Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20674 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20674 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/07/2025
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25337/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE nella persona del curatore fallimentare in atti indicato, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 4304/2023 depositata il 11/10/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2025 dal Consigliere COGNOME
ingiuntivo.
Ud. cc 10 luglio 2025
FATTI DI CAUSA
1. Su ricorso delle RAGIONE_SOCIALE, in bonis , il Tribunale di Napoli con decreto n.7854/10 ingiunse alla RAGIONE_SOCIALE di pagare in favore della RAGIONE_SOCIALE, in bonis, l’importo di € 323.680,00, oltre interessi legali a titolo di restituzione del finanziamento da essa erogato in virtù di scrittura privata del 21.07.2009 in vista dell’acquisto di un complesso immobiliare.
La RAGIONE_SOCIALE nel proporre opposizione al decreto ingiuntivo, contestò la veridicità del documento posto a base del provvedimento monitorio, nonché il ricevimento delle somme pretese a tale titolo.
La società opposta, nelle more dichiarata fallita, nel costituirsi, insistette nella originaria domanda e, in subordine, propose domanda di ingiustificato arricchimento per quanto conseguito dall’opponente nell’aver incassato, comunque ad altro imprecisato titolo, le somme corrisposte dalla RAGIONE_SOCIALE
Istruita la causa a mezzo di perizia calligrafica (sulla scrittura prodotta in copia fotostatica), il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 12650/2014, rigettò l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto, ma la sentenza fu riformata dalla Corte di appello di Napoli, che, con sentenza n. 4093/2018, accolse l’opposizione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE e revocò il d.i. n. 7854/2010.
Ad esito del giudizio di appello, per quanto qui rileva, la corte territoriale, da un lato, ritenne non provata la corresponsione, a titolo di mutuo, dell’importo di cui con il ricorso per decreto ingiuntivo era stata chiesta la restituzione (non potendo essere eseguita la verifica della sottoscrizione del contratto di mutuo disconosciuto non potesse essere eseguita se non sull’atto in originale) e, dall’altro, ritenne inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c. (proposta da parte opposta, in via gradata, con la comparsa di costituzione in primo grado, e
ribadita in appello), di condanna dell’opponente al pagamento, ai sensi dell’art. 2041 cod. civ., di un indennizzo pari alla somma in questione, trattandosi di domanda nuova.
A seguito di ricorso della Curatela del Fallimento RAGIONE_SOCIALE, questa Corte con sentenza n. 3571/2021 accolse il ricorso, rinviando la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla stessa corte territoriale in diversa composizione.
A seguito di riassunzione della causa da parte del Fallimento, nel contraddittorio delle parti, la Corte d’appello di Napoli, definendo il giudizio di rinvio, rigettava la domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., avanzata in via subordinata, dal RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE condannando il Fallimento alla rifusione delle spese processuali relative a tutti i gradi di giudizio e ponendo definitivamente a carico del Fallimento le spese della c.t.u. espletata nel giudizio di primo grado.
Avverso la sentenza della corte di rinvio ha proposto ricorso il Fallimento.
Ha resistito con controricorso la RAGIONE_SOCIALE
Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.
I Difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria a sostegno delle rispettive ragioni.
La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Curatela del Fallimento ricorrente articola due motivi.
1.1. Con il primo motivo denuncia: <> nella parte in cui (pp. 16-17) la corte di rinvio ha ritenuto inammissibile la domanda di
indebito in difetto della sussidiarietà ex art. 2041 c.c., affermando che: <>.
Sostiene la curatela ricorrente che la corte di rinvio, alla luce dell’affermata ammissibilità dell’azione di indebito arricchimento contenuta nella sentenza rescindente di questa Corte, avrebbe dovuto valutarne la fondatezza della pretesa (e cioè se l’arricchimento della RAGIONE_SOCIALE e la diminuzione patrimoniale della RAGIONE_SOCIALE fossero stati provocati da un unico fatto costitutivo e fossero mancanti di causa giustificatrice).
1.2. Con il secondo motivo la curatela ricorrente denuncia: <> nella parte in cui (pp. 18-19) la corte di rinvio l’ha condannata anche alle spese processuali, relative al giudizio di legittimità, nonostante il suo unico motivo di ricorso fosse stato integralmente accolto.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
2.1. Occorre premettere che questa Corte con sentenza n. 3571/2021 – dopo aver ripercorso i principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite con sentenze n. 26128/2010, n. 12310/2015, n. 22404/2018 -ha sintetizzato l’esito del delineato percorso
giurisprudenziale in tema di <>.
Precisamente – in relazione alla questione <> – questa Corte con la suddetta sentenza rescindente:
ha chiarito che <>;
– ha affermato che <>.
Tanto chiarito e affermato, questa Corte, con specifico riferimento alla fattispecie in esame – dopo aver ricordato che la giurisprudenza di legittimità più recente ha superato il tradizionale orientamento
restrittivo per cui generalmente <> – ha concluso ritenendo <>.
2.2. Nel caso di specie, dal giudizio di merito risulta che la società in bonis aveva chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo di condanna alla restituzione di un finanziamento erogato sulla base di una scrittura privata prodotta in fotocopia. Senonché l’autenticità di tale documento in sede di opposizione era stata disconosciuta, ragion per cui parte opposta, nel costituirsi nel giudizio di opposizione aveva proposto in via subordinata azione di arricchimento senza causa in relazione alla somma comunque erogata (e, in sede di appello, aveva insistito soltanto su detta domanda).
2.3. Orbene, la fondatezza del motivo sta nel fatto che la corte di rinvio si è pronunciata sulla sussidiarietà o meno dell’azione alla luce dell’ormai superato orientamento giurisprudenziale per cui (pp. 15-16) <>.
Senonché l’ammissibilità della domanda ex art. 2041 cod. civ. sotto tale specifico (ed ulteriore, rispetto a quello valorizzato dalla prima sentenza di appello, che aveva riguardato la stessa proponibilità
in rito) profilo era stata già affermata da questa Corte con la menzionata sentenza rescindente, seguendo un percorso argomentativo, che delineava un quadro di sintesi delle pronunce delle Sezioni Unite fino ad allora intercorse.
Peraltro, le statuizioni contenute nella sentenza rescindente in ordine ai presupposti di ammissibilità dell’azione in esame hanno trovato puntuale conferma – e definitiva sistemazione, a composizione delle oscillazioni nella stessa giurisprudenza di legittimità – nella sentenza n. 33854/2023 (che costituisce, allo stato, l’ultimo arresto delle Sezioni Unite in tema di azione di ingiustificato arricchimento), in base alla quale:
<>.
Tale conclusione merita di essere condivisa, anche in ossequio al ruolo nomofilattico della pronuncia. Di conseguenza, l’abbandono dell’originaria domanda fondata su di un preteso titolo contrattuale rimasto senza prova – non preclude (ove non sussistano, come non
sussistono nella specie, le altre condizioni ostative ivi individuate, del rigetto per prescrizione o decadenza o per esclusione di ogni impoverimento o per nullità della causa del contratto) l’esperibilità dell’azione di ingiustificato arricchimento: la quale, pertanto, andrà finalmente esaminata nel merito, benché -beninteso -senza pregiudizio della compiuta disamina della sussistenza di tutti gli altri elementi costitutivi.
In definitiva, il motivo viene deciso alla luce del seguente principio di diritto:
<>.
Dall’accoglimento del primo motivo di ricorso consegue l’assorbimento del secondo motivo, con rimessione al giudice del rinvio – oltre che di ogni statuizione sulle spese pure del giudizio di legittimità
-della valutazione della corretta individuazione della somma eventualmente spettante, di norma mai pari al corrispettivo della fonte contrattuale reputata carente, ma limitata alla minor somma tra l’entità dell’impoverimento e quella dell’altrui arricchimento.
Per le ragioni che precedono, s’impone la cassazione dell’impugnata sentenza in relazione alla censura accolta, con assorbimento del secondo motivo e con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, che in diversa composizione procederà a nuovo esame
dell’appello. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; e, in relazione alla censura accolta, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame dell’appello, tenuto conto di quanto indicato nella motivazione che precede.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2025, nella camera di consiglio