Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 22832 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 22832 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/08/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 1311/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME giusta procura in atti;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-controricorrente –
nonché
RAGIONE_SOCIALE FIVE SS RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende
unitamente all’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO giusta procura in atti;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 2776/2021 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 03/11/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Osserva
Nel 2012 NOME, NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME vendettero alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE uno stacco di terreno sito nel Comune di Sassari, sul quale la compratrice realizzò un impianto di biomasse.
Nel 2013 quest’ultima vendette la superficie dell’immobile alla RAGIONE_SOCIALE, stipulando coevamente un contratto di locazione finanziaria (cd. ‘lease back’).
Nel 2015 il Tribunale di Padova dichiarò il fallimento di della società RAGIONE_SOCIALE.
1.1. Con citazione del 2016 NOME COGNOME chiamò in giudizio il Fallimento, nonché la RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), chiedendo regolarsi i confini, con condanna dei convenuti a restituire la porzione del fondo occupata senza titolo.
Per quel che qui rileva è utile ricordare che il convenuto Fallimento eccepì l’improcedibilità delle domande ai sensi degli artt. 24 e 52 della l. fallimentare
1.2. Il Tribunale di Sassari dichiarò <>, assegnando termine per la riassunzione.
Il Tribunale di Padova, davanti al quale il processo venne riassunto, sempre per quel che qui assume rilievo, in parziale accoglimento della domanda, accertò l’esatto confine dei fondi, dichiarando improcedibile nel resto le pretese attoree.
La Corte d’appello di Venezia, accolta l’impugnazione del Fallimento, in riforma della statuizione di primo grado, dichiarò <> le domande del COGNOME.
3.1. Questi gli argomenti fondanti della sentenza di secondo grado:
-il Tribunale aveva reputato consentito richiedere una pronuncia d’accertamento al di fuori della sede concorsuale, in contrasto con la natura dell’azione di regolamento dei confini (diretta anche al recupero della parte del fondo indebitamente occupato), modificando impropriamente il contenuto della domanda;
-unica eccezione alla regola dell’attrazione fallimentare individuata in giurisprudenza era costituita dall’ipotesi in cui l’attore avesse esplicitamente limitato gli effetti della chiesta pronuncia di condanna nei soli confronti del fallito una volta tornato in bonis;
-peraltro, anche le domande d’accertamento, costituenti premessa di una pretesa nei confronti della massa, rientrano nel novero delle azioni attratte dalla procedura fallimentare;
-nel solo caso di azioni autonome e scindibili l’attore può scegliere di agire nei soli confronti dei debitori solidali diversi dal fallito; per contro con l’azione di regolamento dei confini si esige anche la restituzione della parte indebitamente occupata, il che impone l’evocazione in giudizio di tutti coloro che vantino diritti sull’immobile.
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione fondato su due motivi.
Il Fallimento della sRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la sRAGIONE_SOCIALEpRAGIONE_SOCIALE (mandataria della s.p.a. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE) resistono con separati controricorsi
Hanno presentato memorie illustrative il Fallimento della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e il ricorrente.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 950 cod. civ., 24, 52 e 93 l. fallimentare.
Si assume l’erroneità della sentenza d’appello sulla base delle seguenti considerazioni:
il Tribunale aveva correttamente limitato la statuizione al mero accertamento;
non era di ostacolo la circostanza che fosse stato chiesto all’inizio la condanna alla restituzione e alla rimessione in pristino, stante che una tale domanda era stata dichiarata improcedibile e non più riproposta in appello dall’esponente;
l’espressa riserva di avvalersi della pronuncia in futuro nei confronti del fallito, una volta tornato in bonis, non occorreva fosse formulata proprio perché non si era in presenza di una sentenza di condanna.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 52 e 93 l. fallimentare, 950 cod. civ.
Espone il ricorrente che la Corte veneta, dopo avere reputato sussistere litisconsorzio necessario tra la società fallita e quella in bonis (all’epoca la RAGIONE_SOCIALE), aveva erratamente sostenuto vigere l’attrazione fallimentare, pur non versandosi in ipotesi di pretesa a contenuto patrimoniale.
L’affermazione secondo la quale non era possibile agire, con azione di accertamento, nei confronti dei due litisconsorti necessari (la società fallita quale proprietaria del fondo e quella in bonis quale proprietaria del diritto di superficie) si pone, a dire dell’esponente, <>, in altre parole non è consentita la presenza di parti estranee al fallimento,
ove non siano ipotizzabili pronunce di condanna e quindi, un’incidenza sulla massa e sulla ‘par condicio creditorum’.
Il Collegio, poiché le questioni poste con il ricorso impongono precisazioni nomofilattiche in ordine alla perimetrazione delle azioni giudiziarie esperibili nei confronti del fallimento, al di fuori della procedura fallimentare, rimette la trattazione alla pubblica udienza.
P.Q.M.
rimette la causa alla pubblica udienza.
Così deciso nella camera di consiglio del 4 giugno 2024