Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8666 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 8666 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 02/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 33092/2018 R.G. proposto da:
NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende -ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI n. 369/2018 depositata il 07/09/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2023 dal Consigliere COGNOME NOME.
FATTI DI CAUSA
1.Il giudizio trae origine dalla domanda proposta innanzi al Tribunale di Tempio Pausania da COGNOME NOME e COGNOME NOME nei confronti della sorella NOME e del fratello NOME, nonché delle rispettive mogli di questi ultimi, COGNOME NOME e COGNOME NOME. Con tale domanda le attrici chiesero dichiararsi la nullità assoluta di due atti di compravendita con i quali il padre COGNOME NOME, deceduto ab intestato , aveva trasferito una casa di abitazione ed un terreno ai convenuti; in via subordinata, chiesero che il Tribunale dichiarasse che tali atti dissimulavano delle donazioni e proposero azione di riduzione al fine di reintegrare la loro quota di legittima.
1.1. All’esito dei giudizi di merito, la Corte d’appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, confermò la decisione di primo grado, che, con sentenza non definitiva, aveva accolto la domanda di simulazione.
1.2. Per quel che ancora rileva in questa sede di legittimità, la Corte d’appello rigettò l’eccezione di improcedibilità della domanda di riduzione, ritenendo che l’azione di simulazione fosse finalizzata alla mera determinazione della quota disponibile, a seguito della riunione fittizia; quanto alla domanda di simulazione, la Corte d’appello ritenne ammissibile la prova per testi e per presunzioni e, sulla base delle risultanze istruttorie, accertò che il prezzo non era mai stato corrisposto, sicché gli atti di vendita dissimulavano una donazione.
Hanno proposto ricorso per cassazione NOME e NOME sulla base di otto motivi.
2.1. COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME, NOME ed NOME, in qualità di eredi di COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza per l’omessa pronuncia sull’eccezione di improcedibilità.
1.1. Il motivo è infondato sia in quanto la Corte d’appello si è pronunciata sull’eccezione di improcedibilità e l’ha ritenuta infondata, sia perché il vizio di omessa pronuncia si dà solo in rapporto alle domande di merito e alle eccezioni non rilevabili d’ufficio, e dunque non è configurabile con riguardo a questioni processuali (cfr. fra le tante, nn. 1876/18 e 22083/13).
2.Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.564 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la Corte d’appello rigettato l’eccezione di improcedibilità della domanda di riduzione ritenendo che non fosse necessaria l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario sull’erroneo presupposto che l’azione di riduzione fosse limitata all’accertamento della massa ereditaria e al calcolo della disponibile. La Corte avrebbe erroneamente scisso l’azione di simulazione dall’azione di riduzione laddove l’azione di simulazione sarebbe finalizzata alla riduzione delle disposizioni del de cuius lesive della legittima anche nei confronti di terzi estranei. Nel caso di specie, COGNOME NOME e COGNOME NOME erano nuore del de cuius e non rivestivano la qualità di eredi, sicché le attrici, che avevano agito con l’azione di riduzione, avrebbero dovuto accettare l’eredità con beneficio di inventario.
3.Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 564 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., perché l’azione di simulazione era stata proposta anche nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME, soggetti estranei alla comunione, e tale azione, essendo finalizzata alla domanda di riduzione, avrebbe dovuto essere preceduta dall’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario.
3.1.I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono fondati.
3.2.Come più volte affermato da questa Corte, l’azione di simulazione relativa proposta dall’erede in ordine ad un atto di disposizione patrimoniale del de cuius stipulato con un terzo, che si assume lesivo della quota di legittima ed abbia tutti i requisiti di validità del negozio dissimulato deve ritenersi proposta esclusivamente in funzione dell’azione di riduzione prevista dall’art.564 c.c., con la conseguenza che l’ammissibilità dell’azione è condizionata dalla preventiva accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario (Cass. Civ., Sez. II, 27.6.2003, n.10262; Cass. Civ., Sez. II, 23.2.2011, n.4400).
3.3.Tale condizione non ricorre soltanto quando l’erede agisca per far valere una simulazione assoluta od anche relativa, ma finalizzata a far accertare la nullità del negozio dissimulato, in quanto, in tale ipotesi, l’accertamento della realtà effettiva consente al legittimario di recuperare alla massa ereditaria i beni donati, mai usciti dal patrimonio del defunto.
3.4. La disposizione di cui all’art.564 c.c., che subordina la proposizione dell’azione di riduzione delle donazioni e dei legati da parte del legittimario alla sua accettazione con beneficio d’inventario,
opera, dunque, solo quando la stessa sia esercitata nei confronti dei terzi e non anche nei confronti di persone chiamate come coeredi (Cassazione civile sez. II, 27/10/2023, n.29891) e quando l’azione di simulazione sia preordinata all’azione di riduzione (Cassazione civile sez. II, 22/08/2018, n.20971).
3.5.Nel caso di specie, l’azione di simulazione proposta da COGNOME NOME e COGNOME NOME era finalizzata all’azione di riduzione, sicché nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME, che non erano eredi del de cuius , doveva essere preceduta dall’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario.
3.6. Ha quindi errato la Corte d’appello a ritenere che l’azione di simulazione fosse finalizzata alla mera determinazione della quota disponibile, a seguito della riunione fittizia, laddove la domanda di simulazione era preordinata alla riduzione delle donazioni anche nei confronti di terzi non coeredi, con la conseguenza che essa doveva essere preceduta dall’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario.
4.Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1417 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la Corte d’appello ammesso la prova per testi erroneamente ritenendo che le attrici avessero proposto domanda di riduzione, mentre esse non avrebbero lamentato la violazione della quota di legittima. Ad avviso delle ricorrenti, l’azione era volta unicamente ad acquisire il bene alla massa ereditaria, ai fini della collazione, tanto più che le ricorrenti avrebbero omesso di indicare entro quali limiti fosse stata lesa la loro quota di legittima, indicando il valore della massa ed il valore della legittima di cui lamentavano la lesione.
Con il quinto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 564 c.c. e 1417 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c.; con tale motivo, le ricorrenti ripropongono la questione dell’improcedibilità della domanda di riduzione.
6.Con il sesto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1417 c.c., per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto che non vi fosse la prova del saldo del prezzo da parte degli acquirenti, nonostante la dichiarazione di avvenuto saldo fosse opponibile alle attrici che non avrebbero la qualità di terzi.
Con il settimo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2721 c.c. e dell’art.116 c.p.c., con riferimento alla valorizzazione del legame parentale quale elemento presuntivo per la prova dell’omesso pagamento del prezzo. I ricorrenti censurano, altresì, l’attendibilità delle dichiarazioni rese dai testi.
7.1. I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati.
7.2. La Corte d’appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto più volte affermato da questa Corte, secondo cui affinché l’erede, che sia però anche legittimario, possa provare la simulazione per testi o per presunzioni, in deroga al limite dell’articolo 1417 c.c., è necessario che la relativa domanda sia stata proposta sulla premessa dell’avvenuta lesione della propria quota di legittima. Infatti, in tale situazione la lesione assurge a causa petendi accanto al fatto della simulazione e il legittimario, benché successore del defunto, non può, pertanto, essere assoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti dall’articolo 1417 del codice civile, non rilevando la circostanza che egli, quale erede legittimo, benefici non solo dell’effetto di reintegrazione della summenzionata quota, ma pure del
recupero del bene al patrimonio ereditario per intero, poiché il regime probatorio non può subire differenziazioni a seconda del risultato finale cui conduca l’accoglimento della domanda ( ex multis , Cassazione civile sez. II, 04/05/2023, n.11659; Cass. 15510/2018; Cass. 8215/2013) .
7.3.Ne consegue che il legittimario è ammesso a provare, nella veste di terzo, la simulazione di una vendita fatta dal de cuius per testimoni e presunzioni, senza soggiacere ai limiti fissati dagli artt.2721 c.c. e 2729 c.c., a condizione che la simulazione sia fatta valere per un’esigenza coordinata con la tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia; egli, pertanto, va considerato terzo anche quando l’accertamento della simulazione sia preordinato solamente all’inclusione del bene, oggetto della donazione dissimulata, nella massa di calcolo della legittima e, così, a determinare l’eventuale riduzione delle porzioni dei coeredi concorrenti nella successione “ab intestato”, in conformità a quanto dispone l’art.533 c.c. (Cass. N.12317/2019).
7.4. La Corte distrettuale ha correttamente ammesso la prova per testi e presunzioni in quanto le attrici avevano chiesto accertarsi la simulazione relativa di due atti di vendita con cui il de cuius aveva trasferito ai fratelli ed alle nuore una casa di abitazione ed un terreno agricolo, deducendo la lesione della loro quota di legittima.
7.5. Non è decisivo che le attrici non abbiano indicato il valore della massa ed il valore della legittima posto che, in tema di azione di riduzione, l’omessa allegazione nell’atto introduttivo di beni costituenti il relictum e di donazioni poste in essere in vita dal de cuius , ove la loro esistenza emerga dagli atti di causa ovvero costituisca oggetto di specifica contestazione delle controparti, non
preclude la decisione sulla domanda di riduzione, dovendo il giudice procedere alle operazioni di riunione fittizia prodromiche al riscontro della lesione, avuto riguardo alle indicazioni complessivamente provenienti dalle parti, nei limiti processuali segnati dal regime delle preclusioni per l’attività di allegazione e di prova (Cass. Civ., Sez. II, 2.9.2020, n. 18199).
7.6.Nel caso di specie, le attrici avevano allegato che l’asse ereditario del de cuius , deceduto ab intestato, era composto da un terreno agricolo, insufficiente per soddisfare la loro quota di legittima, che era stata lesa attraverso gli atti dispositivi posti in vita dal de cuius , dissimulanti donazioni.
7.7. Infondata è la censura relativa all’erronea valutazione delle prove, che rientra nelle prerogative del giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità.
7.8. Infondata è la doglianza relativa alla violazione dell’art.116 c.p.c., che è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art.360, comma 1, n.5 c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora
consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cassazione civile sez. un., 30/09/2020, n.20867).
Con l’ottavo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art.354 c.p.c. e 112 c.p.c., per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di COGNOME NOME, che non avrebbe partecipato al giudizio di primo grado, quale litisconsorte necessario, in seguito al decesso di COGNOME NOME e di COGNOME NOME. Sostengono i ricorrenti che la sua costituzione in appello e l’accettazione del processo nello stato in cui si trovava non fosse idoneo a sanare i vizi della carenza di integrità del contraddittorio nel giudizio di primo grado.
8.1. Il motivo è infondato.
8.2. Nell’ipotesi in cui il litisconsorte necessario pretermesso intervenga volontariamente in appello ed accetti la causa nello stato in cui si trova, chiedendo che sia così decisa, e nessuna delle altre parti resti privata di facoltà processuali non già altrimenti pregiudicate, il giudice di appello non può rilevare d’ufficio il difetto di contraddittorio, né è tenuto a rimettere la causa al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 354 cod. proc. civ., ma deve trattenerla e decidere sul gravame, risultando altrimenti violato il principio fondamentale della ragionevole durata del processo, il quale impone al giudice di impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione della controversia (Cassazione civile sez. II, 06/11/2014, n.23701).
8.3. Devono, pertanto, essere accolti il secondo ed il terzo motivo di ricorso e rigettati i restanti.
8.4. La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione, che applicherà il seguente principio di diritto:
‘ l’azione di simulazione relativa proposta dall’erede in ordine ad un atto di disposizione patrimoniale del de cuius , stipulato (anche o solo) con un terzo che non sia chiamato come coerede, che si assume lesivo della quota di legittima ed abbia tutti i requisiti di validità del negozio dissimulato deve ritenersi proposta esclusivamente in funzione dell’azione di riduzione prevista dall’art.564 c.c., con la conseguenza che l’ammissibilità dell’azione è condizionata dalla preventiva accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario ‘.
Il giudice di rinvio regolerà le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, rigetta i restanti, cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Cagliari in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di cassazione, in data 18 dicembre 2023.
Il Presidente
NOME COGNOME