Sentenza di Cassazione Civile Sez. U Num. 34961 Anno 2023
Civile Sent. Sez. U Num. 34961 Anno 2023
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/12/2023
SENTENZA
sul ricorso 9134-2021 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
– intimato – avverso la sentenza n. 27/2021 del RAGIONE_SOCIALE NAZIONALE FORENSE, depositata il 20/02/2021.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi gli RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME e NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 27/2021, ha respinto il ricorso presentato da ll’ AVV_NOTAIO avverso la decisione del RAGIONE_SOCIALE del 3/10/2 018, con la quale era stata rifiutata l’iscrizione nell’RAGIONE_SOCIALE ordinario, previa dispensa dalla prova attitudinale di cui all’art.8 d.lgs. n. 115/1992, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.12 e ss. del d.lgs. 96/2001, su domanda presentata il 30/3/2018, dal COGNOME, quale avvocato stabilito o integrato.
In particolare, il CNF, rilevata la funzione, riservata al COA, RAGIONE_SOCIALEa dispensa RAGIONE_SOCIALEa prova attitudinale nella necessità di apprestare tutela alla funzione giudiziCOGNOME in Italia, evitando che possano operare soggetti scarsament e qualificati o all’oscuro RAGIONE_SOCIALEe peculiarità del diritto RAGIONE_SOCIALE, con un potere istruttorio, di ampio spettro, di verifica RAGIONE_SOCIALEe attività
concretamente svolte in Italia dal professionista, ha evidenziato come, nella specie, il RAGIONE_SOCIALE avesse compiuto un’articolata e lunga istruttoria, garantendo il più ampio contraddittorio e una piena esplicazione del diritto di difesa all’interessato (con piena corrispondenza tra i provvedimenti di preavviso di rigetto ed il provvedimento conclusivo di diniego), e avesse correttamente vagliato il requisito richiesto ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esonero dalla prova attitudinale, RAGIONE_SOCIALE‘esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione RAGIONE_SOCIALE, effettivo, regolare, con il titolo professionale di origine, per un periodo non inferiore a tre anni, avuto riguardo a « durata, frequenza, periodicità e continuità RAGIONE_SOCIALEe prestazioni, nonché al numero dei clienti ed al giro di affari » , rilevando che, nei tre anni previsti dalla normativa (nella specie 2015, 2016 e 2017), il ricorrente si era « limitato a collaborazioni », riferibili a pochi (quattro) procedimenti giudiziari, senza peraltro che fosse emerso con chiarezza quale fosse stato effettivamente il suo apporto, ed era rimasto del tutto indimostrato il presupposto che richiede un adeguato numero di clienti ed il correlato « giro d’affari » realizzato, risultando anche a-specifiche le testimonianze RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE NOME e COGNOME (al più riferibili ad un unico, seppure articolato, contenzioso Iraq/Unicredit).
Avverso la suddetta pronuncia, l’ AVV_NOTAIO propone ricorso per cassazione, notificato il 1°/4/2021, affidato a sette motivi, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE (che resiste con controricorso).
Il P.G. ha depositato memoria chiedendo declaratoria di rigetto del ricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
1.Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo ed il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., RAGIONE_SOCIALE artt.12,13 d.lgs. 96/2001, emanato in attuazione RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 98/5/CE, al fine
di facilitare l’esercizio permanente RAGIONE_SOCIALEa professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale, in relazione all’art.21 l. n 247/2012 e relativo regolamento di attuazione, D.M. n. 47/2016 (che aveva previsto, all’art.2, la necessità RAGIONE_SOCIALEa trattazione di « almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l’incarico professionale è stato conferito da altro professionista », requisito, peraltro, abolito dal DM n. 174/2021, a fronte di una procedura di infrazione comunitCOGNOME avviata dalla Commissione RAGIONE_SOCIALEa UE, come dedotto nella memoria dal ricorrente), non postulando l’art.12 citato, quanto alla dispensa dalla prova attitudinale, un numero minimo di procedimenti annui ovvero l’obbligatorietà RAGIONE_SOCIALE‘esercizio cumulativo di attività giudiziali e stragiudiziali ovvero la verifica di « adeguata confidenza con il diritto RAGIONE_SOCIALE »; b) con il terzo motivo, l’eccesso di potere, per avere il COA preteso di subordinare l’iscriz ione RAGIONE_SOCIALE « abogados » con concessione RAGIONE_SOCIALEa dispensa ad un numero minimo di procedimenti patrocinati, con ostacolo frapposto all’integrazione nella professione di avvocato da parte di RAGIONE_SOCIALE comunitari che si siano avvalsi RAGIONE_SOCIALEa procedura di stabilimento di cui alla Direttiva 98/5/CE e al d.lgs. n. 96/2001; c) con il quarto motivo, la violazione ex art.360 n. 3 c.p.c., RAGIONE_SOCIALE‘art.10 bis RAGIONE_SOCIALEa l.241/1990, avendo il COA consentito al ricorrente di presentare osservazioni difensive a fronte RAGIONE_SOCIALE‘inserimento nel diniego RAGIONE_SOCIALE‘istanza di motivi assenti nel c.d preavviso di rigetto; d) con il quinto motivo, la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza, ex art.360 n. 4 c.p.c., per mancanza RAGIONE_SOCIALEa motivazione, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘ art.132 n. 4 c.p.c.; e) con il sesto motivo, la violazione, ex art.360 n. 4 c.p.c., RAGIONE_SOCIALE‘art.115 c.p.c., in relazione alla ritenuta non corretta valutazione RAGIONE_SOCIALEe allegazioni fornite in ordine all’attività svolta dal ricorrente, avuto riguardo anche alle testimonianze RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE COGNOME e COGNOME circa l’attività stragiudiziale prestata nei contenziosi con la Repubblica RAGIONE_SOCIALE‘Iraq; f) con il settimo motivo, l’eccesso di potere e l’omessa motivazione, non
essedo state neppure analizzate le questioni affrontate nei procedimenti giudiziari ritenuti dal COA riferibili al AVV_NOTAIO e il contratto di assistenza e consulenza legale.
2.Il quadro normativo.
Il d.lgs. n. 96 del 2/2/2001, emanato in attuazione RAGIONE_SOCIALEa direttiva 98/5/CE volta a facilitare l’esercizio permanente RAGIONE_SOCIALEa professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale (art.1 RAGIONE_SOCIALEa Direttiva), all’art.12 (Integrazione nella professione di avvocato) prevede: « Condizioni. 1. L’avvocato stabilito che per almeno tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, abbia esercitato in Italia, in modo effettivo e regolare, la professione con il titolo professionale di origine è dispensato dalla prova attitudinale di cui all’art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115. 2. Per esercizio effettivo e regolare RAGIONE_SOCIALEa professione di cui al comma 1 si intende l’esercizio reale RAGIONE_SOCIALE‘attività professionale esercitata senza interruzioni che non siano quelle dovute agli eventi RAGIONE_SOCIALEa vita quotidiana. Nel caso di interruzioni dovute ad eventi di altra natura, l’attività svolta è presa in esame se la stessa ha avuto una durata almeno triennale, senza calcolare il periodo di interruzione, e se non vi siano ragioni che ostino ad una valutazione RAGIONE_SOCIALE‘attività come effettiva e regolare. 3. L’avvocato stabilito che è stato dispensato dalla prova attitudinale, se concorrono le altre condizioni previste dalle disposizioni in materia di ordinamento RAGIONE_SOCIALE, può iscriversi nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e per l’effetto esercitare la professione con il titolo di avvocato ».
L’art.13 (Procedimento per la dispensa) recita: «1 . La domanda di dispensa si propone al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ordine presso il quale l’avvocato stabilito è iscritto. 2. La domanda è corredata dalla documentazione relativa al numero e alla natura RAGIONE_SOCIALEe pratiche trattate, nonché dalle informazioni idonee a provare l’esercizio effettivo e regolare RAGIONE_SOCIALE‘attività professionale svolta nel diritto RAGIONE_SOCIALE, ivi compreso il diritto
comunitario, per il periodo minimo di tre anni. L’interessato è tenuto a dichiarare l’eventuale esistenza di procedimenti penali o disciplinari a suo carico, pendenti o già definiti nello Stato membro di origine, fornendo al RAGIONE_SOCIALE ogni ulteriore utile informazione. 3. Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ordine verifica la regolarità e l’esercizio effettivo RAGIONE_SOCIALE‘attività esercitata, anche mediante richiesta di informazioni agli uffici interessati e, ove ritenuto opportuno, invita l’avvocato a fornire chiarimenti o precisazioni in ordine agli elementi forniti e alla documentazione prodotta. 4. La deliberazione in merito alla dispensa è assunta dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ordine nel termine di tre mesi dalla data di presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda o dalla scadenza del termine per la sua integrazione. La deliberazione è motivata e notificata entro quindici giorni all’interessato e al Procuratore RAGIONE_SOCIALEa Repubblica, al quale sono altresì trasmessi i documenti giustificativi. Nei dieci giorni successivi il Procuratore RAGIONE_SOCIALEa Repubblica riferisce con parere motivato al Procuratore generale presso la Corte di appello. Quest’ultimo e l’interessato possono presentare, entro venti giorni dalla notificazione, ricorso al RAGIONE_SOCIALE. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo. La deliberazione è altresì comunicata al Ministero RAGIONE_SOCIALEa giustizia per l’esercizio RAGIONE_SOCIALEe funzioni di vigilanza. 5. Anche prima RAGIONE_SOCIALEa verifica RAGIONE_SOCIALE‘attività professionale svolta, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ordine può rigettare la domanda in pendenza di procedimenti disciplinari per altri gravi motivi, qualora sussistano ragioni di ordine pubblico. 6. Qualora il RAGIONE_SOCIALE non abbia deliberato nel termine stabilito nel comma 4, gli interessati e il pubblico ministero possono presentare ricorso, entro venti giorni dalla scadenza di tale termine, al RAGIONE_SOCIALE, il quale decide sul merito RAGIONE_SOCIALEe iscrizioni.7. Tutti i soggetti che, in ragione del loro ufficio, vengono a conoscenza RAGIONE_SOCIALE elementi e RAGIONE_SOCIALEe informazioni comunque acquisiti nel corso RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria RAGIONE_SOCIALEa domanda di dispensa sono tenuti al segreto ».
L’art.14 (Attività di durata inferiore nel diritto RAGIONE_SOCIALE) stabilisce che: « 1. L’avvocato stabilito che per almeno tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ha esercitato la professione con il titolo professionale di origine, ma ha trattato pratiche attinenti al diritto RAGIONE_SOCIALE per un periodo inferiore, è dispensato dalla prova attitudinale se l’attività effettiva e regolare svolta e la capacità di proseguirla, da valutare sulla base di un colloquio, consentono di ritenere verificata la condizione di cui all’articolo 12, comma 1. 2. Ai fini RAGIONE_SOCIALEa dispensa, oltre all’attività effettiva e regolare svolta, si considerano le conoscenze e le esperienze professionali acquisite nel diritto RAGIONE_SOCIALE, nonché la partecipazione a corsi o seminari sul diritto RAGIONE_SOCIALE, anche relativi all’ordinamento RAGIONE_SOCIALE e alla deontologia professionale. 3. Il colloquio si svolge davanti al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ordine di cui all’articolo 13, comma 3 . 4. Il procedimento per la dispensa è disciplinato dalle disposizioni di cui all’articolo 13. 4. Sono fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, emanato in attuazione RAGIONE_SOCIALEa direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni ». La Corte di Giustizia ha chiarito che il diritto dei cittadini di uno Stato membro di scegliere, da un lato, lo Stato membro nel quale desiderano acquisire il loro titolo professionale e, dall’altro, quello in cui hanno intenzione di esercitare la loro professione è inerente all’esercizio, in un mercato unico, RAGIONE_SOCIALEe libertà fondamentali garantite dai Trattati (v., in tal senso, sentenza Commissione/Spagna, C-286/06, punto 72). Pertanto, il fatto che un cittadino di uno Stato membro che ha conseguito una laurea in tale Stato si rechi in un altro Stato membro al fine di acquisirvi la qualifica professionale di avvocato e faccia in seguito ritorno nello Stato membro di cui è cittadino per esercitarvi la professione di avvocato, con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro in cui tale qualifica è stata acquisita, costituisce uno dei casi
in cui l’obiettivo RAGIONE_SOCIALEa direttiva 98/5 è conseguito e non può costituire, di per sé, un abuso del diritto di stabilimento risultante dall’articolo 3 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 98/5.
I cittadini RAGIONE_SOCIALE‘Unione possono, infatti, invocare le direttive europee anche per stabilirsi nel proprio Stato di origine e ivi esercitare un’attività di carattere autonomo quando, avvalendosi RAGIONE_SOCIALEa libertà di circolazione RAGIONE_SOCIALE‘Unione, hanno ottenuto le proprie qualifiche professionali in uno Stato membro diverso da quello di origine. Si tratta, in sostanza, dei casi in cui un cittadino UE, dopo un periodo di residenza in uno Stato membro durante il quale abbia acquisito titoli o esperienza professionale, intenda farli valere una volta tornato nel Paese di origine. La Corte di giustizia ha accolto un’interpretazione estensiva RAGIONE_SOCIALEa libertà di stabilimento per evitare una sorta di discriminazione « al contrario » fondata sulla nazionalità, in quanto il diritto previsto dall’art. 49 TFUE (52 TCE), oltre ad essere fondamentale nel sistema RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea, non sarebbe pienamente realizzato se gli Stati membri potessero impedire di fruirne a coloro che si sono avvalsi RAGIONE_SOCIALEe possibilità offerte in materia di circolazione e di stabilimento acquisendo grazie ad esse le qualifiche professionali contemplate dalla direttiva in un Paese membro diverso da quello di cui posseggono la cittadinanza.
Le pronunce giurisprudenziali RAGIONE_SOCIALEa Corte, tuttavia, riconoscono anche l’interesse RAGIONE_SOCIALEo Stato ad impedire che si eludano le leggi nazionali in materia di preparazione professionale (Corte giust. UE, 7.2.1979, causa C-115/78, infra, sez. III), dando vita a fenomeni di abuso del diritto. I diritti riconosciuti dall’Unione europea, al pari di quelli attribuiti dal diritto interno, si prestano ad essere esercitati in modo non conforme alle finalità per cui sono stati attribuiti dal legislatore, dando vita ad un abuso del diritto
La stessa Corte, nella pronuncia del 14/7/2014 (cause riunite C-58/13 e C-59/13), ha esaminato la questione « se l’art. 3 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 98/5
debba ritenersi invalido alla luce RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, paragrafo 2, TUE disposizione secondo cui l’Unione è tenuta a rispettare l’identità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Stati membri, insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale – nella misura in cui consente l’elusione RAGIONE_SOCIALEa disciplina di uno Stato membro che subordina l’accesso alla professione RAGIONE_SOCIALE al superamento di un esame di Stato laddove la previsione di siffatto esame è disposta dalla Costituzione di detto Stato e fa parte dei principi fondamentali a tutela RAGIONE_SOCIALE utenti RAGIONE_SOCIALEe attività professionali e RAGIONE_SOCIALEa corretta amministrazione RAGIONE_SOCIALEa giustizia », non ravvisando motivi di invalidità RAGIONE_SOCIALEa disposizione, in quanto « l’articolo 3 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 98/5 riguarda unicamente il diritto di stabilirsi in uno Stato membro per esercitarvi la professione di avvocato con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro di origine » e non disciplina anche « l’accesso alla professione di avvocato né l’esercizio di tale professione con il titolo professionale rilasciato nello Stato membro ospitante », cosicché « una domanda di iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE stabiliti, presentata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 3 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 98/5, non è tale da consentire di eludere l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa legislazione RAGIONE_SOCIALEo Stato membro ospitante relativa all’accesso alla professione di avvocato », non incidendo l’articolo 3 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 98/5, nel consentire ai cittadini di uno Stato membro che ottengano il loro titolo professionale di avvocato in un altro Stato membro di esercitare la professione di avvocato nello Stato di cui sono cittadini con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro di origine, « sulle strutture fondamentali, politiche e costituzionali né sulle funzioni essenziali RAGIONE_SOCIALEo Stato membro di origine ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 4, paragrafo 2, TUE ».
Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. civ., sez. un., 22 dicembre 2011, n. 28340) ha affermato che il soggetto munito di equivalente titolo professionale di altro Paese membro, avvalendosi del procedimento di « stabilimento/integrazione » previsto dalla citata direttiva 98/5/Ce, volta a facilitare l’esercizio permanente RAGIONE_SOCIALEa professione di avvocato
in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, pu ò chiedere l’iscrizione nella RAGIONE_SOCIALE speciale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE nel quale intende eleggere domicilio professionale in Italia, utilizzando il proprio titolo d’origine (quale, per il ricorrente, quello, spagnolo, di « abogado ») e, al termine di un periodo triennale di effettiva attivit à in Italia (d’intesa con un legale iscritto nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), pu ò chiedere di essere « integrato » con il titolo di avvocato RAGIONE_SOCIALE e l’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE ordinario, dimostrando al RAGIONE_SOCIALE effettivit à e regolarit à RAGIONE_SOCIALE‘attivit à svolta in Italia come professionista comunitario stabilito.
Le Sezioni Unite, nella pronuncia n. 5073/2016, hanno poi affermato il seguente principio di diritto: « L’avvocato stabilito, che abbia acquisito la qualifica professionale in altro Stato membro RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, può ottenere la dispensa dalla prova attitudinale di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 115 del 1992, se – nel rispetto RAGIONE_SOCIALEe condizioni poste dall’art. 12 del d.lgs. n. 96 del 2001, di attuazione RAGIONE_SOCIALEa direttiva 98/5/CE volta a facilitare l’esercizio permanente RAGIONE_SOCIALEa professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale – abbia esercitato in Italia, in modo effettivo e regolare, la professione con il titolo professionale di origine per almeno tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, tale presupposto non essendo, invece, integrato ove l’avvocato stabilito abbia esercitato la professione, seppur in buona fede, con il titolo di avvocato invece che con quello professionale di origine ».
Nella ricostruzione RAGIONE_SOCIALE‘istituto RAGIONE_SOCIALEa dispenda dalla prova attitudinale prevista dall’art.12 del d.lgs. 96/2001 , si è precisato che : I) l’art. 12 d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, di attuazione RAGIONE_SOCIALEa direttiva 98/5/CE volta a facilitare l’esercizio permanente RAGIONE_SOCIALEa professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale, prevede le condizioni per la dispensa dalla prova
attitudinale di cui all’art. 8 d.lgs. n. 115/1992, stabilendo che l’avvocato stabilito debba avere, per almeno tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, esercitato in Italia « in modo effettivo e regolare » la professione « con il titolo professionale di origine », aggiungendo che per esercizio effettivo e regolare RAGIONE_SOCIALEa professione si intende l’esercizio reale RAGIONE_SOCIALE‘attivit à professionale svolta, senza interruzioni che non siano quelle dovute agli eventi RAGIONE_SOCIALEa vita quotidiana; II) quindi, al fine di conseguire la dispensa suddetta, l’esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione RAGIONE_SOCIALE da parte RAGIONE_SOCIALE‘avvocato stabilito deve essere: a) di durata non inferiore a tre anni scomputando gli eventuali periodi di sospensione; b) ) effettivo e quindi non formale o addirittura fittizio; c) regolare e quindi nel rispetto RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALE e del codice deontologico; d) con il titolo professionale di origine, previa iscrizione nell’RAGIONE_SOCIALE professionale; III) l’esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione di avvocato senza aver conseguito in Italia la relativa abilitazione ovvero l’iscrizione mediante dispensa ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 cit. integra la condotta materiale del reato, previsto dall’art. 348 c.p., di abusivo esercizio di una professione.
4.Tanto premesso, i primi tre motivi, che reiterano doglianze già prospettate nel ricorso al CNF, sono inammissibili, in quanto non rivolti a censurare le ragioni decisorie espresse nella sentenza impugnata.
Invero, la sentenza del CNF ha accertato che « il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ha proceduto ad una articolata istruttoria, in ossequio ai compiti al medesi mo assegnati dalla Legge …non ritenendo integrati i requisiti oggettivi e soggettivi » necessari per ottenere la dispensa, espressamente richiamati unitamente al condiviso parere n. 178/2018 del CNF, che indica come oggetto di valutazione « la durata, frequenza, periodicità e continuità RAGIONE_SOCIALEe prestazioni, nonché il numero dei clienti ed il giro di affari ».
I motivi suddetti involgono poi una valutazione RAGIONE_SOCIALE elementi istruttori acquisiti, riservata al giudice di merito, non sindacabile in questa sede di legittimità a fronte di una logica ed esaustiva motivazione .
Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 34476/2019, conf. Cass. 5987/2021) ha ribadito che « È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito » (principio affermato con riferimento ad un motivo di ricorso che, pur prospettando l’omesso esame di risultanze probatorie, in realtà tendeva ad una diversa ricostruzione del merito RAGIONE_SOCIALE accadimenti dai quali era originata la condanna disciplinare di un avvocato).
Da alcuna parte RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata del CNF si evince che la valutazione di diniego da parte del COA sia stata incentrata dalla mancata verifica del requisito del numero minimo di cinque affari per ciascuno anno, di cui al DM n. 47/2016, e si sia limitata ad un’operazione n umerica.
Il COA aveva rilevato che l’ unica attività documentata svolta dal professionista con il tiolo di origine nel triennio era consistita solo in « collaborazioni » (attività stragiudiziale) in quattro procedimenti giudiziari e peraltro non era emerso con chiarezza neppure quale fosse stato il grado del suo apporto.
Si è quindi rilevato, nella deliberazione impugnata, che tale attività non rispondeva alle prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 d.lgs. n. 96/2001, in punto di requisito RAGIONE_SOCIALE‘esercizio effettivo e regol are RAGIONE_SOCIALEa professione di avvocato, e RAGIONE_SOCIALE‘art.12 RAGIONE_SOCIALEa stessa legge, considerata la natura « minimale » RAGIONE_SOCIALEa collaborazione e la tipologia « di attività ed atti », in soli quattro procedimenti giudiziari in tre anni; il COA aggiungeva che tale giudizio negativo poteva formularsi « anche tenendo conto, come parametro di riferimento» di quanto previsto dall’art.21 l. 247/2012 e
dal successivo regolamento ministeriale approvato coon D.M. n. 47/2016 (disposizione questa che aveva introdotto il requisito ulteriore RAGIONE_SOCIALEa trattazione da parte del professionista di almeno cinque affari per ciacun anno e che è stata abrogata dall’art.1 del D.M. n. 174/2021, a seguito di una procedura di infrazione elevata dalla Commissione Europea contro l’Italia) , per l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘esercizio effettivo e continuativo RAGIONE_SOCIALEa professione ai fini RAGIONE_SOCIALEa permanenza RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE .
Trattasi, nel ragionamento del COA, confermato dal CNF, di una semplice argomentazione aggiuntiva di quanto già rilevato, in ordine alla inidoneità RAGIONE_SOCIALE‘attività documentata dall’ abogado per ritenere soddisfatti i requisiti imposti dalla legge ai fini RAGIONE_SOCIALEa richiesta dispensa. 5. Il quarto motivo, con il quale si contesta la violazione RAGIONE_SOCIALEa legge n. 241/1990, risulta infondato, avendo il CNF rilevato che al ricorrente era stato garantito il più ampio contraddittorio e piena esplicazione del diritto di difesa, convocando più volte l’interessato prima RAGIONE_SOCIALEa decisione finale; in particolare, gli sono stati inviati vari preavvisi di rigetto con esplicazione dei motivi del prospettato diniego RAGIONE_SOCIALE‘istanza. Peraltro, questa Corte a Sezioni Unite (Cass. 5445/2012, conf. Cass. Sez.Un. 20680/2018) ha affermato che « A norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 21-octies RAGIONE_SOCIALEa legge 7 agosto 1990 n. 241, l’annullabilità di un provvedimento amministrativo per violazione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di comunicazione RAGIONE_SOCIALE‘avvio del procedimento, prescritto dall’art. 7 RAGIONE_SOCIALEa medesima legge, è esclusa: a) quanto ai provvedimenti di natura non vincolata, subordinatamente alla prova da parte RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso anche in caso di intervento di detti interessati, essendo al riguardo sufficiente la mera eccezione RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione o dei controinteressati per consentire la prova che l’intervento partecipativo del privato non avrebbe potuto avere alcuna influenza sul contenuto del provvedimento; b) quanto ai provvedimenti di natura vincolata, al pari che per la violazione RAGIONE_SOCIALEe
altre norme del procedimento, nel caso di evidenza RAGIONE_SOCIALEa inidoneità RAGIONE_SOCIALE‘intervento dei soggetti ai quali è riconosciuto un interesse ad interferire sul loro contenuto. A tale riguardo, un provvedimento vincolato è configurabile allorché non soltanto la scelta RAGIONE_SOCIALE’emanazione o meno RAGIONE_SOCIALE‘atto, ma anche il suo contenuto siano rigidamente predisposti da una norma o da altro provvedimento sovraordinato, sicché all’Amministrazione non residui alcuna facoltà di scelta tra determinazioni diverse, non essendo invece ravvisabile nel caso in cui l’emanazione del provvedimento sia collegata ad un atto negoziale proveniente da soggetti privati estranei all’apparato amministrativo, avente forza di legge esclusivamente tra le parti che lo hanno stipulato ».
Si è poi chiarito (Cass. 11083/2020), anche in relazione alla comunicazione del preavviso di rigetto, che « L’annullabilità di un provvedimento amministrativo adottato in violazione RAGIONE_SOCIALEe norme sul procedimento o sulla forma RAGIONE_SOCIALE atti deve essere esclusa qualora, per la natura vincolata RAGIONE_SOCIALE‘atto, il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, siccome rigidamente predisposto da una norma o da altro provvedimento sovraordinato, senza che all’amministrazione residui facoltà di scelta tra determinazioni diverse. Il principio rileva anche in ipotesi di mancata comunicazione del preavviso di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 bis RAGIONE_SOCIALEa l. n. 241 del 1990 ».
In definitiva, le garanzie procedimentali non costituiscono un mero rituale formalistico e il difetto di comunicazione di avvio del procedimento è ininfluente ove risulti che il contenuto del provvedimento, nella specie negativo e vincolato, a fronte RAGIONE_SOCIALEa manata dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti dalla legge per otte nere l’esonero dalla prova attitudinale, non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Inoltre, si ripete, la verifica in concreto dei requisiti di legge involge questione di fatto, non sindacabile in questa sede.
6. Gli ultimi tre m otivi, vCOGNOMEmente articolati (violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.132 n. 4 c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art.115 c.p.c.), con i quali si lamenta l’erronea o omessa motivazione sulla valutazione RAGIONE_SOCIALEe attività espletate dal ricorrente nel triennio, sono inammissibili, in quanto mirano ad una diversa ricostruzione, favorevole al ricorrente, RAGIONE_SOCIALEe attività svolte, in particolare di consulenza, a fronte di una motivazione basata su elementi oggettivi, quali l’assenza di effettiva attività professionale svolta con il ti tolo d’origine, la non chiarezza RAGIONE_SOCIALEe collaborazioni prestate, la loro esiguità e la mancanza di specificità RAGIONE_SOCIALEe testimonianze RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME COGNOME il loro riferirsi, in ogni caso, ad un solo contenzioso.
Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguino la soccombenza.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrent e RAGIONE_SOCIALE‘importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art.13.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 4.000 ,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario RAGIONE_SOCIALEe spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art.13.
Così deciso, a Roma, nella camera di consiglio del 26 settembre 2023