Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28284 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28284 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/10/2023
Oggetto: successioni
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23887/2018 R.G. proposto da COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Roma, alla INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO.
– RICORRENTE –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Padova, alla INDIRIZZO.
-CONTRORICORRRENTE-RICORRENTE INCIDENTALEavverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste n. 243/2018, pubblicata in data 25.5.2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 8.3.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con citazione notifica in data 10 maggio 2013, NOME COGNOME ha adito il Tribunale, esponendo che la madre NOME COGNOME aveva disposto con atti di liberalità dell’intero suo patrimonio, donando all’attore un terreno sito in Gabrovizza e alla sorella NOME un’abitazione con anness a area destinata a prato
seminativo, riservandosi l’usufrutto ; che le disposizioni in favore della sorella erano lesive della quota di legittima spettante all’attore.
Ha chiesto la riduzione della donazione dell’abitazion e e del terreno, con attribuzione delle spese processuali.
NOME COGNOME ha resistito alla domanda.
All’esito il Tribunale ha disposto la riduzione della donazione impugnata, condannando la convenuta al pagamento di € 14.362,71, con diritto di quest’ultima a ritenere l’immobile.
La sentenza è stata riformata in appello.
Respinta l’eccezione di inammissibilità del gravame, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., e di difetto di interesse ad impugnare da parte di NOME COGNOME, sul rilievo che in primo grado non era stata accolta la richiesta dell’attore di ottenere le reintegrazione in natura della quota di riserva, la Corte di merito ha ritenuto che la porzione immobiliare da attribuire all’appellante fosse comodamente separabi le dall’intero, sostenendo che la disciplina della successione necessaria impone che la reintegra sia fatta in natura , poiché la previsione dell’ultimo comma dell’art. 560 c.c., che conferisce al donatario la facoltà di ritenere l’intero immobile se il valore del donatum non ecceda l’importo della disponibile e della riserva, ha valore meramente sussidiario.
Ha assegnato a NOME COGNOME una superficie di mq. 568, con un conguaglio a favore di NOME di € 3 .804,29, precisando che l’accertamento del valore dell’asse e della quota di riserva effettuato dal Tribunale era passato in giudicato.
La cassazione della sentenza è chiesta da NOME COGNOME con ricorso affidato a cinque motivi.
NOME COGNOME resiste con controricorso e con ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.
In prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 342 c.p.c., 104, 111 e 24 Cost. e vizio di motivazione, lamentando che la Corte di appello non abbia pronunciato sull’eccezione di inammissibilità del gravame, carente di una parte argomentativa volta a confutare la decisione di primo grado, né sulla tardività della richiesta di attribuzione dell’intera pa rticella, proposta direttamente in secondo grado.
La censura è inammissibile.
Manca in ricorso la riproduzione, quantomeno per sintesi, delle ragioni di doglianza formulate con i motivi di appello.
La deduzione della questione dell’inammissibilità dell’appello a norma dell’art. 342 c.p.c. che, quale “error in procedendo”, legittima l’esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l’ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse (Cass. 3612/2022; Cass. 24048/2021; Cass. 29495/2020).
La ricorrente non ha poi ragione di dolersi della presunta tardività della richiesta di assegnazione dell’intero cespite donato, poiché tale istanza, accolta in primo grado, è stata respinta dal giudice di appello, che ha riconosciuto all’appellante una limitata estensione dell’immobile donato, con previsione di un conguaglio.
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 100 c.p.c., sostenendo che, non avendo l’appellante impugnato la
quantificazione del valore della lesione, non poteva richiedere l’assegnazione in natura, avendo egli ottenuto già in primo grado il risultato più vantaggioso possibile.
Il motivo è infondato.
La riduzione della donazione e la liquidazione della riserva in denaro non rispondevano alle iniziali richieste dell’appellante, che aveva interesse non a conseguire la reintegra per equivalente, ma al l’attribuzione di una porzione in natura della res donata.
L’interesse all’impugnazione non dipende da una nozione astratta di soccombenza, ma dal concreto esito del giudizio, conseguendone che ove la pronuncia, sebbene abbia determinato l’accoglimento della domanda, non abbia però corrisposto integralmente alle richieste dalla parte, questi è legittimato ad impugnarla.
L’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c. postula -difatti – la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della decisione, da apprezzarsi in relazione all’utilità giuridica che può derivare al proponente dall’eventuale accoglimento del gravame (Cass. 13395/2013; Cass. 38054/2022).
E’ infine evidente che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, l’appellante non aveva ri chiesto una mera modifica della motivazione, ma l’attribuzione in natura di parte dell’immobile e quindi la riforma del dispositivo della sentenza, per quanto allo scopo di porre ugualmente riparo alla lesione della quota, reintegrata in altro modo in primo grado.
Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 348 bis c.p.c., e 111 Cost. lamentando che la Corte di merito non abbia pronunciato sulla eccezione di manifesta infondatezza dell’appello, su cui la Corte di merito doveva statuire prima di ogni altra
questione entro l’udienza ex art. 350 c.p.c. e non abbia dato conto delle ragioni della manifesta infondatezza del gravame.
La censura è inammissibile.
L’accoglimento del gravame presupponeva la valutazione di insussistenza dei presupposti applicat ivi dell’art. 348 bis e ss., non occorrendo una statuizione espressa di ammissibilitàinammissibilità entro la udienza di discussione di cui all’art. 350 c.c., potendo cogliersi dal contesto della motivazione le ragioni di infondatezza dell’eccezione.
Il vizio di omessa pronuncia riguarda -poi – le sole eccezioni e domande di merito (o i motivi di gravame), non le violazioni meramente processuali (Cass. 15613/2021; Cass. 25154/2018) e non si configura in caso di pronuncia implicita di rigetto (Cass. 12131/2021; Cass. 24953/2020).
Il quarto motivo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la violazione dell’art. 560, comma terzo, c.c., sostenendo che la facoltà del legittimario di ritenere l’intero immobile donato non era subordinata alla divisibilità e alla separabilità del bene, occorrendo solo che il suo valore non eccedesse l’importo della quota di riserva spettante al donatariolegittimario, cumulato a quello della disponibile; sulla divisibilità del bene non si era affatto formato il giudicato, non essendo stata oggetto della pronuncia di primo grado, occorrendo che la Corte di merito rivalutasse la possibilità di una comoda separazione dell’immobile , tenendo presente che il frazionamento non era conveniente per alcuna delle parti.
Reintegrando la quota di riserva in natura, la sentenza avrebbe posto a fondamento della quantificazione del conguaglio una perizia che già il Tribunale aveva disatteso, finendo per sottrarre alla
ricorrente il valore di 128 mq. dell’asse, senza , peraltro, rivalutare d’ufficio il valore dei beni, notevolmente mutato in corso di causa.
Il motivo è infondato per le ragioni che seguono.
Nel regolare le conseguenze dell’a ccoglimento del l’a zione di riduzione, l’art. 560 comma primo c.c. dispone che essa si attua in natura ove la donazione (o il legato) lesiva abbia ad oggetto un bene determinato, sempre che la separazione possa farsi comodamente.
In mancanza, se il legatario ha nell’immobile un’eccedenza superiore al quarto della disponibile, il bene resta all’eredità e la quota disponibile è liquidata in denaro; se è inferiore, il donatario può ritenere il bene, compensando in denaro i legittimari.
La norma -nei primi due commi -contempla un regime speciale della divisione in relazione allo scopo di attuare la riduzione delle donazioni o dei legati ; l’accoglimento della domanda, ove comporti una riduzione solo parziale delle liberalità lesive, istituisce -difatti -una comunione sul donatum tra il legittimario reintegrato ed il donatario evitto, regolata da ll’art. 560, comma primo e secondo, c.c., in deroga alle norme generali della divisione ereditaria.
L’ultimo comma dispone invece che, se il valore del bene donato non eccede l’importo della disponibile e della quota che compete al donatario legittimario, questi può ritenere l’intero bene.
Si afferma in dottrina che la previsione si applica solo alle donazioni in conto disponibile, che sono riducibili se il valore della donazione eccede la disponibile, non per quelle in conto legittima, per le quali la stessa lesione della quota di riserva si configura sempre che il valore del bene donato superi l’importo della riserva stessa cumulato alla disponibile.
Nel caso ri cadente nella previsione del terzo comma dell’art. 560 c.c., il donatario può imputare la donazione che ecceda la
disponibile alla propria quota di riserva, ritenendo l’intero; tra i legittimari non si istituisce, in tal caso, alcuna comunione sul bene, né si pone un problema di comoda separabilità della porzione da attribuire al legittimario leso, il che spiega perché la norma non vi faccia riferimento (in tal senso già Cass. 508/1954).
Pur con tale premessa, la richiesta di ritenere l’immobile da par te della ricorrente non poteva comunque avere seguito, poiché -come è pacifico in atti -le donazioni avevano esaurito l’intero patrimonio (cfr. ricorso pag. 2) e non vi erano altri beni su cui il resistente potesse soddisfare il diritto alla reintegra in natura, il quale, come ha ritenuto la Corte di merito, non poteva essere pregiudicato.
Il terzo comma dell’art. 560 c.c. ‘ non contiene nessuna statuizione in ordine a compensi di sorta, dal che si deve dedurre che la sua applicazione presuppone il pieno rispetto del diritto dell’altro legittimario agente in riduzione al conseguimento della propria legittima in natura (Cass. 508/1958); nel prevedere che il legatario o il donatario che sia legittimario possa ritenere tutto l’immobile purché il valore di esso non superi l’importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario, la norma non può trovare applicazione se non sia possibile, per mancanza di altri beni, soddisfare il diritto del legittimario, agente in riduzione, al conseguimento della propria legittima in natura (Cass. 5982/1979).
Resta inoltre assorbita ogni altra questione concernente la non convenienza del frazionamento, mentre riguardo alla comoda separabilità della porzione assegnata al resistente, la Corte di merito ha condiviso le risultanze della c.t.u., le cui conclusioni in proposito non risultano direttamente attinte da contestazioni.
Quanto alla quantificazione del conguaglio, la censura è inammissibile per difetto di specificità: la ricorrente lamenta di aver subito la sottrazione di mq. 124 di terreno sulla base di calcoli e di valori di stima solo enunciati e dal cui esame non è dato individuare eventuali errori in diritto in cui sarebbe incorso il giudice di merito; il ricorso non chiarisce poi se e quali elementi fossero stati allegati per dimostrare un’apprezzabile lievitazione del prezzo di mercato del l’immobile , tale da alterare la funzione di riequilibrio propria del conguaglio (sui criteri di quantificazione del conguaglio in caso di riduzione delle disposizioni lesive di legittima: Cass. 5320/2016; Cass. 6709/2010; nel senso che, nelle operazioni divisionali, sussiste l’onere della parte di allegare ogni circostanza utile, non potendo la rivalutazione avvenire tramite criteri automatici: Cass. 29733/2017; Cass. 10624/2010; Cass. 12702/2007).
6. Il quinto motivo denuncia la violazione dell’art. 91 e l’omessa motivazione, sostenendo che la Corte di appello abbia erroneamente modificato la pronuncia di primo grado, con cui era stata disposta la compensazione delle spese in applicazione del principio di soccombenza, trascurando che la ricorrente aveva confidato in una perizia che aveva escluso la lesione di legittima, sostenendone anche i costi, aveva aderito ad una proposta conciliativa e che lo svolgimento del processo era stato aggravato dalla nullità della citazione imputabile alla controparte.
Il motivo è inammissibile.
L’integrale accoglimento della domanda di riduzione aveva determinato la totale soccombenza della resistente, che legittimamente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, restando affidata alle valutazioni del giudice la
possibilità di disporre la compensazione di uno o entrambi i gradi di causa.
Il mancato esercizio di tale facoltà non è censurabile in cassazione.
La valutazione dell’opportunità della compensazione totale o parziale, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca sia in quella della ricorrenza di altri giusti motivi, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non richiede specifica motivazione. Tale valutazione è insindacabile, salvo che non risulti violato il principio secondo cui le spese della parte soccombente non possono essere poste a carico di quella totalmente vittoriosa, ovvero che la decisione del giudice del merito di compensare le spese sia accompagnata dall’enunciazione di ragioni palesemente illogiche (Cass. 9762/1997; Cass. 406/2008; Cass. 19613/2017).
L’unico motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c. e del D.M. 55/2014, sostenendo che, essendo incontestato il valore indeterminabile della domanda, competevano all’appellante, in applicazione dello scaglione da € 26.000,00 ad € 52.000,00, € 7254,00 a titolo di spese processuali di appello ed € 9515,00 per il primo grado o, in alternativa, € 4835,00 per l’appello ed € 5532,00 per il primo grado, ove fosse stata considerato il valore della lesione .
Il motivo non merita accoglimento.
Premesso che entrambi i gradi di giudizio si sono esauriti nel regime del D.M. 55/2014, nel testo anteriore alle modifiche introdotte con D.M. 37/2018 (in vigore dal 27.4.2018), il ricorso non tiene conto anzitutto della possibilità, per il giudice di liquidare importi anche inferiori ai minimi tabellari (essendo l’ inderogabilità dei minimi introdotta solo dal D.M. 37/2018: Cass. 11788/2023; Cass. 9815/2023; Cass. 1421/2023) e nulla chiarisce in merito alle attività difensive svolte e alle fasi in cui si era sviluppato il
processo, né per il primo grado, né per l’ap pello, assumendo che la causa fosse di valore indeterminabile o di valore pari alla lesione accertata, mentre, per determinare il valore della causa di riduzione, deve aversi riguardo al valore della quota di riserva lesa: Cass. 6765/2012; Cass. 195/2020).
In conclusione, sono respinti sia il ricorso principale che quello incidentale, con integrale compensazione delle spese di legittimità. Si dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso principale e quello incidentale e compensa integralmente le spese di legittimità
Si dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda