Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11151 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11151 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18959/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO , presso lo studio dell’avvocato COGNOME RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE) rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) , rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CATANIA n. 2360/2019 depositata il 28/10/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso, in sette motivi, contro la sentenza della corte d’appello di Catania che ne ha respinto il gravame contro la sentenza del tribunale della stessa città, che aveva condannato entrambi al pagamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE -in restituzione di un finanziamento.
L’intimata ha replicato con controricorso.
Ragioni della decisione
I. -Col primo motivo, deducendo violazione degli artt. 167, 183 e 645 cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo e omessa pronuncia, i ricorrenti censurano la sentenza per aver ritenuto che, in fattispecie in cui il giudice originariamente adito con l’ opposizione al decreto ingiuntivo abbia dichiarato la propria incompetenza, resti ferma la domanda formulata dalla banca creditrice in monitorio. Viceversa, il giudizio deciso dal tribunale di Catania era (a loro dire) da qualificare come giudizio ordinario in esito a riassunzione fatta da esse controparti; e dunque le domande avrebbero dovute essere avanzate autonomamente in modo formale, non vertendosi più in una causa di opposizione a decreto ingiuntivo.
Il motivo è infondato.
Dopo la declaratoria di incompetenza, qualunque sia la parte riassumente non muta lo schema del giudizio, che resta sempre quello originario per l’appunto in quanto riassunto.
Donde le posizioni delle parti, diversamente da quanto ritenuto dai ricorrenti, rimangono le stesse ed eguali restano le pretese, salvo il venir meno delle questioni sul decreto ingiuntivo.
La dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo determina la caducazione del decreto. Ma da ciò deriva semplicemente che l’eventuale riassunzione dinanzi al giudice competente, sebbene non concerna la causa di opposizione ormai definita, riguarda certamente la pretesa azionata dal RAGIONE_SOCIALEre; sicché, ove le parti riassumano (formalmente) l’opposizione al decreto ingiuntivo come tale, il giudice ad quem è tenuto a interpretare la domanda contenuta nell’atto di riassunzione esclusivamente come diretta a investirlo della cognizione dell’azione di cognizione ordinaria sulla pretesa del RAGIONE_SOCIALEre (cfr. Cass. Sez. 3 n. 16744-09, Cass. Sez. 63 n. 16762-12).
II. -Col secondo motivo i ricorrenti, deducendo violazione o falsa applicazione degli artt. 94 e 66 legge camb., 115 e 116 cod. proc. civ. e contraddittorietà tra capi della stessa sentenza, censurano la decisione nella parte in cui , a fronte dell’eccezione di prescrizione dell’azione cambiaria, ha qualificato l’azione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE come azione causale, soggetta a prescrizione decennale.
Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
La sentenza ha affermato che la qualificazione suddetta era da evincere ‘dall’esame di ricorso in monitorio’ , stante il riferimento al contratto di finanziamento al quale le cambiali accedevano.
I ricorrenti di contro sostengono che la pretesa di cui al detto ricorso non aveva fatto riferimento ad altro che RAGIONE_SOCIALE cambiali, e quindi che l’azione dovesse essere qualificata come cambiaria e non causale.
Ma il loro assunto non è supportato in alcun modo, perché il contenuto del ricorso in monitorio non è trascritto nella sua interezza, e dal parziale riferimento di pag. 3 del ricorso per cassazione si apprende che, esattamente nel senso ritenuto dalla corte territoriale, la banca aveva dedotto di essere creditrice della somma ‘per sorte capitale ,
quale residuo di un finanziamento, portata dagli RAGIONE_SOCIALEgati n. 5 effetti cambiari’ .
L’azione che venga proposta con specifico riferimento al rapporto non è azione cambiaria e si prescrive nel termine che le è proprio.
III. -Pure il terzo motivo è inammissibile.
I ricorrenti denunziano la violazione o falsa applicazione degli artt. 2948 n. 4 cod. civ., 3 della l.r. Sicilia n. 50 del 1954, 6 della l.r. Sicilia n. 31 del 1977, 1 e 2 della l.r. Sicilia n. 5ì45 del 1976, perché, qualificata l’azione come causale, la corte d’appello avrebbe dovuto in ogni caso accogliere il terzo motivo di gravame sotto l’aspetto dell’intervenuta prescrizione quinquennale degli interessi di mora.
Di contro deve osservarsi che l a corte d’appello , di rimando alla giurisprudenza di questa Corte, ha affermato che ‘ la rateazione in più versamenti periodici dell’unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento (..) o a quelli moratori fondati sul presupposto dell’inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa’.
I ricorrenti mostrano di allinearsi al principio, ma assumono che nel caso concreto l’ interesse di mora era stato determinato ai sensi dell’art. 2 del contratto di finanziamento e, tramite tecnica di rinvio esterno, era stato caratterizzato da scadenza periodica imperativa.
L’affermazione integra un profilo di merito, essendo correlata all’interpretazione del contratto di finanziamento .
L’interpretazione del contratto è sindacabile in cassazione non direttamente, ma solo mediante deduzione -qui mancante – della inosservanza delle regole di ermeneutica contrattuale.
IV. -Nel quarto motivo, previa deduzione di violazione o falsa applicazione degli artt. 1454 cod. civ. e 83 cod. proc. civ., si censura la sentenza sotto distinti profili: (a) per aver ritenuto interrotto il termine di prescrizione decennale mediante la racc. del 26-7-2001 (menzionata nella motivazione della sentenza), inviata dal legale ma non sottoscritta
dalla parte; (b) per aver ritenuto detta racc. valevole anche per l’azione cambiaria; (c) per aver ritenuto la stessa valevole anche per il debito da interessi, di contro prescrivibile in cinque anni in ragione di quanto sostenuto nell’ambito del motivo precedente .
Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
La questione che unicamente rileva è (ed era, in base alla qualificazione operata dalla corte d’appello) quella riferibile all’azione causale.
L’azione causale si prescrive, per il RAGIONE_SOCIALE da finanziamento, in dieci anni.
La questione del differente effetto della eccezione quanto al RAGIONE_SOCIALE in sorte capitale o al RAGIONE_SOCIALE da interessi non risulta esser stata prospettata dinanzi al giudice d’appello.
La corte d’appello ha affermato che l’eccezione di prescrizione decennale era infondata in quanto il termine era stato interrotto dall’intimazione a adempiere fatta dal legale incaricato dalla banca.
Si tratta di una valutazione di pieno merito, rettamente motivata col fatto che il beneficiario è legittimato a profittare degli effetti dell’intimazione senza necessità del previo rilascio di una procura.
Questa Corte va ripetendo che ai fini della costituzione in mora del debitore e della interruzione del termine di prescrizione è sufficiente che il mandatario sia investito, anche senza formalità, di un generico potere di rappresentanza funzionale allo scopo, dimostrabile con ogni mezzo di prova, comprese le presunzioni (v. Cass. Sez. L n. 2965-17, Cass. Sez. L n. 3876-06).
V. -Il quinto mezzo, basato sulla violazione o falsa applicazione degli artt. 1938 cod. civ. e 10 della l. n. 154 del 1992, 115 e 116 cod. proc. civ., si riferisce alla posizione della sig.ra COGNOME.
La ricorrente si duole: (a) del fatto che la corte d’appello abbia dato per scontata la sua posizione di fideiussore, quando invece nel ricorso in monitorio non era stato prodotto il contratto; (b) del fatto che essa comunque non poteva essere chiamata a rispondere
dell’obbligazione restitutoria, essendole stat a fatta firmare la classica fideiussione omnibus, che avrebbe dovuto esser dichiarata nulla per il periodo successivo alla l. n. 154 del 1992.
Da tutti questi punti di vista la ricorrente ascrive alla corte territoriale di ‘non aver letto e valutato i documenti di causa’, se non superficialmente.
Il motivo è però inammissibile.
Implica distinti accertamenti di fatto e comunque attiene al merito.
La corte d’appello ha mostrato di considerare, esplicitamente menzionandolo, il contratto di finanziamento, nel quale -ha detto -la sigNOME COGNOME era intervenuta per sottoscriverlo come fideiussore.
In esso -ha soggiunto -l’importo delle somme garantite era stato ben determinato.
Si tratta di un accertamento di fatto insindacabile in cassazione, se non sotto il profilo di omesso esame di distinti fatti storici (v. Cass. Sez. U n. 8053-14), nella specie non dedotti.
Non è consentito usare gli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. per sostenere che il giudice abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova (v. Cass. Sez. U n. 20867-20).
VI. -Col sesto motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1815 cod. civ. 1384 cod. civ. e delle norme delle l.r. Sicilia n. 3 del 1986 e n. 45 del 1976, nonché della l. n. 108 del 1996 e dell’art. 191 cod. proc. civ. , quanto all’avvenuta applicazione di interessi ultralegali e usurari, anche in rapporto a quelli di mora.
Il motivo è inammissibile perché, in disparte il riferimento RAGIONE_SOCIALE norme anteriori alla l. n. 108 del 1996 (alla luce della data di stipulazione del contratto), è minato dall’affermazione che ‘l’eccessività ed esosità degli interessi emerge dai documenti in atti’.
I ricorrenti in definitiva chiedono a questa Corte una diretta verifica del contenuto del contratto di finanziamento quanto all’individuazione del tasso di interesse corrispettivo e moratorio; cosa
che finisce per declinare la censura come censura di merito, a fronte di quanto invece affermato dalla corte d’appello a proposito del carattere non usurario dei tassi medesimi allorché pattuiti.
VII. -Infine resta assorbito il settimo motivo, che deduce la v iolazione o falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. perché i ricorrenti non avrebbero dovuto risultare soccombenti in ragione dei superiori di motivi di ricorso.
Il motivo è assorbito perché implicante l’accoglimento dei precedenti.
VIII. -Le spese seguono la soccombenza.
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, RAGIONE_SOCIALE spese processuali, che liquida in 5.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione