Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22955 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 22955 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 20/08/2024
Oggetto: RAGIONE_SOCIALE -Contratto per la specialistica ambulatoriale -Autorizzazione ex art. 4 l.r. n. 11 del 2009 -Mancanza -Nullità.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME – Presidente –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO rel. –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17346/2021 R.G. proposto da:
LA FACE NOME COGNOME, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, PRESSO LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato NOME COGNOME, con diritto di ricevere le comunicazioni all ‘ indirizzo pec dei Registri di Giustizia;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t.;
– intimata – avverso la sentenza n. 31/2021 della CORTE D ‘ APPELLO di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, depositata il 29/01/2021 R.G.N. 406/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ., NOME COGNOME conveniva in giudizio l ‘ RAGIONE_SOCIALE (di seguito: A.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.) esponendo: – di essere medico convenzionato, specialista ambulatoriale, branca di fisiokinesiterapia; – di aver partecipato alla selezione indetta dall ‘ A.S.P. per l ‘ assegnazione di ore settimanali di attività specialistica; – di aver ricevuto comunicazione dell ‘ A.S.P. che la designava, quale specialista nella suddetta branca, per la copertura di 6 ore settimanali; – di aver accettato la proposta; – di essersi recata a prendere servizio il 3.10.2014; -di aver successivamente ricevuto comunicazione della sospensione dell ‘ incarico, prorogata per ulteriori 30 gg., poi, ancora prorogata, fino al 18.12.2014; di non aver successivamente potuto riprendere il servizio.
Sulla base di tali deduzioni chiedeva che fosse ordinato alla RAGIONE_SOCIALE di dare concreta attuazione all ‘ incarico e di condannar e l’RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno subito, patrimoniale e non patrimoniale.
La Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con la sentenza qui impugnata, confermando la decisione di primo grado, rigettava l ‘ appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE.
Riteneva la Corte territoriale che correttamente il Tribunale avesse ricondotto la procedura cui la La RAGIONE_SOCIALE aveva partecipato alla disciplina di cui all ‘ art. 4, comma 1, della legge regionale n. 11/2009 che, per esigenze di contenimento della spesa pubblica, prevedeva la necessità della preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale per tutte le
assunzioni di personale, con la sola eccezione delle prestazioni infungibili ed indispensabili al mantenimento dei LEA oltre che delle mobilità infraregionali.
Riteneva che l ‘ appellante non avesse nemmeno allegato che il proprio incarico era annoverabile nelle suddette categorie residuali.
Considerava irrilevante la circostanza che altri quattro incarichi analoghi non fossero stati sospesi.
Escludeva ogni ipotesi di responsabilità precontrattuale ex art. 1338 cod. civ.
Evidenziava che l ‘ appellante non aveva fornito alcuna prova di voci di danno riconducibili alla categoria dell ‘ interesse negativo.
Avverso tale sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi.
RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per l ‘ accoglimento del ricorso.
Parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1325 e ss. cod. civ., dell ‘ art. 1336 cod. civ. e dell ‘ art. 1418 cod. civ.
1.1. Si deduce che la procedura per l ‘ assegnazione dei turni disponibili a tempo indeterminato e a tempo determinato per la specialistica ambulatoriale, prevista dagli artt. 22 e 23 dell ‘ A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità ratione temporis vigente, configura un ‘ ipotesi di offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ., come tale revocabile solo finché non sia intervenuta l ‘ accettazione da parte del soggetto individuato per la copertura del relativo turno. Si rappresenta che, a seguito dell ‘ accettazione dell ‘ interessato, sorge l ‘ obbligo contrattuale della parte
datoriale di formalizzare l ‘ incarico entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell ‘ accettazione, obbligo la cui violazione costituisce inadempimento contrattuale della P.A.
Con l ‘ accettazione dell ‘ offerta al pubblico – si argomenta nel mezzo – si è perfezionato il rapporto di incarico, di diritto privato, e si è consolidata l ‘ acquisizione – in capo al medico – di un diritto soggettivo.
Si insiste che la carenza di autorizzazione di cui all ‘ art. 4 della L.R. RAGIONE_SOCIALE n. 11 del 2009 non costituisce un ‘ ipotesi di nullità cd. virtuale e che, nella specie, non vi è stata alcuna violazione degli elementi intrinseci del contratto o contrarietà a norme imperative.
Con la seconda doglianza si denunzia la violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 1418 cod. civ. e dell ‘ art. 4 della L.R. RAGIONE_SOCIALE n. 11 del 2009, in relazione all ‘ art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
2.1. Si rappresenta che l ‘ art. 4 della L.R. innanzi citata – che contempla la preventiva autorizzazione – non corrisponde ad un generale divieto di assunzione ed opera, invece, nei soli casi di mancato raggiungimento degli obiettivi di risparmio di spesa. Si sostiene, quindi, che i commi 1 e 4 del più volte ricordato art. 4 individuano nell ‘ autorizzazione regionale solo un meccanismo di preventiva valutazione finanziaria della gestione delle Aziende, con conseguente divieto di assunzione per il caso di mancato raggiungimento.
Si ribadisce che si tratta di una norma programmatica e non imperativa, con la conseguenza che la violazione della stessa non comporta alcuna nullità del contratto concluso, vieppiù nel caso di specie, in cui non si è accertato nel giudizio di merito il mancato raggiungimento da parte della Regione degli obiettivi di risparmio.
Con il terzo mezzo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 1418 cod. civ. in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
3.1. Si sostiene che la Corte territoriale erroneamente ha ritenuto che il divieto di nuove assunzioni costituisca norma imperativa; si tratta,
invece, si argomenta, di una disposizione esterna rispetto alla fattispecie negoziale dedotta in causa che non può incidere sulla validità del contratto.
Con il quarto motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 4 della L.R. RAGIONE_SOCIALE n. 11 del 2009; la violazione dei canoni di interpretazione di cui all ‘ art. 12 delle Preleggi; la violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 2697 cod. civ.; la violazione dell ‘ art. 115 cod. proc. civ. in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
4.1. Si argomenta che l ‘ art. 4 della L.R. RAGIONE_SOCIALE n. 11 del 2009 richiede la preventiva acquisizione dell ‘ autorizzazione regionale, non per tutte le assunzioni, ma solo per quelle che comportano nuove spese.
Si assume, quindi, che il divieto vada inteso nel senso che, ai fini della verifica della necessità della preventiva autorizzazione regionale, non rileva il fatto in sé che l ‘ incarico al medico comporti una spesa in termini assoluti, ma occorre, invece, che lo stesso determini un incremento della spesa per la specialistica ambulatoriale riferito al dato storico del bilancio del 2008, circostanza quest ‘ ultima non emersa in giudizio.
Si osserva ancora che l ‘ RAGIONE_SOCIALE, cui incombeva offrire la prova che il conferimento dell ‘incarico determinasse una ‘nuova spesa’ a tanto non provvedeva nelle fasi di merito.
Con la quinta censura si deduce: la errata interpretazione degli atti processuali quanto alla ritenuta mancata allegazione che l ‘ incarico in questione rientri tra quelli infungibili e indispensabili al mantenimento dei LEA -violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ. -violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 115 cod. proc. civ., in relazione all ‘ art. 360 n. 3, cod. proc. civ.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all ‘ art. 360, n. 5, cod. proc. civ.
5.1. Si sostiene che in sede di ricorso di primo grado e di appello si era evidenziato che l ‘ incarico di specialista ambulatoriale conferito alla
ricorrente rientrava tra i ‘profili infungibili ed indispensabili al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza (LEA)’.
Si deduce che la Corte territoriale ha interpretato erroneamente gli atti processuali ed omesso una valutazione rilevante ai fini dell ‘ esito del giudizio.
Con la sesta censura si deduce: la nullità della sentenza per insussistenza di uno dei requisiti posti dall ‘ art. 132 cod. proc. civ. e dall ‘ art. 118 disp. att. cod. proc. civ. – violazione dell ‘ art. 11, comma 6, Cost. – motivazione apparente in relazione a specifica censura formulata col secondo motivo d ‘ appello in relazione all ‘ annullamento in via di autotutela, da parte dell ‘ RAGIONE_SOCIALE, della procedura selettiva da cui è derivato l ‘ incarico alla ricorrente, in relazione all ‘ art. 360, n. 4, cod. proc. civ.; conseguentemente omessa pronuncia su una specifica censura formulata con l ‘ atto di gravame – violazione degli artt. 99, 112 e 342 cod. proc. civ. -errata interpretazione degli atti processuali quanto al ritenuto annullamento in via di autotutela – violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ. -violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 115 cod. proc. civ., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 cod. proc. civ.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all ‘ art. 360, n. 5, cod. proc. civ.
6.1. Si deduce che la Corte territoriale non ha dato alcuna risposta alle doglianze dell ‘ appellante concernenti la tempestività e legittimità del provvedimento in autotutela, adottato dall ‘ A.S.P. per una ipotesi diversa da quelle regolamentate convenzionalmente dall ‘ A.C.N.
Con la settima censura si denuncia la violazione degli artt. 1337 e 1338 cod. civ., in relazione all ‘ art. 360, n. 3, cod. proc. civ. -responsabilità contrattuale della datrice.
7.1. Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto il risarcimento del danno.
Si richiama Cass., Sez. Un., n. 8236/2020 secondo cui rileva l ‘ affidamento incolpevole di natura civilistica, che si sostanzia nella fiducia,
nella delusione della fiducia e nel danno subìto a causa della condotta dettata dalla fiducia mal riposta; si tratta, in sostanza, di un ‘ aspettativa di coerenza e non contraddittorietà del comportamento dell ‘ amministrazione fondata sulla buona fede.
Si rimarca che, nella specie, la ricorrente non poteva avere conoscenza della sussistenza o meno dell ‘ autorizzazione regionale, ponendosi questa a monte della pubblicazione dei turni vacanti.
Si sostiene di aver ritualmente dedotto di aver patito perdite e/o mancati guadagni direttamente derivati dall ‘ aver fatto affidamento nel rapporto di incarico come formalmente attribuitole.
I primi tre motivi, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e risolti alla stregua della pronuncia di questa Corte n. 14136/2024.
8.1. La prima doglianza ruota attorno all ‘ affermazione che la procedura attivata dall ‘ RAGIONE_SOCIALE consiste in un ‘ offerta al pubblico, ex art. 1336 cod. civ., che si conclude con l ‘ accettazione del medico che, intervenuta, perfeziona la fattispecie che andrà solo formalizzata nei trenta giorni successivi all ‘ accettazione stessa.
Al riguardo si osserva, altresì, che la mancanza di autorizzazione di cui all ‘ art. 4 della L.R. RAGIONE_SOCIALE n. 11 del 2009 non costituisce un ‘ ipotesi di nullità cd. virtuale, sia perché il difetto della stessa non incide sugli elementi intrinseci del contratto, sia perché l ‘ art. 4 innanzi richiamato non è una norma imperativa.
8.2. Va in primis evidenziata l ‘ inammissibilità della prima censura proposta con il mezzo, atteso che essa con si confronta con la ratio decidendi della sentenza di appello.
Il giudice di appello non ha giammai posto in discussione l ‘ avvenuta conclusione del contratto, sicché non rileva che il modulo procedimentale adottato sia assimilabile a quello di cui all ‘ art. 1336 cod. civ.
La sentenza impugnata ha invece affermato che il contratto concluso è affetto da una invalidità genetica, per essere stato concluso in assenza
della preventiva autorizzazione regionale, precondizione di validità degli accordi stipulati dall ‘ RAGIONE_SOCIALE che importino nuove spese (su questo si tornerà infra ).
È in conseguenza di detta invalidità genetica, ricondotta alle ipotesi di nullità cd. virtuali, che l ‘ accordo – pur concluso – è rimasto, secondo il ragionamento seguito dal giudice di appello, improduttivo di effetti, in applicazione del noto principio quod nullum est, nullum producit effectum .
La valutazione espressa dalla Corte territoriale è in ogni caso corretta sol che si consideri che Cass., Sez. Un., n. 5542/2023, richiamando i principi affermati da Cass., Sez. Un., n. 26724/2007, più di recente ripresi e sviluppati da Cass., Sez. Un., n. 8472/2022, ha ribadito l ‘ orientamento secondo cui la mancanza di una espressa sanzione di nullità non è decisiva per escludere che l ‘ atto negoziale sia nullo, atteso che l ‘ art. 1418, comma 1, cod. civ., è espressione di un principio di carattere generale, ed è volto ad impedire che possano essere produttivi di effetti negozi giuridici posti in essere in violazione di norme imperative.
Affermato che imperatività della norma non è sinonimo di inderogabilità, perché solo la prima è espressione di interessi pubblici fondamentali per l ‘ ordinamento, le Sezioni Unite hanno ripercorso lo sviluppo giurisprudenziale che ha portato progressivamente a superare la tesi secondo cui l ‘ invalidità deve rimanere circoscritta al vizio o alla mancanza dell ‘ elemento costitutivo della fattispecie negoziale, ossia al contenuto del negozio, ed hanno sottolineato che alla base del superamento del «dogma della fattispecie» sta l ‘ esigenza di tutelare i preminenti interessi generali della collettività, che la norma imperativa intende tutelare.
Si è detto, dunque, richiamando Cass., Sez. Un. n. 33719/2022, che « pur nel polimorfismo che caratterizza la nozione di nullità negoziale, un elemento accomunante nella evoluzione giurisprudenziale si coglie nella tendenza attuale a utilizzare tale nozione – e quella di norma imperativa come strumento di reazione dell ‘ ordinamento rispetto alle forme di
programmazione negoziale lesive di valori giuridici fondamentali», con la conseguenza che, come già avvertito da Cass., Sez. Un., n. 26724/2007, ai fini dell ‘ accertamento sulla sussistenza o meno della nullità e sul carattere imperativo della norma, non sempre è decisiva la tradizionale distinzione fra norme di comportamento e norme di validità, giacché non di rado la tutela di interessi generali e fondamentali è assicurata da disposizioni che non attengono al contenuto del regolamento contrattuale, bensì riguardano elementi esterni al negozio. È stato, quindi, affermato che è ravvisabile la nullità del contratto in tutti i casi in cui lo stesso, pur formalmente rispondente al tipo legale quanto ai requisiti richiesti dall ‘ art. 1325 cod. civ., «è stato stipulato in situazioni che lo avrebbero dovuto impedire», evenienza, questa, che si verifica ogniqualvolta il legislatore faccia divieto di concludere il negozio o richieda la presenza di condizioni soggettive o oggettive per la sua stipulazione.
8.3. Tutte le altre doglianze contenute nei motivi qui all ‘ esame aggrediscono la pronunzia della Corte territoriale sotto altro profilo: si nega che la mancanza di autorizzazione di cui all ‘ art. 4 della L.R. RAGIONE_SOCIALE n. 11 del 2009 costituisca precondizione di validità dei contratti e degli accordi stipulati dall ‘ RAGIONE_SOCIALE Al riguardo, per un verso, si esclude la natura imperativa della norma anzidetta e, per altro verso, che costituisca un elemento intrinseco della fattispecie contrattuale all ‘ attenzione.
8.4. Al fine della piena e completa disamina della vicenda giova partire dal dato normativo.
8.4.1. La L.R. RAGIONE_SOCIALE n. 11 del 2009, che ha quale obiettivo il ripianamento del disavanzo in materia sanitaria, all ‘ art. 4, disposizione ratione temporis vigente, prevedeva: « 1. Ai fini del rispetto dell ‘ obbligo di riduzione del costo del personale delle Aziende RAGIONE_SOCIALE, delle Aziende RAGIONE_SOCIALE, previsto dall ‘ articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativo ai limiti alle assunzioni per Regioni ed enti del servizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dall ‘ articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», relativo al concorso delle Regioni e degli Enti locali al contenimento degli oneri di personale, nonché dall ‘ articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo alla ridefinizione della disciplina sui vincoli alla spesa per il personale degli enti del servizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e successive modifiche e ai fini del piano di rientro nell ‘ equilibrio economicofinanziario, relativo alla ricognizione da parte delle Regioni delle cause di inefficienza, le medesime aziende, prima di procedere alla pubblicazione, anche sul sito internet, dei bandi di concorso o di avvisi per l ‘ assunzione, devono acquisire l ‘ autorizzazione della Giunta regionale. L ‘ autorizzazione deve essere acquisita anche per le assunzioni a tempo determinato, ovvero per rapporti di collaborazione, consulenze o per altre tipologie contrattuali, a qualsiasi titolo riconducibili a nuove spese per il personale, comprese quelle rientranti nei rapporti convenzionali per la specialistica ambulatoriale interna e per la continuità assistenziale. Sono escluse dalla disciplina sopra descritta le selezioni riservate al personale interno purché finanziate con i fondi contrattuali e le procedure di cui alla legge regionale 15 gennaio 2009, n. 1 «Ulteriori disposizioni in materia sanitaria». 2. È fatto divieto di erogare indennità di risultato al personale delle Aziende RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE che non abbiano attivato la contabilità analitica o comunque un sistema di contabilità direzionale. 3. Ai fini della istruttoria per l ‘ autorizzazione di cui al comma 1, i Direttori generali delle aziende devono formulare preventivamente, sulla base di una valutazione della capacità operativa delle singole strutture, del numero dei posti letto, delle risorse umane disponibili, delle caratteristiche qualitative e quantitative delle apparecchiature e delle altre risorse strumentali, del numero di prestazioni effettuate e della produttività dimostrata negli anni, misure di riorganizzazione e riconversione, nonché di concentrazione ed unificazione di funzioni specifiche, al fine di riallocare le risorse umane eccedenti a funzioni carenti. 4. Ai sensi dell ‘ articolo 30 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all ‘ evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, alle aziende, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa previsti dalle norme di cui al comma 1, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di nuovo personale, fatti salvi l ‘ eventuale reclutamento di profili infungibili ed indispensabili al fine del mantenimento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) preventivamente autorizzati dalla Giunta regionale e la mobilità infraregionale tra le aziende ».
8.5. La piana interpretazione letterale della norma rende evidente che l ‘ autorizzazione della Giunta regionale di cui al primo comma della disposizione, costituisce un prerequisito essenziale e prodromico alla stessa attivazione del procedimento volto alla stipula, tant ‘ è che deve essere acquisita prima della pubblicazione dei bandi o degli avvisi per le assunzioni.
8.6. La previsione, lungi dall ‘ esser una norma programmatica, come sostenuto nel ricorso per cassazione, è precettiva ed inderogabile, tali essendo tutte le disposizioni -come quella in esame -cui occorre necessariamente conformarsi. Il rilievo di cui innanzi è confermato, nel caso di specie, dal tenore della disposizione che prevede che gli enti « (…) devono acquisire l ‘ autorizzazione della Giunta » e ancora che « L ‘ autorizzazione deve essere acquisita anche per le assunzioni a tempo determinato … ».
8.7. Tanto basta a ritenere l ‘ inderogabilità della norma.
8.7.1. Con l ‘ autorizzazione preventiva a contrarre, la Regione si assume la responsabilità contabile che con la stipula del contratto non venga violato il patto di stabilità.
8.8. Sulla base di quanto si è innanzi evidenziato, non può mancarsi inoltre di rimarcare che l ‘ autorizzazione della Giunta, quale prerequisito necessario per la stipula, è intrinseco alla fattispecie contrattuale, sicché la
sua mancanza non può che ridondare in un ‘ ipotesi di nullità cd. virtuale come già evidenziato nella sentenza di appello.
8.8.1. In termini ancora più chiari, è solo l ‘ adozione del provvedimento di autorizzazione da parte della Giunta che consente di procedere all ‘ assunzione sicché, in difetto di detto atto, è nullo l ‘ accordo stipulato.
Quanto al quarto motivo con esso, premesso che l ‘ autorizzazione occorre solo per le ipotesi di nuove assunzioni, si evidenzia che l ‘ RAGIONE_SOCIALE, alla quale, si assume, sarebbe spettato tale onere, non ha offerto prova che dal conferimento alla dott. La COGNOME di 6 ore settimanali nell ‘ area specialistica di fisiokinesiterapia sarebbe derivata una spesa aggiuntiva.
9.1. La doglianza non coglie nel segno.
Quello che qui rileva è, esclusivamente, che mancava l ‘ autorizzazione, che, peraltro, avrebbe dovuto essere ottenuta, come si è visto, prima dell ‘ indizione della procedura.
9.2. Come evidenziato nella sentenza di appello per ‘nuove spese’ ai sensi della previsione di cui alla legge regionale, non si devono intendere solo quelle che facciano lievitare la spesa complessiva ma ‘qualunque spesa’ prima non prevista quale quella per un lavoratore anche in convenzione, che prima non era inserito nel servizio RAGIONE_SOCIALE regionale. E tanto basta a ritenere che alla doglianza dell ‘ appellante (la quale come si rileva dallo stesso ricorso per cassazione – v. pagg. 3 e 4 – aveva sostenuto che le spese relative agli incarichi di specialistica ambulatoriale in questione non si configuravano quali ‘nuove spese per il personale’ trattandosi di ‘una spesa ormai consolidata da numerosi anni e quindi ormai cristallizzata nei bilanci dell ‘ RAGIONE_SOCIALE, di guisa che non era necessaria l ‘acquisizione di preventiva autorizzazione regionale’), sia stata data risposta.
9.3. La legge regionale richiede la autorizzazione finalizzata a ridurre il costo del personale ed il tenore letterale non consente di ritenere condivisibile la diversa esegesi prospettata dalla ricorrente secondo cui
l ‘ autorizzazione sarebbe stata necessaria solo in caso di superamento del tetto.
9.5. Alla luce della prospettazione della domanda operata nel ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. (come risultante dalla sentenza impugnata) la questione da esaminare ruota, infatti, intorno alla validità del contratto in assenza dell ‘ autorizzazione regionale, non essendo stato affatto prospettato che detta autorizzazione, nella specie, non occorresse poiché l ‘ incarico non avrebbe comportato un incremento della spesa sanitaria. Del tutto irrilevante la reiterata affermazione anche nella memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ. – attesa l ‘ ampia portata del disposto normativo innanzi richiamato al punto 8.4.1.
Il quinto motivo è inammissibile.
10.1. La doglianza è infatti priva di decisività.
10.1.1. L ‘ art. 4 della L.R. RAGIONE_SOCIALE n. 11 del 2009 richiede, al primo comma, l ‘ autorizzazione regionale per tutti i ‘bandi di concorso’ o gli ‘ avvisi per l ‘assunzione’. Come già sopra evidenziato si tratta di norma che impegna gli enti del servizio RAGIONE_SOCIALE al contenimento delle spese ai fini del piano di rientro nell ‘ equilibrio economico-finanziario. In tale ottica si inserisce la prevista autorizzazione che vale per tutte le assunzioni, senza esclusione alcuna.
Il quarto comma della medesima disposizione fissa, per l ‘ ipotesi di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa previsti dalle norme di cui al comma 1, il divieto di assunzione che vale per tutte le assunzioni ‘fatti salvi l’ eventuale reclutamento di profili infungibili ed indispensabili al fine del mantenimento dei livelli essenziali di assistenza (LEA)’, assunzioni in deroga che tuttavia devono essere sempre ‘ preventivamente autorizzati dalla Giunta regionale … ‘.
In sostanza la deroga di cui al comma 4 riguarda l ‘ assunzione ma non anche l ‘ autorizzazione che resta comunque ferma.
10.1.2. Non è, in ogni caso, sufficiente la tautologica affermazione, meramente riproduttiva della previsione di legge (« fatti salvi l ‘ eventuale
reclutamento di profili infungibili ed indispensabili al fine del mantenimento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) preventivamente autorizzati dalla Giunta regionale e la mobilità infraregionale tra le aziende »), per ritenere che nello specifico fosse stato puntualmente e specificamente dedotto che l ‘ attività specialistica di fisiokinesiterapia rientrava nell ‘ ambito dei LEA, così da richiedere una pronuncia sul punto.
Il sesto motivo è inammissibile.
11.1. Esso non si confronta con il passaggio motivazionale della sentenza impugnata in cui, ribadita la necessità della preventiva autorizzazione e la conseguente nullità del contratto, è stato affermato che: ‘risulta indifferente l’ indagine sulla conformità della sospensione alle ipotesi di cui all ‘ art. 20 A.C.N. che potrebbe applicarsi solo ad un contratto valido’.
11.2. Quanto ai rilievi concernenti l ‘ autotutela è sufficiente richiamare l ‘ orientamento di legittimità secondo cui a fronte di atti privatistici anche l ‘ amministrazione può far valere la nullità genetica del contratto e rifiutare di dare allo stesso esecuzione (v. ex multis Cass. n. 13800/2017).
È infondato l ‘ ultimo motivo sul risarcimento del danno.
12.1. Come già evidenziato dal giudice di appello, e secondo quanto emerge dalla stessa formulazione del motivo, la doglianza è stata proposta sul presupposto che il contratto stipulato fosse valido, lamentando, quindi, l ‘ inadempimento datoriale del vincolo contrattuale.
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese, essendo rimasta intimata la parte vittoriosa.
Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
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ricorrente dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 19 giugno 2024.