Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 23471 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 23471 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n° 30220 del ruolo generale dell’anno 2021 , proposto da
COGNOME architetto NOME COGNOME nato a Latina il 21/07/1951 e residente in Latina alla INDIRIZZO Codice Fiscale CODICE_FISCALE rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’Avvocato NOME COGNOME C.F. CODICE_FISCALE iscritta all’albo speciale dei cassazionisti, con studio in Latina alla INDIRIZZO presso cui elegge domicilio, la quale indica ex legge il numero di fax NUMERO_TELEFONO e l’indirizzo di posta elettronica certificata EMAIL ai fini delle comunicazioni e notificazioni di rito.
Ricorrente
contro
Comune di Latina , P.I. NUMERO_DOCUMENTO, in persona del Sindaco protempore -dr. NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME C.F. CVL CODICE_FISCALE eleggendo domicilio in Roma presso lo Studio Avv. NOME COGNOME – CF PSS CODICE_FISCALE, INDIRIZZO int. INDIRIZZO, 00196, P.e.c. EMAIL, giusta Procura speciale in atti, rilasciata anche ai fini della partecipazione alla discus-
sione orale ex art. 370 cpc e per la presentazione di memorie ex art. 380bis cpc – Per le comunicazioni di legge. P.e.c.: EMAIL – Fax NUMERO_TELEFONO
Controricorrente
avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n° 2913 depositata il 21 aprile 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 giugno 2025 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1 .- L’architetto NOME COGNOMEpremesso di aver ricevuto dal Comune di Latina tre incarichi professionali (progettazione di un campo da calcio nella frazione di Borgo INDIRIZZO, progettazione di una variante del Piano regolatore generale, PRG, della frazione di Borgo INDIRIZZO e progettazione della piazza di quest’ultima) -tutto ciò premesso, conveniva davanti al Tribunale di quella città il Comune committente, chiedendone la condanna al pagamento di euro 100.391,17 in via principale a titolo di compensi professionali non corrisposti e, in subordine, a titolo di ingiustificato arricchimento (art. 2041 cod. civ.).
2 .- Nel contraddittorio con l’Ente locale, il Tribunale rigettava la domanda principale, ma accoglieva quella subordinata.
Tuttavia, la Corte d’appello, su impugnazione principale del Comune soccombente ed incidentale del professionista, rigettava integralmente anche quest’ultima domanda.
3 .- Osservava preliminarmente il secondo giudice che l’appello dell’Ente locale riguardava solo due incarichi: quello della variante del PRG di Borgo Grappa e il campo da calcio di Borgo Sabotino.
Quanto al primo, rilevava che il Tribunale aveva riconosciuto l’utilità dell’incarico svolto sulla base della Delibera consiliare del 2 marzo 1992, ma senza tenere conto della successiva Delibera di
revoca n° 65 del 3 agosto 1992: donde l’insussistenza di qualsivoglia arricchimento del Comune.
Inoltre, sempre in relazione a tale incarico, l’Ente locale col contratto del 23 maggio 1991 si era impegnato a pagare gli onorari ai professionisti incaricati, tra i quali il COGNOME: donde la mancanza di sussidiarietà dell’azione ex art. 2041 cod. civ.
Il COGNOME, infatti, aveva esperito azione contrattuale per ottenere il pagamento, ma la domanda era stata respinta e sul punto non vi era appello.
Quanto all’incarico professionale concernente la progettazione del campo da calcio in Borgo Sabotino, il primo Giudice aveva accolto la domanda di arricchimento osservando che la Commissione consiliare permanente Programmazione e Bilancio, con verbale n° 24 del 1° luglio 2004, aveva proposto di riconoscere il debito fuori bilancio, ma nello stesso verbale si dava anche atto che l’opera non era mai stata realizzata.
La decisione del Tribunale era dunque erronea, in quanto la Commissione non possedeva la qualità e la funzione necessaria per manifestare la volontà dell’Ente, dovendo tale riconoscimento essere attuato dai suoi organi rappresentativi, previa verifica dell’utilità in termini di effettiva e concreta corrispondenza alle esigenze della Pubblica Amministrazione; e tantomeno poteva ritenersi sussistente un riconoscimento del debito fuori bilancio, dovendo questo essere effettuato dal Consiglio comunale nei modi e nelle forme previsti dalla legge.
Era, infine, assorbito l’appello incidentale del COGNOME, col quale si era lamentato dell’omissione di pronuncia sulla richiesta di rivalutazione monetaria e di calcolo degli oneri accessori (IVA e CPA) sulla somma determinata quale indennizzo.
4 .- Ricorre per cassazione il professionista, affidando il gravame a cinque mezzi illustrati da memoria.
Resiste il Comune, che conclude per l’inammissibilità dell’impugnazione e comunque per il suo rigetto.
Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380bis cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5 .- Col primo motivo , formulato ai sensi dell’art. 360 n° 3 cod. proc. civ., il COGNOME lamenta ‘ violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 c.c, avendo il giudice di secondo grado ritenuto la necessità del riconoscimento dell’utilitas da parte del soggetto arricchitosi (il Comune di Latina) con riferimento alla progettazione della Variante al Piano Regolatore Generale di Borgo Grappa in assenza del quale alcuna utilità sarebbe stata provata e ai sensi dell’art. 360 cpc, comma 1 n. 5 per omessa conseguente valutazione del fatto oggettivo dell’indebito arricchimento ‘.
La Corte avrebbe negato la fondatezza della domanda di arricchimento relativa alla variante del PRG di Borgo Grappa in base alla mancanza di un provvedimento amministrativo di riconoscimento dell’ utilitas , valorizzando peraltro la delibera di revoca della adozione della variante al PRG.
Così facendo, essa avrebbe degradato il giudice a mero accertatore dell’intervenuta ricognizione dell’utilità da parte della PA, contrariamente all’indirizzo giurisprudenziale di legittimità.
Pertanto, non occorrendo un provvedimento formale di riconoscimento dell’ utilitas , non poteva avere rilievo nemmeno la revoca di tale provvedimento.
Col secondo motivo , formulato ai sensi dell’art. 360 n° 5 del codice di rito, il ricorrente deduce ‘ insanabile contraddittorietà della motivazione e violazione del giudicato interno avendo il giudice di secondo grado con riferimento alla progettazione della Variante al Piano Regolatore Generale di Borgo Grappa affermato che il professionista incaricato avrebbe potuto richiedere anche in appello il pa-
gamento sulla base del richiamato contratto stante la natura sussidiaria dell’azione ex art. 2041 ‘.
Sempre in ordine al progetto di variante del PRG di Borgo Grappa, la Corte territoriale avrebbe rilevato la carenza di sussidiarietà dell’azione proposta dal COGNOME e la mancanza di impugnazione sul punto.
Nondimeno, il Comune appellante non aveva mai mosso alcuna censura sulla mancanza di sussidiarietà dell’azione, ragion per cui nessun rilievo poteva essere attribuito alla mancanza di impugnazione sul punto da parte del professionista.
6 .- I due motivi, esaminabili congiuntamente in ragione della loro connessione, sono inammissibili, essendo mancata l’impugnazione di una delle rationes decidendi poste a base dell’accoglimento dell’appello del Comune e del rigetto della domanda di indennizzo del professionista.
Giova premettere che -secondo l’orientamento di questa Corte (Cass., Sez. Un., 5 dicembre 2023, n° 33954) -la sussidiarietà dell’azione di arricchimento va giudicata in astratto.
Essa è pertanto esclusa laddove vi sia, anche astrattamente, un’altra azione proponibile da parte dell’impoverito, a meno che l’azione contrattuale sia stata rigettata per l’inesistenza del titolo, essendo contraddittorio sostenere che la proposizione di una azione, che presuppone la non esistenza di un contratto, possa essere impedita da una pronuncia che abbia per l’appunto dichiarato la non esistenza di tale accordo, e ciò anche perché, se al rigetto del rimedio contrattuale, determinato dall’inesistenza del titolo, potesse conseguire l’improponibilità del rimedio sussidiario, costituito dalla azione di arricchimento, l’avente diritto sarebbe privato di qualsiasi strumento processuale per ottenere il rimborso del pregiudizio subito.
Ora, dalla sentenza qui impugnata non emerge che la domanda ex contractu del COGNOME sia stata rigettata per nullità del titolo, sicché essa era astrattamente proponibile.
Infatti, con riferimento al compenso per la variante al PRG di Borgo Grappa, la Corte d’appello ha osservato che in base al contratto del 23 marzo 1991, rep. n° 53547, l’architetto COGNOME avrebbe potuto agire in via contrattuale e da tale premessa è pervenuta alla conclusione della mancanza di sussidiarietà dell’azione di ingiustificato arricchimento (art. 2042 cod. civ.).
Tale passaggio motivazionale non risulta impugnato e l’omissione rende il mezzo inammissibile.
Analoga statuizione non risulta, però, fatta dalla Corte d’appello in ordine al diritto all’indennizzo concernente il campo da calcio di Borgo Sabotino, ragione per cui si passa all’esame dei successivi mezzi, che, per l’appunto, vertono su tale diritto.
7 .- Col terzo mezzo , basato sull’art. 360 n° 3 cod. proc. civ., il ricorrente si duole della ‘ violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 c.c, avendo il giudice di secondo grado affermato la necessità del riconoscimento dell’ utilitas da parte del soggetto arricchitosi (il Comune di Latina) con riferimento alla progettazione del Campo di Calcio di Borgo Sabotino in assenza del quale nessuna utilità sarebbe stata provata e ai sensi dell’art. 360 cpc, comma 1 n. 5 per conseguente omessa valutazione del fatto oggettivo dell’arricchimento ‘.
La Corte aveva respinto la domanda di compenso per la progettazione del campo da calcio di Borgo Sabotino sul rilievo del mancato riconoscimento dell’utilità da parte del Comune, senza considerare che, secondo l’orientamento della Corte di cassazione, non occorreva il riconoscimento dell’ utilitas da parte della PA, mentre spettava a quest’ultima provare che l’arricchimento non fu voluto o fu imposto.
Peraltro, la Corte aveva contraddittoriamente escluso, da un lato, ogni valenza al verbale della Commissione consiliare permanente Programmazione e bilancio, salvo poi, dall’altro, ritenere tale verbale valido nella parte in cui attestava la mancata esecuzione delle opere.
8 .- Il mezzo è fondato, in quanto la decisione del giudice territoriale si pone in contrasto con l’orientamento di questa Corte (Cass., Sez. Un., 26 maggio 2015, n° 10798), secondo il quale è il giudice che deve accertare se vi sia stato una utilitas a favore dell’Amministrazione, mentre il riconoscimento espresso da parte della PA può avere rilievo probatorio, solo al fine di accertare che non vi sia stato un rifiuto di tale utilitas o la mancanza di consapevolezza di essa.
La Corte, invece, ha fondato la decisione di rigetto della domanda di indennizzo solo sul verbale 1° luglio 2004 della Commissione consiliare permanente Programmazione e Bilancio, osservando che da essa non poteva desumersi un riconoscimento implicito dell’arricchimento, in quanto la Commissione non avrebbe la qualità e la funzione necessaria per manifestare la volontà dell’Ente.
Dato che non rileva un provvedimento espresso di riconoscimento dell’ utilitas , nemmeno ha rilievo la mancanza di potere rappresentativo della Commissione predetta.
9 .- Col quarto motivo -proposto ai sensi dell’art. 360 n° 5 cod. proc. civ. e rubricato ‘ omesso esame dell’appello incidentale promosso dall’Architetto COGNOME per mancata pronuncia del Tribunale sulla richiesta di oneri di legge per rivalutazione e accessori (Cassa e IVA) erratamente ritenuto assorbito per intero dall’accoglimento dell’impugnazione promossa dal Comune ‘ -il professionista fa osservare che la sua impugnazione incidentale (con la quale aveva lamentato l’omessa pronuncia da parte del Tribunale su rivalutazione ed interessi e sugli accessori del credito professionale) non riguardava solo la progettazione del campo da calcio di Borgo Sabo-
tino e la variante al PRG di Borgo Grappa, ma anche la progettazione della piazza di INDIRIZZO, per la quale il diritto all’indennizzo non era stato impugnato dal Comune.
10 .- Anche questo mezzo è fondato.
Come si è già anticipato nella parte narrativa della presente ordinanza, il Comune fece appello solo sugli indennizzi per la variante al PRG di Borgo Grappa e per il campo da calcio di Borgo Sabotino.
Il diritto all’indennizzo per la progettazione della piazza era, dunque, coperto dal giudicato, con la conseguenza che la Corte avrebbe dovuto esaminare l’appello incidentale in punto di rivalutazione ed interessi, almeno per tale indennizzo.
11 .- Col quinto motivo , formulato in base all’art. 360 n° 3 e 4 cod. proc. civ., il ricorrente lamenta la ‘ violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cpc, da cui il vizio processuale dell’ultrapetizione, per aver la Corte di Appello in parte dispositiva rigettato integralmente la domanda avanzata dal COGNOME in primo grado ‘.
Nonostante la mancanza di qualsiasi impugnazione concernente l’indennizzo per la progettazione della piazza di INDIRIZZO, la Corte nel dispositivo della sentenza aveva rigettato integralmente la domanda formulata in primo grado, così travolgendo anche il diritto all’indennizzo per tale prestazione.
12 .- Anche questo motivo va accolto.
Come già detto, il diritto al compenso per la progettazione della INDIRIZZO era coperto dal giudicato.
Ne deriva che la Corte avrebbe dovuto ridurre l’importo liquidato in primo grado, pari ad euro 100.391,17, previo scorporo dell’indennizzo spettante per tale prestazione professionale.
Per contro, essa ha totalmente annullato ogni diritto del COGNOME, rigettando completamente le domande proposte, compresa quella coperta dal giudicato.
13 .- In conclusione, la sentenza va cassata, nei limiti segnati dall’accoglimento del terzo, del quarto e del quinto motivo d’impugnazione, e la causa rimessa alla Corte d’appello di Roma, in diver-