Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27778 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 27778 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 21636-2022 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 150/2022 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata l ‘8 /2/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/09/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
NOME COGNOME, deceduto in data 17 febbraio 2015 con testamento redatto in data 19.9.2013, con atto per AVV_NOTAIO, pubblicato il 22.4.2015, nominava ‘ suo erede universale’ NOME COGNOME, revocando ogni precedente disposizione testamentaria , e l’erede testamentario accettava con beneficio d’inventario l’eredità devolutagli.
NOME COGNOME, madre del de cuius, agiva in giudizio deducendo che le disposizioni testamentarie violavano i diritti alla stessa attribuiti dall’art. 538 c.c., ovvero la riserva in suo favore, in mancanza di discendenti, di 1/3 del patrimonio, chiedendo la reintegrazione della quota di legittima mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva il convenuto che deduceva di aver già in sede stragiudiziale manifestato la volontà di addivenire ad una soluzione della vicenda e concludeva aderendo alla domanda di riduzione nei limiti dei soli beni caduti in successione.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza n. 1105/2017 pubblicata in data 6.12.2017, accoglieva la domanda di riduzione dichiarando compensate, nella misura di un terzo, le spese di lite che poneva per il resto a carico del convenuto.
Avverso tale sentenza proponeva appello l’attrice, cui resisteva il convenuto eccependo l’inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis c.p.c. e 342 c.p.c., mentre nel merito chiedeva la conferma della sentenza appellata.
La Corte d’Appello di Ancona con la sentenza n. 150 dell’8 febbraio 2022, ha dichiarato l’attrice erede del f iglio, nei limiti della quota di riserva, ed ha compensato le spese del doppio grado.
Dopo aver disatteso le eccezioni di inammissibilità dell’appello sollevate dall’appellato , evidenziava che l ‘appellante si doleva della sua mancata qualificazione come erede del figlio, una volta ridotte le disposizioni testamentarie, ed in particolare della circostanza che il Tribunale avesse affermato che, anche in esito al vittorioso esperimento dell’azione di riduzione, non avrebbe potuto essere qualificata quale erede ‘ ma semmai legittimario’ , in contrasto con la regola secondo cui il legittimario interamente pretermesso dal de cuius acquista la qualità di erede in virtù della sentenza che accoglie la domanda di riduzione con effetto dalla data di apertura della successione. Lamentava altresì che la sentenza appellata avesse ritenuto ‘ che i beni posseduti dal COGNOME NOME al momento della morte ed oggetto di successione in favore del convenuto COGNOME, debbono essere ridotti, pro indiviso, di un terzo ‘ in quan to la riduzione riguardava la disposizione testamentaria.
Ad avviso dei giudici di appello il gravame era fondato.
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità il legittimario totalmente pretermesso, proprio perché escluso dalla successione, non acquista per il solo fatto dell’apertura della successione, ovvero per il solo fatto della morte del “de cuius”, la qualità di erede, né la titolarità dei beni ad altri attribuiti, potendo conseguire i suoi diritti solo dopo l’utile esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, e quindi dopo il riconoscimento dei suoi diritti di legittimario. Il legittimario
totalmente pretermesso, proprio perché pretermesso dalla successione, non acquista per il solo fatto dell’apertura della successione, ovvero per il solo fatto della morte del de cuius, né la qualità di erede, né la titolarità dei beni ad altri attribuiti, potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l’esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, e quindi dopo il riconoscimento dei suoi diritti di legittimario (Cass. n. 16635/2013; Cass. n. 2914/2020).
Poiché il de cuius aveva disposto con testamento dell’intero suo patrimonio in favore dell’odierno appellato, all’esito del vittorioso esercizio dell’azione di riduzione, all’appellante andava riconosciuta la qualità di erede del figlio, sia pure nei limiti della quota di legittima, e su tutti i beni caduti in successione.
L’interesse al gravame poi scaturiva dal fatto che soltanto dal riconoscimento della qualifica di erede poteva conseguire la retrocessione degli effetti della pronuncia alla data di apertura della successione, sicché doveva escludersi che il motivo potesse integrare una mera questione formale di correttezza giuridica, avendo il tribunale espressamente escluso la qualifica di erede in capo all’odierna appellante.
Non sussisteva anche l’interesse a censurare la dizione utilizzata dal primo giudice nel dispositivo in quanto se è vero che la riduzione si riferiva alle disposizioni testamentarie, la doglianza sembrava finalizzata ad ottenere una pronuncia giuridicamente corretta senza che siano state allegate le eventuali possibili ripercussioni della statuizione di cui alla gravata sentenza.
Nel decidere sulle spese di lite, la Corte d’Appello escludeva che potesse avere seguito la richiesta dell’appellato del rimborso del le spese del doppio grado del giudizio, in quanto non risultava
supportata dalle necessarie censure rispetto alla statuizione del primo giudice atteso l’erroneo riferimento in comparsa alla diversa sentenza resa in altro giudizio.
In merito alla richiesta dell’appellante di condanna dell’ap pellato al pagamento per intero delle spese di lite del primo grado, la stessa non era reputata meritevole di accoglimento, in quanto occorreva considerare la condotta processuale dell’appellato , che ben poteva legittimare la disposta compensazione, pur al l’esito dell’accoglimento del motivo sopra esaminato.
La minima incidenza della doglianza accolta rispetto alla controversia valutata nel suo complesso e considerati i beni ricompresi nell’asse ereditario, ed il rilievo attribuibile alla condotta processu ale dell’appellato, che non si era mai opposto all’azione di riduzione, legittima vano la totale compensazione delle spese di lite anche del grado di appello.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso articolato in un motivo COGNOME NOME.
L’int imato resiste con controricorso.
Il motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 92 co. 2 c.p.c. nella parte in cui la sentenza di appello ha confermato la parziale compensazione delle spese del giudizio di primo grado e dichiarato interamente compensate quelle di appello.
Si deduce che il Tribunale aveva compensato le spese di lite del primo grado sul presupposto della parziale soccombenza dell’attrice e ciò perché era stata disattesa la richiesta di riconoscimento della qualità di erede, che poi era stata accolta in appello.
Inoltre, la sentenza gravata ha inteso valorizzare la condotta processuale tenuta dal convenuto, ma senza considerare che
questi non aveva partecipato al procedimento di mediazione obbligatoria, ed aveva quindi reso necessaria l’azione per il riconoscimento della qualità di legittimaria pretermessa e quindi di erede.
E’ stato altresì trascurato che l’appellato si era costituito in appello ed aveva eccepito l’inammissibilità del gravame, con una condotta che non poteva essere quindi qualificata come non oppositiva.
Non ricorre pertanto alcuna delle situazioni che in base normativa applicabile permettono la compensazione delle spese di lite, e ciò anche a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018.
3. L’appello è fondato.
Avuto riguardo alla data di introduzione del presente giudizio (2015), occorre evidenziare che risulta applicabile il testo dell’art. 92 c.p.c., quale novellato dall’art. 13, co. 1 del d.l. n. 132/2014, conv. nella legge n. 162/2014, e poi oggetto di ad opera della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 che ha dichiarato la sua illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese, in tutto o in parte, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
E’ stato quindi precisato che, a i sensi dell’art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di
sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. n. 4696/2019; Cass. n. 3977/2020).
Alla luce di tali principi ritiene il Collegio che la decisione della Corte distrettuale in ordine al carico delle spese di lite sia illegittima, e contraria alle previsioni di cui al citato art. 92 c.p.c.
In primo luogo rileva il fatto che per effetto della sentenza emessa in sede di appello, l’attrice è risultata totalmente vittoriosa nel merito, avendo la Corte ritenuto che l’effetto del vittorioso esercizio dell’azione di riduzione sia, come peraltro ribadito dalla costante giurisprudenza di questa Corte, l’acquist o anche della qualità di (co)erede e nei limiti della quota lesa, essendo in tal senso stata censurata la sentenza del Tribunale, che pur accogliendo la domanda di riduzione, e riconoscendo i diritti di proprietà sui beni appartenenti al de cuius, sempre nei detti limiti, aveva però negato alla ricorrente la qualità di erede.
Del tutto secondaria appare la considerazione quanto alla richiesta di puntualizzare la dizione contenuta nel dispositivo della sentenza del Tribunale, in quanto non limitata ai soli beni oggetto delle disposizioni testamentarie, in quanto è stato comunque sottolineato come nella sostanza la riduzione disposta aveva carattere onnicomprensivo, così come auspicato dalla ricorrente.
A fronte di tale situazione di soccombenza integrale del convenuto, ritiene il Collegio che non era possibile la compensazione, parziale per il primo grado, e totale per l’appello, delle spese di lite.
Premesso che, per effetto della riforma della sentenza di primo grado, il giudizio di soccombenza deve essere r iferito all’esito
finale della controversia, e non anche alla sorte che la lite possa aver avuto nello sviluppo dei gradi, la decisione impugnata ha fatto precipuo riferimento alla lieve incidenza della doglianza accolta in appello, ed alla condotta processuale tenuta dall’appellato.
Ebbene, se la prima si palesa non rilevante a tali fini, essendo la modifica della sentenza di primo grado confermativa della bontà della domanda attorea, quanto alla condotta processuale tenuta dal convenuto, non può non tenersi conto del fatto che, secondo quanto sopra evidenziato, l’acquisto della qualità di erede da parte del legittimario passa necessariamente tramite l’esercizio vittorio dell’azione di riduzione, ovvero, secondo l’opinione maggiormente accreditata nella giurisprudenza di questa Corte, a seguito della conclusione di un accordo reintegrativo della quota di legittima ( cfr. Cass. n. 1625/2014; Cass. n. 926/1975; Cass. n. 160/1970; Cass. n. 6235/1981, quanto agli effetti riflessi sul piano tributario).
Non è quindi sufficiente, anche nella prospettiva maggiormente accreditata in via giurisprudenziale (ma che desta alcune perplessità in dottrina, la quale ritiene che solo la sentenza potrebbe far acquisire al legittimario pretermesso la qualità di erede, e non anche un atto di autonomia negoziale) il mero riconoscimento della fondatezza delle ragioni del riservatario, ma si impone, per assicurare il soddisfacimento dei diritti di quest’ultimo, in alternativa alla sentenza, la conclusione di un accordo reintegrativo della quota di legittima.
Il riferimento quindi all’atteggiamento non oppositivo da parte del convenuto, in assenza anche della dimostrazione di una effettiva disponibilità a tacitare i diritti dell’attrice (secondo una delle
modalità che l’art. 91 co. 1 seconda parte, individua come idonee ad incidere sula disciplina delle spese), non appare quindi idoneo a sostenere una pronuncia di compensazione delle spese di lite, essendosi peraltro trascurato anche l’effettivo contegno processuale del convenuto, che, in grado di appello, ha contestato l’ammissibilità del gravame, sul piano del rispetto dei requisiti dettati dall’art. 342 c.p.c., e sul piano dei contenuti ex art. 348 bis c.p.c., denotando quindi una condotta di carattere oppositivo. La sentenza deve quindi essere cassata in relazione al motivo accolto, e la causa deve essere rimessa per nuovo esame, alla Corte d’Appello di Ancona, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Ancona, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio del 25 settembre 2023