Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31824 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31824 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14049/2018 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI -SEZ. DIST. DI SASSARI, n. 418/2017 depositata il 30/10/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
A valle di una complessa e conflittuale vicenda di divisione ereditaria, che vedeva coinvolti sei eredi dei NOME e danti causa
NOME COGNOME e NOME COGNOME, NOME COGNOME ( avente causa di COGNOME NOME, insieme a NOME COGNOME e NOME COGNOME) conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Nuoro, NOME COGNOME chiedendo, in via principale, che fosse dichiarato il suo obbligo a trasferire in favore dell’attore tre unità immobiliari standard , fra quelle che ella avrebbe edificato a sue spese nei lotti di terreno BF del Comune di San Teodoro a lei attribuiti in sede di divisione ereditaria; obbligo dalla stessa assunto con le scritture private di divisione e transazione del 03.02.2001 e del 05.05.2005, formalizzate con susseguente atto pubblico del 16.01.2006. Più precisamente, l’attore affermava che l’impegno assunto da NOME COGNOME al punto 12) della scrittura del 05.05.2005 doveva intendersi a soddisfazione di un precedente debito dei NOME COGNOME ( aventi causa di COGNOME NOME), maturato nei confronti di NOME COGNOME e relativo all’attribuzione alla massa ereditaria dei due originari danti causa di una vendita simulata effettuata dalla de cuius NOME COGNOME. In via subordinata, NOME COGNOME chiedeva che NOME COGNOME fosse condannata a corrispondergli la somma di € 510.000,00 o quella diversa di giustizia, quale controvalore delle tre unità immobiliari, previa stima da effettuarsi mediante CTU.
Il Tribunale di Nuoro, con sentenza n. 874 del 22.11.2011, accoglieva la domanda dell’attore. Dichiarava, infatti, che NOME COGNOME era tenuta a trasferire a NOME COGNOME le tre unità immobiliari e a corrispondergli le spese della lite, ritenendo che la mancata riproduzione della clausola n. 12) – contenuta nella scrittura privata del 05.05.2005 nell’atto pubblico del 16.01.2006 non implicasse rinuncia implicita al contenuto obbligatorio di detta clausola.
Avverso detta sentenza proponeva appello NOME COGNOME deducendo -con riferimento alla clausola di cui al punto 12) della
scrittura privata del 05.05.2005 -la sopravvenuta rinuncia, o comunque la sua nullità per inesistenza di prova dell’accollo, per indeterminatezza dell’oggetto e per inesistenza della causa.
La Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, riteneva che l’appello meritasse accoglimento, sostenendo che:
non si poteva prescindere dal valutare la circostanza che le scritture trovavano tutte e tre fondamento nell’esclusivo interesse dei condividenti di pervenire risolutivamente alla divisione, in pari quota, del patrimonio immobiliare dei NOME NOME COGNOME e NOME COGNOME, danti causa delle parti, tenendo conto, nella determinazione del valore per quota, di eventuali crediti dei contendenti ritenuti facenti parte dalla massa, previa conciliazione delle numerose cause civili e penali insorte tra le parti a causa della corretta individuazione della massa ereditaria;
-l’obiettivo di pervenire alla divisione ereditaria definendo il contenzioso esistente sarebbe stato raggiunto dalle parti in causa progressivamente, mediante le due scritture private menzionate e, infine, attraverso l’atto pubblico: detti atti risultano essere stati via via sottoscritti in rinnovazione e sostituzione dei precedenti (la scrittura del 03.02.2001 sostituita dalla scrittura del 05.05.2005, e quest’ultima a sua volta sostituita dall’atto pubblico del 16.01.2006). Tanto risulta comprovato dal comportamento delle parti stigmatizzato in detti atti, ricostruito attraverso l’indagine su quale sia stata la comune intenzione delle parti, attingendo ad ogni elemento, logico, teleologico e sistematico, idoneo a precisare e chiarire i termini dell’accord o stesso; nonché attraverso l’indagine sul contenuto letterale dell’atto pubblico;
pertanto, deve intendersi rinunciata la clausola n. 12) della scrittura del 05.50.2005 di cui si discute, in quanto non riprodotta nel successivo atto pubblico del 16.01.2006;
in ogni caso, anche a voler ritenere non rinunciata la clausola n. 12) della scrittura del 05.05.2005, detta clausola sarebbe nulla per indeterminatezza dell’oggetto, non potendo i beni essere identificati ed essere oggetto di trasferimento sulla base di una mera relazione descrittiva, non essendovi agli atti i frazionamenti per lotti, i progetti e la relativa documentazione amministrativa per verificarne la concreta individuazione e realizzabilità.
4.1. In riforma della sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, respingeva ogni domanda formulata da NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME, condannandolo a rifondere in favore dell’appellante le spes e processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, proponeva ricorso NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME, affidandolo a due motivi.
Si difendeva NOME COGNOME depositando controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si censura la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e 1363 cod. civ., in relazione all’articolo 360, comma 1, numeri 3) e 5) cod. proc. civ. Nullità della sentenza per violazione degli artt. 1272, 2643 e 2699 c.c. in relazione all’articolo 360, comma 1, numeri 3) e 5) cod. proc. civ. Nella prospettazione del ricorrente, natura sostitutiva non può essere riconosciuta ai diversi atti susseguitisi nel tempo, quanto piuttosto integrativa : più precisamente, l’atto pubblico non riproduce le clausole delle precedenti transazioni contenute nelle due scritture private: esso ha ad oggetto la sola divisione del patrimonio ereditario di COGNOME NOME e COGNOME NOME, attraverso l’attribuzione a i sei coeredi delle quote di eguale valore. La clausola n. 12), invece, riproduttiva della
precedente clausola n. 17) contenuta nella scrittura privata del 03.02.2001, si riferisce al contratto di espromissione (non già accollo) intervenuto tra NOME COGNOME e NOME COGNOME con il quale quest’ultima, ai sensi dell’art. 1272 cod. civ., s i era spontaneamente assunta il debito che i NOME NOME, aventi causa di COGNOME NOME, avevano contratto nei confronti del COGNOME, così lasciando fuori dalla massa ereditaria i proventi della vendita simulata intercorsa il 07.12.1983 tra la dante causa dei NOME COGNOME e la società acquirente RAGIONE_SOCIALE
1.1. Il motivo è inammissibile, in quanto punta a censurare l’interpretazione di un atto negoziale che, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità, oltreché nell ‘ ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui all’art. 1362 e segg. cod. civ. censurabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., anche nell’ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. o di motivazione omessa o illogica, ossia non idonea a consentire la ricostruzione dell’ iter logico seguito per giungere alla decisione (cfr., ex multis : Cass. Sez. L, Sentenza n. 10745 del 04/04/2022, Rv. 664334 -02; Cass Sez. 2, Ordinanza n. 40972 del 2021, che conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14355 del 14/07/2016, Rv. 640551 -01 ; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15603 del 04/06/2021 – Rv. 661741 – 01; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9996 del 10/04/2019 – Rv. 653577 – 01).
Nel caso di specie, la Corte distrettuale ha fatto corretta applicazione dei principi ermeneutici espressi dagli artt. 1362 ss. cod. civ. (ricerca della volontà delle parti attraverso l’interpretazione letterale e sistematica degli atti e del comportamento delle parti), sì da
giungere a conclusioni plausibili. Il presunto credito del COGNOME, derivante dalla vendita di un immobile effettuata da NOME COGNOME i cui proventi mai sono entrati nella massa ereditaria, a giudizio della Corte territoriale deve ritenersi soddisfatto attraverso l’attribuzione in suo favore della quota indicata nell’atto pubblico. Infatti, nelle scritture private antecedenti all’atto pubblico mai i NOME COGNOME avevano riconosciuto il debito nei confronti del COGNOME: tale debito sarebbe insorto solo nel caso in cui l’accordo diretto alla divisione consensuale in quote paritarie dell’intero patrimonio immobiliare dei danti causa non fosse stato raggiunto. La successiva stipulazione dell’atto pubblico , con il quale tutti e sei gli eredi hanno accettato lo scioglimento della comunione rilasciandosi reciproca quietanza a saldo, ha impedito l’insorgere del debito futuro rispetto al quale era stata sottoscritta dalle parti la promessa di accollo contenuta nelle scritture private. Secondo il ricorrente, invece, l’intenzione delle par ti che emergerebbe dalle scritture private (e dalla clausola n. 12) de ll’atto del 05.05.2005 in particolare) sarebbe quella di stigmatizzare un contratto di espromissione in virtù del quale, poiché i terreni oggetto della clausola non sarebbero stati conferiti nella massa dividenda, NOME COGNOME si assunse spontaneamente il debito che gli eredi di NOME COGNOME avevano nei confronti di NOME COGNOME. Tanto vale a chiarire che: a) la seconda scrittura privata non sostituisce la prima, semmai la integra; b) di conseguenza, neanche l’atto pubblico sostituisce la seconda scrittura privata, avendo per oggetto la sola divisione del patrimonio ereditario dei NOME NOME e NOME COGNOME.
1.2. Rilevato che il ricorrente, in seno al presente motivo, non deduce né la violazione dei canoni ermeneutici, né la mancanza o manifesta illogicità della motivazione sul punto, la censura si risolve
nella sollecitazione di una lettura alternativa degli elementi istruttori, che non può trovare ingresso in sede di legittimità.
Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1272, 1325, 1346 e 1418 cod. civ., in relazione all’articolo 360, comma 1, n n. 3) e 5) cod. proc. civ. Si fa valere l’errore compiuto dal giudice di Appello per aver dichiarato la nullità dell’obbligazione assunta da NOME COGNOME per indeterminatezza dell’oggetto. Il giudice, afferma il ricorrente, ha confuso l’ambito operativo dei due requisiti essenziali che devono alternativamente contraddistinguere l’oggetto del contr atto o, per analogia, la prestazione a cui si impegna un soggetto obbligato, ossia quelli della determinatezza e della determinabilità. Il riferimento, nei punti 17) e 12) delle due scritture private di cui si discute, è ad un progetto redatto il 28.05.2001 da due architetti su incarico dei sei eredi, per l’edificazione di un complesso residenziale, nel quale i vari immobili (le cui quote sarebbero state attribuite ai sei eredi in un momento successivo: punto 4) scrittura privata del 03.02.2001) avrebbero dovuto avere (e di fatto hanno avuto) caratteristiche standard . E’ questo progetto che identifica l’oggetto (dunqu e determinabile) del negozio di attuazione dell’espromissione. In altri termini, dalle clausole 17) e 12) delle due scritture private emergerebbero due diverse transazioni: il contratto di espromissione liberatorio, il cui oggetto è rappresentato dal corrispettivo, pro quota , della vendita del 1983 mai entrata nella massa ereditaria, e la cui causa è riferibile alla ricostituzione della quota di eredità dell’odierno ricorrente; il negozio di attuazione del contratto di espromissione, il cui oggetto è rappresentato dal trasferimento dei tre immobili al COGNOME. Pertanto, anche nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse riconosciuta l’indeterminatezza della prestazione a cui si era obbligata
NOME COGNOME COGNOME, comunque nessun dubbio può sussistere sulla validità del contratto di espromissione, fonte dell’obbligo dell’odierna controricorrente.
2.1. Il motivo è inammissibile. Avendo il Collegio rigettato il primo motivo di ricorso, ed avendo la Corte d’Appello condannato l’odierno ricorrente sulla base di una «doppia ratio» (nullità della clausola n. 12) della scrittura privata del 05.05.2005 per indeterminatezza dell’oggetto), l’eventuale accoglimento de l secondo mezzo non porterebbe comunque alla cassazione della sentenza. Questa Corte, infatti, ha in più occasioni affermato che: «Nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione della sentenza, “in toto” o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni che autonomamente l’una o l’altro sorreggano. Ne consegue che è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perché il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato (Cass. Sez. U, Sentenza n. 16602 del 08/08/2005, Rv. 582945 -01, conf. da: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2811 del 08/02/2006, Rv. 586593 -01; Cass. Sez. U, Sentenza n. 10374 del 08/05/2007, Rv. 596410 – 01).
Il Collegio rigetta il ricorso, liquida le spese secondo soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore della controricorrente, che liquida in €5 .000,00 per compensi, oltre €200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda