Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9317 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9317 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/04/2024
NOME COGNOME;
-intimato – avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO di BOLOGNA n. 400/2019 depositata il 7/02/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2024 dalla Consigliera Relatrice NOME COGNOME.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26892/2019 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, in persona del liquidatore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (pec: EMAIL), in virtù di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliata, in ROMA, INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
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r.g.n. 26892/2019
Pres. L. NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
la Corte d’ appello di Bologna con sentenza n. 400/2019 rigettava l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME avverso la sentenza n. 793/2015 del Tribunale di Parma, con condanna della predetta società appellante alle spese di lite;
per quanto ancora d’interesse , il Tribunale di Parma aveva rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) nei confronti di NOME COGNOME, il quale le aveva ingiunto con decreto monitorio, emesso dallo stesso Tribunale, il pagamento dell ‘importo di Euro 181.520,00, preteso a titolo di regresso, per il pagamento effettuato da COGNOME (quale fideiussore della RAGIONE_SOCIALE , a seguito dell’inadempimento di quest’ultima ) alla RAGIONE_SOCIALE in ragione del contratto di prestito partecipativo per Euro 258.228,00 stipulato da RAGIONE_SOCIALE con RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE), per essersi surrogato alle ragioni di credito vantate da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, in forza di una transazione conclusa con la stessa RAGIONE_SOCIALE il 7.11.2008;
in particolare , il Tribunale di Parma aveva rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata da RAGIONE_SOCIALE ritenendo che COGNOME avesse esercitato l’azione di regresso ex art. 1950 c.c. in qualità di fideiussore nei confronti del debitore garantito e che il foro esclusivo stabilito nel contratto di fideiussione tra fideiussore e creditore non potesse applicarsi all’azione proposta da COGNOME nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e neppure gli si potesse applicare il foro convenzionale esclusivo stabilito nel contratto di prestito partecipativo stipulato da RAGIONE_SOCIALE con il creditore, a nulla rilevando che avesse firmato il contratto RAGIONE_SOCIALE in qualità di rappresentante legale di RAGIONE_SOCIALE; nel merito, accertava che il pagamento fosse stato versato effettivamente da COGNOME e che le contestazioni relative all’esatto ammontare della somma ingiunta fossero indimostrate.
avverso la decisione della Corte d’appello, RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi; sebbene
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NOMEAVV_NOTAIO COGNOME intimato, NOME COGNOME non ha svolto difese nel presente giudizio di legittimità;
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis 1 c.p.c.;
parte ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. la società ricorrente formula, in via pregiudiziale, il primo motivo di ricorso, con cui lamenta in relazione all’art. 360, comma 1, n. 2, 3 e 4 c.p.c. : la violazione degli artt. 28, 29, 637 c.p. c., errata applicazione dell’art. 20 c.p.c., violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., violazione degli artt. 1203, 1949 e 1950 c.c., mancanza di motivazione sotto il profilo della illogicità e contraddittorietà manifesta nonché dell’omessa e/o insufficiente motivazione; in particolare, la Corte d’ appello avrebbe argomentato in modo ‘errato, illogico e contraddittorio , nonché contrastante sia con le regole civilistiche in tema di obbligazioni fideiussorie, surroga e regresso, nonché in violazione delle regole processuali sulla competenza’ ; in primo luogo, contesta che il fideiussore solvente possa azionare l’azione di surrogazione o quella di regresso, a sua scelta, come affermato dalla Corte d’appello nella decisione impugnata, soprattutto, come avvenuto nella specie, per il caso di surroga del fideiussore nei confronti del debitore principale; contesta la mancata prova del pagamento effettuato da COGNOME a RAGIONE_SOCIALE dell’importo preteso con il monitorio; in secondo luogo, contesta che l’azione de qua doveva essere qualificata come surroga e non come regresso e che il Tribunale di Parma doveva ritenersi incompetente in favore di quello di Genova, quale foro convenzionale esclusivo ai sensi dell’art. 12 del contratto di prestito partecipativo del 4.08.1998 e aggiunge che la Corte d’appello ha inopinatamente trascurato in proposito la circostanza che la fideiussione sottoscritta da COGNOME recasse la stessa data del contratto presupposto, cioè del prestito partecipativo con cui le parti espressamente avevano previsto la competenza esclusiva del
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RAGIONE_SOCIALE
foro di Genova; contesta infine che non vi era stata denuntiatio ai sensi dell’art. 1950 , comma 2, c.c., quale elemento imprescindibile del regresso e che la C orte d’appello con la sentenza impugnata aveva genericamente ritenuto che RAGIONE_SOCIALE non avesse mai contestato la dedotta tempestività della denunzia dell’escussione del fideiussore;
sempre in via pregiudiziale, con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia in relazione all’art. 360, comma 1, n. 2, 3 e 4 c.p.c. : la violazione degli artt. 28, 29, 637 c.p.c., errata applicazione dell’art. 20 c.p.c., falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., violazione degli art. 1203 e 1949 c.c., mancanza di motivazione sotto il profilo dell ‘ illogicità e contraddittorietà manifesta, nonché dell’omessa e/o apparente ed insufficiente motivazione ; in particolare, contesta la motivazione della sentenza nella parte in cui non la Corte d’appello non ha tenuto in considerazione la sentenza n. 813/2012 passata in giudicato avente ad oggetto l’opposizione a vverso il decreto ingiuntivo richiesto da COGNOME nei confronti del cofideiussore COGNOME, con la quale il Tribunale di Parma, ritenendo che COGNOME avesse agito in surroga, si era dichiarato incompetente in favore del Tribunale di Genova e ha omesso di valutare il comportamento di COGNOME che aveva prestato acquiescenza a detta sentenza; illogico e infondato secondo la società ricorrente negare qualsivoglia rilevanza probatoria all’intervenuto giudicato relativo alla sentenza richiamata, basata sui medesimi presupposti di fatto e di diritto di quella contestata nel presente giudizio, senza dare conto, quindi, delle ragioni per cui ha ritenuto di privilegiare una prova piuttosto che un’altra (richiama sul punto il principio affermato da questa Corte con la pronincia n. 8835/2015);
2.2. i motivi proposti in via pregiudiziale, che per ragioni di evidente connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono in parte inammissibili e in parte infondati;
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RAGIONE_SOCIALE sono inammissibili rispetto alle diverse violazioni di legge sostanziale e processuale prospettate, perché ad onta della formale intestazione delle censure, la società ricorrente pretende da questa Corte una inammissibile rivalutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie già ampiamente esaminati dalla Corte di merito;
sono infondati nella parte in cui lamentano ‘ la mancanza di motivazione sotto il profilo della illogicità e contraddittorietà manifesta nonché dell’omessa e/o omessa o insufficiente motivazione ‘; difatti, a prescindere dalla inammissibilità di quest’ultimo profilo della insufficienza motivazionale alla luce del testo vigente dell’art. 360 comma n. 5 cod. proc. civ., la motivazione dell’impugnata sentenza, lungi dall’essere omessa, apparente o illogica e manifestamente contraddittoria (vizi che per come in concreto dedotti, sarebbero nella sostanza pure inammissibili per ‘ doppia conforme ‘ ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c. ), reca viceversa l’ espressa qualificazione del l’azione monitoria proposta dal fideiussore COGNOME come di regresso ai sensi dell’art. 1950 cod. civ. poiché fondata su un proprio autonomo credito insorto per effetto del pagamento al creditore; la Corte d’appello ha poi quindi respinto la fondatezza dell’ eccezione d’incompetenza per territorio del giudice adito formulata dal debitore principale, correttamente escludendo che valessero per il fideiussore le clausole derogatorie del contratto di prestito partecipativo intercorso tra la debitrice principale e la creditrice, essendo il predetto restato estraneo al negozio garantito;
sono infondati inoltre anche nella parte in cui contestano che la Corte d’appello ha negato qualsivoglia rilevanza probatoria all’intervenuto giudicato (sentenza n. 813/2012) avente ad oggetto l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo richiesto da COGNOME nei confronti del cofideiussore COGNOME, con la quale il Tribunale di Parma ritenendo che COGNOME avesse agito in surroga si era dichiarato incompetente in favore del Tribunale di Genova, senza valutare il comportamento di COGNOME che aveva prestato acquiescenza a detta decisione;
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AVV_NOTAIO correttamente al riguardo la sentenza impugnata ha rilevato che la sentenza invocata come giudicato non poteva fare stato tra le parti del presente giudizio attenendo ad un diverso giudizio tra parti diverse;
3. con il terzo motivo la ricorrente denunzia in relazione all’art.360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.: la violazione degli artt. 633 e segg. c.p.c., la violazione dell’art. 183 c.p.c., la violazione dell’art. 1950 c. c., la violazione degli artt. 2697, 2721, 2726 e 2729 c.c., mancanza di motivazione sotto il profilo dell’illogicità e contraddittorietà manifesta, nonché dell’omessa e/o apparente ed insufficiente motivazione ; si duole che nel rigettare il quinto motivo d’appello la Corte territoriale con la sentenza impugnata non abbia tenuto conto del fatto che la CTU dr. AVV_NOTAIO aveva accertato un credito a favore di COGNOME di Euro 57.426,53 e che, quindi, la somma richiesta da COGNOME non fosse dovuta quantomeno nella misura dal medesimo richiesta; contesta l’affermazione secondo cui non sarebbero state mai sollevate ‘eccezioni in ordine all’ammontare della somma ingiunta’, assunto anche contraddittorio secondo la ricorrente in quanto la Corte d’appello aveva in proposito anche affermato che le stesse eccezioni ‘sollevate dalla odierna appellante in merito al credito complessivo azionato dal T erenziani in INDIRIZZO appaiono infondate’; lamenta che neppure fosse stata fornita la prova che la somma fosse stata effettivamente versata a RAGIONE_SOCIALE, in quanto i documenti allegati contenevano elementi contrari a quanto asserito da COGNOME e la Corte sul punto non si era minimamente espressa, dando sostanzialmente per scontato l’asserito pagamento de quo ; contesta, sul punto, le dichiarazioni rese dai testimoni su capitoli di prova del tutto inammissibili; contesta infine le argomentazioni de lla Corte d’appello sul merito delle spese ipotecarie (per Euro 2.520,00) come contraddittorio perché non supportate da prova;
3.1. anche il terzo motivo con cui la ricorrente reitera contestazioni circa l’ammontare del credito già formulate nel merito, è inammissibile
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RAGIONE_SOCIALE per come in concreto dedotto, ai sensi dell’art. 348 ter, comma 5, c.p.c., (cd. ‘doppia conforme’ ) in quanto non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e del rigetto dell’appello, dimostrando che sono tra loro diverse;
in merito alla questione riproposta circa quanto risultante dalla perizia contabile espletata nel giudizio tra COGNOME e il confideiussore COGNOME, essa è già stata dichiarata inammissibile dalla Corte d’appello e non sussiste, sul punto, alcuna omessa o apparente motivazione;
nulla si dispone in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’intimato , non avendo il medesimo svolto attività difensiva;
P.Q.R.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,