Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8904 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 2   Num. 8904  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/04/2025
R.G.N. 5597/2020
P.U. 13/03/2025
SIMULAZIONE COMPRAVENDITA
SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. NUMERO_DOCUMENTO) proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa, in virtù di  procura speciale  rilasciata  in  calce  al  ricorso,  dall’AVV_NOTAIO  e  con elezione di domicilio digitale all’indirizzo pec: EMAIL; -ricorrente principale –
contro
COGNOME  NOME  e  COGNOME  SOC.  SEMPLICE,  in  persona  del legale rappresentante  p.t.,  rappresentati  e  difesi,  in  virtù  di  procura  speciale materialmente allegata al ricorso, dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliati  presso  lo  studio  dell’AVV_NOTAIO,  in  Roma, INDIRIZZO;
– controricorrenti-ricorrenti incidentali –
nonché
EREDITANOME  COGNOME  NOME,  in  persona  del  nominato  curatore, rappresentata  e  difesa,  in  virtù  di  procura  speciale  apposta  in  calce  al
controricorso, dall’AVV_NOTAIO e con elezione di domicilio digitale all’indirizzo pec: ;
–
controricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t.;                                                       intimata – avverso la  sentenza  della  Corte  di  appello  di  Torino  n.  1097/2019, pubblicata il 27 giugno 2019;
udita la  relazione  della  causa  svolta  nella  pubblica  udienza  del  13 marzo 2025 dal AVV_NOTAIO relatore NOME COGNOME;
udito il  P.G.,  in  persona  del  AVV_NOTAIO  procuratore  AVV_NOTAIO  NOME AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso con riferimento al § 2.2.3 e al conseguente motivo di cui al § 2.1.1, con assorbimento dei restanti,  e  dichiararsi  inammissibile  e,  comunque,  infondato  il  ricorso incidentale condizionato;
udito l’AVV_NOTAIO per COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE soc. RAGIONE_SOCIALE e per l’eredità giacente COGNOME NOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 Con  atto  di  citazione  notificato  il  20  febbraio  2015,  COGNOME  NOME,  la RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  liquidazione  e  la  RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE evocavano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Torino, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, COGNOME RAGIONE_SOCIALE e COGNOME RAGIONE_SOCIALE personalmente chiedendo che:
-fosse  accertata  la  proprietà  di  alcuni  immobili  siti  in  RAGIONE_SOCIALEa  Margherita Ligure (GE) e di una villa con box auto ubicati in INDIRIZZO in capo al sig. COGNOME NOME;
-fosse accertata la nullità della costituzione della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o la proprietà delle quote della stessa in capo al solo COGNOME NOME;
-si procedesse, ove occorrente, anche ai sensi dell’art. 2900 c.c.;
-fosse dichiarata la simulazione dell’intestazione degli immobili in questione  a  favore  di  COGNOME  NOME,  risultando,  invece,  di proprietà del COGNOME NOME o, in subordine, della citata RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; fosse, in subordine, revocato l’atto a rogito AVV_NOTAIO del 22 febbraio 2010  (rep.  n.  77747/36008),  mediante  il  quale  la  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE
-aveva venduto alla COGNOME NOME gli immobili prima menzionati.
Si costituiva in giudizio la sola convenuta RAGIONE_SOCIALE, la quale instava per il rigetto delle pretese attoree, sostenendo la propria autonomia giuridica rispetto  ai  diversi  soci  succedutisi  nel  tempo,  evidenziando  di  non  aver mai intessuto alcun rapporto con gli attori.
Inoltre,  detta  convenuta  deduceva  che,  nel  momento  in  cui  essa  aveva venduto i beni immobili alla COGNOME NOME, il COGNOME non aveva alcuna partecipazione sociale al capitale sociale della stessa RAGIONE_SOCIALE, essendone diventato socio solo dal 9 febbraio 2012 come accomandatario d’opera senza apporto né partecipazione al capitale sociale.
La  medesima  convenuta  rilevava  che  non  era  applicabile  la  disciplina dell’art.  2305  c.c.,  la  quale  vieta  al  creditore  particolare  del  socio  di interferire sul patrimonio sociale, chiedendo la liquidazione della quota e non  era  possibile  esercitare  l’azione  revocatoria  da  parte  dei  creditori particolari del socio COGNOME NOME.
Costituitasi  successivamente  anche  la  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  di  COGNOME NOME, figlio del COGNOME NOME (quale cessionaria dei crediti degli attori nei confronti del COGNOME NOME), l’adito Tribunale, con sentenza n. 3617/2017, rigettava tutte domande delle parti attrici, nonché dell’intervenuta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
2. Decidendo sull’appello formulato dalla citata RAGIONE_SOCIALE (nella suddetta qualità) e da COGNOME NOME, nella resistenza dell’appellata RAGIONE_SOCIALE (nel mentre rimanevano contumaci la COGNOME NOME e il COGNOME NOME), la Corte di appello di Torino, con sentenza n. 1097/2019,
in riforma parziale dell’impugnata pronuncia di primo grado, così decideva:
accoglieva la domanda di simulazione dell’atto di compravendita del 22 febbraio  2010  stipulato  dalla  RAGIONE_SOCIALE  e  dalla COGNOME NOME;
dichiarava la nullità dell’atto a rogito AVV_NOTAIO del 22 febbraio 2010, avente ad oggetto la piena proprietà dell’abitazione di tipo civile, censita al catasto terreni del Comune di S. Margherita Ligure al foglio 8, particella 172 sub 6, e al foglio 8, particella 173 sub 7, INDIRIZZO, interno INDIRIZZO, nonché la proprietà superficiaria dell’autorimessa censita al catasto terreni dello stesso Comune al foglio 6, particella, 1274, sub 83, INDIRIZZO;
 dichiarava  l’intervenuto  scioglimento  della  RAGIONE_SOCIALE,  e,  per  l’effetto,  dichiarava  che  i  citati  immobili  rientravano  nel patrimonio del COGNOME NOME;
 rigettava  ogni  altra  domanda,  regolando  le  complessive  spese  del doppio grado di giudizio.
Con riferimento, in particolare, alla censura dell’appellante relativa alla domanda di simulazione assoluta dell’atto di compravendita concluso il 22 febbraio 2010 tra la RAGIONE_SOCIALE e la COGNOME NOME (per asserita violazione degli artt. 1414 c.c. e ss., nonché degli artt. 2697 e 2727 c.c., oltre che per la prospettata contraddittorietà della motivazione), la Corte piemontese rilevava che – sulla base di una serie di indizi univoci, precisi e concordanti, valutati sia singolarmente che unitariamente – era stata raggiunta la prova della denunciata simulazione.
Pertanto, essendo  risultato detto contratto simulato, se  ne  doveva dichiarare la nullità e l’inefficacia tra le parti giacché né l’alienante aveva inteso  trasferire  il  diritto  di  proprietà  dei  beni  immobili,  né  l’altra  parte aveva inteso acquisirlo e, pertanto, si sarebbe dovuto ritenere che i beni
immobili oggetto del suddetto atto di compravendita non erano mai usciti dal patrimonio della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
La Corte territoriale considerava, quindi, che -poiché quest’ultima RAGIONE_SOCIALE si  era  sciolta  –  i  beni  immobili  in  questione  si  sarebbero  dovuti  ritenere riconducibili  all’unico  socio  superstite  COGNOME,  ragion  per  cui  le  parti appellanti avrebbero potuto soddisfare le loro pretese creditorie sui beni immobili oggetto del contratto simulato, poiché – per l’appunto – l’unico cespite della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si sarebbe dovuto ritenere essersi consolidato in capo al citato COGNOME.
Osservava, inoltre, la Corte di appello che, in virtù dell’accoglimento della domanda  di  simulazione,  doveva  considerarsi  assorbita  la  domanda revocatoria  ex  art.  2901  c.c.  relativa  allo  stesso  atto  di  compravendita, siccome formulata soltanto in via subordinata.
Aggiungeva la Corte piemontese che al creditore particolare del socio di una RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è consentito chiedere in qualsiasi momento, in caso di insufficienza del patrimonio del suo debitore, la liquidazione della quota di spettanza a quest’ultimo, ai sensi dell’art. 2770 c.c. La predetta facoltà è, invece, preclusa al socio di una RAGIONE_SOCIALE di persone in nome collettivo e, quindi, anche al socio di una RAGIONE_SOCIALE in accomandita RAGIONE_SOCIALE, almeno fino alla scadenza del termine per cui è costituita la RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 2305 c.c.
Condividendo la pronuncia di primo grado, la Corte di appello rilevava che il  contratto  di  compravendita stipulato ‘a monte’ in data 11 aprile 2007 (avente  ad  oggetto  gli  stessi  immobili  del  successivo  contratto  del  22 febbraio  2010,  dichiarato  invece  simulato)  tra  la  RAGIONE_SOCIALE  e  la RAGIONE_SOCIALE era da ritenersi valido e produttivo di effetti tra le parti.
Avverso la citata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi (suddivisi in tre distinti capi sub 2.1., 2.2. e 2.3.) l’appellata COGNOME NOME.
Hanno resistito con un congiunto controricorso, contenente tre motivi di ricorso incidentale condizionato, COGNOME NOME e la RAGIONE_SOCIALE
Si  è  costituta  nella  presente  sede  con  controricorso  anche  l’eredità giacente  di  COGNOME  NOME,  la  quale  ha  sostenuto  che  il  suo  interesse  a contraddire  si  sostanzi  nel  fatto  che  la  Corte  di  appello,  nel  dispositivo della sentenza impugnata, ha, tra l’altro, dichiarato ‘che gli immobili siti in RAGIONE_SOCIALEa Margherita Ligure sopra indicati rientrano nel patrimonio del signor COGNOME NOME‘.
Sia il P .G. che le parti controricorrenti hanno anche depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
RICORSO PRINCIPALE DI COGNOME NOME COGNOME
 Con  il  primo  gruppo  di  motivi  (rubricato  2.1.  e  relativo  al  capo  della sentenza impugnata che ha dichiarato la simulazione dell’atto di compravendita del 22 febbraio 2010) la ricorrente COGNOME NOME ha denunciato:
2.1.1. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1415, comma II, 2305 e 2315 c.c., sostenendo l’erroneità della pronuncia della Corte di appello che ha accolto la predetta domanda di simulazione del citato contratto posto in essere dalla RAGIONE_SOCIALE in accomandita RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE come proposta dai creditori del socio accomandatario e non, quindi, dai creditori sociali, così violando le suddette norme, il principio dell’autonomia patrimoniale dei beni sociali, nonché quello della destinazione del patrimonio sociale al soddisfacimento dei creditori della RAGIONE_SOCIALE.
2.1.2. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, avuto  riguardo  alla  mancata  valutazione  della  circostanza  fattuale  –  da considerarsi, per l’appunto, decisiva -relativa al possesso e alla
disponibilità del bene in capo all’acquirente, valorizzando invece unicamente  l’elemento  dell’assenza  di  prova  del  pagamento  del  prezzo (non potendosi escludere, eventualmente, che il trasferimento non fosse avvenuto a titolo oneroso, bensì gratuito), così giungendo alla conclusione di  ritenere  uscito  dal  patrimonio  della  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  il  bene  immobile controverso.
2.1.3. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1414 e segg., 2727 e 2729 c.c.
Al riguardo la COGNOME sottolinea che la Corte territoriale ha posto a fondamento della propria decisione due gruppi di elementi indiziari: – il primo costituito dall’esistenza di rapporti tra il venditore (la RAGIONE_SOCIALE) e l’acquirente (ex socio ed ex amministratore della stessa), e fra il legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE NOME) e l’acquirente (figlia della deceduta compagna); – il secondo rappresentato dalla mancata prova del pagamento del prezzo da parte dell’acquirente (che, ad avviso del giudice di secondo grado, si sarebbe dovuta intendere rafforzata dal mancato accollo del mutuo gravante sull’immobile da parte dell’acquirente, mutuo perciò rimasto in capo alla RAGIONE_SOCIALE).
Senonché, osserva la ricorrente, il primo elemento indiziario non avrebbe potuto essere ritenuto né grave, né preciso, né concordante, mentre il secondo non poteva essere considerato di per sé idoneo a qualificare simulato il negozio, nel mentre, al contempo, esisteva -come già prospettato – la prova del trasferimento del possesso e del godimento del bene in capo all’acquirente, da considerarsi elemento idoneo ad escludere la simulazione assoluta dell’alienazione immobiliare. In tal modo la Corte piemontese aveva mancato di operare una valutazione complessiva degli indizi al riguardo, considerandoli, invece, atomisticamente e parzialmente.
Con il secondo gruppo di motivi, la ricorrente COGNOME ha dedotto:
2.2.1. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (relativamente al capo della sentenza impugnata che ha accolto la domanda di scioglimento della RAGIONE_SOCIALE dichiarando, per l’effetto, che l’immobile di RAGIONE_SOCIALEa Margherita Ligure avrebbe dovuto considerarsi facente parte del patrimonio del socio accomandatario), la violazione dell’art. 345 c.p.c., per aver la Corte di appello, dichiarando tale scioglimento ai sensi dell’art. 2323 c.c., ritenuto la fondatezza di una domanda nuova proposta in secondo grado, basata su documento nuovo (la visura camerale relativa alla sopravvenuta estinzione, all’interno della RAGIONE_SOCIALE, della RAGIONE_SOCIALE, quale unico socio accomandante) prodotto in detto grado per la prima volta.
2.2.2. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, per aver la Corte di appello affermato che ‘la RAGIONE_SOCIALE all’epoca dei fatti risultava essere inattiva’, e ciò in contrasto con l’emergenza di elementi fattuali acquisiti agli atti del processo e da qualificarsi per l’appunto decisivi, quali: la stipulazione con la RAGIONE_SOCIALE del trasferimento, da parte di RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE di leasing, di un intero stabilimento di Volpiano; la compravendita con RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il subentro nel contratto di mutuo e la rinegoziazione e allungamento della durata del medesimo contratto.
2.2.3. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2305 e 2280 c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che il bene sociale costituito dall’immobile di RAGIONE_SOCIALEa Margherita Ligure doveva considerarsi rientrato nel patrimonio del suo socio accomandatario COGNOME NOME, sul quale gli appellanti avrebbero potuto soddisfare le loro pretese creditorie giacché costituente l’unico cespite della M.F.V. che si sarebbe dovuto considerare consolidato in capo allo stesso COGNOME NOME, avendo in tal modo attribuito al socio un bene sociale, senza che si fosse proceduto alla necessaria ed obbligatoria fase della liquidazione, così
attribuendo illegittimamente al socio (e ai suoi creditori) un bene sociale, prima  della verifica dell’avvenuto pagamento  dei  creditori sociali e dell’accantonamento delle somme indispensabili per soddisfarli.
3. Con l’ultimo motivo rubricato sub 2.3. -relativo alla revocatoria (anche in via surrogatoria), la ricorrente ha dedotto che la relativa domanda, pur non essendo stata esaminata dalla Corte di appello (avendo accolto quella principale di simulazione assoluta dell’atto di compravendita del 22 febbraio 2010), avrebbe dovuto essere qualificata come inammissibile o comunque infondata, dal momento che i creditori sociali non avrebbero potuto formularla (neppure in via surrogatoria) siccome afferente a patrimoni diversi da quello del loro debitore.
RICORSO  INCIDENTALE  CONDIZIONATO  DI  COGNOME  NOME  NOME COGNOME SOCIETA’ SEMPLICE
1. Con il primo motivo COGNOME NOME e la RAGIONE_SOCIALE hanno denunciato -ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione degli artt. 1414 e segg., 2697, 2727, 2729 e 2733 c.c., esponendo tre profili: 1) l’uno relativo alla valutazione della prova per presunzioni della simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la domanda sia stata proposta da terzi, sostenendosi che, nel caso di specie, i singoli fatti noti non sarebbero stati valutati nella loro convergenza globale, poiché la Corte di appello si era limitata a prendere in considerazione i soli punti che le parti contraenti volevano realmente porre in essere il contratto di compravendita presupposto del 2007 e che si era, quindi, verificato il trasferimento della proprietà di beni immobili in capo alla RAGIONE_SOCIALE; 2) l’altro, per aver la Corte territoriale ritenuto, illegittimamente, irrilevanti le richieste di esibizione e produzione, dovendo, invero, valutare la mancata prova, da parte di RAGIONE_SOCIALE, di avere provveduto al pagamento con fondi effet tivamente propri; 3) l’ulteriore profilo per non aver il giudice di appello tenuto in considerazione che l’onere della
prova del pagamento del prezzo vale, sempre, per il simulato acquirente e non vi è ragione per trattare diversamente il caso in cui la simulazione riguardi la vendita (dal debitore al simulato acquirente) da quello nel quale sia il debitore ad occultare l’acquisto (intestando il bene acquistato ad un terzo interposto), con la conseguenza che il terzo (nel caso di specie, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), in caso di contestazione, dovrà dare la prova di aver effettuato il pagamento con fondi propri (il che non era avvenuto nella fattispecie).
Con il secondo motivo è stato dedotto -ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, avuto riguardo proprio alla circostanza della mancata prova del pagamento da parte dell’interposta RAGIONE_SOCIALE
Con il terzo ed ultimo motivo risulta prospettato -ancora con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. un ulteriore omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che aveva costituito oggetto di discussione tra le parti, in ordine alla mancata considerazione di una serie di documenti e di prove orali che -a loro parere, quali appellanti -avrebbero presentato un contenuto sostanzialmente confessorio da parte del COGNOME NOME con riguardo alla circostanza di essere il proprietario del bene oggetto di causa.
ESAME DEI MOTIVI DEL RICORSO PRINCIPALE
Ritiene il collegio che sono fondati i motivi rubricati sub 2.1.1. e 2.2.3., i quali risultano connessi e, quindi, esaminabili congiuntamente.
Per come  desumibile dallo stesso svolgimento motivazionale della sentenza impugnata, l’oggetto del giudizio era rappresentato dalla domanda  di  simulazione  assoluta  (rigettata  dalla  Corte  di appello)
dell’atto  di  compravendita  (presupposto)  dell’immobile  sito  in  RAGIONE_SOCIALEa Margherita  Ligure  stipulato  l’11  aprile  2007  fra  la  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  e  la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dalla domanda di simulazione assoluta (invece accolta) dell’atto di compravendita  dello stesso immobile intervenuto il 22 febbraio  2010  tra  la  citata  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  e  COGNOME  NOME (odierna ricorrente).
La Corte territoriale, nel ricostruire le vicende societarie in relazione alla posizione di COGNOME NOME (nei cui confronti COGNOME NOME vantava un titolo esecutivo per un credito rilevante), ha ritenuto che lo stesso -nella qualità, però, di socio accomandatario della RAGIONE_SOCIALE -con l’alienazione dell’unico cespite di quest’ultima RAGIONE_SOCIALE (in favore della COGNOME) aveva compromesso i diritti dei suoi creditori. Lo stesso giudice di appello -in riforma della sentenza di primo grado -ha ritenuto che il secondo atto di compravendita intervenuto il 22 febbraio 2010 a rogito del AVV_NOTAIO fosse il frutto di una simulazione assoluta ricavata da una serie di indizi, individuati, soprattutto, nell’esistenza dei rapporti tra le parti contraenti, nella posizione dell’acquirente che non avrebbe potuto ritenersi persona estranea e nella mancanza di prova del pagamento del prezzo inerente a detto contratto.
Orbene, così ricostruita la vicenda fattuale negli esposti termini, la Corte di  appello,  accogliendo  la  domanda  degli  appellanti,  ha  rilevato  la sussistenza della legittimazione dei creditori particolari del socio COGNOME a chiedere la dichiarazione di simulazione di un atto (quello, per l’appunto del  22  febbraio  2010)  posto  in  essere  dalla  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE,  nonostante tale atto non potesse considerarsi pregiudizievole per i loro diritti.
In tal senso, la Corte di appello, con la decisione qui impugnata, è incorsa nella  violazione  dell’art.  1415,  comma  2,  c.c.,  nonché  degli  artt.  2315 -2305 c.c., disattendendo il principio dell’autonomia patrimoniale dei beni
sociali, nonché quello della destinazione del patrimonio sociale al soddisfacimento dei creditori della RAGIONE_SOCIALE stessa.
In tale contesto (costituente oggetto della censura sub 2.1.1.) si innesta la  doglianza  prospettata  sub  2.2.3.,  con  la  quale  è  stata  dedotta  la violazione degli artt. 2305 e 2280 c.c.
A tal proposito viene denunciata l’erroneità della sentenza oggetto di ricorso, laddove, dopo aver la Corte di appello considerato il documento (nuovo) prodotto in secondo grado di visura del registro delle imprese (relativo alla circostanza che, all’interno, della RAGIONE_SOCIALE era venuta a mancare la RAGIONE_SOCIALE, quale unico socio accomandante della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, siccome cancellata dal registro delle imprese, con la sua conseguente estinzione), ha evidenziato che, essendo decorsi i sei mesi e che la pluralità dei soci non era stata ricostituita, ha dichiarato (pronunciando sulla relativa domanda formulata in appello dalla RAGIONE_SOCIALE) lo scioglimento della M.F.V. ai sensi dell’art. 2323 c.c.
Sulla base di tale presupposto la Corte territoriale ha dichiarato che il bene sociale rappresentato dal suddetto immobile di RAGIONE_SOCIALEa Margherita Ligure (riassorbito nel patrimonio sociale in virtù della dichiarazione di simulazione assoluta del citato atto di compravendita del 22 febbraio 2010) dovesse ritenersi rientrato nel patrimonio del suo socio accomandatario COGNOME NOME, sul quale gli appellanti avrebbero potuto soddisfare i loro crediti poiché l’unico cespite della M.F.V. si sarebbe dovuto ritenere ‘consolidato in capo al RAGIONE_SOCIALE‘.
Senonché, così ragionando, la Corte di appello non ha considerato che la dichiarazione  di  scioglimento  della  RAGIONE_SOCIALE  di  persone  non  consente  al creditore  particolare  di  agire  sul  bene  sociale  che  rimane  tale  anche  a seguito  di  detto  scioglimento  che,  solo  all’esito  del  procedimento  di liquidazione ed una volta estinti i debiti societari, avrebbe potuto essere
trasferito (ove sussistente) al patrimonio del socio mediante l’attribuzione a quest’ultimo della quota di liquidazione.
Pertanto, nel momento in cui la Corte di appello ha dichiarato che -per effetto dello scioglimento della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (e non della sua estinzione, siccome riguardante una diversa compagine sociale, la RAGIONE_SOCIALE, presente all’interno della M.F.V.: v. pag. 16 della sentenza) il bene sociale si sarebbe potuto considerare acquisito ‘automaticamente’ al patrimonio del socio COGNOME e che su di esso avrebbero potuto soddisfarsi gli appellanti (quali creditori particolari di tale socio), è incorsa nella violazione dell’art. 2280 c.c., avendo, per l’appunto, attribuito a detto socio un bene sociale, senza che si fosse proceduto alla necessaria preventiva fase di liquidazione (in tal modo assegnando ai creditori particolari del COGNOME un bene sociale, anteriormente alla verifica dell’avvenuto pagamento dei creditori sociali e dell’accantonamento delle somme indispensabili per soddisfarli).
In altri termini, la sentenza qui impugnata non tiene conto del fatto che la mancata ricostituzione della pluralità dei soci comporta unicamente lo scioglimento  della  RAGIONE_SOCIALE  e  non  anche  la  sua  estinzione,  onde  deve ritenersi  giuridicamente  errata  la  diretta  attribuzione  del  bene  sociale costituito dall’immobile di santa Margherita Ligure al patrimonio personale del socio COGNOME NOME.
Infatti, la giurisprudenza di questa Corte ha, in proposito, avuto modo di chiarire che, in tema di RAGIONE_SOCIALE di persone (come una RAGIONE_SOCIALE), la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi non determina l’estinzione, ma solamente lo scioglimento della RAGIONE_SOCIALE e la liquidazione e, pertanto, la massa dei rapporti attivi e passivi che facevano capo alla compagine sociale prima dello scioglimento conserva il proprio originario centro di imputazione (cfr. Cass. n. 27189/2014; v. anche la più recente Cass. n. 74/2023). A tale principio dovrà uniformarsi
il  giudice di rinvio,  con  la valorizzazione  di  tutti i riflessi  che  ne conseguono rispetto alla domanda di simulazione dell’atto di compravendita  del  22  febbraio  2010  (concluso  tra  la  RAGIONE_SOCIALE,  quale venditrice,  e  la  COGNOME  NOME,  nella  qualità  di  acquirente), ritenuta fondata con la sentenza qui impugnata.
Come acutamente sottolineato dal PG nella sua memoria, tale principio e la conseguente necessità della fase di liquidazione sono posti anche a salvaguardia di eventuali creditori sociali, nella consapevolezza che se il creditore della RAGIONE_SOCIALE può divenire creditore del socio, l’inversione del rapporto va escluso, di modo che il creditore del socio non diviene in via automatica creditore della RAGIONE_SOCIALE. Pertanto, la carenza di biunivocità di siffatto rapporto creditorio e la impossibilità di configurare una diretta attribuzione a causa della mancata ricostituzione della compagine sociale del bene conteso al socio signor COGNOME spiega in ridondanza la persuasività anche del primo motivo al § 2.1.1., attesa la inconfigurabilità, allo stato, di una tutelabilità del creditore del socio quale terzo legittimato a far valere la simulazione di un atto che di per sé non arreca al medesimo alcun pregiudizio.
In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, deve essere accolto il ricorso principale con riferimento ai motivi sopra indicati (sub 2.1.1. e 2.2.3.), con derivante assorbimento (proprio) dei restanti motivi dello stesso ricorso ed assorbimento (improprio) del ricorso incidentale condizionato (poiché la cognizione delle questioni involte dai relativi motivi è, allo stato, pregiudicata dalla necessaria risoluzione preventiva di quelle riconducibili alle censure -ritenute fondate -del ricorso principale formulato dalla COGNOME NOME).
Da tutto quanto precede consegue la cassazione della sentenza impugnata  in  relazione  ai  motivi  accolti  del  ricorso  principale,  con  il
derivante  rinvio  della  causa  alla  Corte  di  appello  di  Torino,  in  diversa composizione,  che  provvederà  a  regolare  anche  le  spese  del  presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale nei sensi di cui in parte motiva (con riferimento  ai  punti  2.1.1.  e  2.2.3),  dichiara  assorbiti  i  restanti  motivi dello stesso ricorso nonché il ricorso incidentale condizionato. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione.
Così  deciso  nella  camera  di  consiglio  della  Seconda  Sezione  civile  della