Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10048 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10048 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 15/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 30495-2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1098/2022 della CORTE DI APPELLO di CATANZARO, depositata il 04/10/2022;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. COGNOME NOME evocava in giudizio COGNOME NOME innanzi il Tribunale di Vibo Valentia, chiedendone la condanna a restituire un terreno con soprastante fabbricato rurale concesso in abitazione al convenuto, il quale aveva visto rigettare, con sentenza n.131/2014 della Corte di Appello di Catanzaro, passata in giudicato, la domanda di usucapione da lui proposta in relazione al bene oggetto di causa.
Nella resistenza del convenuto il Tribunale, con sentenza n. 975/2019, rigettava la domanda.
Con la sentenza impugnata, n. 1098/2022, la Corte di Appello di Catanzaro rigettava il gravame proposto dal COGNOME avverso la decisione di primo grado.
Propone ricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado COGNOME, affidandosi ad un unico motivo.
Resiste con controricorso NOME.
Con istanza del 5.6.2023 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso.
In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, fissata ai sensi dell’art. 380bis .1 c.p.c., la parte controricorrente ha depositato memoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il collegio dà atto che, a seguito della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 9611 del 10 aprile 2024, non sussiste alcuna incompatibilità del presidente della sezione o del consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, a far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi
dell’art. 380-bis.1, atteso che la proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta del giudizio di cassazione, con carattere di autonomia e contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa.
Passando all’esame dei motivi di ricorso, con l’unico motivo la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 948 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente qualificato la domanda come azione di rivendicazione, e non di restituzione, applicando a carico dell’odierno ricorrente il correlato rigoroso regime della prova.
La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. è del seguente tenore:
‘ INAMMISSIBILITA’ e/o MANIFESTA INFONDATEZZA del ricorso avverso statuizione di accoglimento di azione di restituzione di immobile proposta a seguito di cessazione di comodato per morte del comodatario.
Unico motivo : inammissibile e/o manifestamente infondato, in quanto il giudice di merito ha osservato che il COGNOME era subentrato alla morte del padre nella medesima posizione del proprio dante causa, comodatario (cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 25887 del 16/10/2018, Rv. 650778), ed ha qualificato la domanda come azione di restituzione in quanto basata sulla cessazione del rapporto di comodato (cfr. pag. 4 della sentenza). La qualificazione della domanda da parte della Corte distrettuale risulta coerente con l’insegnamento di questa Corte (cfr. ex plurimis Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 25052 del 10/10/2018, Rv. 650672), ed è comunque incensurabile in sede di legittimità, siccome congruamente motivata alla luce delle risultanze processuali. Si
intende infatti dare continuità al principio secondo cui ‘Nel giudizio di legittimità, va tenuta distinta l’ipotesi in cui si lamenti l’omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l’interpretazione che ne ha dato il giudice del merito. Nel primo caso, si verte in tema di violazione dell’articolo 112 cod. proc. civ. e si pone un problema di natura processuale per la soluzione del quale la Corte di cassazione ha il potere-dovere di procedere all’esame diretto degli atti, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta. Nel secondo caso, invece, poiché l’interpretazione della domanda e l’individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito, in sede di legittimità va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata’ (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7932 del 18/05/2012, Rv. 622562; in senso conforme, cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16596 del 05/08/2005, Rv. 584751; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 15603 del 07/07/2006, Rv. 592485; Sez. 6-5, Ordinanza n. 30684 del 21/12/2017, Rv. 651523)’.
Il Collegio condivide il contenuto della proposta ex art. 380bis c.p.c.
La memoria depositata dalla parte controricorrente non offre argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel controricorso.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., vanno applicati -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380bis c.p.c.- il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte
ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma -nei limiti di legge- in favore della cassa delle ammende.
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.500 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva, cassa avvocati, ed agli esborsi, liquidati in € 200 con accessori tutti come per legge.
Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di € 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda