Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8469 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 8469 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/03/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 37114/2019 R.G. proposto da:
COGNOME c.f. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME ricorrente
contro
COGNOME NOMECOGNOME c.f. CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME controricorrente
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE c.f. NUMERO_DOCUMENTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME controricorrente avverso la sentenza n. 1457/2019 della Corte d’Appello di Bologna, depositata il 7-5-2019,
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12-32025 dal consigliere NOME COGNOME
OGGETTO:
azione di riduzione
RG. 37114/2019
C.C. 12-3-2025
RILEVATO CHE:
1.Con atto di citazione notificato a marzo 2004 NOME COGNOME ha convenuto avanti il Tribunale di Modena il fratello NOME COGNOME, la madre NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, deducendo che il 27-7-2003 era deceduto il padre NOME COGNOME lasciando quali eredi legittimi la moglie e i due figli; ha dichiarato che il padre aveva costituito RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, la prima fusa nella seconda nel 1998, alle quali aveva ceduto il suo intero patrimonio immobiliare mediante atti simulati, per cui chiedeva l’accertamento della simulazione relativa degli atti del 20-6-1994, 7-1-1994 e 16-1-1992 dissimulanti donazioni, aventi il valore complessivo di Euro 2.551.297,00; il padre aveva altresì donato al figlio NOME denaro per l’importo di Lire 5.110.000.000 proveniente dalla vendita di immobili a terzi; quindi, ha chiesto il riconoscimento della sua quota di legittima del valore di Euro 1.297.598,00, non avendo ricevuto beni ereditari.
Si è costituito NOME COGNOME, deducendo che il padre in vita aveva ugualmente beneficiato i due figli e le donazioni eseguite a favore dell’attore erano idonee a soddisfare la sua quota di legittima. Si è costituita RAGIONE_SOCIALE, eccependo anche l’improponibilità della domanda proposta nei suoi confronti, per non avere l’attore accettato l’eredità con beneficio di inventario.
Con successivo atto di citazione notificato a novembre 2007 NOME COGNOME ha promosso nuovo giudizio, poi riunito al primo, nei confronti di NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, con riferimento all’eredità della madre NOME COGNOME, deceduta in data 8-9-2006, proponendo le domande del precedente giudizio con riguardo alla quota di riserva della madre. In questa causa il convenuto NOME COGNOME ha formulato in via riconvenzionale domanda di reintegrazione della quota di legittima spettante alla madre in relazione all’eredità del padre, mediante la
riduzione delle donazioni eseguite da quest’ultimo in favore di NOME COGNOME dissimulate in atti di compravendita.
Con sentenza n. 195/2012 depositata il 26-1-2012 il Tribunale di Modena ha rigettato le domande principali e le domande riconvenzionali. Ha dichiarato che l’azione di accertamento della simulazione relativa e l’azione di riduzione degli atti di disposizione di immobili compiuti dal padre a favore di RAGIONE_SOCIALE esercitata dall’attore era improponibile , in quanto RAGIONE_SOCIALE aveva prodotto un inventario dal quale risultava l’esistenza di un patrimoni relitto di NOME COGNOME, relativo ai beni mobili della sua casa di abitazione e alla somma di Euro 30,07 in conto corrente; quindi l’attore erede legittimo non era stato totalmente pretermesso e l’azione di riduzione nei confronti di terzi era subordinata all’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario; ha rigettato la domanda di riduzione delle donazioni eseguite dal padre a favore del figlio NOMECOGNOME ha dichiarato che la domanda di riduzione esercitata dall’attore per la madre non era stata riproposta all’udienza di precisazione delle conclusioni e co munque anche tale domanda era improponibile, non risultando che la madre avesse accettato con beneficio di inventario l’eredità del marito; ha dichiarato che anche con riguardo alle domande riconvenzionali proposte da NOME COGNOME in relazione alla reintegrazione della quota di legittima della madre vi era la necessità dell’accettazione con beneficio di inventario.
Avverso la sentenza hanno proposto NOME COGNOME appello principale e NOME COGNOME appello incidentale, che la Corte d’appello di Bologna ha integralmente rigettato con sentenza n. 1457/2019 depositata il 7-5-2019.
Per quanto ancora interessa in relazione ai motivi di ricorso per cassazione proposti, la sentenza ha dichiarato che NOME COGNOME per confutare le risultanze dell’inventario prodotto da RAGIONE_SOCIALE e
sostenere la tesi di essere legittimario totalmente pretermesso, aveva solo tardivamente, negli scritti conclusionali del primo grado, dedotto che i beni mobili indicati nell’inventario appartenevano esclusivamente a RAGIONE_SOCIALE in forza del contratto con il quale la società ne aveva acquistato la proprietà; ha dichiarato che l’allegazione non poteva essere esaminata in quanto tardivamente svolta, oltre i termini perentori posti per la fissazione del thema decidendum; ha aggiunto che non potevano essere esaminati i fatti dedotti per la prima volta nell’atto di impugnazione per contrastare la tesi che il saldo del conto corrente apparteneva ad NOME COGNOME. Ha dichiarato che il rigetto di tale motivo di appello comportava l’assorbimento dei motivi riferiti alla simulazione relativa degli atti di vendita da NOME COGNOME a RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE Ha altresì rigettato il motivo di appello con il quale NOME COGNOME aveva impugnato il rigetto della domanda da lui proposta nella causa riunita, sia in quanto l’assunto dell’attore di essere erede totalmente pretermesso era privo di fondamento a fronte del verbale di inventario del 20-102004, sia perché l’appellante non aveva censurato la statuizione riferita al fatto che quella domanda non era stata riproposta in fase di precisazione delle conclusioni e tale ragione era in sé sufficiente a sorreggere la pronuncia di primo grado. La sentenza ha altresì rigettato il motivo di appello con il quale NOME COGNOME aveva rigettato la sua domanda relativa alle donazioni eseguite dal padre al figlio NOME per genericità; ha dichiarato che non vi era prova delle donazioni, non costituendo presunzioni della sussistenza delle donazioni l’elencazione di una serie di atti che avevano comportato entrate per il padre e di una serie di atti posti in essere dal figlio NOME comportanti per lui esborsi, con l’accostamento dei primi ai secondi sotto il profilo temporale.
2.Avverso la sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
2.1.Con il primo motivo, intitolato ‘ violazione e falsa applicazione dell’art. 564 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. n.3 e n. 5’, il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere confermato la pronuncia di primo grado di improponibilità della domanda di riduzione; lamenta che siano state ritenute tardive le sue deduzioni volte a contestare le risultanze dell’inventario prodotto da RAGIONE_SOCIALE, in quanto la società aveva allegato il verbale di formazione dell’inventario alla precisazione delle conclusioni e quindi l’attore ne aveva contestato le risultanze nel primo atto successivo, allegando che nel rogito 27-12-1991 registrato il 16-1-1992, di cui al doc. 3 del suo fascicolo di primo grado, risultava che NOME COGNOME aveva venduto a RAGIONE_SOCIALE l’abitazione con tutti i beni mobili in essa contenuti, riservandosi solo il diritto d’uso; aggiunge che alla causa si applicavano le disposizioni previgenti, secondo le quali non vi era il limite delle memorie ex art. 183 cod. proc. civ. per la deduzione delle prove e che la società non aveva dimostrato che, dopo quell’atto, NOME COGNOME avesse riacquistato i mobili. In ordine all’import o di Euro 30,70 di cui al saldo del conto corrente intestato ad NOME COGNOME, evidenzia che si trattava di conto corrente sul quale poteva operare a firma disgiunta anche NOME COGNOME, cointestatario del conto, il quale aveva eseguito operazioni anche dopo la morte del padre; quindi sostiene fosse impossibile ritenere provato che l’importo di Euro 30,07 dichiarato nell’inventario effettivamente appartenesse al de cuius. Dichiara che nessuno dei beni indicati nell’inventario era in realtà di proprietà di NOME COGNOME con la conseguenza NOME COGNOME doveva ritenersi legittimario totalmente pretermesso, la cui azione di riduzione era proponibile senza necessità della preventiva accettazione dell’eredità con beneficio di inventario. Aggiunge che l’errata interpretazione dell’art. 564 cod. civ. nella quale è incorso il giudice di merito riguarda anche la domanda proposta nella causa riunita, relativa all’eredità della madre NOME COGNOME a sua volta legittimaria
totalmente pretermessa esonerata dall’obbligo di accettare l’eredità con beneficio di inventario, con la conseguenza che l’attore poteva legittimamente esercitare l’azione di riduzione non proposte in vita dalla stessa.
2.2.Con il secondo motivo, intitolato ‘ violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1414, 1417, 2727 e 2697 c.c., nonché degli artt. 115, 2° comma e 116 1° comma c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3’, il ricorrente rileva che, avendo erroneamente ritenuto l’improponibilità della domanda di riduzione, il giudice di merito non ha esaminato il merito della controversia e quindi ripropone la sua ricostruzione dei fatti e le sue deduzioni sull’ammissibilità senza limiti della prova della simulazione per il legittimario che agisce in riduzione.
3.NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con separati controricorsi.
4.Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio tutte le parti hanno depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE:
1.Preliminarmente si rileva la nullità delle costituzioni dei nuovi difensori del ricorrente depositate in data 14-2-2023 e in data 10-22025 e, di conseguenza, della memoria depositata il 28-2-2025, in quanto le procure ai nuovi difensori sono state rilasciate in calce alle comparse di costituzione di nuovo difensore rispettivamente datate 132-2023 e 10-2-2025, con autenticazione degli stessi difensori.
Infatti, al presente giudizio, in quanto iniziato nel 2004, si applica l’art. 83 co.3 cod. proc. civ. nella formulazione previgente all’art. 45 legge 18 giugno 2009 n.69, secondo il quale nel giudizio di cassazione la procura speciale non poteva essere rilasciata a margine o in calce di atti diversi del ricorso o del controricorso; per espressa previsione
dell’art. 58 co.1 legge 69/2009 le disposizioni della legge che hanno modificato il codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore, avvenuta il 4-7-2009 (Cass. Sez. 3 27-8- 2014 n. 18323 Rv. 632092-01, Cass. Sez. 5 26-3-2010 n. 7241 Rv. 61221201, per tutte). Secondo l’indirizzo unanime della giurisprudenza di legittimità, in base alla disposizione previgente, se la procura speciale non è rilasciata a margine o in calce di ricorso o di controricorso, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dall’art. 83 co. 2 cod. proc. civ., e cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata che facciano riferimento agli elementi essenziali del giudizio (Cass. Sez. 2 19-4-2022 n. 12434 Rv. 664786, Cass. Sez. 2 9-8-2018 n. 20692 Rv. 650007-01, Cass. Sez. 3 18-4-2013 n. 9462 Rv. 626050-01, Cass. Sez. 3 24-11-2010 n. 23816 Rv. 615160-01).
2.La complessità delle questioni oggetto del giudizio, con specifico riferimento a quelle relative all’interpretazione e applicazione alla fattispecie dell’art. 564 cod. civ. in ordine alla condizione dell’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario per l’esercizio dell’azione di riduzione nei confronti dei donat ari non coeredi, richiede la trattazione della causa in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo per la fissazione del ricorso in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione