Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22963 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 22963 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 20/08/2024
Oggetto: RAGIONE_SOCIALE – Contratto per la specialistica ambulatoriale – Esecuzione nei 30 gg. – Autorizzazione ex art. 4 L.R. n. 11 del 2009 – Mancanza – Nullità.
Dott. NOME COGNOME – Presidente –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere rel. –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30518/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, PRESSO LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo pec dei Registri di Giustizia;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t.;
– intimata – avverso la sentenza n. 196/2022 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, depositata il 28/06/2022 R.G.N. 851/2019; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del
19/06/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ., NOME COGNOME conveniva in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE (di seguito: RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.) esponendo: – di essere medico convenzionato, specialista ambulatoriale, branca di medicina interna (con competenza in ecografia); -di aver partecipato alla selezione indetta dall’A.S.P. per l’assegnazione di ore settimanali di attività specialistica; -di aver ricevuto comunicazione dell’RAGIONE_SOCIALE.S.P. che la designava, quale specialista nella suddetta branca, per la copertura di 5 ore settimanali; – di aver accettato con comunicazione dell’8.10.2014 la proposta, previa interruzione del rapporto di collaborazione professionale intrattenuto con RAGIONE_SOCIALE; di non avere l’RAGIONE_SOCIALE adempiuto alla formalizzazione dell’incarico nei trenta giorni previsti dall’art. 23 dell’A.C.N.
Sulla base di tali deduzioni e sul presupposto che l’accettazione RAGIONE_SOCIALE ricorrente avesse determinato l’insorgenza di un vero e proprio obbligo contrattuale per l’RAGIONE_SOCIALE, chiedeva che fosse ordinato alla RAGIONE_SOCIALE di dare concreta attuazione all’incarico e di condannare quest’ultima al risarcimento del danno subito, patrimoniale e non patrimoniale.
La Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con la sentenza qui impugnata, confermando la decisione di primo grado, rigettava l’appello proposto dalla COGNOME.
Richiamava la Corte territoriale il proprio precedente n. 562/2019 e riteneva che le argomentazioni ivi espresse (necessità RAGIONE_SOCIALE autorizzazione regionale, nullità dei contratti stipulati in assenza di tale autorizzazione, irrilevanza RAGIONE_SOCIALE mancata sospensione di altri incarichi a specialisti, – peraltro in relazione a specialità diverse -, esclusione di responsabilità dell’ amministrazione per violazione di buona fede e correttezza) non fossero state inficiate dalle censure mosse dall’appellante.
Aggiungeva che l’assenza RAGIONE_SOCIALE prescritta autorizzazione non integrava una violazione di una regola di comportamento, ma rendeva direttamente il contratto contra legem .
Riteneva che non potesse essere accolta neppure la domanda subordinata di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale rilevando che si trattava di una causa petendi del tutto nuova rispetto a quella prospettata in primo grado nel quale la ricorrente si era limitata a prospettare il danno per la mancata formalizzazione dell’incarico specialistico, senza altre specificazioni di sorta.
In ogni caso riteneva che la condotta dell’RAGIONE_SOCIALE, a fronte RAGIONE_SOCIALE prevista necessaria autorizzazione regionale, non poteva aver ingenerato alcun legittimo affidamento.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione articolato in otto motivi.
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1418 cod. civ. e dell’art. 4 RAGIONE_SOCIALE L.R. RAGIONE_SOCIALE n. 11 del 2009 nonché dell’art. 1336, in relazione all’art. 360, n. 3 cod. proc. civ.
1.1. Si sostiene che erroneamente la Corte territoriale abbia ritenuto nullo il contratto di incarico per carenza RAGIONE_SOCIALE preventiva autorizzazione.
Si assume che l’art. 23 A.C.N. configura un’ipotesi di offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ. come tale revocabile solo fino a quando non sia intervenuta l’accettazione da parte del soggetto individuato per la copertura del relativo turno.
Si rappresenta che l’art. 4 RAGIONE_SOCIALE suddetta L.R. – che contempla la preventiva autorizzazione – non corrisponde ad un generale divieto di assunzione, che opera, invece, nei soli casi di mancato raggiungimento degli obiettivi di risparmio di spesa. Si sostiene, quindi, che i commi 1 e 4 dell’art. 4 individuano nell’autorizzazione regionale solo un meccanismo di preventiva valutazione finanziaria RAGIONE_SOCIALE gestione delle Aziende, con conseguente divieto di assunzione per il caso di mancato raggiungimento.
Si ribadisce che si tratta di una norma programmatica e non imperativa, con la conseguenza che la violazione RAGIONE_SOCIALE stessa non comporta alcuna nullità del contratto concluso, vieppiù nel caso di specie, in cui non si è accertato nel giudizio di merito il mancato raggiungimento da parte RAGIONE_SOCIALE Regione degli obiettivi di risparmio.
Si sostiene che la Corte territoriale erroneamente ha ritenuto che il divieto di nuove assunzioni costituisca norma imperativa; si tratta, invece, si argomenta, di una disposizione esterna rispetto alla fattispecie negoziale dedotta in causa che non può incidere sulla validità del contratto.
Con il secondo mezzo si denuncia la violazione dell’art. 4, comma 4, L.R. RAGIONE_SOCIALE n. 1172009, violazione dell’art. 120, comma 2, Cost., nonché dei principi fondamentali e prevalenti in materia di tutela dei livelli essenziali di assistenza (LEA) – violazione e falsa applicazione dell’art. 1418 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
2.1. Si sostiene che la norma regionale si inserisce nell’alveo RAGIONE_SOCIALE più generale normativa intesa al contenimento RAGIONE_SOCIALE spesa ma non contiene alcuna espressa previsione RAGIONE_SOCIALE nullità in caso di carenza di tale autorizzazione.
Si assume che la nullità virtuale pronunciata dalla Corte territoriale si pone in violazione dell’art. 120, comma 2, Cost. nonché dei principi fondamentali in materia di tutela dell’erogazione delle prestazioni RAGIONE_SOCIALE comprese nei livelli di assistenza (LEA), che prevalgono su quelle di natura finanziaria.
Si sostiene che la finalità di contenimento RAGIONE_SOCIALE spesa pubblica non può che risultare recessiva rispetto al mantenimento dei LEA.
Si evidenzia che è pacifico in causa che l’incarico conferito all’odierna ricorrente rientrasse tra quelli infungibili e indispensabili per il mantenimento dei LEA.
Con il terzo mezzo si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all’allegazione che l’incarico conferito rientra tra quelli infungibili e indispensabili al mantenimento dei LEA, in relazione all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.
3.1. Si ribadisce che l’incarico conferito rientra tra quelli infungibili e indispensabili per assicurare il mantenimento dei LEA e che tanto emerge dalla nota prot. 81241 del 12.11.2014 a firma del Direttore Generale f.f. dell’RAGIONE_SOCIALE.
Si sottolinea l’omesso esame da parte RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale in ordine alla suddetta decisiva circostanza.
Con il quarto mezzo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1418 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
4.1. Si sostiene che la Corte territoriale erroneamente ha ritenuto che il divieto di nuove assunzioni costituisca norma imperativa; si tratta, invece, si argomenta, di una disposizione esterna rispetto alla fattispecie negoziale dedotta in causa che non può incidere sulla validità del contratto.
Con il quinto motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 RAGIONE_SOCIALE L.R. RAGIONE_SOCIALE n. 11 del 2009; la violazione dei canoni di
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interpretazione di cui all’art. 12 delle Preleggi; la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ.; la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
5.1. Si argomenta che l’art. 4 RAGIONE_SOCIALE L.R. RAGIONE_SOCIALE n. 11 del 2009 richiede la preventiva acquisizione dell’autorizzazione regionale, non per tutte le assunzioni, ma solo per quelle che comportano nuove spese.
Si assume, quindi, che il divieto vada inteso nel senso che, ai fini RAGIONE_SOCIALE verifica RAGIONE_SOCIALE necessità RAGIONE_SOCIALE preventiva autorizzazione regionale non rileva il fatto in sé che l’incarico al medico comporti una spesa in termini assoluti, ma occorre, invece, che lo stesso determini un incremento RAGIONE_SOCIALE spesa per la specialistica ambulatoriale riferito al dato storico del bilancio del 2008, circostanza quest’ultima non emersa in giudizio.
Si osserva ancora che l’RAGIONE_SOCIALE, cui incombeva l’onere di offrire la prova che il conferimento dell’incarico determinasse una ‘nuova spesa’ , a tanto non provvedeva nelle fasi di merito.
Con la sesta censura si deduce la violazione dell’art. 1218 cod. civ. in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 20 A.C.N., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. – inadempimento RAGIONE_SOCIALE datrice per illegittima sospensione del rapporto.
Si sostiene che, in conseguenza RAGIONE_SOCIALE erronea affermazione di invalidità del conferimento dell’incarico, la Corte territoriale ha, del pari erroneamente, affermato di non poter riconoscere un diritto all’esecuzione ( recte : adempimento).
Con la settima censura si denuncia: a ) errata interpretazione degli atti processuali quanto alla individuazione RAGIONE_SOCIALE causa petendi relativa alla domanda di risarcimento dei danni da responsabilità precontrattuale allegata nel ricorso di primo grado e all’asserita modifica RAGIONE_SOCIALE stessa nel ricorso in appello – Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ. (in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.); b ) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.).
7.1. Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la domanda di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale.
Rileva che sin dal ricorso di primo grado era stato dedotto che in corrispondenza con l’accettazione dell’incarico per cui è causa la ricorrente aveva interrotto il rapporto di collaborazione professionale intrattenuto con il RAGIONE_SOCIALE, confidando appunto nella formalizzazione di detto incarico, cui l’RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto provvedere nel termine di gg. 30 dalla comunicazione ed altresì dedotto che in ragione di tale comportamento sussisteva la responsabilità contrattuale (ovvero, subordinatamente, precontrattuale) dell’RAGIONE_SOCIALE
Con l’ottavo motivo si denuncia: omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria da responsabilità (pre)contrattuale Violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. – Violazione degli artt. 1337 e 1338 cod. civ. (in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ).
8.1. Riportandosi a quanto evidenziato con riguardo al settimo motivo si assume che la Corte territoriale non avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda risarcitoria da responsabilità (pre)contrattuale avanzata in via subordinata dalla deducente e, quindi, non avrebbe dovuto omettere di pronunciare nel merito sulla domanda medesima ma, viceversa, preso atto dell’ammissibilità RAGIONE_SOCIALE domanda, avrebbe dovuto esaminarla nel merito ed accoglierla.
Il primo e il secondo motivo, da trattare congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi, sono infondati alla stregua RAGIONE_SOCIALE pronuncia di questa Corte n. 14136/2024.
9.1. Le doglianze ruotano attorno all’affermazione che la procedura attivata dall’RAGIONE_SOCIALE consiste in un’offerta al pubblico, ex art. 1336 cod. civ., che si conclude con l’accettazione del medico che, intervenuta, perfeziona la fattispecie che andrà solo formalizzata nei trenta giorni successivi all’accettazione stessa.
Al riguardo si osserva, altresì, che la mancanza di autorizzazione di cui all’art. 4 RAGIONE_SOCIALE L.R. RAGIONE_SOCIALE n. 11 del 2009 non costituisce un’ipotesi di nullità cd. virtuale, sia perché il difetto RAGIONE_SOCIALE stessa non incide sugli elementi intrinseci del contratto, sia perché l’art. 4 innanzi richiamato non è una norma imperativa.
9.2. Va in primis evidenziata l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE prima censura proposta con il mezzo, atteso che essa con si confronta con la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello.
Il giudice di appello non ha giammai posto in discussione l’avvenuta conclusione del contratto, sicché non rileva che il modulo procedimentale adottato sia assimilabile a quello di cui all’art. 1336 cod. civ.
La sentenza impugnata ha invece affermato che il contratto concluso è affetto da una invalidità genetica, per esser stato concluso in assenza RAGIONE_SOCIALE preventiva autorizzazione regionale, precondizione di validità degli accordi stipulati dall’RAGIONE_SOCIALE che importino nuove spese.
È in conseguenza di detta invalidità genetica, ricondotta alle ipotesi di nullità cd. virtuali, che l’accordo – pur concluso – è rimasto, secondo il ragionamento seguito dal giudice di appello, improduttivo di effetti, in applicazione del noto principio quod nullum est, nullum producit effectum .
La valutazione espressa dalla Corte territoriale è corretta sol che si consideri che Cass., Sez. Un., n. 5542/2023, richiamando i principi affermati da Cass., Sez. Un., n. 26724/2007, più di recente ripresi e sviluppati da Cass., Sez. Un., n. 8472/2022, ha ribadito l’orientamento secondo cui la mancanza di una espressa sanzione di nullità non è decisiva per escludere che l’atto negoziale sia nullo, atteso che l’art. 1418, comma 1, cod. civ., è espressione di un principio di carattere generale, ed è volto ad impedire che possano essere produttivi di effetti negozi giuridici posti in essere in violazione di norme imperative.
Affermato che imperatività RAGIONE_SOCIALE norma non è sinonimo di inderogabilità, perché solo la prima è espressione di interessi pubblici
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fondamentali per l’ordinamento, le Sezioni Unite hanno ripercorso lo sviluppo giurisprudenziale che ha portato progressivamente a superare la tesi secondo cui l’invalidità deve rimanere circoscritta al vizio o alla mancanza dell’elemento costitutivo RAGIONE_SOCIALE fattispecie negoziale, ossia al contenuto del negozio, ed hanno sottolineato che alla base del superamento del «dogma RAGIONE_SOCIALE fattispecie» sta l’esigenza di tutelare i preminenti interessi generali RAGIONE_SOCIALE collettività, che la norma imperativa intende tutelare.
Si è detto, dunque, richiamando Cass., Sez. Un. n. 33719/2022, che « pur nel polimorfismo che caratterizza la nozione di nullità negoziale, un elemento accomunante nella evoluzione giurisprudenziale si coglie nella tendenza attuale a utilizzare tale nozione – e quella di norma imperativa come strumento di reazione dell’ordinamento rispetto alle forme di programmazione negoziale lesive di valori giuridici fondamentali», con la conseguenza che, come già avvertito da Cass., Sez. Un., n. 26724/2007, ai fini dell’accertamento sulla sussistenza o meno RAGIONE_SOCIALE nullità e sul carattere imperativo RAGIONE_SOCIALE norma, non sempre è decisiva la tradizionale distinzione fra norme di comportamento e norme di validità, giacché non di rado la tutela di interessi generali e fondamentali è assicurata da disposizioni che non attengono al contenuto del regolamento contrattuale, bensì riguardano elementi esterni al negozio. È stato, quindi, affermato che è ravvisabile la nullità del contratto in tutti i casi in cui lo stesso, pur formalmente rispondente al tipo legale quanto ai requisiti richiesti dall’art. 1325 cod. civ., «è stato stipulato in situazioni che lo avrebbero dovuto impedire», evenienza, questa, che si verifica ogniqualvolta il legislatore faccia divieto di concludere il negozio o richieda la presenza di condizioni soggettive o oggettive per la sua stipulazione.
9.3. Le ulteriori doglianze contenute nei motivi qui all’esame aggrediscono la pronunzia RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale sotto altro profilo: si nega che la mancanza di autorizzazione di cui all’art. 4 RAGIONE_SOCIALE L.R. RAGIONE_SOCIALE
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11 del 2009 costituisca precondizione di validità dei contratti e degli accordi stipulati dall’RAGIONE_SOCIALE Al riguardo, per un verso, si esclude la natura imperativa RAGIONE_SOCIALE norma anzidetta e, per altro verso, che costituisca un elemento intrinseco RAGIONE_SOCIALE fattispecie contrattuale all’attenzione.
9.4. Al fine RAGIONE_SOCIALE piena e completa disamina RAGIONE_SOCIALE vicenda giova partire dal dato normativo.
9.4.1. La L.R. RAGIONE_SOCIALE n. 11 del 2009, che ha quale obiettivo il ripianamento del disavanzo in materia sanitaria, all’art. 4, disposizione ratione temporis vigente, prevedeva: « 1. Ai fini del rispetto dell’obbligo di riduzione del costo del personale delle Aziende RAGIONE_SOCIALE, delle Aziende RAGIONE_SOCIALE, previsto dall’articolo 1, comma 98, RAGIONE_SOCIALE legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativo ai limiti alle assunzioni per Regioni ed enti del servizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dall’articolo 1, comma 198, RAGIONE_SOCIALE legge 23 dicembre 2005, n. 266 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», relativo al concorso delle Regioni e degli Enti locali al contenimento degli oneri di personale, nonché dall’articolo 1, comma 565, RAGIONE_SOCIALE legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo alla ridefinizione RAGIONE_SOCIALE disciplina sui vincoli alla spesa per il personale degli enti del servizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e successive modifiche e ai fini del piano di rientro nell ‘equilibrio economico -finanziario, relativo alla ricognizione da parte delle Regioni delle cause di inefficienza, le medesime aziende, prima di procedere alla pubblicazione, anche sul sito internet, dei bandi di concorso o di avvisi per l’assunzione, devono acquisire l’autorizzazione RAGIONE_SOCIALE Giunta regionale. L’autorizzazione deve essere acquisita anche per le assunzioni a tempo determinato, ovvero per rapporti di collaborazione, consulenze o per altre tipologie contrattuali, a qualsiasi titolo riconducibili a nuove spese per il personale, comprese quelle rientranti nei rapporti convenzionali per la specialistica ambulatoriale interna e per la continuità assistenziale. Sono escluse dalla disciplina sopra descritta le selezioni riservate al personale interno purché finanziate con i fondi contrattuali e
le procedure di cui alla legge regionale 15 gennaio 2009, n. 1 «Ulteriori disposizioni in materia sanitaria». 2. È fatto divieto di erogare indennità di risultato al personale delle Aziende RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE che non abbiano attivato la contabilità analitica o comunque un sistema di contabilità direzionale. 3. Ai fini RAGIONE_SOCIALE istruttoria per l’autorizzazione di cui al comma 1, i Direttori generali delle aziende devono formulare preventivamente, sulla base di una valutazione RAGIONE_SOCIALE capacità operativa delle singole strutture, del numero dei posti letto, delle risorse umane disponibili, delle caratteristiche qualitative e quantitative delle apparecchiature e delle altre risorse strumentali, del numero di prestazioni effettuate e RAGIONE_SOCIALE produttività dimostrata negli anni, misure di riorganizzazione e riconversione, nonché di concentrazione ed unificazione di funzioni specifiche, al fine di riallocare le risorse umane eccedenti a funzioni carenti. 4. Ai sensi dell’articolo 30 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione RAGIONE_SOCIALE spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, alle aziende, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa previsti dalle norme di cui al comma 1, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di nuovo personale, fatti salvi l’eventuale reclutamento di profili infungibili ed indispensabili al fine del mantenimento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) preventivamente autorizzati dalla Giunta regionale e la mobilità infraregionale tra le aziende ».
9.5. La piana interpretazione letterale RAGIONE_SOCIALE norma rende evidente che l’autorizzazione RAGIONE_SOCIALE Giunta regionale di cui al primo comma RAGIONE_SOCIALE disposizione, costituisce un prerequisito essenziale e prodromico alla stessa attivazione del procedimento volto alla stipula, tant’è che deve essere acquisita prima RAGIONE_SOCIALE pubblicazione dei bandi o degli avvisi per le assunzioni.
9.6. La previsione, lungi dall’esser una norma programmatica, come sostenuto nel ricorso per cassazione, è precettiva ed inderogabile, tali essendo tutte le disposizioni -come quella in esame -cui occorre necessariamente conformarsi. Il rilievo di cui innanzi è confermato, nel caso di specie, dal tenore RAGIONE_SOCIALE disposizione che prevede che gli enti « (…) devono acquisire l’autorizzazione RAGIONE_SOCIALE Giunta » e ancora che « L’autorizzazione deve essere acquisita anche per le assunzioni a tempo determinato … ».
9.7. Tanto basta a ritenere l’inderogabilità RAGIONE_SOCIALE norma.
9.7.1. Con l’autorizzazione preventiva a contrarre, la Regione si assume la responsabilità contabile che con la stipula del contratto non venga violato il patto di stabilità.
9.8. Sulla base di quanto si è innanzi evidenziato, non può mancarsi inoltre di rimarcare che l’autorizzazione RAGIONE_SOCIALE Giunta, quale prerequisito necessario per la stipula, è intrinseco alla fattispecie contrattuale, sicché la sua mancanza non può che ridondare in un’ipotesi di nullità cd. virtuale come già evidenziato nella sentenza di appello.
9.8.1. In termini ancora più chiari, è solo l’adozione del provvedimento di autorizzazione da parte RAGIONE_SOCIALE Giunta che consente di procedere all’assunzione, sicché, in difetto di detto atto, è nullo l’accordo stipulato.
Il terzo e il quarto motivo, da trattare congiuntamente, sono inammissibili.
10.1. Le doglianze sono prive di decisività.
10.1.1. L’art. 4 RAGIONE_SOCIALE L.R. RAGIONE_SOCIALE n. 11 del 2009 richiede, al primo comma, l’autorizzazione regionale per tutti i ‘bandi di concorso’ o gli ‘avvisi per l’assunzione’. Come già sopra evidenziato si tratta di norma che impegna gli enti del servizio RAGIONE_SOCIALE al contenimento delle spese ai fini del piano di rientro nell’equilibrio economico -finanziario. In tale ottica si inserisce la prevista autorizzazione che vale per tutte le assunzioni, senza esclusione alcuna.
Il quarto comma RAGIONE_SOCIALE medesima disposizione fissa, per l’ipotesi di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa previsti dalle norme di cui al comma 1, il divieto di assunzione che vale per tutte le assunzioni ‘fatti salvi l’eventuale reclutamento di profili infungibili ed indispensabili al fine del mantenimento dei livelli essenziali di assistenza (LEA)’, assunzioni in deroga che tuttavia devono essere sempre ‘ preventivamente autorizzati dalla Giunta regionale ‘ .
In sostanza la deroga di cui al comma 4 riguarda l’assunzione ma non anche l’autorizzazione che resta comunque ferma.
11. È del pari da respingere il quinto motivo.
Con esso, premesso che l’autorizzazione occorre solo per le ipotesi di nuove assunzioni, si evidenzia che l’RAGIONE_SOCIALE su cui, si assume, sarebbe gravato tale onere, non ha offerto prova che dal conferimento alla dott. COGNOME di 5 ore settimanali nell’area specialistica di medicina interna derivata una spesa aggiuntiva.
9.1. La doglianza non coglie nel segno.
Quello che qui rileva è, esclusivamente, che mancava l’autorizzazione che, peraltro, avrebbe dovuto essere ottenuta, come si è visto, prima dell’indizione RAGIONE_SOCIALE procedura.
9.2. Come evidenziato nella sentenza di appello per ‘nuove spese’ ai sensi RAGIONE_SOCIALE previsione di cui alla legge regionale, non si devono intendere solo quelle che facciano lievitare la spesa complessiva ma ‘qualunque spesa’ prima non prevista quale quella per un lavoratore anche in convenzione, che prima non era inserito nel servizio RAGIONE_SOCIALE regionale. E tanto basta a ritenere che alla doglianza dell’appellante (la quale come si rileva dallo stesso ricorso per cassazione – v. pag. 4 – aveva sostenuto che le spese relative agli incarichi di specialistica ambulatoriale in questione non comportavano un aumento RAGIONE_SOCIALE spesa consolidata nei precedenti anni e quindi ormai cristallizzata nei bilanci dell’RAGIONE_SOCIALE e comunque prevista nel bilancio di previsione 2014, di guisa che non era necessaria l’autorizzazione regionale), sia stata data risposta.
9.3. La legge regionale richiede la autorizzazione finalizzata a ridurre il costo del personale ed il tenore letterale non consente di ritenere condivisibile la diversa esegesi prospettata dalla ricorrente secondo cui l’autorizzazione sarebbe stata necessaria solo in caso di superamento del tetto.
Le considerazioni espresse nei punti che precedono comportano anche l’infondatezza del sesto motivo, inerente all’illegittimità RAGIONE_SOCIALE sospensione ed al diritto alla prosecuzione del rapporto.
È inammissibile il settimo motivo, riguardante la dichiarazione di inammissibilità del motivo di appello relativo al risarcimento del danno.
11.1. Esso è formulato in relazione all’art. 360 n. 3 per errata interpretazione RAGIONE_SOCIALE domanda e per violazione dell’art. 1362 cod. civ. ed in relazione all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. per omesso esame di fatto decisivo.
Il ricorrente riporta ampi stralci del ricorso di primo grado ed assume che la circostanza del danno conseguente alla rinuncia ad altro incarico era stata allegata anche nell’originario atto introduttivo.
Tuttavia, non sono individuate le norme processuali violate né eccepita la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza ex art. 360, n. 4, cod. proc. civ.
11.2. Come da questa Corte già evidenziato (Cass., Sez. Un., n. 17931/2013; Cass. n. 24247/2016; Cass. n. 10862/2018) il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione ivi stabilite, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Ne deriva che, ove il ricorrente lamenti l’errore processuale consistito nell’aver ritenuto ammissibile una domanda in violazione delle preclusioni processuali ovvero, come nella specie, per aver ritenuto non proposta una domanda, non è indispensabile che faccia esplicita menzione RAGIONE_SOCIALE ravvisabilità RAGIONE_SOCIALE
fattispecie di cui al n. 4 del comma 1 dell’art. 360 cod. proc. civ., con riguardo alla norma processuale violata, purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità RAGIONE_SOCIALE decisione derivante dalla relativa violazione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché si riferisca esclusivamente alla violazione dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.
Del pari inammissibile è l’ottavo motivo con il quale si denuncia l’omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria che andava invece accolta in relazione al principio dell’affidamento.
12.1. In realtà la pronuncia c’è stata nel senso, appunto, dell’inammissibilità del motivo di appello.
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese, essendo rimasta intimata la parte vittoriosa.
Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., Sez. Un., n. 4315/2020, RAGIONE_SOCIALE sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 19 giugno 2024.