Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 14969 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 14969 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5450/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in ROMAINDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato COGNOME NOME COGNOME (CF: CODICE_FISCALE)
-Ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in ROMAINDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato COGNOME NOME COGNOME (CF: CODICE_FISCALE)
-Controricorrente – avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di MILANO n. 4005/2022 depositata il 20/12/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società RAGIONE_SOCIALE convenne dinnanzi al Tribunale di Milano la società RAGIONE_SOCIALE, chiedendo di accertare che quest ‘ ultima, in virtù dei contratti di compravendita e di RAGIONE_SOCIALE
stipulati tra le parti, era responsabile di ogni modifica all ‘ immobile oggetto dei contratti apportata nel corso di tali rapporti, e di accertare che la convenuta era obbligata a manlevare RAGIONE_SOCIALE rispetto ad ogni pretesa risarcitoria inerente ad asseriti interventi abusivi compiuti nella vigenza del contratto di RAGIONE_SOCIALE e al posizionamento di stazioni radio poste sulla copertura dell ‘ edificio. Per l ‘ effetto, RAGIONE_SOCIALE chiese di condannare RAGIONE_SOCIALE a pagare in proprio favore tutte le somme che quest ‘ ultima fosse tenuta a pagare alla RAGIONE_SOCIALE.
A fondamento della domanda, l ‘ attrice espose che: (i) in data 23/05/2003, nell ‘ ambito di un ‘ operazione di sale and lease back, la società RAGIONE_SOCIALE acquistò dalla società RAGIONE_SOCIALE il complesso alberghiero denominato ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ , sito in Verona, e contestualmente lo concesse in locazione finanziaria alla società RAGIONE_SOCIALE, con contratto n. NUMERO_DOCUMENTO; (ii) in forza di tali contratti, la società RAGIONE_SOCIALE aveva dichiarato, da un lato, nel contratto di compravendita, che l ‘ immobile, edificato in data anteriore al 1°/09/1967, era conforme alla normativa urbanistica ed edilizia e successivamente erano iniziati lavori di ristrutturazione in virtù di regolare concessione edilizia, ancora in corso alla data della compravendita, e, dall ‘ altro lato, nel contratto di RAGIONE_SOCIALE, aveva accertato la regolarità della costruzione e dei relativi impianti e si era impegnata a non apportare modifiche, addizioni e migliorie, garantendo in ogni caso che eventuali modifiche, addizioni e migliorie sarebbero state eseguite a regola d ‘ arte e nel rispetto delle disposizioni vigenti, impegnandosi al contempo a manlevare la società concedente in relazione a eventuali conseguenze pregiudizievoli discendenti da tali attività; (iii) nel corso del contratto di locazione finanziaria, nel 2005, RAGIONE_SOCIALE aveva venduto l ‘ immobile alla RAGIONE_SOCIALE, e RAGIONE_SOCIALE aveva sottoscritto con la nuova proprietaria un contratto di locazione ad uso alberghiero,
mantenendo senza soluzione di continuità la detenzione dell ‘ immobile sino al 30/06/2010, anno in cui cedette il ramo di azienda alberghiera con insegna ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ alla società ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ ; (iv) nel corso del 2016 la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio dinnanzi al Tribunale di Milano (giudizio recante R.G. n. 61982016) la società RAGIONE_SOCIALE, ai sensi degli artt. 1489, 1480, 1479 o 1223 e 1218 c.c., chiedendo di accertarne la responsabilità sia per la realizzazione, in data antecedente all ‘ acquisto ad opera della RAGIONE_SOCIALE, di attività abusiva in zona monumentale concernente una sala del complesso immobiliare alberghiero, sia per aver taciuto l ‘ esistenza di contratti di locazione relativi all ‘ installazione di stazioni radiobase delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e, per l ‘ effetto, di condannarla al risarcimento dei danni, quantificati in euro 210.000,00.
RAGIONE_SOCIALE instaurò pertanto il giudizio di primo grado al fine di sentire accertare il proprio diritto ad essere tenuta indenne dalla società RAGIONE_SOCIALE, in caso di propria soccombenza nel giudizio instaurato dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, ovvero nell ‘ ipotesi in cui fosse stata accertata in quel giudizio la realizzazione di interventi abusivi nel corso del contratto di locazione finanziaria e, comunque, tenuto conto della estraneità della RAGIONE_SOCIALE ai contratti relativi alla installazione delle antenne.
Costituendosi in giudizio, la società RAGIONE_SOCIALE si oppose alla domanda di RAGIONE_SOCIALE, evidenziando che i lavori di ristrutturazione del complesso alberghiero erano stati eseguiti in virtù di regolare concessione edilizia rilasciata in data 31/05/2002, e che la ‘ Dichiarazione di Inizio Lavori ‘ -espressamente comprensiva di opere in cartongesso presso la Sala Casarini dell ‘ Immobile- era stata depositata da RAGIONE_SOCIALE in data 18/02/2003 presso il Comune di Verona, così dando avvio ai lavori, che erano terminati, rispetto alla Sala Casarini, in data anteriore alla compravendita del 23/05/2003 in favore di RAGIONE_SOCIALE.
Sulla base delle medesime considerazioni, la convenuta eccepì l ‘ improcedibilità della domanda di garanzia, in considerazione dell ‘ assenza del previo accertamento della responsabilità e della conseguente condanna di RAGIONE_SOCIALE nel giudizio recante il N.RNUMERO_DOCUMENTOG. 61982016 e, comunque, dell ‘ assenza di accertamento del danno e della sua imputazione alla RAGIONE_SOCIALE Inoltre, la convenuta eccepì la prescrizione del diritto alla manleva vantato da RAGIONE_SOCIALE, rilevando che si trattava di fatti risalenti all ‘ anno 2003, anno della compravendita in favore della RAGIONE_SOCIALE, allorché una parte delle opere di ristrutturazione, tra le quali quelle concernenti la sala Casarini, era già stata eseguita, senza considerare che le antenne installate sull ‘ edificio erano perfettamente visibili, con conseguente decorso del termine ordinario decennale di prescrizione.
Con sentenza n. 3272/2021 il Tribunale di Milano, in accoglimento delle domande di RAGIONE_SOCIALE, accertò il diritto di quest ‘ ultima ad essere tenuta indenne da RAGIONE_SOCIALE in caso di soccombenza di RAGIONE_SOCIALE nel giudizio n. R.G. 6198/2016 instaurato dinanzi al Tribunale di Milano nei suoi confronti dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, acquirente dell ‘ immobile in precedenza oggetto di locazione finanziaria in essere tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE venne pertanto condannata a manlevare RAGIONE_SOCIALE da quanto quest’ultima fosse tenuta a pagare in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE all ‘ esito del separato giudizio. Il Tribunale non autorizzò la chiamata per diversità del titolo ed esigenze di economia processuale (all’epoca tale giudizio e ra in appello essendo stata rigettata la domanda).
RAGIONE_SOCIALE ha quindi proposto autonoma domanda di rivalsa, accolta dal Tribunale, sul presupposto dell’ammissibilità delle sentenze condizionate e dell’interesse ad agire fino all’accertamento definitivo relativo al giudizio introdotto da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e reputando documentate le circostanze di cui alla domanda di RAGIONE_SOCIALE.
Avverso tale pronuncia RAGIONE_SOCIALE interpose gravame dinnanzi alla Corte d ‘ appello di Milano.
Costituendosi in giudizio, RAGIONE_SOCIALE chiese il rigetto dell ‘ appello.
Con sentenza n. 4005/2022, depositata in data 20/12/2022, oggetto di ricorso, la Corte d ‘ Appello di Milano ha accolto l’appello di RAGIONE_SOCIALE e rigettato le domande proposte da RAGIONE_SOCIALE, condannandola alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Avverso la predetta sentenza RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione affidato a due motivi, cui RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ‘ art. 380bis 1 c.p.c.
Il Procuratore Generale presso la Corte di RAGIONE_SOCIALEzione ha depositato note scritte per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., ‘ Nullità della sentenza e del procedimento ai sensi dell ‘ articolo 360, comma 1, n. 4 c.p.c. in relazione all ‘ art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. ‘ , lamentando che la Corte d ‘ Appello, nel riformare la sentenza del Tribunale di Milano – che aveva ritenuto ammissibili le ‘ domande sia di manleva sia di condanna azionate dalla RAGIONE_SOCIALE e condizionate all ‘ esito del giudizio già instaurato tra la società RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, originariamente recante R.G. n. 61982016 e attualmente pendente in grado di appello ‘ -ha affermato che il primo giudice non ha applicato correttamente i principi espressi da questa Corte, giacché « non è consentito pronunciare una sentenza la cui efficacia sia subordinata a un nuovo e ulteriore accertamento di merito, da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione (Cass. 19895/15; ex pluris Cass. 16135/09; 16621/08; 19657/04); la sentenza
condizionale, infatti, deve essere tale da ‘ non richiedere altra indagine oltre quella diretta ad accertare se la circostanza si sia o meno verificata ‘ (Cass. 21013/10) » (così a p. 7, ultimo §, della sentenza).
La ricorrente espone che la Corte d ‘ Appello ha errato nell ‘ affermare che nel caso di specie il Tribunale non avrebbe accertato l ‘ imputabilità a COGNOME COGNOME tutti i danni lamentati dalla RAGIONE_SOCIALE, sia sotto il profilo dell ‘ an che del quantum , motivando che la ricorrente non ha provato l ‘ esecuzione da parte della resistente di opere specificamente identificate e oggetto della domanda risarcitoria pendente nei suoi confronti nel separato giudizio.
Con riguardo all ‘ ammissibilità delle domande di accertamento e di condanna proposte da RAGIONE_SOCIALE, la ricorrente deduce che, in considerazione del fatto che il parallelo giudizio era all ‘ epoca, così come all’epoca del giudizio di secondo grado , pendente in appello (il primo grado si concluse con il rigetto delle domande della RAGIONE_SOCIALE) e, quindi, il quantum del risarcimento eventualmente dovuto da RAGIONE_SOCIALE non era stato ancora, come non lo era allora, definito, e in considerazione del fatto che l ‘ istanza di chiamata di RAGIONE_SOCIALE in quel giudizio era stata rigettata, questo era l ‘ unico provvedimento consentito al Tribunale per la tutela della posizione dell ‘ odierna ricorrente. Ciò anche perché RAGIONE_SOCIALE in quella sede non poteva, così come non poteva in grado di appello, quantificare il quantum dovuto da RAGIONE_SOCIALE, ma solo provare – come ha fatto e come correttamente ritenuto dal Tribunale – tutti i presupposti per l ‘ an del diritto di manleva (così a p. 23, 4° §, del ricorso).
Espone al riguardo la ricorrente che il Tribunale ha accertato e dichiarato che RAGIONE_SOCIALE, giuste previsioni dei contratti di compravendita e RAGIONE_SOCIALE: (i) era tenuta a manlevare RAGIONE_SOCIALE per il risarcimento ad essa richiesto da terzi anche per difformità edilizie
dell ‘ immobile; (ii) era stata nella detenzione dell ‘ immobile ininterrottamente dal 2002 al 2010; (iii) aveva eseguito le opere di copertura con cartongesso degli affreschi nella Sala Casarini in epoca compresa tra il 2002 e il 2005, giusta ammissione in atti e prove testimoniali e documentali assunti, così contestati come abusi dalla competente Soprintendenza, giusti provvedimenti amministrativi in atti. E quindi il Tribunale ha dichiarato RAGIONE_SOCIALE a tenere manlevata RAGIONE_SOCIALE, condannandola a manlevarla ‘ di quanto quest ‘ ultima sarà tenuta a pagare in favore della RAGIONE_SOCIALE all ‘ esito del giudizio da quest ‘ ultima instaurato dinanzi al Tribunale di Milano recante R.G.N. 6186/2016 ‘ . A detta della ricorrente, tale accertamento era già stato compiutamente eseguito dal Tribunale, con sentenza che ha fatto corretta applicazione delle disposizioni sostanziali e processuali ed appare immune da vizi logici, a differenza di quella della Corte territoriale.
Il motivo è fondato. La Corte d’appello ha accolto l’appello sulla base della seguente motivazione: stante la diversità di titoli non è automaticamente estensibile alla dante causa di RAGIONE_SOCIALE l’eventuale accertamento di responsabilità di RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE nazionale; non è consentito pronunciare una sentenza la cui efficacia sia subordinata ad un ulteriore accertamento di merito, da compiersi in nuovo giudizio di cognizione (Cass. 19895/2015). L ‘imputabilità all’appellante dei danni lamentati da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non è un evento futuro ed incerto, ma un vero accertamento di merito, da effettuarsi nel contraddittorio fra le parti. Un tale accertamento di merito non è avvenuto nel giudizio di primo grado, in quanto RAGIONE_SOCIALE non ha provato l’esecuzione da parte di COGNOME delle opere oggetto del primo giudizio. Per vedere riconosciuto il proprio diritto di manleva, RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto o chiamare in garanzia la propria dante causa nella causa principale oppure provare nel presente giudizio l’esistenza dei presupposti legittimanti l’azione di manleva (così alle pp. 8 e 9 della sentenza).
2.1 ‘ E’ giurisprudenza costante il principio di diritto secondo cui nell’ordinamento processuale vigente sono ammesse sentenze di condanna condizionate, quanto alla loro efficacia, al verificarsi di un determinato evento futuro e incerto, alla scadenza di un termine prestabilito o ad una controprestazione specifica, sempre che la circostanza tenuta presente sia tale per cui il suo verificarsi non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione (fra le tante Cass. n. 19320 del 2018, n. 21013 del 2010, n. 12444 del 2003). La circostanza del passaggio in cosa giudicata della sentenza di condanna non richiede ulteriori accertamenti di merito, dunque nulla osta alla subordinazione della pronuncia sulla rivalsa alla formazione del giudicato. In realtà, l’interesse ad agire sarebbe configur abile anche in presenza di una pronuncia non costituente giudicato posto che, come si evince da Cass. Sez. U. n. 24707 del 2015, l’unica differenza fra l’azione di rivalsa proposta nel giudizio sulla domanda principale e quella proposta separatamente è che solo nel primo caso il giudicato (di condanna) sul rapporto principale è opponibile al garante, mentre nel secondo caso l’accertamento sul rapporto principale si svolgerà senza il vincolo del giudicato ‘ (così Cass., sez. III, ord. 22/02/2024, n. 4762; conformi Cass., sez. Un., sent. 04/12/2015, n. 24707; Cass., n. 19329/2018).
2.2 E ‘ dunque consentito al convenuto in giudizio di proporre separata azione di rivalsa nei confronti del terzo subordinata al definitivo accertamento della sua responsabilità nel primo giudizio, con la differenza che, se viene fatta la chiamata del terzo nel primo giudizio a questi è opponibile il giudicato che in quel giudizio si forma sul rapporto principale. Se invece, come nel caso di specie, viene proposta autonoma domanda di rivalsa, in tale giudizio dovrà essere svolto l ‘ accertamento in relazione al rapporto principale, di carattere incidentale perché strumentale esclusivamente al giudizio di rivalsa,
senza la partecipazione dell ‘ attore del rapporto principale, e senza il vincolo di giudicato derivante dal giudizio sul rapporto principale.
2.3 Alla luce di tale principio di diritto, non comprensibile, e dunque apparente, è la motivazione della Corte d’appello, dove si legge che l’« accertamento di merito non è avvenuto nel giudizio di primo grado, in quanto RAGIONE_SOCIALE non ha provato l’esecuzione da parte di RAGIONE_SOCIALE», affermazione che sovrappone indebitamente il profilo di rito (l’accertamento incidentale da svolgersi sul rapporto pri ncipale nel giudizio avente ad oggetto la rivalsa) con quello di merito (in ordine al rapporto principale). La motivazione fa discendere dal giudizio sulla mancanza di prova un giudizio di mancato accertamento che non sarebbe avvenuto in primo grado, quando invece il Tribunale un simile giudizio lo ha svolto, riconoscendo l’esistenza della fondatezza della domanda p roposta in relazione al rapporto principale.
2.4 Non pertinente è il richiamo a Cass. n. 19895 del 2015, estranea alla presente fattispecie, in cui evento futuro ed incerto, che non richiede ulteriori accertamenti di merito, è il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna dell’attore in rivalsa.
2.5 Non comprensibile poi è l’alternativa posta dalla motivazione, e cioè che RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto o chiamare in garanzia la propria dante causa nella causa principale oppure provare nel presente giudizio l’esistenza dei presupposti legittimanti l’azione di manleva, posto che, secondo quanto risulta dalla sommaria esposizione dei fatti di causa nel ricorso, la chiamata in garanzia è stata compiuta, ma dichiarata inammissibile dal giudice.
Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., ‘ Nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4) e 115 c.p.c. in relazione all ‘ articolo 360, comma 1, n. 4 c.p.c. ‘ , censurando la motivazione della Corte territoriale secondo la quale ‘ al fine di veder accertato il proprio diritto di manleva, RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto o chiamare in garanzia
la propria dante causa nella causa principale al fine di consentire a quest ‘ ultima di esercitare il suo diritto di difesa quanto alla formazione della prova di una sua condotta incidente sulla formazione dei danni lamentati da RAGIONE_SOCIALE ovvero fornire nel presente giudizio la prova rigorosa dell ‘ esistenza di tutti i presupposti legittimanti l ‘ azione di manleva esercitata ‘ (così a p. 9, 2° §, della sentenza), aggiungendo che « Un tale accertamento di merito non è avvenuto nel giudizio di primo grado, in quanto RAGIONE_SOCIALE non ha provato l ‘ esecuzione da parte di COGNOME di opere ‘ specificamente ‘ identificate, e oggetto della domanda risarcitoria pendente nei suoi confronti nel separato giudizio, l ‘ imputabilità dell ‘ esecuzione di tali opere in capo a COGNOME durante la vigenza del contratto di RAGIONE_SOCIALE, il nesso eziologico intercorrente tra il danno oggetto della domanda di manleva e le opere abusive asseritamente imputabili a COGNOME. Basta osservare, con riguardo al danno oggetto della domanda, che RAGIONE_SOCIALE si è limitata ad allegare la quantificazione del danno operata dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel giudizio parallelo, senza specificare se e come le voci componenti l ‘ intero complessivo richiesto dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE potessero essere ricondotte a specifiche condotte imputabili a COGNOME e corrispondessero a danno eziologicamente collegato ad esse. Tale lacuna probatoria è di per sé sufficiente a escludere la fondatezza della domanda avanzata da RAGIONE_SOCIALE » (così a p. 8 della sentenza).
3.1 La ricorrente espone di aver allegato nell ‘ atto introduttivo del giudizio di primo grado di essere stata citata in giudizio dalla RAGIONE_SOCIALE per interventi abusivi sull ‘ immobile da essa acquistato nel 2003 e rivenduto nel 2005, consistenti, tra gli altri, nella copertura degli affreschi della Sala Casarini con pannelli in cartongesso, la cui rimozione era stata ordinata dalla competente Soprintendenza, unitamente agli impianti collocati e al rispristino degli affreschi ammalorati. All ‘ atto introduttivo la ricorrente allegò l ‘ atto di citazione della RAGIONE_SOCIALE e la propria
comparsa di costituzione in detto giudizio. È stato fin da subito allegato e provato documentalmente quali fossero le opere abusive specificamente indicate e oggetto delle contestazioni da parte della RAGIONE_SOCIALE, vale a dire la copertura con pannelli in cartongesso degli affreschi nella Sala Casarini, nonché l ‘ illecito posizionamento degli impianti con apparecchiature tra i pannelli e gli affreschi. E ciò è stato talmente chiaro che, nella propria comparsa di costituzione e risposta, RAGIONE_SOCIALE ha assunto la paternità dell ‘ intervento di copertura degli affreschi – corroborando tale affermazione con propri documenti -nell ‘ illusione che detto intervento fosse stato autorizzato dalla Soprintendenza.
Sicché, a detta della ricorente, è evidente la violazione dell ‘ art. 115 c.p.c. da parte della Corte territoriale, nella parte in cui ha affermato che l ‘ odierna ricorrente non avrebbe provato l ‘ imputabilità a COGNOME di opere ‘ specificamente ‘ identificate e oggetto della domanda risarcitoria pendente nei confronti nel parallelo giudizio.
Anche a prescindere dall ‘ ammissione della paternità dell ‘ esecuzione della copertura degli affreschi della Sala Casarini da parte di RAGIONE_SOCIALE, la prova dell ‘ imputabilità alla stessa degli interventi abusivi di cui trattasi era già allegata agli atti introduttivi e dalla stessa documentazione depositata in atti da controparte.
Pertanto, conclude la ricorrente, è destituita di fondamento l ‘ affermazione della Corte territoriale circa il fatto che la ricorrente non avrebbe provato quanto sopra o uno degli elementi di cui si è trattato; cosicché la declaratoria di inammissibilità della domanda di manleva pronunciata dalla Corte territoriale viola gli articoli 115 e 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. per la totale omessa valutazione delle prove orali e documentali in atti.
Il motivo in esame è assorbito dall ‘ accoglimento del primo motivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo. RAGIONE_SOCIALE e rinvia alla Corte d ‘ Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 29/04/2024.