Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7350 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7350 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3469/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dell’avvocato COGNOME (EMAIL), giusta procura speciale allegata al ricorso.
–
ricorrente – contro
COMUNE TARANTO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (EMAIL), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso
–
contro
ricorrente –
Nei confronti di
DI BELLO NOME.
-intimata- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce n. 279/2020 depositata il 18/09/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2024
dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, n. 279/2020 del 18 settembre 2020, che, in riforma della sentenza 9 febbraio 2018 del Tribunale di Taranto, ha dichiarato la simulazione assoluta del contratto di compravendita dell’intero compendio RAGIONE_SOCIALE tra COGNOME NOME, condannata in sede penale per falso ideologico a pena detentiva ed al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede, con fissazione di provvisionale, e la RAGIONE_SOCIALE
Resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE di Taranto.
Resta intimata Di COGNOME NOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1, cod. proc. civ.
La ricorrente ed il resistente hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società ricorrente denuncia ‘ Violazione degli artt. 103 e 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. Inammissibilità dell’appello per difetto di interesse ad agire in capo al RAGIONE_SOCIALE Di Taranto nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e della dottoressa COGNOME .
Deduce che allo stato non vi è alcuna certezza di un diritto creditorio dell’ente civico nei confronti della pretesa debitrice COGNOME, per cui il credito è stato del tutto erroneamente riconosciuto dalla corte d’appello nell’impugnata sentenza.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ‘ Violazione degli artt. 113, 115 cod. proc. civ. e dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 5 cod. proc. civ.; nullità assoluta della sentenza impugnata ‘ .
Lamenta che la sentenza impugnata non valutava le prove addotte da essa RAGIONE_SOCIALE, già appellante ora ricorrente, ma unicamente una serie di opinabili indizi per pervenire ad accertare e dichiarare la simulazione assoluta.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ‘ Violazione dell’art. 2697 cod. civ, 115 cod. proc. civ. e 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.; errata applicazione dei principi sull’onere della prova ‘ .
Lamenta che la corte di merito non si è avveduta che non esisteva alcuna prova del credito della pubblica amministrazione, ed oltretutto non ha neppure considerato che, con altra sentenza, la n. 67 del 2020, la stessa Corte d’Appello di Taranto aveva rigettato identica domanda tra le medesime parti.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ‘ Violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ‘ .
Deduce che questa Suprema Corte di Cassazione ‘ dovrà prendere atto di una circostanza incontestata ed incontestabile,
la Corte d’Appello di Taranto ha emesso nell’arco di sette mesi due sentenze tra le stesse parti, con causa petendi e petitum sostanzialmente identici, anche se diversi sono stati gli iter processuali che li hanno determinati; ed inspiegabilmente le stesse sono di segno totalmente opposto ‘ .
Con il quinto motivo la ricorrente denuncia ‘ Violazione o falsa applicazione degli artt. 1414 e 1416 cod. civ. e 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. Infondatezza dell’accertamento della simulazione ‘ .
La ricorrente, richiamato quanto già dedotto nel secondo motivo, secondo cui non è consentito emettere una sentenza esclusivamente sulla base di indizi, lamenta che la corte d’appello ha completamente omesso di valutare una serie di documenti esibiti da essa esponente sin dal momento della sua costituzione in primo grado.
Ancora aggiunge, con ulteriore censura, che la corte d’appello ‘ ha sostenuto di non pronunciarsi sulla domanda di revocatoria, essendo domanda subordinata, rispetto a quella principale di simulazione. Tanto è evidentemente un escamotage dei giudicanti al fine di non decidere favorevolmente nei confronti degli appellati; tanto considerato che, se avessero giudicato su tale domanda, avrebbero convenuto che gli atti non vi era alcuna prova degli elementi previsti dall’art 2901 cod. civ.’
Con il sesto motivo la ricorrente denuncia ‘ Violazione degli artt. 91 e 96 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ‘ .
Lamenta che nel corso del giudizio di appello il comune ha agito manifestamente in malafede ed anche con colpa grave, in quanto ha omesso di richiamare l’attenzione del collegio d’appello sull’esistenza della sentenza n. 60/2020, emessa dalla stessa corte d’appello, con cui era stata accertata l’inesistenza di
qualsiasi diritto al risarcimento del danno in suo favore ed a carico della dott.NOME COGNOME.
Preliminarmente rileva il Collegio che il RAGIONE_SOCIALE resistente ha formulato nel controricorso istanza preliminare di riunione con il procedimento instaurato innanzi a codesta Suprema Corte, con proprio autonomo ricorso, dalla dottoressa NOME COGNOME.
Lo stesso RAGIONE_SOCIALE, peraltro, dà successivamente atto in memoria illustrativa che questo ricorso è già stato deciso con ordinanza di rigetto n. 9652/2023 dell’11 aprile 2023, per cui non è luogo a provvedere sulla suddetta istanza.
I sei motivi di impugnazione, che possono essere scrutinati congiuntamente stante la loro stretta connessione, sono infondati, a prescindere dal non marginale rilievo che neppure risultano rispettosi del disposto di cui all’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., dato che la ricorrente costantemente menziona atti e documenti depositati nei precedenti gradi di merito, senza tuttavia la sede di acquisizione processuale e senza trascriverne o perlomeno riassumerne il contenuto.
Il ricorso per cassazione deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio e accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, a elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicché il ricorrente ha l’onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali e i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione (Cass., Sez. Unite, 27/12/2019, n. 34469; Cass., 27/07/2017, n. 18679; Cass., 15/07/2015, n. 14784).
Il primo motivo è infondato.
Nonostante le alterne vicende del giudizio penale tra le medesime parti, la Cassazione penale, con sentenza 12 luglio 2016, aveva rinviato alla Corte d’Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, l’accertamento della pretesa creditoria del RAGIONE_SOCIALE, ed il relativo giudizio è stato ivi riassunto.
Nessun accertamento risulta pertanto essere passato in giudicato sull’inesistenza del credito, che invece era ancora sub judice , e come tale ben poteva costituire presupposto per l’esperimento dell’azione revocatoria: questa Corte ha infatti già avuto modo di affermare che anche il credito litigioso è un credito eventuale idoneo a determinare l’insorgere della qualità di creditore che abilita l’esperimento sia dell’azione revocatoria sia dell’azione di simulazione (Cass., Sez. Un., 9440/2006); non è necessario essere titolare di un credito certo, liquido ed esigibile per proporre l’azione revocatoria ordinaria, essendo sufficiente una mera ragione creditoria, anche una aspettativa (di recente, v. Cass., 18/01/2023, n. 1414; Cass., 06/06/2011, n. 12235).
Aggiungasi, inoltre, che con la memoria illustrativa il RAGIONE_SOCIALE di Taranto ha prodotto la sentenza n. 6726/2023, con cui questa Corte ha accolto il suo ricorso nella causa relativa all’accertamento ed alla quantificazione del credito, pertanto ora definitivamente accertato.
Il secondo motivo è infondato, anzitutto là dove censura l’impugnata sentenza per vizio di violazione o falsa applicazione di legge.
La sentenza impugnata ha accertato la simulazione, utilizzando il termine ‘indizi’ per far evidentemente riferimento al ragionamento presuntivo, posto alla base della motivazione, congrua e conforme al consolidato orientamento di questa Corte, che ha ripetutamente avuto modo di affermare:
la corretta applicazione dell’art. 2729 cod. civ. presuppone
un apprezzamento degli elementi acquisiti in giudizio dai quali inferire quello ignoto che riconosca ad essi efficace probatoria, quand’anche singolarmente sforniti di valenza iniziarla se risultino in grado di acquisirla ove valutati nella loro convergenza globale ovvero accertandone la pregnanza conclusiva, e ciò in quanto la valutazione della prova presuntiva esige che il giudice di merito esamini tutti gli indizi di cui disponga non già considerandoli isolatamente, ma valutandoli complessivamente alla luce l’uno dell’altro, senza negare valore ad uno più di essi sol perché equivoci, così da stabilire se sia comunque possibile ritenere accettabile probabile l’esistenza del fatto da provare (Cass., 13/03/2014, n. 5787; Cass., 16/07/2018, n. 18822; Cass., 11/04/2019, n. 1221);
che in tema di prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull’ id quod plerumque accidit , sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall’apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza (Cass., 26/02/2019, n. 14762; Cass., 26/07/2021, n. 21403.
A siffatti principi si è correttamente attenuta la sentenza impugnata, la quale alle pp. da 7 a 10 della motivazione ha individuato, analizzato e complessivamente considerato una molteplicità di circostanze da cui desumere la simulazione assoluta del contratto di compravendita oggetto di causa.
9.1. Il motivo lamenta anche la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., tuttavia in maniera non conforme agli insegnamenti di questa Corte (Cass., Sez. Un., 07/04/2014, n. 8053 e n. 8054; Cass., Sez. Un., 22/09/2014, n. 19881),
secondo cui la citata disposizione riguarda l’omesso esame di un fatto storico, il che appunto richiede l’indicazione di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo invece escluso che l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti.
E’ stato inoltre precisato che il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronunzia, costituisce vizio di omesso esame di un fatto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Cass., 17/02/2022, n. 571; Cass., 14/01/2019, n. 640; Cass., 24/10/2013, n. 24092; Cass., 12/07/2007, n. 15604; Cass., 21/04/2006, n. 9368).
9.2. Invero, sotto la formale invocazione dei due suindicati vizi di legittimità la ricorrente sollecita questa Corte ad un riesame delle risultanze istruttorie, che è invece precluso.
Per costante orientamento di questa Corte, il giudice di legittimità non ha il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, nei ristretti limiti in cui detto sindacato è tuttora consentito dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., delle argomentazioni svolte dal
giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass., 14/01/2019, n. 640; Cass., 04/08/2017, n. 19547; Cass., 04/11/2013 n. 24679; Cass., 16/11 2011, n. 27197; Cass., 06/04/2011, n. 7921; Cass., 21/09/2006, n. 20455; Cass., 04/04/2006, n. 7846; Cass., 07/02/2004, n. 2357). Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass., 07/01/2009, n. 42; Cass., 17/07/2001, n. 9662).
10. Il terzo ed il quarto motivo sono inammissibili.
Sono formalmente dedotti in relazione al n. 5 dell’art. 360, ma nella sostanza invocano una contraddittorietà della motivazione, peraltro non intrinseca -come richiesto, anche a voler riqualificare il prospettato vizio, ai sensi del n. 4 dell’art. 360 in combinato disposto con l’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. (Cass., Sez. un., 24/07/2013, n. 17931)- bensì estrinseca, e riferita ad altra sentenza della corte d’appello, emessa sulla separata impugnazione proposta da COGNOME NOME.
Anche se considerato effettivamente in termini di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, il motivo è parimenti inammissibile, perché, come già detto sopra, tale vizio è deducibile solo in relazione a fatti e non ad elementi probatori, nei quali appunto rientra la diversa sentenza di appello invocata (che è infatti è prova atipica: tra le tante, Cass., 27/04/2011, n. 9384; Cass., 05/11/2009, n. 23446; Cass., 31/10/2005, n. 21115).
Il quinto motivo è inammissibile, in quanto sollecita un nuovo esame di questa Corte sulle questioni di fatto e sulle risultanze probatorie dei precedenti gradi di merito, precluso in sede di legittimità.
Il sesto motivo è inammissibile, in quanto non correlato alla motivazione della sentenza impugnata e dunque, in ultima analisi, è un ‘non motivo’.
La ricorrente chiede l’applicazione a carico del RAGIONE_SOCIALE resistente della sanzione ex art. 96 cod. proc. civ., sul presupposto dell’accoglimento del proprio ricorso, evenienza che invece non si è verificata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.200,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza