della sua dimostrazione tramite una controdichiarazione scritta.
L’accoglimento di tali motivi implicava poi l’assorbimento di tutti gli altri otto motivi di appello.
Quanto all’appello incidentale la Corte d’Appello ne rilevava l’inammissibilità in quanto proposto senza il rispetto del termine di cui all’art. 343 c.p.c., non essendosi l’appellata
costituita ameno venti giorni prima dell’udienza e non essendo il differimento dell’udienza riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 168 bis, quinto comma, c.p.c.
Dovendosi poi procedere alla nuova regolamentazione delle spese, la Corte distrettuale compensava quelle del giudizio di primo grado, ponendo però quelle delle consulenze tecniche a carico dell’appellata, mentre poneva a carico esclusivamente di quest’ultima quelle del giudizio di appello.
NOME NOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma sulla base di tre motivi.
L’intimata ha resistito con controricorso.
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. nonché degli artt. 536, 556, 557 e 564 c.p.c.
Si lamenta che erroneamente la Corte d’Appello avrebbe disatteso la domanda attorea in quanto non si ravviserebbe nella stessa la proposizione dell’azione di riduzione.
Tuttavia, era stato sin dall’inizio dedotto che il padre si era spogliato di tutti i propri beni, sicché mancava un relictum.
L’unico strumento che residuava all’attrice per recuperare i propri diritti successori era l’azione di simulazione ancorché finalizzata a far accertare la nullità dell’atto dissimulato per carenza dei requisiti formali.
Alcun pregiudizio poteva farsi, quindi, discendere dal mancato richiamo all’azione di riduzione.
Inoltre, la domanda sarebbe stata oggetto di erronea interpretazione da parte del giudice di appello.
Il secondo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 533 e 1417 c.c., con vizio di motivazione e violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c.
Si rileva che erroneamente la domanda attorea è stata qualificata come petizione ereditaria.
L’assenza di relictum imponeva alla ricorrente di dover necessariamente proporre azione di simulazione, al fine di far evidenziare l’inefficacia totale del trasferimento, in quanto non risultavano soddisfatti i requisiti di forma e di sostanza prescritti per l’atto dissimulato.
La posizione dell’attrice, quale figlia unica ed unica erede del de cuius, coincide con quella del legittimario, nella specie pretermesso, atteso che il de cuius in vita si era liberato di tutti i propri beni.
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono fondati.
La Corte ritiene che debba darsi continuità al principio di diritto recentemente affermato da Cass. n. 16535/2020, secondo cui quando la successione legittima si apre su un “relictum” insufficiente a soddisfare i diritti dei legittimari alla quota di riserva, avendo il “de cuius” fatto in vita donazioni che eccedono la disponibile, la riduzione delle donazioni pronunciata su istanza del legittimario ha funzione integrativa del contenuto economico della quota ereditaria di cui il legittimario stesso è già investito “ex lege”, determinando il
concorso della successione legittima con la successione necessaria. Pertanto, la circostanza che il legittimario, nel chiedere l’accertamento della simulazione di atti compiuti dal “de cuius”, abbia fatto riferimento alla quota di successione “ab intestato” non implica che egli abbia inteso far valere i suoi diritti di erede piuttosto che quelli di legittimario, qualora dall’esame complessivo della domanda risulti che l’accertamento sia stato comunque richiesto per il recupero o la reintegrazione della quota di legittima lesa.
La vicenda nella quale risulta essere stato formulato il principio ora riportato risulta per molti versi sovrapponibile a quella in esame, posto che anche in quel caso ad agire per la simulazione era la figlia del de cuius, nata al di fuori del matrimonio, e nei confronti di una donazione che aveva gravemente ridotto la consistenza del patrimonio relitto, sul quale la figlia, erede legittima, ma anche legittimaria, avrebbe potuto soddisfare i propri diritti successori.
Analogamente a quanto accaduto nella fattispecie, i giudici di appello avevano reputato che l’attrice, agendo quale erede legittima del de cuius, avesse chiesto l’accertamento della simulazione degli atti indicati prospettando la simulazione per interposizione fittizia di persona e, incidentalmente, accennando anche a simulazioni relative, dissimulanti donazioni indirette, al fine di acquisire i beni all’asse ereditario e conseguire anche la quota disponibile senza integrazione della quota di riserva, escludendo che la domanda di reintegrazione della quota di riserva fosse stata
compiutamente proposta dall’attrice con il richiamo alla “lesione dei diritti riservati ad essa dalla legge”, nonché con la generica richiesta di “reintegrazione della quota di sua spettanza previa riduzione di quanto pervenuto ai figli legittimi dal coniuge nella misura che sarà accertata e dovuta rispetto al patrimonio complessivamente ricostruito”.
Questa Corte ha però ritenuto non condivisibile tale conclusione, rilevando che la quota di riserva continua a rimanere oggetto di un diritto proprio del legittimario ancorché egli, chiamato all’eredità per legge o per testamento (Cass. n. 4991/1978), abbia acquistato la qualità di erede con l’accettazione, così che, anche quando il legittimario agisce per la reintegrazione della quota riservata, sebbene erede di una delle parti contraenti, sono a lui inapplicabili le limitazioni probatorie previste per le parti originarie in materia di prova della simulazione (Cass. n. 5515/1984), posto che in tal caso si pone in una posizione antagonista rispetto al de cuius, opponendosi alla volontà negoziale manifestata dal dante causa come qualsiasi altro terzo, con ciò giovandosi del più favorevole regime probatorio in ordine alla simulazione previsto dall’art. 1417 c.c. (Cass. n. 6315/2003), sottraendosi alle limitazioni probatorie in tema di prova della simulazione, operanti in linea di principio anche per l’erede della parte contraente (Cass. n. 6507/1980).
L’atto compiuto dal de cuius assume l’idoneità a ledere i diritti del legittimario e quindi il legittimario nutre interesse ad accertare che un bene, alienato sotto l’apparenza del negozio
oneroso, è in realtà una donazione soggetta a riunione fittizia ed eventualmente a riduzione. Ha altresì interesse, come nella vicenda in esame, a far valere la simulazione assoluta del negozio, al fine di fare accertare che un bene oggetto di alienazione fa parte del relictum ereditario (Cass. n. 4100/1980), essendo stato altresì chiarito che «Il legittimario è ammesso a provare, nella veste di terzo, la simulazione di una vendita fatta dal de cuius per testimoni e presunzioni, senza soggiacere ai limiti fissati dagli artt. 2721 e 2729 c.c., a condizione che la simulazione sia fatta valere per un’esigenza coordinata con la tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia» (Cass. n. 12317/2019).
Ciò non vuol dire però che l’erede, solo perché legittimario, quando impugni per simulazione un atto compiuto dal de cuius, venga a trovarsi sempre e comunque nella veste di terzo e non in quella del contraente (Cass. n. 7134/2001), ma è pur sempre necessario che l’accertamento della simulazione sia richiesto dal legittimario in tale specifica veste, per rimediare a una lesione di legittima, intesa l’espressione in senso ampio, in modo da comprendere non solo la reintegrazione in senso proprio, tramite la riduzione della donazione dissimulata, ma anche il recupero all’asse ereditario del bene oggetto di alienazione simulata ovvero di donazione dissimulata nulla per difetto di forma (Cass. n. 8215/2013; n. 19468/2005).
Risulta ormai in massima parte superato l’indirizzo che restringeva la facoltà del legittimario di valersi della prova
testimoniale e di prove indiziarie al caso in cui l’azione di simulazione mirasse solo alla reintegrazione della quota di riserva e non si estendesse anche alla disponibile (Cass. n. 167/1972; n. 1361/1969). Viceversa, subentra invece al defunto il legittimario che non esercita un diritto proprio, contro la volontà del defunto, ma si vale di un titolo che lo pone nella identica situazione giuridica del dante causa (Cass. n. 8684/1986), dovendo quindi soggiacere a tutti i limiti per lui costituiti, fra i quali il limite delle alienazioni simulate, la cui rilevanza formale può essere rimossa solo con i mezzi di prova di cui disponeva il dante causa (Cass. n. 7134/2001). Così come il legittimario trae dal defunto anche il diritto di richiedere la collazione (Cass. n. 3932/2016), posto che in tal caso si trova nella medesima posizione del de cuius, sia ai fini della prova, sia ai fini della prescrizione dell’azione di simulazione (Cass. n. 536/2018; n. 4021/2007; n. 2092/2000).
Secondo la corte di merito le deduzioni operate dall’attrice con la domanda non consentivano di ritenere proposta l’azione di riduzione e ciò perché non vi era un riferimento all’azione di riduzione e non era dedotta la lesione della quota di legittima, ma nel compiere tale affermazione ha obliterato completamente il fatto che l’attrice aveva denunciato la mancanza del relictum , determinata dagli atti di disposizione compiuti in vita del genitore, sicché in ipotesi di insufficienza del relictum è gioco forza che i diritti riconosciuti dalla legge al legittimario non potrebbero essere soddisfatti altrimenti se
non a scapito dei simulati acquirenti donatari, una volta fornita la prova della simulazione. La situazione non poteva ingenerare alcun equivoco in ordine al fatto che la domanda di simulazione era preordinata alla reintegrazione della quota di riserva (Cass. n. 19527/2005), come peraltro ricavabile dalla richiesta, parimenti contenuta nelle conclusioni dell’atto di citazione, di disporre la reintegra in favore dell’unica erede legittima, nonché legittimaria
Cass. n. 16535/2020 citata ha altresì chiarito come sia erroneo l’assunto secondo cui il richiamo alla qualità di erede legittima sia una enunciazione incompatibile con la intenzione dell’attrice di far valere il proprio diritto di legittimaria. Il legittimario erede ab intestato , il quale agisce in riduzione contro i donatari (o i legatari), non abdica né al titolo di erede legittimo in favore del titolo di legittimario, né alla quota ereditaria conseguita in virtù della successione intestata in favore della quota riservata. Il legittimario, piuttosto, fa valere tale sua qualità, concorrente con quella di erede legittimo, per far sì che la quota di successione intestata si adegui, in valore, alla quota di riserva tramite la riduzione delle donazioni e dei legati, ovvero che possa espandersi tramite il recupero con l’accertamento della nullità di atti dissimulati, di beni all’apparenza fuoriusciti dal patrimonio, avvalendosi però a tal fine del più agevole regime probatorio riservato al legittimario. La sentenza gravata non risulta essersi adeguata ai suesposti principi e deve pertanto essere cassata, con rinvio per nuovo esame, ad altra Sezione della Corte d’Appello di Roma.
Per effetto della cassazione, che impone al giudice del rinvio di dover anche provvedere ad una nuova regolamentazione delle spese di lite delle precedenti fasi di merito, avuto riguardo agli esiti del giudizio, risulta poi assorbito il terzo motivo di ricorso che deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché dell’art. 131 TU spese di giustizia, quanto alla decisione di porre le spese delle consulenze tecniche esperite in primo grado solo a carico della ricorrente, pur essendo state compensate le spese del giudizio di primo grado.
Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
PQM
Accoglie il primo ed il secondo motivo, nei limiti di cui in motivazione e, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Corte d’Appello di Roma.
Così deciso nella camera di consiglio del 14 giugno 2023