SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA N. 1252 2025 – N. R.G. 00000976 2023 DEPOSITO MINUTA 10 07 2025 PUBBLICAZIONE 10 07 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Prima Civile
La Corte d’Appello di Bologna, riunita in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
dott. NOME COGNOME
Presidente rel.
dott. NOME COGNOME
Consigliere
dott. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa con atto di citazione del 14 giugno 2023 – R.G. 976/2023,
TRA
(c.f. ) nato a Cesana (FC) il giorno 04.10.1953, residente a Veleso (Como), INDIRIZZO con il patrocinio dell’avvocato NOME COGNOME (c.f. – pec , del Foro di Foggia, con Studio in Foggia, INDIRIZZO domiciliato presso lo Studio del difensore.
Appellante
CONTRO
(c.f.
nato a Como il giorno
28.01.1996, residente in Como, INDIRIZZO con il patrocinio dell’avvocato
NOME
Bernareggi
(c.f.
–
pec
del Foro di Monza, con studio in Monza
(MB), INDIRIZZO, domiciliato presso lo studio del difensore.
Convenuto
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 372/2023 del 12 maggio 2023, pubblicata in data 15 maggio 2023, Tribunale di Forlì.
Conclusioni parte appellante
C.F.
Che l’Ecc.ma Corte d’Appello, in accoglimento del presente gravame, voglia: 1. accertare e dichiarare che il rogito del Notaio del 29.11.1990 che si impugna, costituisce un atto dissimulante una donazione diretta e/o indiretta o un atto mixtum cum donationem, da parte della de cuius a favore del figlio qui convenuto; 2. disporre, previa formazione dell’asse ereditario e collazione dei beni donati al e , ovvero del pari valore degli stessi, con riduzione in natura della quota spettante all’attore, ovvero, in ipotesi di indivisibilità di una parte dei cespiti, disporre l’attribuzione in natura all’erede che ne faccia richiesta ovvero la vendita e la distribuzione del controvalore; 3. Conseguentemente, dichiarare la nullità dell’atto medesimo e l’inefficacia nei confronti del ricorrente, quale legittimario / creditore; 4. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio. Conclusioni parte appellata
Piaccia all’Ecc.ma Corte giudicante, respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione In via preliminare: ✓ dichiarare l’inammissibilità dell’appello proposto dal Signor per i motivi tutti di cui in atto; Nel merito: ✓ confermare l’impugnata Sentenza n. 372/2023 emessa dal Tribunale di Forlì e, per l’effetto: ✓ rigettare l’appello proposto dal Signor , in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui in atto; ✓ confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado impugnata; Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui la Corte ritenesse ammissibili e/o proponibili le domande attoree, Voglia in accoglimento dell’eccezione riconvenzionale promossa dal convenuto, accertare e dichiarare che il Signor ha ricevuto dalla Signora donazioni dirette e/o indirette per una somma cospicua, che si aggira intorno ai 245 milioni di vecchie lire (pari a circa € 126.500,00) o per la maggiore o minore somma che risulterà provata e/o di Giustizia e/o di Equità e, per l’effetto procedere ad inserire l’importo nella ricostruzione dell’asse ereditario della de cuius, anche ai fini della determinazione delle quote di legittima. In ogni caso: pronunciare ogni altra provvidenza, statuizione e declaratoria del caso; condannare l’appellante alla refusione delle spese, competenze ed onorari di giudizio in favore dell’appellato. Svolgimento del processo e motivi della decisione
I° grado.
1.- Con atto di citazione di ‘Impugnativa testamento olografo’ , notificato in data 2 marzo 2021, conveniva in giudizio chiedendo di accertare e dichiarare che il rogito del Notaio costituisse donazione diretta e/o indiretta o un atto mixtum cum donationem ; chiedeva altresì di disporre la riduzione in natura della quota spettante all’attore nonché l’attribuzione in natura all’erede richiedente; con vittoria di spese. Formulava istanze istruttorie.
In data 22 settembre 2021 si costituiva contestando tutto quanto sostenuto dall’attore ed eccependo l’incompetenza territoriale del Tribunale adito, nonché l’improcedibilità della domanda e la nullità della citazione. Nel merito concludeva per il rigetto delle pretese attoree e, in via subordinata, per l’accertamento delle donazioni dirette e/o indirette ricevute dall’attore. Con vittoria di spese.
All’esito della prima udienza, il Giudice, rigettate le eccezioni preliminari formulate dal convenuto, concedeva i termini di cui all’articolo 183 c.p.c.; successivamente, ritenuta la causa documentale, fissava l’udienza di precisazione delle conclusioni.
Il Tribunale rigettava tutte le domande ed eccezioni formulate dalle parti, condannando
alla rifusione delle spese di lite in favore di
Appello.
2.- Con atto di citazione in appello, notificato in data 14 giugno 2023, ha proposto appello impugnando la seguente statuizione contenuta nella sentenza appellata:
‘Rigetta integralmente le domande avanzate da ‘ per avere il Tribunale rigettato la domanda dell’attore ritenendola infondata e non provata.
In data 6 settembre 2023, si è costituito contestando le difese dell’appellante e riproponendo la domanda formulata in via subordinata in primo grado.
All’esito della prima udienza, il Presidente istruttore rimetteva la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all’articolo 352 c.p.c.
3.L’appello è infondato e va rigettato.
L’odierno appellante ritiene che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto che l’attore abbia omesso di allegare e provare in che limiti sarebbe stata lesa la legittima.
La motivazione della sentenza appellata non si limita però ad affermare quanto recepito dall’appellante, ma anzi, citando la risalente e costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione in argomento, afferma che il ha omesso, non solo l’allegazione e la prova dei limiti entro cui risulterebbe lesa la legittima, ma anche la determinazione della massa ereditaria, nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore. Giova dunque richiamare il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte nella sentenza 1357/2017, laddove chiarisce che ‘il legittimario che propone l’azione di riduzione ha l’onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore; a tal fine, ha l’onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva oltre che proporre, sia pure senza l’uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibilità e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal de cuius (Sez. 2, Sentenza n. 14473 del 30/06/2011, Rv. 618614; Sez. 2, Sentenza n. 13310 del 12/09/2002, Rv. 557360).’.
Più di recente la giurisprudenza ha chiarito che la richiesta della riduzione delle disposizioni testamentarie o delle donazioni deve trovare fondamento in una rappresentazione patrimoniale che renda verosimile, anche in via presuntiva, la sussistenza della lamentata lesione ( Cass. sent. n. 17926/2020 ). Ancora, l’insegnamento giurisprudenziale ritiene che, ai sensi degli artt. 554-555-556 c.c., la ricostruzione del patrimonio del de cuius , mediante la riunione fittizia, costituisca necessario antecedente dell’azione di riduzione.
Alla luce di quanto sopra motivato e del contenuto degli atti della parte , non può ritenersi censurabile la conclusione cui è pervenuto il Giudice di prime cure, che anzi pare condivisibile.
Deve peraltro attribuirsi rilievo alla parte di motivazione della sentenza del Tribunale laddove correttamente afferma che ‘anche in relazione alla presunta donazione indiretta, manca del tutto la tempestiva allegazione e prova degli elementi sopra valorizzati.’.
Il presupposto della domanda attorea in primo grado infatti attiene all’atto di compravendita del 29 novembre 1990 tra la de cuius ed il figlio , atto peraltro neppure allegato in sede di citazione in primo grado, e che solo in appello viene inserito tra i documenti depositati, adducendo, nelle note sostitutive delle deduzioni d’udienza di rimessione della causa in decisione, una presunta difficoltà nel reperimento degli atti.
L’unico elemento che l’attore allega a fondamento della domanda attiene alla circostanza che, nell’atto di compravendita, la de cuius avrebbe rilasciato quietanza relativamente all’avvenuto pagamento, traendo da ciò che si tratterebbe di un atto di compravendita dissimulante una donazione.
Quanto allegato e ritenuto sin dal primo grado dall’odierno appellante risulta non rispondente a quanto richiesto per ritenere fondata la domanda di riduzione. Richiamando nuovamente l’insegnamento della Suprema Corte, il contenuto essenziale della domanda di riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni lesive della quota di riserva, deve essere così riassunto: ‘ A) Nel proporre la domanda di riduzione il legittimario, senza l’uso di formule sacramentali, deve denunciare la lesione di legittima. B) A sua volta la denuncia della lesione implica un confronto fra quanto il legittimario consegue, come erede legittimo o testamentario, e quanto avrebbe diritto di ricevere come erede necessario. C) Il confronto, per forza di cose, avviene in base a una certa rappresentazione patrimoniale, che il legittimario deve indicare nei suoi estremi essenziali già nella domanda, perché la lesione di legittima deve essere enunciata in termini concreti e non come pura eventualità (Cass. n. 276/1964). D) L’esito negativo del confronto, giustificativo della istanza di tutela, non deve tuttavia essere enunciato in termini aritmetici, ma deve emergere con univocità in rapporto alla composizione del relictum e del donatum rappresentata con la domanda. La lesione di legittima può essere ravvisata anche attraverso presunzioni semplici (Cass. n. 1357/2017; n. 20830/2016; n. 1297/1971). H) Ferma la necessità della univoca deduzione della lesione nel significato sopra chiarito, la consulenza tecnica non ha naturalmente carattere esplorativo, rappresentando il mezzo normalmente preposto all’accertamento della lesione compiutamente dedotta.’ ( Cass. sent. n. 17926/2020 ).
In mancanza, dunque, dell’adempimento dell’onere di deduzione come sopra descritto, non ritiene il Collegio di riformare la sentenza.
3.1Resta assorbita ogni altra istanza, nonché la domanda subordinata dell’appellato convenuto.
4.- Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 147/2022, oggi in vigore, secondo lo scaglione di riferimento, considerata l’attività effettivamente svolta.
p.q.m.
La Corte d’Appello di Bologna, Sezione I^ Civile, pronunciando in via definitiva nella causa come indicata in epigrafe così provvede:
-Rigetta l’appello proposto da contro avverso la sentenza n. 372/2023 del 12 maggio 2023, pubblicata in data 15 maggio 2023, Tribunale di Forlì;
-Conseguentemente conferma la sentenza n. 372/2023 del 12 maggio 2023, pubblicata in data 15 maggio 2023, Tribunale di Forlì;
-Condanna a rifondere a le spese di lite che liquida in complessivi euro 7.933,00 di cui euro 300,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Bologna, 10 luglio 2025
Il Presidente estensore dott. NOME COGNOME