Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32592 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 2 Num. 32592 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/12/2025
Oggetto: Successioni e azione di rilascio casa coniugale
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 6576/2020 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona dei soci amministratori e legali rappresentanti COGNOME NOME e COGNOME NOME, COGNOME NOME, in proprio e quale erede di COGNOME NOME, e COGNOME NOME, quale erede di COGNOME NOME, rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio di quest’ultimo;
-ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrenti –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 5601/2019, pubblicata il 13/12/2019 e notificata il 13/12/2019.
Udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa NOME COGNOME nella pubblica udienza del 7 ottobre 2025;
lette le conclusioni scritte della Procura generale, in persona del AVV_NOTAIO procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. NOME COGNOME, premesso che in data 16/2/2007 era deceduto il proprio coniuge, COGNOME NOME, che questi, con testamento del 04/07/2007, aveva nominato suo erede universale il proprio NOME, COGNOME NOME e legato a lei quanto le spettava per legge, oltre alla somma di € 50.000,00, con invito a lasciare l’abitazione coniugale entro un mese dal suo decesso, e che ella, accettando l’eredità con beneficio di inventario, aveva rinunciato al legato, convenne in giudizio la società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, NOME e NOME COGNOME, onde ottenere l’accertamento della lesione della sua quota di legittima per effetto sia del testamento in questione, sia di alcuni atti posti in essere dal de cuius in vita. In particolare: la cessione a NOME e NOME COGNOME della nuda proprietà della propria quota di partecipazione al capitale sociale della società RAGIONE_SOCIALE, siccome simulata; il trasferimento di titoli e denaro da conti e depositi intestati a lui o cointestati a lui e a NOME COGNOME a conti e depositi intestati esclusivamente a quest’ultimo, siccome dissimulanti una donazione indiretta; la donazione, in data 10/10/2000, a NOME COGNOME di un immobile sito nel Comune di Schio. Chiedeva, quindi, la riduzione della metà dell’eredità e del legato, l’attribuzione ex lege in suo favore del diritto di abitazione sulla casa coniugale e la
condanna di NOME COGNOME e NOME COGNOME al pagamento della somma di € 3.000.000,00, quale valore locativo della casa.
Con sentenza non definitiva n. 542/2016, il Tribunale di Vicenza accertò e dichiarò il diritto dell’attrice alla metà dell’eredità relitta dal de cuius COGNOME NOME; la simulazione degli atti compiuti in vita dal de cuius (ossia dell’atto stipulato l’8/01/2001 di cessione delle quote di nuda proprietà della RAGIONE_SOCIALE, siccome dissimulante una donazione indiretta a beneficio dei cessionari NOME COGNOME e NOME COGNOME; del giroconto del 21/03/2001 dal conto corrente cointestato a NOME COGNOME e NOME COGNOME al conto corrente intestato soltanto a quest’ultimo, siccome dissimulante una donazione indiretta a beneficio di NOME COGNOME della metà di quanto depositato sul primo conto corrente; del trasferimento di titoli in favore di NOME COGNOME, siccome dissimulante una donazione indiretta a favore del medesimo; dell’estinzione del conto corrente n. 175218 della Banca Popolare di Marostica con accredito del saldo nel conto corrente intestata a NOME COGNOME, siccome dissimulante una donazione indiretta a beneficio di quest’ultimo; dell’estinzione di un dossier titoli e trasferimento dello stesso nel deposito titoli intestato a NOME COGNOME, siccome dissimulante una donazione indiretta a beneficio di quest’ultimo; l’inclusione nell’asse relitto dei beni risultanti dalle citate simulazioni e la loro rilevanza ai fini della determinazione della quota di legittima. Disponeva, con separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo per l’ulteriore corso.
Avverso questa sentenza i convenuti formularono espressa riserva d’appello alla successiva udienza del 06/04/2016.
Con sentenza definitiva n. 243/2018, il Tribunale di Vicenza dichiarò inammissibili e irrilevanti le istanze istruttorie non accolte; dichiarò che, in forza delle disposizioni di cui al testamento olografo pubblicato il 04/04/2007 e degli atti di donazione diretta o indiretta fatti in vita dal de
cuius , era stata lesa la quota di legittima dell’attrice del valore di € 1.553.757,48, pari alla metà dell’asse ereditario; dispose la riduzione delle disposizioni testamentarie fatte dal de cuius in favore del convenuto NOME COGNOME e per l’effetto attribuì all’attrice, quale erede legittimaria, la proprietà: per la quota di 2/24 degli immobili in Comune di SchioINDIRIZZO, per la quota di 267/1000, di alcuni terreni in Comune di Schio INDIRIZZO e, per la quota di 250/1000, degli immobili siti in Comune di Torrebelvicino; attribuì all’attrice la proprietà dei beni immobili di cui all’inventario del 24/07/2007, dispose la riduzione delle donazioni indirette e, per l’effetto, condannò NOME COGNOME al pagamento in favore dell’attrice, della somma di € 1.152.641,742; dispose la riduzione della donazione indiretta in favore del convenuto NOME COGNOME e, per l’effetto, lo condannò al pagamento, in favore dell’attrice, della somma di € 9.773,0 58; respinse la domanda svolta dall’attrice di riconoscimento del diritto di abitazione sulla casa coniugale quale legato ex lege ai sensi dell’art. 540 c.c. e le domande riconvenzionali svolte dalla società convenuta nei confronti di quest’ultima; pose le spese dei consulenti tecnici d’ufficio in via definitiva a carico del convenuto NOME COGNOME per la quota del 96% e di NOME COGNOME per la quota del 4%, nonché le spese del geometra NOME COGNOME a carico della società convenuta; condannò i convenuti COGNOME NOME, COGNOME NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE a rifondere all’attrice le spese di lite.
Il giudizio di gravame, interposto da RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME, in proprio e quale erede di NOME COGNOME, e da NOME COGNOME, quale erede di NOME COGNOME, si concluse, nella resistenza di NOME COGNOME, con la sentenza del 18/11/2009, con la quale la Corte d’Appello di Venezia rigettò l’appello, condannando gli appellanti alle spese del grado.
I giudici d’appello ritennero, in particolare, che: quanto alla cessione delle quote societarie, non fosse stato dimostrato il pagamento del prezzo mediante assegni; quanto alla dedotta contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione sui predetti assegni con la affermata natura di donazione indiretta dell’estinzione di un conto corrente e del dossier titoli con accredito a favore di NOME COGNOME, la prospettazione afferente all’errore di intestazione del conto e dei titoli al momento del suo trasferimento in altra filiale fosse nuova, siccome formulata con la seconda memoria ex art. 183 cod. proc. civ.; quanto al pagamento della cessione di azioni da parte di NOME COGNOME, mancasse la prova documentale e quella testimoniale fosse inidonea a suffragarla; quanto alla acritica valutazione delle risultanze delle due c.t.u., che queste avessero preso posizione sui rilievi sollevati in sede di operazioni peritali e che quelli evidenziati nella censura non fossero idonei a contrastare le relative risultanze; quanto alla casa coniugale, la società non avesse dimostrato di essere proprietaria dell’immobile, nonostante fosse gravata dal rigoroso onere probatorio proprio dell’azione di rivendicazione, tale dovendosi qualificare quella di restituzione proposta, stante la mancata produzione in giudizio dell’atto di regolarizzazione della società di fatto del 27/12/1984 in forza del quale, secondo l’accertamento del c.t.u., il bene era stato conferito alla società stessa.
Avverso questa sentenza, RAGIONE_SOCIALE, in persona dei soci amministratori e legali rappresentanti NOME COGNOME ed NOME COGNOME, NOME COGNOME, in proprio e quale erede di NOME COGNOME, ed NOME COGNOME, quale erede di NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione, affidandolo a sei motivi, illustrati anche con memoria. Si difende con controricorso NOME COGNOME.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e dell’art. 2967 c.c., perché -con riguardo 1) all’atto del 8/1/2001, con il quale il de cuius aveva trasferito al NOME NOME e al nipote NOME COGNOME la nuda proprietà delle sue quote della società RAGIONE_SOCIALE dietro pagamento rispettivamente della somma di lire 600.00.000, quanto al NOME NOME, e di lire 25.000.000, quanto al nipote NOME, 2) al giroconto del 21/3/2001 in favore di COGNOME NOME per la metà delle somme, 3) al trasferimento di titoli in favore, per la metà, del medesimo COGNOME NOME; 4) all’estinzione di un conto corrente bancario e accredito delle somme in altro conto intestato al solo COGNOME NOME e 5) all’estinzione di un dossier titoli con trasferimento nel deposito titoli intestato a NOME COGNOME – i giudici di merito avevano ritenuto non soltanto non provato il pagamento delle quote cedute, ma inammissibile l’introduzione di una versione dei fatti alternativa rispetto a quella prospettata in primo grado. Secondo i ricorrenti, la Corte di merito non aveva, invero, tenuto conto del fatto che la prova dei pagamenti, avvenuta mediante più passaggi progressivi (quanto al NOME NOME, nel primo passaggio, mediante corresponsione a NOME di sei assegni circolari di lire 100.000.000, parte dei quali destinati al pagamento del prezzo e parte alla restituzione di un finanziamento concesso da NOME a NOME per l’acquisto di un immobile, e della somma di euro 596.984,57, in parte a titolo di restituzione del denaro prestato per l’acquisto della casa e in parte a titolo di parziale rimborso di un investimento in bond argentini fatto da NOME; quanto ad NOME, mediante restituzione rateale delle somme prelevate da conto corrente della società) era stata fornita mediante produzione di documenti e mediante l’audizione di testimoni.
Il ragionamento della Corte di merito era, dunque, errato, sia in quanto aveva evidenziato la posteriorità del pagamento rispetto alla cessione,
benché le relative ragioni fossero state adeguatamente spiegate e la circostanza fosse irrilevante alla luce delle prove di pagamento offerte; sia in quanto la documentazione prodotta all’uopo non era stata contestata dall’attrice; sia in quanto non era stato considerato il documento ‘ENUMERO_DOCUMENTO (autorizzazione scritta dal de cuius ); sia in quanto i testimoni sentiti avevano confermato le circostanze, senza che rilevasse il rapporto di parentela esistente tra essi e le parti, evidenziato invece in sentenza; sia in quanto la motivazione sul punto era carente, non essendo stata spiegata l’esclusione delle risultanze testimoniali e quelle di altro teste neppure richiamato.
2. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, nn. 3 -5, c.p.c., per espressa violazione degli artt. 345 c.p.c. e 556 c.c., perché la Corte d’Appello, affermando che la cessione onerosa delle quote della società dissimulava una donazione, non essendo stato il prezzo pagato con gli assegni, avrebbe dovuto ricostruire l’asse relitto, tenendo conto dell’avvenuta corresponsione, da NOME in favore del NOME defunto, della somma di euro 600.000,00 mediante gli stessi titoli, di importo corrispondente a quello del prezzo della cessione di azioni, e non valutando detta corresponsione, come invece avvenuto, in termini di donazione indiretta al pari della cessione delle quote societarie.
Infatti, una volta ritenuto che gli assegni ricevuti dal de cuius non costituivano il prezzo della cessione delle azioni, i trasferimenti posti in essere con le estinzioni di conto corrente e titoli avrebbero dovuto essere considerati come restituzione, da parte del de cuius , delle somme portate dai predetti assegni, stante la parità dei relativi importi, e non donazioni essi stessi, come aveva reputato il Tribunale, sicché la Corte di merito aveva errato, allorché ritenuto nuova la questione, siccome non prospettata in primo grado, implicando la stessa la necessità di svolgere un calcolo matematico al fine della ricostruzione dell’asse relitto, fatto che non era stato, invece, preso in considerazione.
3.1 Il primo e secondo motivo, da trattare congiuntamente in quanto afferenti alla medesima questione della natura simulata del trasferimento di quote societarie e delle conseguenze derivanti dalla predetta soluzione ai fini della ricostruzione dell’asse relitto, sono infondati.
Quanto al dedotto difetto di motivazione, si osserva che, dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, e dunque di totale carenza di considerazione della domanda e dell’eccezione sottoposta all’esame del giudicante, il quale manchi completamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento, quand’anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile alla soluzione del caso concreto, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053; Cass., Sez. 5, 6/5/2020, n. 8487; Cass., Sez. 6 – 3, 08/10/2014, n. 21257; Cass., Sez. 6 – 3, 20/11/2015, n. 23828; Cass., Sez. 2, 13/08/2018, n. 20721; Cass., Sez . 3, 12/10/2017, n. 23940).
Tale vizio non è ravvisabile nella specie, avendo i giudici di merito adeguatamente dato conto delle ragioni per le quali hanno ritenuto di
riconoscere la natura simulata della cessione della nuda proprietà di azioni societarie.
Si legge nella sentenza impugnata, infatti, che la Corte d’Appello ha analizzato la questione prospettata, sostenendo che la dazione, in data 31/7/2003, di sei assegni circolari dell’importo di euro 100.000,00 ciascuno, fatta da NOME COGNOME al NOME, parte (per l’importo di euro 310.074,93) a titolo di prezzo della cessione e parte (per l’importo di euro 289.295,00) a titolo di rimborso di un prestito personale fatto dal medesimo NOME al de cuius e di parziale ristoro delle perdite subite per errati investimenti in bond argentini, non potesse considerarsi pagamento del prezzo della cessione della nuda proprietà delle azioni societarie, pari a lire 600.388.800, come indicato nell’atto di cessione del 8/1/2001. Così come non potevano considerarsi pagamenti della cessione i versamenti di euro 500,00 mensili fatti da NOME COGNOME a decorrere dal 29/1/2001, mediante prelievi dal conto corrente della società, quale anticipo sulla quota parte di utili, atteso che non poteva considerarsi dirimente la dichiarazione sull’avvenuto versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, dovendo l’acquirente dimostrare di avervi provveduto; il pagamento non era avvenuto prima ma dopo circa due anni e mezzo dalla cessione, a differenza di quanto dichiarato nel rogito; la scarna documentazione era priva di reale valore probatorio in quanto erano stati prodotti solo due assegni in copia, mentre dei restanti erano stati prodotti i soli tagliandi, non dimostrativi, peraltro, della loro consegna a COGNOME NOME, né del loro incasso, né della loro emissione al fine di pagare il prezzo della cessione; le due dichiarazioni del 30/7/2003 e del 15/12/2003 (doc. E) provenivano dallo stesso NOME COGNOME e non avevano efficacia probatoria; le uniche deposizioni che avvaloravano la ricostruzione operata dai convenuti, ossia quelle di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, non erano attendibili in quanto provenienti da due persone, rispettivamente sorella di NOME COGNOME e madre di NOME COGNOME
NOME, l’una, e figlia di NOME COGNOME e sorella di NOME COGNOME, l’altra, legate da rapporti di parentela con le parti.
In ragione di ciò deve escludersi che la motivazione abbia violato il minimo costituzionale richiesto ai fini della sua validità.
3.2 Quanto al vizio di violazione del riparto dell’onere probatorio, si osserva che, come anche recentemente ribadito da questa Corte con la sentenza del 18/2/2025, n. 4220, l’erede legittimario, che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita fatta dal de cuius siccome celante una donazione, assume la qualità di terzo rispetto ai contraenti con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni -soltanto quando agisca a tutela del diritto, riconosciutogli dalla legge, all’intangibilità della quota di riserva e proponga in concreto, sulla premessa che l’atto simulato comporti una diminuzione della sua quota di legittima, una domanda di riduzione, nullità o inefficacia dell’atto medesimo, atteso che, in tale situazione, la lesione della quota di riserva assurge a causa petendi accanto al fatto della simulazione e il legittimario – benché successore del defunto – non può essere assoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti dall’art. 1417 c.c., senza che assuma rilievo il fatto che egli – oltre all’effetto di reintegrazione – riceva, in quanto sia anche erede legittimo, un beneficio dal recupero di un bene al patrimonio ereditario, non potendo applicarsi, rispetto ad un unico atto simulato, per una parte una regola probatoria e per un’altra una regola diversa (Cass., Sez. 3, 4/4/2013, n. 8215; Cass., Sez. 2, 13/11/2009, n. 24134; Cass., Sez. 2, 26/4/2002, n. 6078; Cass., Sez. 2, 21/2/1986, n. 1049; Cass., Sez. 2, 27/10/1984, n. 5515; Cass., Sez. 2, 12/2/1981, n. 866; Cass., Sez. 2, 16/7/1980 n. 4612).
Dimostra quanto detto il fatto che l’erede subentra viceversa nella stessa posizione del de cuius allorché agisca per ottenere l’accertamento di dedotte dissimulate donazioni, ma non proponga azione di riduzione, ma solo domanda di scioglimento della comunione, previa collazione delle
donazioni – anche dissimulate – per ricostituire il patrimonio ereditario e ristabilire l’uguaglianza tra coeredi, atteso che soltanto con l’azione di riduzione egli agisce a tutela di un diritto personale riconosciutogli dalla legge in relazione al quale solo è terzo rispetto all’azione di simulazione (Cass., Sez. 2, 25/5/2001, n. 7134); tant’è che detta azione non spetta collettivamente ai legittimari, ma è un’azione individuale che compete in via autonoma al singolo che si ritenga leso nella propria quota individuale di legittima e l’accertamento della lesione e della sua entità non deve farsi con riferimento alla quota complessiva riservata a favore di tutti i coeredi legittimari, bensì alla quota di colui o coloro che si ritengono lesi (Cass., Sez. 2, 12/5/1999, n. 4698).
Peraltro, ove l’azione di simulazione, proposta in relazione ad una compravendita, si fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza all’art. 2697 c.c., indichino il carattere fittizio dell’alienazione, l’acquirente ha l’onere di provare l’effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto.
A tal riguardo, non rileva il fatto che l’avvenuto pagamento del prezzo sia attestato nell’atto pubblico di compravendita, potendo applicarsi alla specie, proprio in ragione della qualifica di terzo della legittimaria, il principio, affermato da questa Corte in relazione all’azione di simulazione proposta dai creditori di una delle parti, secondo cui, in presenza di elementi presuntivi circa il carattere fittizio dell’alienazione, l’acquirente ha l’onere di provare l’effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto, e tale onere probatorio non può ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, in quanto il creditore che agisce in simulazione è terzo rispetto ai contraenti (di recente Cass., Sez. 2, 18/2/2025, n. 4220; tra le tante anche, Cass., Sez. 2, 4/7/2024, n. 18347; Cass., Sez. 2, 2/3/2017, n.
5326; Cass., Sez. 2, 22/10/2014, n. 22454; Cass., Sez. 2, 30/5/2005, n. 11372; Cass., Sez. 2, 25/1/2006, n. 1413).
Nella specie, i giudici di merito non hanno affatto violato il principio del riparto dell’onere della prova, nei termini sopra espressi, avendo correttamente posto a fondamento della decisione le prove offerte dall’acquirente, che ne era onerato, reputandole inadeguate. Non rileva, a tali fini, l’errore commesso dai giudici di merito in ordine alla ritenuta inattendibilità dei testi unicamente in ragione del loro rapporto di parentela con le parti, siccome in contrasto con l’insegnamento di questa Corte. È vero che non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall’art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, l’attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità (tra le tante Cass., Sez. 1, 28/2/2023, n. 6001). Tuttavia, nella specie, la decisione è stata fondata su ulteriori elementi idonei in sé a reggere la motivazione.
Può allora dirsi che la censura non rientra affatto nell’ambito applicativo dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ancorché in tal senso prospettata, atteso che allega un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta, in quanto tale, al sindacato di legittimità (cfr. Cass., Sez. 1, 14/01/2019, n. 640), sicché si pone fuori del perimetro delimitante il sindacato del giudice di legittimità, in quanto diretta a sollecitare una nuova lettura della documentazione sopra ricordata onde addivenire a un diverso apprezzamento della fattispecie concreta (Cass., Sez. 1, 27/3/2024, n. 8272; Cass., Sez. 3, 4/3/2022, n. 7187).
3.3 La seconda censura è, infine, inammissibile, in quanto attinge una sola delle due rationes decidendi risultanti dalla sentenza, ossia esclusivamente quella secondo cui l’estinzione di conto corrente e del dossier titoli dovevano essere considerate anch’esse donazioni indirette e non restituzioni delle somme ricevuta dal de cuius attraverso la dazione dei sei assegni, in quanto la relativa censura introduceva per la prima volta una versione dei fatti del tutto nuova e alternativa, ma non anche quella, su cui è stata parimenti fondata la decisione, secondo cui non era stata dimostrata la consegna a NOME COGNOME dei sei assegni e la loro intervenuta riscossione, la quale, essendo in sé idonea a reggere la decisione, determina il venir meno dell’interesse dei ricorrenti ad una pronuncia sul punto.
4.1 Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per violazione degli artt. 183 c.p.c. e 2697 c.c., perché i giudici di merito avevano omesso di considerare che il conto corrente n. 9101, cointestato a NOME e NOME – nel quale aveva delega di firma NOME COGNOME e nel quale confluivano sia il deposito titoli intestato al solo NOME con procure a firma del NOME e di NOME, sia la polizza al portatore intestata alla sola NOME, sia il deposito titoli intestato ai due fratelli NOME e NOME -, era stato trasferito in altra agenzia, mantenendo il relativo numero, mentre il deposito titoli, nel quale erano state effettuate svariate operazioni, aveva preso un numero diverso, come confermato dalla documentazione in atti e dalla teste COGNOME NOME, funzionaria di banca, oltreché dalle testimoni COGNOME NOME e COGNOME NOME, ed era stato intestato per errore ai due fratelli, e che a questo errore, una volta accertato, era stato posto rimedio il 30/11/2000, sicché era erroneo il ragionamento del Tribunale, che aveva considerato simulate o comunque donazioni indirette le operazioni di giroconto del 21/3/2001 dal conto 9101 ad altro conto e il trasferimento di titoli al conto titoli intestato al solo NOME, senza
accertare la provenienza dei titoli custoditi in tale nuovo conto, così come era erroneo il ragionamento che non aveva tenuto conto della esclusiva titolarità in capo a NOME COGNOME delle spettanze provenienti dalla polizza a lei intestata.
Ad avviso dei ricorrenti, la Corte d’Appello aveva omesso di prendere posizione sulla questione e di escludere quest’ultima somma, ritenendo che la ricostruzione di tali circostanze era stata proposta in primo grado tardivamente, siccome prospettata solo nella seconda memoria, quella istruttoria, senza considerare che l’attrice aveva proposto una domanda generica sul punto, non avendo identificato le operazioni asseritamente simulate, e che le contestazioni erano avvenute nel corso del giudizio, con la conseguenza che il thema decidendum si era formato progressivamente nell’ambito delle difese assunte dalle parti.
4.2 La terza censura è fondata.
I giudici di merito, nell’analizzare la contestata qualificazione, ad opera del Tribunale, come donazione indiretta sia dell’operazione di giroconto effettuata il 21/3/2001 dal conto corrente n. 9101, cointestato a NOME, al c/c n. 029187670 intestato al solo NOME, sia del trasferimento di titoli giacenti sul conto cointestato ai medesimi NOME al deposito intestato soltanto a quest’ultimo, hanno ritenuto che la ricostruzione operata dagli appellanti, secondo cui la cointestazione dei titoli era avvenuta a monte per un errore dovuto al trasferimento del c/c n. 9101 ad altra filiale, nel quale confluivano anche somme di denaro provenienti dalla liquidazione di cedole, rimborsi e titoli collegati al certificato di deposito titoli al portatore con firma NOME COGNOME, hanno affermato che la diversa ricostruzione, prospettata soltanto con le memorie istruttorie, stante la genericità delle precedenti ricostruzioni, era idonea a definire il thema decidendum , senza limitarsi al thema probandum , in quanto si riferiva a fatti storici principali integranti il contenuto di un’eccezione in senso stretto, a cui la legge ricollegava
l’effetto impeditivo, estintivo o modificativo del diritto ex adverso fatto valere, sicché la sua allegazione era soggetta alle preclusioni ex art. 183 c.p.c., con conseguente sua tardività.
Tale argomentazione non è però condivisibile.
Occorre innanzitutto rilevare che l’attrice aveva esercitato l’azione di riduzione delle disposizioni testamentarie ( ex art. 554 c.c.) e degli atti donativi posti in essere dal defunto eccedenti la propria quota disponibile (art. 555 c.c.), con la finalità di renderli inoperanti, in tutto o in parte, e cioè nei limiti in cui ciò fosse reso necessario per l’integrazione della quota di riserva (sulla finalità dell’azione di riduzione Cass., Sez. 3, 19/6/1981, n. 4024).
Per accertare la lesione di legittima, è, infatti, necessario determinare il valore della massa ereditaria e, quello, quindi, della quota disponibile e della quota di legittima, che della massa ereditaria costituiscono una frazione, procedendo, anzitutto, alla formazione della massa dei beni relitti e alla determinazione del loro valore al momento dell’apertura della successione, alla detrazione dal relictum dei debiti da valutare con riferimento alla stessa data, alla riunione fittizia (cioè, con operazione meramente contabile) tra attivo netto e donatum , costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare secondo il loro valore al momento dell’apertura della successione (artt. 747 e 750 c.c., rispettivamente relativi ai beni immobili ed ai beni mobili) e con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 c.c.), calcolando, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma del valore del relictum al netto e del valore del donatum e imputando, infine, le liberalità fatte al legittimario con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante ex art. 564 c.c. (Cass., Sez. 2, 23/12/2014, n. 27352; Cass., Sez. 2, 24/7/2012, n. 12919; Cass., Sez. 2, 1/12/1993, 11873; Cass., Sez. 2, 18/2/1977, n. 739).
Orbene, a fronte della domanda dell’attrice, che aveva chiesto di tener conto, nel calcolo della legittima, anche dei beni oggetto di atti dispositivi dissimulanti una donazione posti in essere in vita dal de cuius , siccome rilevanti ai fini del procedimento di riunione fittizia (si veda, a tal riguardo, Cass., Sez. 2, 13/4/2023, n. 9813; Cass., Sez. 2, 05/05/2022, n. 14193), così contestando, nella sostanza, la titolarità dei beni oggetto degli atti di liberalità e facendo assurgere nella causa petendi la lesione della quota di riserva e la simulazione (Cass. Sez. 2, 13/11/2009, n. 24134), le contestazioni e le deduzioni difensive dei convenuti avevano, viceversa, la finalità di ottenere una corretta ricostruzione del patrimonio del defunto, in vista delle operazioni di riunione fittizia, al precipuo fine di ridurre l’impatto che l’accoglimento della domanda dell’attrice avrebbe avuto sull’ammontare dei beni dei quali erano stati beneficiati.
E se così è, appare evidente che le contestazioni, da parte di questi ultimi, in ordine alla titolarità dei beni medesimi, non possono che essere considerate mere difese, proponibili, in quanto tali, in ogni stato e grado del giudizio (v. ex multis , Cass., Sez. Un., 16/2/2016, n. 2951; Cass., Sez. 2, 7/2/2017, n. 3237), assumendo i fatti posti a fondamento delle stesse non già la valenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa attorea, rilevabili soltanto in via di eccezione, come impropriamente affermato in sentenza, ma di fatti secondari funzionali a provare l’infondatezza delle pretese attoree.
Deriva da quanto detto l’erroneità del percorso argomentativo dei giudici di merito, che hanno ritenuto tardive le argomentazioni difensive sollevati dai ricorrenti in ragione della scorretta qualificazione delle stesse.
5.1 Con il quarto motivo di ricorso, si lamenta la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per violazione degli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 2967 c.c., perché la Corte d’Appello, analizzando la cessione della nuda proprietà delle quote societarie in favore di NOME COGNOME, avevano richiamato le argomentazioni del Tribunale, che
aveva ritenuto indimostrato il relativo pagamento anche in ragione della inattendibilità delle testimoni sentite in quanto parenti dello stesso, aggiungendo che NOME COGNOME era rimasto usufruttuario delle quote, sì da essere titolare degli utili della quota ceduta. Ad avviso dei ricorrenti, i giudici non soltanto non avevano motivato sulle ragioni per le quali le testimoni non potevano considerarsi attendibili, ma non avevano neppure considerato, ponendosi così contro la prova documentale in atti, che l’usufrutto era stato mantenuto dal de cuius solo per la quota del 30%, sicché NOME COGNOME, che aveva pagato ratealmente l’acquisto con i propri utili, aveva disposto di somme a lui spettanti in virtù dello stesso accordo contenente il trasferimento.
5.2 Il quarto motivo è inammissibile.
Infatti, in tema di impugnazioni, qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l’omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni determina l’inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame proposto avverso le altre, in quanto l’eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe, pur sempre, fondata su di essa (Cass., Sez. I, 18 aprile 1998, n. 3951; Cass., Sez. 2, 30/3/2022, n. 10257).
Nella specie, i giudici di merito hanno fondato la decisione sulla posizione di COGNOME NOME sulla base di un triplice ordine di considerazioni, vertenti 1) sulla inadeguatezza probatoria del prospetto allegato a dimostrazione dei versamenti effettuati mensilmente previo prelievo dal conto corrente della società quale anticipo sulla quota parte di utili, siccome non sottoscritto, 2) sulla inidoneità delle testimonianze a suffragare il suddetto quadro probatorio, stante la loro inattendibilità, e 3) sulla spettanza degli utili al solo cedente, che aveva riservato a sé il diritto di usufrutto.
La doglianza attinge, nella specie, soltanto queste due ultime argomentazioni, ma non evidenzia alcunché in ordine all’inesistente valenza dimostrativa della documentazione prodotta, in sé idonea a suffragare la decisione, a corollario della quale solo sono state espresse le due ulteriori considerazioni.
6.1 Con il quinto motivo di ricorso, si lamenta la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c., perché la Corte d’Appello non aveva esaminato il motivo di doglianza – con il quale era stato rilevato che il c.t.u. non aveva dato alcuna risposta alle osservazioni critiche svolte nella perizia estimativa del compendio e in quella contabile, limitandosi a dire che non le condivideva, senza che il giudice ritenesse di integrare gli esiti delle operazioni peritali o prendesse posizione sui rilievi sollevati dal c.t.p. -, asserendo che le contestazioni non si traducevano in argomenti idonei a contrastare le relazioni peritali e, quanto alla perizia contabile, che fosse tardivo il rilievo di mancato accertamento della fonte di provenienza del denaro di cui al c/c n. 9101 e il deposito titoli n. 2008476. I ricorrenti hanno, sul punto, obiettato che la valutazione di irrilevanza delle osservazioni critiche del c.t.p. non era stata spiegata in sentenza e che il mancato accertamento della provenienza del denaro di cui al conto corrente e al conto titoli era circostanza oggettiva, emersa dalla c.t.u e rilevata dalla c.t.p.
6.2 Il quinto motivo è assorbito dall’accoglimento del terzo motivo.
7.1 Con il sesto motivo di ricorso, si lamenta, infine, la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per violazione degli artt. 1809 e 2697 c.c., perché i giudici di merito, riqualificando in termini di rivendicazione la domanda, proposta dalla società, avente ad oggetto la restituzione dell’immobile già adibito a casa familiare, sul quale l’attrice riteneva di avere il diritto di abitazione ex lege , benché asseritamente concesso al coniuge a titolo di comodato, e ritenendo che la società stessa non avesse dimostrato la titolarità della
proprietà, in assenza di un atto scritto, siccome soltanto richiamato e non allegato dal c.t.u., avevano non solo travisato i fatti, avendo il c.t.u. svolto un accertamento presso i pubblici registri rimasto pacifico in causa, come era suo potere fare, ma anche omesso di considerare che l’attrice non aveva mai contestato la circostanza, se non tardivamente con la memoria conclusionale, né aveva impugnato la sentenza di primo grado sul punto, passata, dunque, in giudicato, e che la mancanza dell’allegazione del titolo, da parte del c.t.u., non era decisiva, essendo stato il relativo accertamento svolto dall’ausiliario.
7.1 Il motivo è fondato.
Si legge nella sentenza impugnata che i giudici di merito hanno qualificato l’azione proposta dalla società con riguardo alla casa coniugale come azione di rivendicazione, soggetta, in quanto tale, alla probatio diabolica in ordine alla sussistenza del diritto di proprietà, sia pure attenuata dalla mancata contestazione del titolo in capo all’originario proprietario, sostenendo che l’attrice, che aveva contestato la sussistenza di tale prova soltanto con la comparsa conclusionale, avesse facoltà di farlo, trattandosi di mera argomentazione difensiva, che il rilievo, sollevato da NOME COGNOME in merito alla inutilizzabilità della c.t.u., nella parte in cui aveva accertato tale circostanza, non potesse essere accolto in quanto non fatto valere nella prima difesa utile, trattandosi di nullità relativa, e che, purtuttavia, la prova della proprietà non fosse stata fornita in assenza dell’atto di regolarizzazione della società di fatto del 27/12/1984, col quale il bene era stato conferito, siccome non allegato alla relazione tecnica, dovendo detto titolo essere provato per iscritto.
Orbene, tale argomentazione si scontra con la domanda proposta dalla società, la quale, come riportato nella sentenza impugnata, aveva chiesto il rilascio dell’abitazione coniugale, siccome di sua proprietà e concessa in comodato gratuito al solo NOME COGNOME, esclusa la moglie, esercitando, così, un’azione contrattuale e, dunque, personale e non reale.
Come già affermato da questa Corte, il proprietario comodante può, infatti, avvalersi, per conseguire il rilascio del bene dato in comodato, sia dell’azione di rivendica, che dell’azione contrattuale, sicché quando eserciti quest’ultima ha l’onere di provare non la proprietà del bene, ma l’esistenza del contratto di comodato, anche se il convenuto abbia sollevato un’eccezione di usucapione in proprio favore, non essendo tale pretesa idonea a trasformare in reale l’azione personale esercitata (Cass., Sez. 2, 5/2/2013, n. 2726).
A differenza dell’azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell’assenza anche originaria di ogni titolo, per il cui accoglimento è necessaria la probatio diabolica della titolarità del diritto di chi agisce, l’azione personale di restituzione è, invece, destinata a ottenere l’adempimento dell’obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall’attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario (Cass., Sez. 2, 10/10/2018, n. 25052; Cass., Sez. 2, 16/01/2020, n. 795).
In questo caso, le difese di carattere petitorio opposte, in via di eccezione o con domande riconvenzionali, ad un’azione di rilascio o consegna non comportano – in ossequio al principio di disponibilità della domanda e di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato – una mutatio o emendatio libelli , ossia la trasformazione in reale della domanda proposta e mantenuta ferma dell’attore come personale per la restituzione del bene in precedenza volontariamente trasmesso al convenuto, né, in ogni caso, implicano che l’attore sia tenuto a soddisfare il correlato gravoso onere probatorio inerente le azioni reali (cosiddetta probatio diabolica ), la cui prova, idonea a paralizzare la pretesa attorea, incombe solo sul convenuto in dipendenza delle proprie difese (Cass., Sez. U, 28/3/2014, n. 7305).
Pertanto, non essendo consentito al giudice mutare d’ufficio il titolo della pretesa (in questi termini anche Cass., Sez. 2, 5/2/2013, n. 2726, cit.), non avrebbero potuto i giudici di merito riqualificare la domanda restitutoria in termini di rivendicazione, per poi respingerla in ragione del mancato assolvimento, da parte della società, della probatio diabolica sulla stessa gravante, sostenendo all’uopo che, in assenza di contestazione, da parte di NOME COGNOME, della titolarità del bene in capo al comune dante causa e di conseguente attenuazione dell’onere probatorio gravante sulla società, questa non avesse prodotto l’atto di regolarizzazione della società di fatto del 27/12/1984, in forza del quale, come accertato dal c.t.u., aveva acquistato la proprietà dell’immobile da NOME COGNOME.
Consegue da quanto detto la fondatezza della censura.
8. In conclusione, dichiarata l’infondatezza del primo e secondo motivo, la fondatezza del terzo e sesto, l’assorbimento del quinto e l’inammissibilità del quarto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il terzo e sesto motivo di ricorso, rigetta il primo e il secondo, dichiara l’inammissibilità del quarto e l’assorbimento del quinto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 7/10/2025
Il giudice estensore (NOME COGNOME)
Il Presidente (NOME COGNOME)