Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2111 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 3 Num. 2111 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/01/2024
1.-Nel 1967 la società RAGIONE_SOCIALE ha acquistato un’area sita nel RAGIONE_SOCIALE di Moncalieri ed al confine con quello di Nichelino che, fino a quel momento, era utilizzata da tali NOME COGNOME e NOME COGNOME per un allevamento di suini.
I due avevano, però, ottenuto, sia dal RAGIONE_SOCIALE di Moncalieri che da quello di Nichelino, l’autorizzazione a raccogliere e interrare rifiuti in quell’area sino alla saturazione del sito. Una volta che l’area divenne satura di rifiuti, i due l’hanno utilizzata per un allevamento di maiali oltre che come ulteriore discarica,
utilizzando allo scopo il laghetto che si era formato nel corso degli anni per via delle escavazioni.
2.-Ma, quando nel 1967, RAGIONE_SOCIALE ha acquistato l’area, le concessioni per lo smaltimento dei rifiuti erano scadute, e i rifiuti erano stati interrati: RAGIONE_SOCIALE ha potuto utilizzare quell’area per depositare le vetture che erano state danneggiate durante l’alluvione di Firenze del 1966, e che successivamente (nel 1975) ha rimosso da quel sito.
Ma va segnalato che, prima che RAGIONE_SOCIALE acquistasse l’area, i Comuni di Nichelino, Moncalieri e RAGIONE_SOCIALE, quest’ultimo tramite la società incaricata dello smaltimento, avevano preso per proprio conto a depositare rifiuti solidi urbani in quello stesso terreno.
Non solo, durante il periodo in cui RAGIONE_SOCIALE ha avuto in uso l’area , si sono verificati episodi di abbandono di rifiuti da parte di soggetti terzi, che il RAGIONE_SOCIALE di Nichelino ha segnalato alla RAGIONE_SOCIALE. Infine, nel 1991 la RAGIONE_SOCIALE ha ceduto l’intera area alla società RAGIONE_SOCIALE, che, effettuati scavi per la costruzione di alcuni fabbricati, si è accorta della contaminazione, ed ha dato inizio ad una procedura di bonifica durante la quale sono fuoriusciti biogas, che erano il risultato della degradazione dei rifiuti.
A quel punto, il RAGIONE_SOCIALE di Moncalieri ha ordinato a RAGIONE_SOCIALE, divenuta poi nel frattempo RAGIONE_SOCIALE, di monitorare la fuoriuscita del biogas e parallelamente, la Provincia di RAGIONE_SOCIALE, oggi città metropolitana di RAGIONE_SOCIALE, ha a sua volta ordinato alla RAGIONE_SOCIALE di bonificare l’area.
La società ha proposto ricorso al Tar, avverso le ordinanze comunali, sostenendo che la responsabilità di quell ‘inquinamento era dei soggetti che avevano avuto le autorizzazioni a depositare i rifiuti, ed ha ottenuto dalla giustizia amministrativa un provvedimento favorevole, che ha demandato alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di rivedere l’ordinanza di bonifica e di individuare i soggetti che potevano essere stati responsabili del deposito dei rifiuti.
3.-Nel frattempo, da questa vicenda è scaturito un primo giudizio civile in quanto RAGIONE_SOCIALE che, come si è detto, aveva acquistato il terreno dalla RAGIONE_SOCIALE, ha citato quest’ultima per ottenere il risarcimento dei danni consistenti nelle spese di
bonifica, che aveva dovuto sostenere a causa dell’inquinamento del sito da rifiuti solidi.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha accolto la domanda, avendo accertato che, a parte la discarica di rifiuti effettuata dai soggetti precedenti, comunque RAGIONE_SOCIALE, una volta sgombrato il sito dalle carcasse di automobili, aveva riempito l’area con materiali inquinanti a prevalenza di natura metalmeccanica, ma anche con altri rifiuti, ed aveva omesso di vigilare sulle discariche fatte da terzi.
Quel giudizio si è concluso con una decisione emessa dalla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, nel 2013, poi confermata in Cassazione (n. 7170/ 2018 ).
Successivamente, RAGIONE_SOCIALE ha nuovamente convenuto la RAGIONE_SOCIALE per ottenere il rimborso delle ulteriori spese sostenute e non coperte dal precedente contenzioso (spese per l’estrazione del biogas prodotto dai rifiuti urbani che erano stati negli anni depositati in quell’area).
RAGIONE_SOCIALE, nel costituirsi, sul presupposto che a depositare i rifiuti che davano origine ai gas erano stati gli altri, ha ottenuto la chiamata in giudizio dei Comuni di Nichelino e di Moncalieri, nonché di COGNOME NOME e NOME, quali eredi di COGNOME NOME, gestore della discarica di rifiuti solidi.
Questi ultimi, a loro volta, hanno ottenuto la chiamata in causa del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e della società che, per conto di quest’ultimo, smaltiva i rifiuti.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha emesso una prima sentenza parziale nel 2018 (sent. 1 628/ 2018 ), con la quale -per quanto ancora rileva in questa sede -ha rigettato le domande che RAGIONE_SOCIALE aveva fatto nei confronti dei terzi chiamati, ha in particolare accolto le eccezioni di prescrizione proposte dagli eredi di COGNOME NOME e dal RAGIONE_SOCIALE di Moncalieri, e ha rigettato la domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE contro il RAGIONE_SOCIALE di Nichelino; il Tribunale ha pure escluso la titolarità in capo a RAGIONE_SOCIALE, in quanto soggetto inquinatore, del diritto di agire nei confronti oltre che del RAGIONE_SOCIALE di Nichelino anche di tutti gli altri terzi chiamati ex art. 253 del d.lgs. 152 del 2006. Inoltre, ha rimesso la causa sul ruolo per la migliore istruttoria della domanda principale, ossia quella che RAGIONE_SOCIALE aveva proposto nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per la restituzione delle spese di bonifica ulteriore. In seguito, il Tribunale, istruita la causa sull’ammontare del danno, ha emesso sentenza definitiva (4362/ 2019) con cui ha condannato RAGIONE_SOCIALE a rifondere a
RAGIONE_SOCIALE la somma di 419.585, 28 euro, per le spese di bonifica: decisione, quest’ultima, impugnata da RAGIONE_SOCIALE, ma confermata dalla Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE con sentenza 1044/ 2021, oggetto di un diverso ed ulteriore – rispetto al presente – ricorso per Cassazione.
Qui invece si discute della vicenda seguita alla decisione non definitiva del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE (n. 1628/ 2018) che, a sua volta, è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE davanti alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, la quale ha tuttavia confermato sostanzialmente la decisione di primo grado, e con la quale è stata rigettata, come già evidenziato, la domanda di RAGIONE_SOCIALE nei confronti dei terzi chiamati ( sent. 1649/ 2019 ).
4.-Avverso tale ultima decisione ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE con 14 motivi. Hanno proposto controricorso il RAGIONE_SOCIALE, ossia la società che, per conto del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, provvede allo smaltimento, il RAGIONE_SOCIALE di Nichelino, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, che ha altresì proposto ricorso incidentale con un motivo di censura, ed il RAGIONE_SOCIALE di Moncalieri, che ha proposto ricorso incidentale condizionato con un motivo di censura. A fronte di tali ricorsi incidentali la RAGIONE_SOCIALE ha, a sua volta, notificato controricorso.
Fissato una prima volta per la trattazione all’udienza del 9.2.2023, con riferimento alla quale alcune parti hanno depositato memorie e il P.G. ha depositato memorie scritte, il ricorso è stato poi nuovamente fissato per la trattazione all’odierna udienza.
RAGIONE_SOCIALE, divenuta poi NOME ha depositato ulteriore memoria. Il PG ha chiesto il rigetto del ricorso principale e di quelli incidentali.
Considerato che
5.- Premessa generale da farsi è che questo giudizio riguarda le domande che RAGIONE_SOCIALE ha fatto nei confronti dei terzi chiamati in causa, domande che possono dirsi come di regresso nei confronti di questi ultimi, e volte ad accertare e a far dichiarare che l’inquinamento ambientale è frutto di condotte e di scelte di costoro, anziché della RAGIONE_SOCIALE.
Come si è detto, la chiamata in causa è dovuta alla circostanza che RAGIONE_SOCIALE è stata convenuta in giudizio da RAGIONE_SOCIALE, che da RAGIONE_SOCIALE ha acquistato il terreno, per il
rimborso delle spese di eliminazione dei biogas che erano emersi durante il procedimento di bonifica.
Poiché la bonifica aveva ad oggetto, per l’appunto, dei gas che derivavano non già dalla degradazione dei rifiuti metalmeccanici, ossia quelli lasciati sul sito da RAGIONE_SOCIALE, ma dei rifiuti urbani che invece erano stati immessi in quella zona dai precedenti utilizzatori dell’area, RAGIONE_SOCIALE ha di conseguenza ottenuto la chiamata in giudizio di questi ultimi chiedendo che fosse accertata la loro, e non la sua, responsabilità in ordine a quell ‘ inquinamento.
Va inoltre premesso che RAGIONE_SOCIALE ha agito nei confronti di RAGIONE_SOCIALE sulla base dell’articolo 253 del decreto legislativo 152 del 2006.
5.1.- Va poi svolta una ulteriore premessa.
Come si è visto, l’attuale giudizio è stato preceduto da un’altra causa intentata da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per il rimborso delle spese sostenute per la bonifica dell’area.
In quella causa RAGIONE_SOCIALE aveva sostenuto due domande: in via principale aveva addotto la responsabilità precontrattuale di RAGIONE_SOCIALE la quale, prima di vendere il terreno, ne avrebbe taciuto le condizioni in cui si trovava; in via subordinata, aveva svolto una domanda con la quale aveva lamentato i danni da inquinamento ai sensi dell’articolo 253 del codice dell’ambiente.
Il Tribunale ha rigettato la prima ed ha accolto la seconda domanda. La decisione è stata confermata poi dalla Corte di appello e dalla Corte di Cassazione con sentenza 7170 del 2018.
Dunque: nel primo grado di giudizio RAGIONE_SOCIALE è stata condannata al risarcimento dei danni nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per aver inquinato il sito a questa venduto.
Il presente giudizio invece, come si è detto, è stato iniziato da RAGIONE_SOCIALE per ottenere il risarcimento di ulteriori danni, non già quelli per la bonifica del suolo, come nel precedente, bensì quelli per la eliminazione dei biogas che successivamente erano emersi e avevano costretto l’acquirente a porvi rimedio. In questo giudizio, RAGIONE_SOCIALE ha allegato il giudicato precedente, sostenendo che, quanto alla responsabilità di RAGIONE_SOCIALE, non c’era più da discutere proprio perché nel precedente giudizio tale responsabilità era stata definitivamente accertata.
E nuovamente la citazione è stata basata sul fatto illecito di cui all’articolo 253 Codice Ambiente.
RAGIONE_SOCIALE ha invece eccepito, da un lato, che il precedente giudicato non riguarda le condotte qui fatte valere, che sono relative ai danni da biogas e dunque ai danni da rifiuti e non già ai danni derivanti dal materiale metalmeccanico lasciato da RAGIONE_SOCIALE, e che comunque, poiché i rifiuti erano stati depositati da altri, RAGIONE_SOCIALE aveva diritto di regresso nei confronti di questi ultimi ai sensi del citato Codice dell’Ambiente.
Recita infatti l’ articolo 253 che ‘ nel caso in cui il proprietario non responsabile dell’inquinamento abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell’inquinamento per le spese sostenute per l’eventuale maggiore danno subito ‘ .
5.2.La ratio della decisione impugnata .
La Corte d’appello innanzitutto ritiene coperto da giudicato, quello formatosi vale a dire nel giudizio precedente, la responsabilità di RAGIONE_SOCIALE nel l’ inquinamento del sito.
In particolare, i giudici di merito ritengono che, nel giudizio precedente, era stato accertato che, pur incentrandosi quel giudizio sugli inquinanti di origine metalmeccanica, in quanto è da tali rifiuti che era derivata l’esigenza di bonifica, tuttavia il CTU aveva rilevato che, pur dopo l’asportazione delle carcasse dei veicoli, il terreno, che era ancora di proprietà RAGIONE_SOCIALE, era stato ulteriormente riempito con rifiuti di origine solida urbana.
Ritengono dunque i giudici di merito che, nel giudizio precedente, è stato quindi accertato un inquinamento da parte di RAGIONE_SOCIALE, che in quel momento era proprietaria del terreno, per via del versamento di rifiuti solidi urbani da parte di terzi, senza che il proprietario del sito, ossia RAGIONE_SOCIALE stessa, lo avesse impedito, e che l’unica circostanza esclusa dal giudicato è costituita dalla condotta di terzi estranei, anch’essi autori di accumulo di rifiuti solidi urbani (p. 30).
Secondo la Corte d’appello, in sostanza, la decisione passata in giudicato, nel procedimento precedente, oltre alla ratio costituita dall’accertamento di una responsabilità attiva di RAGIONE_SOCIALE nell’inquinamento del suolo, nel periodo in cui era di sua proprietà, aveva altresì una ratio ulteriore: RAGIONE_SOCIALE è stata ritenuta responsabile
anche dell’omesso controllo e dell’omessa vigilanza relativamente alle condotte di terzi che, durante il periodo in cui il terreno era di sua proprietà, lo hanno utilizzato comunque per il deposito di rifiuti o di materiali inquinanti.
Infine, ed è argomento che spiega ulteriormente la ratio della decisione, secondo la Corte di appello, quanto accertato nel precedente procedimento porta ad affermare l’insussistenza del diritto di rivalsa che RAGIONE_SOCIALE fa valere in questo giudizio, e cioè la propria incolpevolezza e la spontaneità della bonifica operata, essendo invece emerso che RAGIONE_SOCIALE non ha operato alcuna spontanea bonifica ed anzi si è opposta ai provvedimenti che la imponevano.
6.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’articolo 2909 del codice civile nonché omesso esame di un fatto decisivo.
La tesi della ricorrente è che la Corte d’appello ha frainteso la portata del giudicato esterno, formatosi nel precedente giudizio, in quanto in quella decisione era espressamente previsto che RAGIONE_SOCIALE era responsabile del solo inquinamento da prodotti metalmeccanici, cioè quello causato dalle carcasse delle automobili ivi depositate, e non era responsabile per il deposito di materiali inquinanti effettuati dai precedenti proprietari.
Osserva tra l’altro la ricorrente che la domanda svolta da RAGIONE_SOCIALE nel precedente giudizio era una domanda di responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, e che quindi RAGIONE_SOCIALE era chiamata a rispondere in solido per l’intero anche rispetto al danno causato dagli altri obbligati al risarcimento, con la conseguenza dunque che, come ogni obbligato in solido, anche lei ha l’azione di regresso nei confronti degli altri sodali.
7.- Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’articolo 2909 del codice civile e dell’articolo 2967 c.c. nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
La ricorrente si duole del fatto che i giudici di merito hanno illegittimamente ritenuto irrilevanti i documenti sopravvenuti prodotti da RAGIONE_SOCIALE, con conseguente vizio della decisione per averne omesso l’esame; tali documenti avrebbero invece dimostrato quale era l’effettivo oggetto del procedimento precedente. Quei documenti infatti tendevano a provare che, nel precedente procedimento,
non si era ancora a conoscenza delle discariche di rifiuti solidi urbani, che quindi non potevano essere oggetto di accertamento.
Parimenti, quei documenti avrebbero dimostrato che la stessa RAGIONE_SOCIALE, proprietaria del terreno, non può essere ritenuta responsabile del versamento di rifiuti da parte di terzi per non averlo impedito, proprio perché nulla si sapeva di tale versamento al momento del primo procedimento.
8.Terzo e quarto motivo sono svolti insieme: anch’essi denunciano violazione dell’articolo 2909 del codice civile oltre che omesso esame.
Si tratta in realtà non di motivi autonomi ma della affermazione che, una volta accertato che il giudicato non ha riguardato la condotta di RAGIONE_SOCIALE, deve, per conseguenza, ammettersi la sua azione di rivalsa nei confronti dei terzi chiamati.
9.- Con il quinto motivo denuncia la ricorrente la violazione dell’articolo 253 della legge 152 del 2006 nonché dell’articolo 112 del codice di procedura civile. Sostiene la ricorrente che la Corte d’appello ha male interpretato la domanda e
ne ha anche ridotto l’effettiva portata.
In particolare, oltre alle due domande con cui RAGIONE_SOCIALE agisce, in via subordinata e in caso di sua condanna, in regresso, verso i terzi chiamati, ritenuti responsabili dell’inquinamento, e, in via riconvenzionale, per i costi direttamente sostenuti, con altra domanda ha altresì esteso nei confronti di tali terzi la domanda ex 253 legge 152 del 2006 fatta valere da RAGIONE_SOCIALE, con la conseguenza che rispetto a tale ultima domanda non andava valutato se fosse RAGIONE_SOCIALE a poterla fare, o ad avere i titoli per farla, ma se i presupposti sussistessero in capo proprio a RAGIONE_SOCIALE.
10.-Con il sesto motivo si denuncia violazione dell’articolo 253 della legge 152 del 2006, oltre che dell’articolo 2909 del codice civile.
Con tale motivo si censura quella parte della sentenza che ha ritenuto, anche alla luce di quanto accertato nel precedente giudicato, non sussistere i presupposti perché RAGIONE_SOCIALE possa agire in regresso in base a quella norma, ed, in particolare, quel capo di sentenza in base al quale la Corte d’appello ha ritenuto che l’azione di rivalsa di RAGIONE_SOCIALE non potesse essere fatta in quanto RAGIONE_SOCIALE non era incolpevole rispetto all’inquinamento e comunque non aveva provveduto spontaneamente alla bonifica.
Secondo la ricorrente, la Corte d’appello non tiene conto del fatto che, se anche il giudicato ha coperto le condotte colpevoli della società mentre questa era proprietaria del terreno, non ha potuto però coprire le condotte di terzi, o meglio, l’inquinamento creato da terzi prima che RAGIONE_SOCIALE ne diventasse proprietaria, e rispetto alle quali ovviamente la società non aveva alcun potere di intervento.
In sostanza, non si è tenuto conto del fatto che l’inquinamento è stato causato in parte anche da condotte altrui, che la società non ha potuto evitare, ed i cui costi non possono ovviamente esserle addebitati.
Inoltre, osserva RAGIONE_SOCIALE che il requisito della spontaneità della bonifica va inteso in senso lato e che ha diritto all’azione di regresso anche chi abbia bonificato sulla base di ordinanze poi dichiarate illegittime ed annullate dal Tribunale amministrativo, come è accaduto in questo caso.
11.- Con il settimo motivo si fa valere violazione degli articoli 1362 e 2366 del codice civile.
La censura riguarda la domanda di regresso nei confronti del RAGIONE_SOCIALE di Nichelino.
RAGIONE_SOCIALE ritiene quest’ultimo ente responsabile dell’inquinamento, per aver autorizzato a suo tempo la discarica ai soggetti che detenevano precedentemente il terreno e che ne avevano chiesto autorizzazione.
Secondo la Corte d’appello, non si trattava di un’autorizzazione ma semplicemente di un parere favorevole, con una differenza di rilievo: che quest’ultimo atto, non avendo natura decisoria, non sarebbe idoneo ad attribuire responsabilità in capo al RAGIONE_SOCIALE.
Questa ratio è censurata con l’affermazione che, invece, chiaramente si era trattato di un provvedimento autorizzatorio, e che tale era stato considerato dal Tribunale amministrativo adito da RAGIONE_SOCIALE, il quale aveva per l’appunto ritenuto che, nell’ordinare alla società la bonifica, non si era tenuto conto del fatto che quei versamenti erano stati autorizzati dai Comuni interessati, compreso il RAGIONE_SOCIALE di Nichelino.
Ciò comporta che, erroneamente, la Corte d’appello ha ritenuto non decisiva la volontà espressa dal RAGIONE_SOCIALE di Nichelino in ordine all’inquinamento dell’area.
12.- Con l’ottavo motivo si denuncia violazione dell’articolo 2967 codice civile.
La censura riguarda la domanda di regresso, questa volta nei confronti degli eredi di NOME COGNOME, che era uno dei proprietari del terreno e soprattutto gestore della discarica precedentemente all’acquisto fattone da RAGIONE_SOCIALE, ed a cui la società attribuisce versamenti di rifiuti che hanno contribuito all’inquinamento.
La Corte d’appello ha sostenuto che non vi era alcuna prova del fatto che il NOME COGNOME, i cui eredi sono stati convenuti in giudizio, fosse proprio il gestore della discarica.
Per contro, la società osserva di aver depositato una serie di documenti da cui risultava chiaramente che il NOME COGNOME è esattamente il gestore della discarica, e dunque lamenta l’omesso completo esame di tali documenti.
Inoltre, RAGIONE_SOCIALE contesta alla sentenza di merito di non aver tenuto conto del fatto che nessuno degli eredi del COGNOME ha mai contestato la circostanza che il loro dante causa fosse per l’appunto il gestore della discarica.
13.- Con il nono motivo si fa valere violazione dell’articolo 2041 cc.
La Corte d’appello ha rigettato la domanda di arricchimento ingiustificato, proposta in subordine, sostenendo che non era ben chiaro quale potesse essere l’arricchimento che il RAGIONE_SOCIALE di Moncalieri ha ricavato dal rimborso che RAGIONE_SOCIALE ha dovuto corrispondere o dovrebbe corrispondere a RAGIONE_SOCIALE.
La tesi della società ricorrente è che, se RAGIONE_SOCIALE non avesse pagato o rimborsato le somme a RAGIONE_SOCIALE, questa non avrebbe provveduto alla bonifica e avrebbe dovuto dunque provvedervi direttamente il RAGIONE_SOCIALE di Moncalieri, con la conseguenza quindi che quest’ultimo ha evitato un esborso proprio in ragione del pagamento che la RAGIONE_SOCIALE ha fatto a RAGIONE_SOCIALE consentendo a quest’ultima di provvedere alla bonifica dell’area.
14.- Con il decimo motivo si denuncia violazione degli articoli 2050 e 2051 del codice civile nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c..
RAGIONE_SOCIALE aveva ipotizzato una responsabilità del RAGIONE_SOCIALE di Moncalieri anche in ragione della pericolosità dell’attività svolta, cioè di gestione della discarica, e comunque una responsabilità da cose in custodia, essendo riferibile quell’area per l’appunto al RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’appello ha rigettato entrambi gli argomenti sostenendo che non c’era alcuna pericolosità nell’attività di autorizzazione di una discarica, posto che a questo si era limitato il RAGIONE_SOCIALE e che comunque il RAGIONE_SOCIALE stesso non aveva mai avuto alcun rapporto di disponibilità con il bene tra quelli rilevanti ex articolo 2051.
La censura mossa a questo argomento è che la decisione impugnata non avrebbe tenuto conto del fatto che, prima che RAGIONE_SOCIALE acquistasse il terreno, questo era per l’appunto ‘nella disponibilità’ del RAGIONE_SOCIALE di Moncalieri, che lo aveva dato in godimento ai due privati e che aveva consentito loro di riversare rifiuti solidi senza limitare in alcun modo i quantitativi.
15.-Con l’undicesimo motivo si denuncia violazione dell’articolo 253 della legge 152 del 2006. Si contesta alla Corte d’appello di aver ritenuto che l’attività di autorizzazione delle discariche poteva semmai comportare un obbligo di rimborso delle spese di bonifica, ove fosse stata ritenuta illegittima, ma la prova di tale requisito è mancata.
Sostiene la ricorrente l’erroneità di questo assunto, in quanto l’obbligo di rimborsare le spese di bonifica prescinde dell’illegittimità della condotta, come chiarito da questa Corte, ed è ricollegato al semplice e mero materiale inquinamento dell’area.
16.- Con il dodicesimo motivo si denuncia violazione degli articoli 32 e 106 del codice di procedura civile nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
La Corte d’appello ha ritenuto tardiva la domanda verso il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e la società che per conto di quest’ultimo gestiva i rifiuti, ossia la RAGIONE_SOCIALE, in quanto proposta non già alla prima udienza di comparizione ma con il deposito della prima memoria istruttoria.
Secondo la Corte d’appello, infatti, la domanda verso la città metropolitana di RAGIONE_SOCIALE e la sua appaltatrice non era una mera estensione nei loro confronti della originaria e principale domanda di RAGIONE_SOCIALE verso RAGIONE_SOCIALE, ma era una domanda di garanzia impropria non suscettibile di automatica estensione.
Questa tesi è contestata dalla RAGIONE_SOCIALE, la quale sostiene che invece il titolo della chiamata in causa era lo stesso della domanda principale, nel senso che così
come la domanda principale mirava a ritenere RAGIONE_SOCIALE tenuta al rimborso delle spese sostenute da RAGIONE_SOCIALE, la chiamata in causa, per contro, mirava a far sì che di tale spesa rispondessero i terzi chiamati in giudizio, con conseguente unicità del titolo di domanda.
17.- Il tredicesimo motivo denuncia violazione degli articoli 166, 183, 189, 112 e 61 del codice di procedura civile.
La Corte d’appello ha ritenuto, quanto all’aspetto istruttorio, inammissibili le richieste di prova formulate da RAGIONE_SOCIALE, la quale le avrebbe proposte solo in primo grado, senza però riportarle nell’atto introduttivo dell’appello, senza delimitare quelle ancora sub judice da quelle concernenti le posizioni delle terze chiamate, senza riprodurle nella comparsa conclusionale e senza censurare il capo di sentenza di primo grado che le avrebbe rigettate.
Sostiene la società che questa affermazione è frutto di un travisamento del dato processuale in quanto la sentenza appellata è l’esito dell’accoglimento di eccezioni preliminari quanto alla domanda di regresso verso i terzi, e dunque non vi è stata alcuna decisione sulle istanze istruttorie suscettibile di essere impugnata tempestivamente ‘appello si è ‘concentrato inevitabilmente sulle statuizioni che avevano po rtato all’estromissione, ribadendosi espressamente che, in caso di a ccoglimento dell’appello si ribadivano e riproponevano le domande di merito e le istanze istruttorie mai esaminate’ .
18.- Il quattordicesimo motivo denuncia violazione degli articoli 2909 e 2043 del codice civile, nonché 112 del codice di procedura civile ed altresì omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.. In primo grado, la società ricorrente aveva svolto domande riconvenzionali sia nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, attore principale, che nei confronti di tutti i terzi chiamati in causa per il rimborso delle spese sostenute per ottemperare agli ordini di bonifica, impartiti dai Comuni, sebbene da determinarsi in separato giudizio.
Sostiene la ricorrente che la Corte d’appello ha rigettato tali domande sulla base delle medesime motivazioni già impugnate con i motivi che precedono e ritenendo altresì che alcuna prova aveva fornito FCA degli esborsi subiti per la
bonifica, e che dunque non poteva essere ovviamente rimborsata di alcuna spesa da parte di terzi.
La società ribadisce, richiamando i motivi da 1 a 13, le ragioni per cui invece si doveva ritenere dovuto il rimborso osservando che aveva chiesto altresì preventivamente il rimborso delle spese future per poter ottemperare agli ordini impartiti dalla PA, e che tale specifica richiesta non è stata presa in alcuna considerazione.
19.Sul ricorso incidentale del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione degli articoli 2043, 2050, 2051, 2947 del codice civile, oltre che difetto assoluto di motivazione.
Secondo il ricorrente incidentale sarebbe errata la pronuncia di appello nella parte in cui ha ritenuto comunque non prescritta la domanda di rivalsa che RAGIONE_SOCIALE ha svolto nei confronti dell’ente.
In particolare, il termine da cui avrebbe dovuto farsi decorrere la prescrizione è anteriore rispetto a quello individuato dalla Corte d’appello, ossia fatto coincidere con la nuova richiesta risarcitoria di RAGIONE_SOCIALE nel 2014, in quanto, già da prima, la società RAGIONE_SOCIALE era a conoscenza del versamento dei rifiuti nel suo terreno e dunque da quel momento avrebbe potuto far valere i suoi diritti nei confronti dei soggetti autori dell’inquinamento.
20.- Assume rilievo preliminare l’analisi di questo motivo di ricorso incidentale, in quanto, ovviamente, se fosse ritenuta prescritta la domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE nei confronti dei terzi chiamati, non vi sarebbe motivo di procedere all’esame del merito di tale domanda.
Ciò detto, la censura fatta valere con il ricorso incidentale deve ritenersi inammissibile e comunque infondata.
Essa non coglie, in un certo senso, la ratio della decisione impugnata.
La Corte d’appello ha dichiarato non prescritta la domanda di rivalsa che RAGIONE_SOCIALE ha fatto nei confronti dei terzi, in base al codice dell’ambiente, ossia in base all’articolo 253 della legge 152 del 2006: questa azione di rivalsa è determinata dalla richiesta di risarcimento che RAGIONE_SOCIALE ha subito da parte di RAGIONE_SOCIALE, non già per il danno da inquinamento prodotto dalle carcasse dei veicoli, ma per il danno consistente nella spesa di smaltimento dei biogas provocati dal deposito di rifiuti
solidi urbani. Il che significa che è irrilevante che RAGIONE_SOCIALE sapesse dello sversamento di tali rifiuti, sin da tempo antecedente l’azione proposta nei suoi confronti da RAGIONE_SOCIALE, e ciò anche a prescindere dal fatto che con accertamento qui non sindacabile la Corte d’appello ha ritenuto che dell’esistenza di tali altri rifiuti non vi era prova e quindi non vi era prova neanche della conoscenza che ne potevano avere le parti interessate: è irrilevante comunque tale conoscenza in quanto RAGIONE_SOCIALE non poteva agire in rivalsa nei confronti dei terzi chiamati prima di ricevere la richiesta di risarcimento da parte del danneggiato, essendo la domanda di rivalsa per l’appunto una domanda conseguente a quella di risarcimento.
Ed è su questo corretto presupposto che la Corte d’appello ha fatto decorrere la prescrizione proprio a partire dal momento in cui RAGIONE_SOCIALE ha domandato il risarcimento di danni ulteriori rispetto a quelli fatti valere nel precedente giudizio: danni che la stessa RAGIONE_SOCIALE assumeva non essere stati calcolati in quanto imprevisti in quel precedente giudizio.
21.- Sul ricorso principale
Come si è detto, la questione assorbente è la seguente: se l’azione di rivalsa, qui proposta da RAGIONE_SOCIALE nei confronti dei terzi chiamati, sia pregiudicata dal giudicato formatosi nel precedente giudizio, quello che RAGIONE_SOCIALE ha avviato per il ristoro delle spese di bonifica nei confronti di RAGIONE_SOCIALE: per intenderci, quello conclusosi con l’ordinanza di questa Corte n. 7170/ 2018 .
In quel giudizio, si ripete, la RAGIONE_SOCIALE agiva quale proprietario del terreno, obbligato alla bonifica, nei confronti del soggetto inquinante.
La Corte di Appello ha individuato nella domanda di RAGIONE_SOCIALE verso i terzi chiamati, tre distinte azioni:
( a) una di regresso ex articolo 2055 c.c., ossia un’azione con cui RAGIONE_SOCIALE sostiene che, essendo condannata a risarcire un danno causato in concorso con altri – i terzi chiamati -, ha di conseguenza diritto di regresso verso questi ultimi. La Corte di Appello ha ritenuto questa domanda prescritta (p. 26).
Questa ratio non è qui contestata. In realtà, con il quinto motivo, RAGIONE_SOCIALE si duole di una errata qualificazione di tale domanda, sostenendo che, con essa, ha inteso estendere ai terzi la domanda di RAGIONE_SOCIALE, censura sulla quale si dirà
in seguito, ma non ha preso posizione sulla prescrizione dichiarata dalla sentenza impugnata.
Di questa domanda, dunque, non occorre qui occuparsi.
(b) Una domanda riconvenzionale, con la quale, a prescindere dalla rivalsa, RAGIONE_SOCIALE chiede i danni ai terzi. Anche questa domanda è ritenuta prescritta dalla Corte (p. 26). Il quattordicesimo motivo censura la statuizione su questa domanda, ma senza contestare, anche in questo caso, l’accertamento della avvenuta prescrizione.
(c) la domanda di rivalsa verso terzi, ai sensi dell’articolo 253 d .lvo 152 del 2006, che invece è stata ritenuta non prescritta, ma rigettata nel merito, per via dell’influenza del precedente giudicato.
Il primo motivo è quello direttamente rivolto a contestare questa ratio, ossia l’influenza preclusiv a del giudicato esterno.
Esso è tuttavia infondato.
Infatti, la tesi qui sostenuta da RAGIONE_SOCIALE è di dover essere manlevata dal risarcimento verso RAGIONE_SOCIALE in quanto il danno (da versamento di rifiuti solidi) sarebbe stato causato da altri, ossia i chiamati in causa. Questa assunto però urta contro il giudicato precedente il quale ha accertato una responsabilità in tale inquinamento anche di RAGIONE_SOCIALE (pagine 5 e 6 della sentenza di primo grado, ove si fa riferimento alla CTU), sia direttamente che per avere omesso che lo facessero terzi, durante il periodo in cui la società ha avuto la proprietà del terreno.
La tesi della ricorrente è invece che, nel precedente giudizio, non si sarebbe formato alcun giudicato per via di una affermazione contenuta nella decisione di primo grado in cui si esclude ‘ la rilevanza, dal punto di vista causale e risarcitorio, dell’autonoma attività inquinante delle imprese già proprietarie dei terreni antecedentemente a RAGIONE_SOCIALE‘ .
Ma il richiamo a questo passaggio non ha significato rilevante, non solo perché si tratta di un obiter , a fronte invece della ratio di quella decisione, che è nel senso di una condotta inquinante di RAGIONE_SOCIALE, ma soprattutto in quanto il giudicato si è formato su altri e diversi aspetti: principalmente sul fatto che, durante la proprietà RAGIONE_SOCIALE, ci sono stati versamenti di rifiuti soldi urbani, come accertato dal CTU.
E questa condotta è imputabile a RAGIONE_SOCIALE in via autonoma, non concorrente con altri, in ragione del colpevole inquinamento del sito, dovuto alla omissione dei controlli (solo il proprietario incolpevole non è tenuto al risarcimento Cass. Sez. Un. 3077/ 2023).
Inoltre , l’accertamento ha avuto ad oggetto la circostanza che l’inquinamento di RAGIONE_SOCIALE si è aggiunto a quello degli altri, nella serie causale complessiva, accrescendo il rischio ed il danno conseguente.
Infine, altra circostanza addotta da RAGIONE_SOCIALE, poi RAGIONE_SOCIALE, ora NOME, a dimostrare che alcun giudicato possa essersi formato, e che la Corte di Appello avrebbe male inteso l’accertamento contenuto in primo grado, starebbe nel fatto che una condotta colpevole di RAGIONE_SOCIALE presuppone che costei sapesse della discarica altrui. Invece, solo nel 2014, quando la società ha chiesto l’accesso agli atti , ha saputo dell’inquinamento, e dunque in una data in cui il danno si era già verificato, ed il terreno già ceduto a RAGIONE_SOCIALE.
Questa censura è però innanzitutto inammissibile: che RAGIONE_SOCIALE abbia avuto invece una conoscenza anteriore (sin dal 2005, data della conferenza di Servizi, perlomeno) è accertamento in fatto che non può essere qui contestato. E comunque è infondata in quanto, come osservano i giudici di appello, dalla stessa Conferenza dei Servizi, prodotta da RAGIONE_SOCIALE, si evince che la problematica dei biogas era nota.
Ma soprattutto, si ripete, la responsabilità di RAGIONE_SOCIALE qui è affermata per l’inquinamento realizzatosi durante il periodo in cui la società ha avuto la proprietà e la disponibilità del terreno, sia per il deposito diretto di materiale metalmeccanico (le auto della RAGIONE_SOCIALE) sia per il versamento di rifiuti solido da parte di terzi, che RAGIONE_SOCIALE non ha impedito.
Osservano inoltre i giudici di merito ( capo 9 della sentenza 1649/ 2019 ) che la decisione emessa nel precedente e distinto giudizio era dunque basata su due diverse rationes decidendi , ciascuna delle due idonea a sorreggere la decisione: a) che RAGIONE_SOCIALE ha riversato essa stessa rifiuti metalmeccanici, che hanno di certo inquinato il terreno; b) che RAGIONE_SOCIALE non ha impedito che altri scaricassero rifiuti soldi urbani.
Osservano i giudici di merito, che in quel giudizio, RAGIONE_SOCIALE non ha specificamente contestato la seconda delle due rationes , ossia quella in base alla quale è ritenuta responsabile per omesso controllo , e questo basta, data l’autonomia di questa ratio decidendi , al giudicato sulla responsabilità di RAGIONE_SOCIALE.
Questa affermazione dei giudici di appello, che costituisce anche essa autonoma ratio decidendi (ossia: una delle due rationes della decisione resa nell’altro procedimento non è stata impugnata e dunque il giudicato perlomeno si regge su di essa), non è a sua volta contestata: RAGIONE_SOCIALE, poi RAGIONE_SOCIALE, poi NOME non dimostra, per contro, di avere impugnato la ratio sulla sua condotta omissiva.
Ovviamente la circostanza che il precedente giudicato lascia aperta la responsabilità di altri terzi, non significa che escluda quella di RAGIONE_SOCIALE, che è il punto determinante la controversia.
Se RAGIONE_SOCIALE è stata ritenuta responsabile dell’inquinamento (anche da rifiuti solidi), per il quale sono state necessarie le attività di bonifica, di cui si chiede qui il rimborso, questo basta ad impedire la sua azione di regresso verso terzi.
Si è detto infatti che tale azione è quella prevista dall’articolo 263 l. 152 del 2006, essendo quella ex articolo 2055 c.c. dichiarata prescritta in modo definitivo.
Ora, l’articolo 263 citato prevede che il proprietario non responsabile dell’inquinamento ha diritto di rivalsa nei confronti del responsabile, con la conseguenza che non ha azione di rivalsa chi, invece, come nel caso presente, è da ritenersi responsabile di quell’inquinamento, anche solo in parte .
Va per inciso osservato come non rilevi, data la domanda qui pure prospettata di arricchimento ingiustificato, la circostanza che sulla ampiezza di contenuto dell’articolo 2041 c.c. penda questione davanti alle Sezioni Unite di questa Corte , poiché diverso è l’oggetto.
Inoltre, ha azione di rivalsa, sempre a tenore di quella norma, chi abbia spontaneamente provveduto alla bonifica: la decisione impugnata ha escluso che RAGIONE_SOCIALE lo abbia fatto.
La società contesta questa ulteriore, e si può dire autonoma, ratio , con il sesto motivo con il quale assume che il termine ‘spontaneamente’ non va inteso
letteralmente, ma come riferibile anche ad adempimenti di ordinanze amministrative.
Tuttavia, questo motivo è inammissibile perché non coglie la ratio della decisione impugnata, la quale ha accertato che, comunque sia, RAGIONE_SOCIALE non ha provveduto alla bonifica, spontaneamente o meno, tanto è vero che ha vittoriosamente impugnato le ordinanze che lo imponevano né ha fornito prova di avervi almeno in parte dato corso (v. sentenza impugnata p. 28 e 31).
Ovviamente non ha alcun rilievo che la bonifica non sia avvenuta per una ragione fondata, ha rilievo che semplicemente non sia avvenuta: non può il proprietario rivalersi sui terzi di costi che, oggettivamente, non ha sostenuto.
In sostanza, l’azione di rivalsa fatta valere da RAGIONE_SOCIALE presuppone innanzitutto che essa non abbia colpevolmente inquinato, e questo presupposto è smentito dal giudicato precedente, che ha accertato non solo versamenti, sia pure minimi, direttamente effettuati da RAGIONE_SOCIALE, ma altresì la sua omessa vigilanza volta ad impedire versamenti da parte di terzi. In secondo, luogo l’ azione di rivalsa presuppone che il proprietario abbia bonificato il suolo, e non è stata fornita prova che lo abbia fatto, anzi, dalle azioni vittoriosamente esperite contro le ordinanze che lo imponevano, risulta esattamente il contrario.
21.1.Sui motivi assorbiti.
Il rigetto del primo motivo, e dunque la constatazione che l’azione di rivalsa è preclusa dal giudicato esterno, rende assorbito l’esame di quasi tu tti gli altri motivi, ed in particolare del secondo motivo, posto che l’ammissione di documenti probatori mirerebbe ad un accertamento in contrasto con il giudicato, del terzo e del quarto , che per espressa previsione della stessa ricorrente sono legati al primo, del quinto che sostiene che, con una delle tre domande, la ricorrente aveva inteso estendere semplicemente a terzi la domanda fatta da RAGIONE_SOCIALE nei suoi confronti, in modo che risultasse non la sua ma la responsabilità dei chiamati : domanda che contrasta per l’appunto con il giudicato di cui si è detto circa la responsabilità di RAGIONE_SOCIALE. E cosi, anche del sesto motivo , con il quale ci si lamenta del fatto di avere ritenuto irrilevante la condotta di terzi: assumendo come parziaria la responsabilità dell’inquinatore, costui non può essere tenuto a rimborsare anche il costo causato dagli altri. L’assorbimento
è dovuto al fatto che, come si è detto, accertato che RAGIONE_SOCIALE è anche essa responsabile dell’inquinamento, le è preclusa, ex articolo 253 citato, l’azione di regresso, e dunque a prescindere dal fatto che i destinatari di tale azione siano anche essi responsabili per la propria parte.
Ma, per quanto si è detto in precedenza su questo punto, il motivo è comunque infondato, proprio perché la eventuale concorrente responsabilità di terzi, non esclude quella di RAGIONE_SOCIALE, che non può quindi attribuirla interamente a quelli.
E la conclusione non ha alcunché di ingiusto o improprio: l’azione di regresso ex articolo 253 citato ha presupposti particolari ed è diversa da quella consentita al responsabile in solido (art. 2055 c.c.), che invece può essere esercitata ovviamente anche da chi abbia concorso al danno. Ma, come si è visto, pur disponibile da parte della ricorrente, tale azione è stata esercitata tardivamente.
Il settimo motivo intenderebbe ancora una volta dimostrare una corresponsabilità del RAGIONE_SOCIALE di Nichelino, assumendo la rilevanza dell’autorizzazione da quest’ultimo concessa alla discarica. L’assorbimento di tale motivo deriva dalla circostanza più volte messa in luce: ove anche fosse responsabile il RAGIONE_SOCIALE di Nichelino, ciò non escluderebbe la responsabilità, accertata con giudicato, di RAGIONE_SOCIALE.
Per le stesse ragioni in dicate al motivo precedente, al di là dell’assorbimento, si tratta comunque di motivo infondato.
Stessa conclusione può assumersi per l’ottavo motivo : mira a rendere passivamente legittimato NOME COGNOME, rectius i suoi eredi: quand’anche lo fosse, ciò non eliderebbe la responsabilità, accertata con giudicato, di RAGIONE_SOCIALE, ed è ciò che conta.
Peraltro, il motivo sarebbe comunque inammissibile; ed invero l ‘art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle
previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato -come nel caso all’esame – comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. (v. Cass., sez. un, n. 8053 del 07/04/2014) (v. p. 32 della sentenza impugnata, là dove la Corte di appello ha pure precisato che, a fronte della eccezione dei NOME COGNOME in ordine alla sussistenza del difetto di prova ‘della corrispondenza ‘ tra il loro padre e quel NOME COGNOME ‘ accusato di aver sversato rifiuti solidi urbani ed allevato maiali nella cava negli anni ‘6 0 ‘ , l’appellante , ‘a tale eccezione. non ha mai risposto alcunché, e benchèé riproposta ex art. 346 c.p.c. in appello, non l’ha trattata in alcun modo, non ha preso posizione sul punto e dunque non ha indicato da quali atti o documenti si desumerebbe la qualità di eredi di quello specifico soggetto in capo agli appellanti’, affermazioni , queste, neppure specificamente censurate dalla ricorrente.
L’undicesimo motivo mira al medesimo risultato dei precedenti: far affermare la rilevanza di una responsabilità parziaria, e mettere in luce l’ingiustizia di una soluzione che fa gravare su RAGIONE_SOCIALE il costo di un inquinamento in gran parte altrui. Se ne è detto: è la regola dell’articolo 253 codice ambiente, su cui è basata l’azione di rivalsa; non è la regola dell’articolo 2055 c.c., che avrebbe consentito di evitare quell’esito, ove tempestivamente fatta valere.
Il dodicesimo motivo mira a contestare la affermazione di tardività della chiamata in causa di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE. Il motivo è anche esso assorbito dall’influenza del giudicato: quand’anche l’azione nei loro confronti fosse tempestiva, e quand’anche fosse estensione della domanda originaria, il suo scopo sarebbe di affermare l’esclusiva responsabilità del terzo (in contrasto con il giudicato, che ha ritenuto responsabile anche RAGIONE_SOCIALE) o la sua parziale responsabilità, che però, come più volte ripetuto, è irrilevante.
Il tredicesimo motivo mira a far ammettere le istanze istruttorie disattese dai giudici di appello: a prescindere da ogni considerazione circa la sua ammissibilità, anche tale censura ha lo scopo di dimostrare l’assenza di responsabilità di RAGIONE_SOCIALE in contrasto con il giudicato es terno, che l’ha invece accertata.
22.Sui motivi non assorbiti.
Alcuni motivi hanno rilevanza autonoma, ossia non sono pregiudicati dal giudicato esterno.
In particolare, il nono motivo, il quale come si è detto, censura la decisione impugnata nella parte in cui ha escluso un arricchimento del RAGIONE_SOCIALE di Nichelino, a detrimento della RAGIONE_SOCIALE.
Come già rilevato nelle pagine che precedono, non rileva la circostanza che sulla ampiezza di contenuto dell’articolo 2041 c.c. penda questione davanti alle Sezioni Unite di questa Corte, poiché diverso è l’oggetto.
Il motivo è inammissibile e comunque infondato.
E’ inammissibile in quanto l’azione di arricchimento ingiustificato presuppone che non si abbia alcuna altra azione da far valere verso il convenuto, mentre in astratto RAGIONE_SOCIALE aveva diverse azioni (2055 c.c., 253 codice ambiente) che ha esercitato.
E’ infondato in quanto basato su mere inferenze (pseudo logiche) e non già su elementi di fatto: se RAGIONE_SOCIALE non risarcisse il danno, RAGIONE_SOCIALE non provvederebbe alla bonifica (ma non è detto, anzi, pare l’abbia fatto comunque), ed allora a farlo sarebbe obbligato il RAGIONE_SOCIALE, che, quindi, alla fine risparmia la spesa.
Ciò senza tacere del fatto che non può derivare un arricchimento, rilevante ai sensi dell’articolo 2041 c.c., indirettamente dal rimborso di spese ad altri.
Il decimo motivo ha un titolo diverso da quelli precedenti: si invoca una responsabilità dei terzi, a titolo di attività pericolosa (2050 c.c.) o di custodia (2051 c.c.).
Il motivo è infondato.
L’attività di discarica, meno che meno quella che l’autorizza, non è di certo un’attività pericolosa , come intesa dall’articolo 205 0 c.c., né i danni da discarica abusiva sono danni da cosa in custodia, quanto piuttosto da attività illecita
umana, non riconducibili cioè al ‘dinamismo ‘ della cosa, ma alla condotta di chi effettua la discarica.
Anche qui senza tacere del fatto che si discute dei danni (da bonifica dei biogas) nel periodo in cui la custodia era proprio di RAGIONE_SOCIALE.
Il quattordicesimo motivo verte sulla domanda riconvenzionale e censura la decisione impugnata nella parte in cui ha rigettato tale domanda volta a chiedere il rimborso delle spese, in proprio sostenute da RAGIONE_SOCIALE, per ottemperare agli ordini di bonifica, nonché le spese future relative.
Il motivo, il cui tenore è stato meglio riportato in precedenza, è infondato: non è vero che la decisione impugnata non ha preso in considerazione la domanda relativa alle spese future. L’ha presa ed ha ritenuto queste ultime e quelle assunte come effettuate, non provate. La sentenza impugnata assume che alcuna prova vi sia dell ‘ una, come delle altre, ossia di una qualunque spesa presente o futura, posto che non è allegato alcunché a loro sostegno.
La stessa ricorrente, del resto, aveva chiesto il rimborso delle spese future solo nell’ an , rimettendone la liquidazione ad un successivo giudizio.
Il ricorso va pertanto rigettato, ma le spese, in ragione della complessità dei rapporti che si sono instaurati dal possesso di quel terreno, e della conseguente complessità delle questioni che ne sono sorte, vanno compensate.
23.Sul ricorso incidentale condizionato del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Moncalieri.
Il suo esame, trattandosi per l’appunto, di ricorso condizionato all’accoglimento di quello principale, è assorbito dal rigetto di quest’ultimo.
P.Q.M.
La Corte rigetta, nei termini di cui in motivazione, il ricorso principale, quello incidentale del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE. Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Moncalieri. Compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale. E per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13 .
Roma 6.10.2023
L’estensore