Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 14136 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 14136 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 33804-2019 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 562/2019 della Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, depositata il 13/06/2019 R.G.n. 603/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., NOME COGNOME, medico convenzionato specialista in pneumologia conveniva in giudizio
Oggetto
Asp RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE –
Contratto per la specialistica
ambulatoriale
–
Autorizzazione ex art. 4 l.r. n.
11 del 2009
–
Mancanza
–
Nullità.
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
CC 18/04/2024
RAGIONE_SOCIALE (di seguito: RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante p.t.
Esponeva: di essere medico convenzionato, specialista in pneumologia; di aver ricevuto comunicazione dell’ RAGIONE_SOCIALE che lo designava, quale pneumologo, per la relativa branca, per la copertura di 10 ore settimanali; di aver accettato la proposta; di essersi recato a prender servizio il 14.10.2014, data nella quale gli veniva comunicata la sospensione dell’incarico, prorogata per ulteriori 30 gg., poi, ancora prorogata, fino al 18.12.2014 data in cui, all’atto della ripresa del servizio, gli veniva comunicata nuova sospensione; di non aver successivamente potuto riprendere il servizio.
Sulla base di tali deduzioni chiedeva che fosse ordinato alla RAGIONE_SOCIALE di dare concreta attuazione all’incarico e di condannarla al risarcimento del danno subito, patrimoniale e non patrimoniale.
La Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con la sentenza qui impugnata, confermando la decisione di primo grado, rigettava l’appello proposto dallo COGNOME.
Il ricorrente indicato in epigrafe propone ricorso per cassazione articolato in sei motivi.
RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE resta intimata.
Parte ricorrente deposita memoria ex art. 380bis. 1 c.p.c.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1325 e ss. c.c., dell’art. 1336 c.c. e dell’art. 1418 c.c.
1.1. Si deduce che la procedura per l’assegnazione dei turni disponibili a tempo indeterminato e a tempo determinato per la specialistica ambulatoriale, disciplinata dagli artt. 22 e 23 dell’ A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità
ratione temporis vigente, configura un’ipotesi di offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. come tale revocabile solo finché non sia intervenuta l’accettazione da parte del soggetto individuato per la copertura del relativo turno. Si insiste che, a seguito dell’accettazione dell’interessato, sorge solo l’obbligo contrattuale della parte datoriale di formalizzare l’incarico entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’accettazione, obbligo la cui violazione costituisce inadempimento contrattuale della P.A. Con l’accettazione dell’offerta al pubblico -si argomenta nel mezzo – si è perfezionato il rapporto di incarico, di diritto privato, e consolidata l’acquisizione – in capo al medico di un diritto soggettivo. Si insiste che la carenza di autorizzazione di cui all’art. 4 della l.r. RAGIONE_SOCIALE n. 11 del 2009 non costituisce un’ipotesi di nullità cd. virtuale e che, nella specie, non vi è stata alcuna violazione degli elementi intrinseci del contratto o contrarietà a norme imperative.
Con la seconda doglianza si denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1418 c.c. e dell’art. 4 della l.r. RAGIONE_SOCIALE n. 11 del 2009, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.
2.1. Si rappresenta che l’art. 4 della l.r. innanzi citata – che contempla la preventiva autorizzazione – non corrisponde ad un generale divieto di assunzione ed opera, invece, nei soli casi di mancato raggiungimento degli obiettivi di risparmio di spesa. Si sostiene, quindi, che i commi 1 e 4 del più volte ricordato art. 4 individuano nell’ autorizzazione regionale solo un meccanismo di preventiva valutazione finanziaria della gestione delle RAGIONE_SOCIALE, con conseguente divieto di assunzione per il caso di mancato raggiungimento. Si ribadisce che si tratta di una norma programmatica e non imperativa, con la conseguenza che la violazione della stessa non comporta alcuna nullità del contratto concluso, vieppiù nel caso di specie, in cui non si è accertato nel giudizio di merito il mancato raggiungimento da parte della Regione degli obiettivi di risparmio.
Con il terzo mezzo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1418 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
3.1. Si sostiene che la Corte territoriale erroneamente ha ritenuto che il divieto di nuove assunzioni costituisca norma imperativa; si tratta, invece, si argomenta, di una disposizione esterna rispetto alla fattispecie negoziale dedotta in causa che non può incidere sulla validità del contratto.
Con il quarto motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della l.r. RAGIONE_SOCIALE n. 11 del 2009; la violazione dei canoni di interpretazione di cui all’art. 12 delle Preleggi; la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.; la violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
4.1. Si argomenta che l’art. 4 della l.r. RAGIONE_SOCIALE n. 11 del 2009 richiede la preventiva acquisizione dell’autorizzazione regionale, non per tutte le assunzioni, ma solo per quelle che comportano nuove spese. Si assume, quindi, che il divieto vada inteso nel senso che, ai fini della verifica della necessità della preventiva autorizzazione regionale non rileva il fatto in sé che l’incarico al medico comporti una spesa in termini assoluti, ma che determini, invece, un incremento della spesa per la specialistica ambulatoriale riferito al dato storico del bilancio del 2008, circostanza quest’ultima non emersa in giudizio. Si osserva ancora che l’ RAGIONE_SOCIALE, cui incombeva offrir prova che il conferimento dell’incarico determinasse una ‘nuova spesa’ a tanto non provvedeva nelle fasi di merito.
Con la quinta censura si deduce la violazione dell’art. 1218 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3; la violazione dell’art. 20 dell’ A.C.N. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; l’inadempimento del datore per l’illegittima sospensione del rapporto.
Si rimarca che in conseguenza dell’erronea affermazione dell’invalidità del conferimento dell’incarico, la Corte territoriale ha erroneamente escluso il diritto del medico all’adempimento, rigettando anche la formulata domanda risarcitoria. Si precisa che l’ RAGIONE_SOCIALE non poteva né sospendere, né revocare, né sciogliere il rapporto sorto per ragioni diverse da quelle previste dalla contrattazione collettiva e che essa, invece, al di fuori delle
codificate ipotesi di sospensione si è posta con la sospensiva per cui è causa che concretizza un’ipotesi di mora accipendi , con conseguente diritto del medico al risarcimento del danno da inadempimento in relazione al conferimento dell’incarico accettato e pienamente valido.
Con il residuo censorio si deduce la violazione degli artt. 345 e 437 c.p.c in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
6.1. Si lamenta che il decreto n. 2 del 26 marzo del 2015 adottato dal Commissario ad acta , posto a fondamento del percorso argomentativo da parte del giudice di appello, non è stato allegato e prodotto in primo grado, ma introdotto in giudizio solo con la memoria difensiva in appello, così determinando un inammissibile mutamento del thema decidendum. Si sottolinea inoltre che il richiamo operato dal giudice di appello all’anzidetto decreto è ultroneo ed irrilevante ai fini della decisione della questione sub iudice, trattandosi di provvedimento successivo all’instaurazione del rapporto per cui è causa.
I primi tre motivi, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
7.1. La prima doglianza ruota attorno all’affermazione che la procedura attivata dall’ RAGIONE_SOCIALE consiste in un’offerta al pubblico, ex art. 1336 c.c., che si conclude con l’accettazione del medico che, intervenuta, perfeziona la fattispecie che andrà solo formalizzata nei trenta giorni successivi all’accettazione stessa. Al riguardo si osserva, altresì, che la mancanza di autorizzazione di cui all’art. 4 della l.r. RAGIONE_SOCIALE n. 11 del 2009 non costituisce un’ipotesi di nullità cd. virtuale, sia perché il difetto della stessa non incide sugli elementi intrinseci del contratto, sia perché l’art. 4 innanzi richiamato non è una norma imperativa.
7.2. Va in primis evidenziata l’inammissibilità della prima censura proposta con il mezzo, atteso che essa con si confronta con la ratio decidendi della sentenza di appello. Il giudice di appello non ha giammai posto in discussione l’avvenuta conclusione del contratto, sicché non rileva che il modulo procedimentale adottato sia assimilabile a quello di cui all’art. 1336 c.c. La
sentenza impugnata ha invece affermato che il contratto concluso è affetto da una invalidità genetica, per esser stato concluso in assenza della preventiva autorizzazione regionale, precondizione di validità degli accordi stipulati dall’ RAGIONE_SOCIALE che importino nuove spese (su questo si tornerà infra). E’ in conseguenza di detta invalidità genetica, ricondotta alle ipotesi di nullità cd. virtuali, che l’accordo – pur concluso – è rimasto, secondo il ragionamento seguito dal giudice di appello, improduttivo di effetti, in applicazione del noto principio quod nullum est, nullum producit effectum.
7.3. Tutte le altre doglianze contenute nei motivi qui all’esame aggrediscono la pronunzia della Corte territoriale sotto altro profilo: si nega che la mancanza di autorizzazione di cui all’art. 4 della l.r . RAGIONE_SOCIALE n. 11 del 2009 costituisca precondizione di validità dei contratti e degli accordi stipulati dall’ RAGIONE_SOCIALE Al riguardo, per un verso, si esclude la natura imperativa della norma anzidetta e, per altro verso, che costituisca un elemento intrinseco della fattispecie contrattuale all’attenzione.
7.4. Al fine della piena e completa disamina della vicenda giova partire dal dato normativo.
7.4.1. La l.r . RAGIONE_SOCIALE n. 11 del 2009 che ha quale obiettivo il ripianamento del disavanzo in materia sanitaria, all’art. 4, disposizione ratio temporis vigente, prevedeva:
Ai fini del rispetto dell’obbligo di riduzione del costo del personale delle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, delle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, previsto dall’articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativo ai limiti alle assunzioni per Regioni ed enti del servizio sanitario nazionale, dall’articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», relativo al concorso delle Regioni e degli Enti locali al contenimento degli oneri di personale, nonché dall’articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo alla ridefinizione della disciplina sui vincoli alla spesa per il personale degli enti del servizio sanitario nazionale, e
successive modifiche e ai fini del piano di rientro nell’equilibrio economico-finanziario, relativo alla ricognizione da parte delle Regioni delle cause di inefficienza, le medesime aziende, prima di procedere alla pubblicazione, anche sul sito internet, dei bandi di concorso o di avvisi per l’assunzione, devono acquisire l’autorizzazione della Giunta regionale. L’autorizzazione deve essere acquisita anche per le assunzioni a tempo determinato, ovvero per rapporti di collaborazione, consulenze o per altre tipologie contrattuali, a qualsiasi titolo riconducibili a nuove spese per il personale, comprese quelle rientranti nei rapporti convenzionali per la specialistica ambulatoriale interna e per la continuità assistenziale. Sono escluse dalla disciplina sopra descritta le selezioni riservate al personale interno purché finanziate con i fondi contrattuali e le procedure di cui alla legge regionale 15 gennaio 2009, n. 1 «Ulteriori disposizioni in materia sanitaria».
È fatto divieto di erogare indennità di risultato al personale delle RAGIONE_SOCIALE che non abbiano attivato la contabilità analitica o comunque un sistema di contabilità direzionale.
Ai fini della istruttoria per l’autorizzazione di cui al comma 1, i Direttori generali delle aziende devono formulare preventivamente, sulla base di una valutazione della capacità operativa delle singole strutture, del numero dei posti letto, delle risorse umane disponibili, delle caratteristiche qualitative e quantitative delle apparecchiature e delle altre risorse strumentali, del numero di prestazioni effettuate e della produttività dimostrata negli anni, misure di riorganizzazione e riconversione, nonché di concentrazione ed unificazione di funzioni specifiche, al fine di riallocare le risorse umane eccedenti a funzioni carenti.
Ai sensi dell’articolo 30 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale),
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, alle aziende, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa previsti dalle norme di cui al comma 1, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di nuovo personale, fatti salvi l’eventuale reclutamento di profili infungibili ed indispensabili al fine del mantenimento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) preventivamente autorizzati dalla Giunta regionale e la mobilità infraregionale tra le aziende.
7.5. La piana interpretazione letterale della norma rende evidente che l’autorizzazione della Giunta regionale di cui al primo comma della disposizione, costituisce un prerequisito essenziale e prodromico alla stessa attivazione del procedimento volto alla stipula, tant’è che deve essere acquisita prima della pubblicazione dei bandi o degli avvisi per le assunzioni.
7.6. La previsione, lungi dall’esser una norma programmatica, come sostenuto nel ricorso per cassazione, è precettiva ed inderogabile, tali essendo tutte le disposizioni – come quella in esame – cui occorre necessariamente conformarsi. Il rilievo di cui innanzi è confermato, nel caso di specie, dal tenore della disposizione che prevede che gli enti ‘(…) devono acquisire l’autorizzazione della Giunta’ e ancora che ‘L’autorizzazione deve essere acquisita anche per le assunzioni a tempo determinato…’
7.7. Tanto basta a ritenere l’inderogabilità della norma.
7.7.1. Con l’autorizzazione preventiva a contrarre, la Regione si assume la responsabilità contabile che con la stipula del contratto non venga violato il patto di stabilità.
7.8. Sulla base di quanto si è innanzi evidenziato, non può mancarsi inoltre di rimarcare che l’autorizzazione della Giunta, quale prerequisito necessario per la stipula, è intrinseco alla fattispecie contrattuale, sicché la sua mancanza non può che ridondare in un’ipotesi di nullità cd. virtuale come già evidenziato nella sentenza di appello.
7.8.1. In termini ancora più chiari, è solo l’adozione del provvedimento di autorizzazione da parte della Giunta che
consente di procedere all’assunzione, in difetto di detto atto, nullo l’accordo stipulato.
Quanto al quarto motivo con esso, premesso che l’autorizzazione occorre solo per le ipotesi di nuove assunzioni, si evidenzia che l’ RAGIONE_SOCIALE su cui, si assume, sarebbe spettato tale onere, non ha offerto prova che dal conferimento al AVV_NOTAIO NOME COGNOME di 10 ore settimanali nell’area specialistica di pneumologia sarebbe derivata una spesa aggiuntiva.
8.1. La doglianza non coglie nel segno. Quello che qui rileva è, esclusivamente, che l’autorizzazione che, peraltro, avrebbe dovuto essere ottenuta, come si è visto, prima dell’indizione della procedura, manca.
8.2. Come già evidenziato nella sentenza di appello ( cfr. pag. 8), nel ricorso di primo grado non era stato in alcun modo allegato che le condizioni di contenimento della spesa fossero soddisfatte e che la stipula del contratto de quo vertitur non necessitasse di autorizzazione in quanto non comportante una nuova spesa.
8.3. Il difetto di allegazione della questione in giudizio ridonda in inammissibilità del motivo, non avendo accesso il Collegio agli atti di causa in difetto di un motivo articolato sul punto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
8.4. Alla luce della prospettazione della domanda operata nel ricorso ex art. 414 c.p.c. (come risultante dalla sentenza impugnata) la questione da esaminare ruota, infatti, intorno alla validità del contratto in assenza dell’autorizzazione regionale, non essendo stato affatto prospettato che detta autorizzazione, nella specie, non occorresse poiché l’incarico non avrebbe comportato un incremento della spesa sanitaria. Del tutto irrilevante la reiterata affermazione anche nelle memorie ex art. 380bis. 1 c.p.c. – atteso l’ampia portata del disposto normativo innanzi richiamato al punto 7.4.1. – che l’incarico de quo vertitur fosse di natura parasubordinata.
Il quinto motivo è infondato in entrambe le sue articolazioni.
9.1. La mancata produzione di effetti del contratto qui deriva dalla nullità dello stesso, senza che occorra invocare altri istituti contrattuali.
9.2. Quanto alla reiterata domanda di risarcimento del danno la stessa è infondata, perché, come già evidenziato dal giudice di appello, e secondo quanto emerge dalla stessa formulazione del motivo, la stessa è stata proposta sul presupposto che il contratto stipulato fosse valido, lamentando, quindi, l’inadempimento datoriale del vincolo contrattuale.
Il sesto motivo è inammissibile.
10.1. Come peraltro rilevato dalla stessa parte ricorrente il decreto n. 2 del 26 marzo del 2015 adottato dal Commissario ad acta di cui lamenta la irrituale acquisizione agli atti di causa, pur citato nella pronunzia, non costituisce la ratio decidendi della pronunzia, peraltro essendo inapplicabile ratione temporis alla fattispecie all’esame.
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese, essendo rimasta intimata la parte vittoriosa.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P .R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
nulla spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P .R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 18.3.2024.
La Presidente
( NOME COGNOME)