Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29193 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29193 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20370/2022 R.G. proposto da :
COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME in proprio;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE (già denominata RAGIONE_SOCIALE e incorporante la RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege in ROMAINDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato NOME COGNOME;
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE;
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di BOLOGNA n. 584/2022, depositata il 14/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -Con ricorso affidato a quattro motivi, l ‘ AVV_NOTAIO. NOME COGNOME e l ‘ AVV_NOTAIO hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Bologna, resa pubblica in data 14 marzo 2022, che ne rigettava il gravame avverso la decisione del Tribunale di Parma che li aveva condannati, solidalmente, al pagamento della somma di euro 5.000,00 e della somma di euro 3.000,00 -oltre interessi legali -rispettivamente in favore della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, rigettando, altresì, la domanda di manleva proposta dal RAGIONE_SOCIALE nei confronti della compagnia RAGIONE_SOCIALE, poi RAGIONE_SOCIALE
1.1. -Le società attrici avevano agito per il risarcimento dei danni da lesione della loro reputazione per le affermazioni [in particolare: ‘ dalle produzioni processuali della RAGIONE_SOCIALE è emerso che molti dipendenti della società convenuta nel periodo lavorativo dell ‘ Ing. COGNOME fossero in realtà stati assunti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, malgrado operassero con vincolo di subordinazione con orari tipici del rapporto di lavoro dipendente ‘ -fosse da ‘ presumere che l ‘ azienda possa essere solita utilizzare strumenti contrattuali simulati al fine di eludere parzialmente gli oneri contributivi ‘ -‘ RAGIONE_SOCIALE (il cui capitale sociale era interamente di proprietà di RAGIONE_SOCIALE) era creata solo fine di tentare di eludere i rigidi vincoli
della l. 300/1970 ‘], reputate diffamatorie e contenute nello scritto redatto il 30 agosto 2010 dall ‘ AVV_NOTAIO nell ‘ interesse dell ‘ ing. COGNOME -avendo quest ‘ ultimo instaurato, dinanzi al giudice del lavoro di Parma, una causa di impugnativa del licenziamento intimatogli dalla RAGIONE_SOCIALE -che veniva notificato a 66 collaboratori e dipendenti delle società attrici, alla RAGIONE_SOCIALE e all ‘ RAGIONE_SOCIALE.
2. -La Corte territoriale, a fondamento della decisione (e per quanto ancora rileva in questa sede), ha osservato: a ) la redazione e la notificazione dell ‘atto ‘per cui è causa’ non trova ‘giustificazione idonea’ nella «asserita ‘precipua garanzia’ a vantaggio dei convenuti e dei lavoratori sulla base di un ipotetico accertamento che avrebbe dovuto essere esercitato dall ‘ RAGIONE_SOCIALE»; b ) pur volendo prescindere dal fatto che le società convenute nel giudizio lavoristico avevano spontaneamente adempiuto all ‘ ordine di esibizione rivolto all ‘ RAGIONE_SOCIALE di produrre l ‘ elenco dei lavoratori impiegati presso le medesime compagini sociali, ‘il documento redatto non può essere considerato atto processuale o endoprocessuale non essendovi stato alcun ordine o, comunque, autorizzazione giudiziaria alla notifica dello stesso’, rappresentando una iniziativa del COGNOME diretta ‘a palesemente denigrare le società …, non ravvisandosi alcuna utilità all’ interno del procedimento dell ‘ atto come redatto, il cui contenuto è sicuramente oltraggioso’; b.1 ) ‘la volontà denigratoria del contenuto dell’atto’ emerge dal fatto che «si ipotizza la creazione di una società fittizia volta ad evitare il raggiungimento del limite numerico previsto per l ‘ applicazione della tutela reale nei licenziamenti e l ‘ utilizzazione di contratti c.d. ‘co.co.co.’ al fine di eludere la normativa in tema di assunzioni a tempo indeterminato», avendo poi il giudice del lavoro «rigettato la domanda del COGNOME volta ad accertare ‘la natura interposta delle società RAGIONE_SOCIALE»; c ) l ‘ atto per cui è causa non assume ‘valenza di atto di indagine difensiva ai sensi dell ‘ art. 327 bis c.p.p.’, mancando degli ‘specifici avvisi e
avvertimenti previsti dalla norma richiamata’; d ) non sono applicabili le scriminanti di cui agli artt. 598 c.p.p. e 51 c.p., in quanto ‘non è ravvisabile né un motivo logico o giuridico per cui l ‘ atto non autorizzato sia stato non solo redatto ma addirittura notificato a 66 destinatari, né qualsivoglia proporzionalità, oltretutto sulla base della decisione assunta dal giudice del lavoro che ha rigettato la domanda di interposizione fittizia’; e ) le prove orali volte a provare la ‘veridicità’ delle espressioni usate nel documento «non sono state correttamente ammesse poiché ‘relative a circostanze non specifiche e irritualmente capitolate quale domanda aperta’» e ancora inammissibili in quanto richiedono una ‘valutazione testimoni del corretto inquadramento dell ‘attività lavorativa dei dipendenti’; f ) quanto al dolo -da reputarsi di tipo ‘generico’ nel reato di diffamazione -, esso è ‘evidente’ nella volontà di ‘unicamente recare pregiudizio alle società appellate non essendovi … alcuna valida ragione affinché l ‘ atto fosse redatto e notificato ai molteplici destinatari non facenti parti del processo’.
-Resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, nuova denominazione della RAGIONE_SOCIALE, incorporante la RAGIONE_SOCIALE, mentre non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimata RAGIONE_SOCIALE
-Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell ‘ art. 360, primo comma, n. 3 ‘o’ 4, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 88 e 89 c.p.c., 598, secondo comma, c.p., 2909 c.c., per aver la Corte territoriale, pur avendone ‘tenuto conto quale ragione di inibitoria della sentenza di prime cure’ (là dove con ordinanza del 20.4.2018 assumeva -‘salva più approfondita valutazione in
sede di decisione’ -come ‘meritevole di approfondimento’ il motivo di appello sulla ‘competenza ex art. 89 c.p.c.’), omesso di pronunciarsi ‘sul profilo di gravame rappresentato dalla eccezione di incompetenza funzionale del giudice ex adverso adito in prime cure’, giacché la domanda risarcitoria avrebbe dovuto essere formulata ai sensi degli artt. 88 e 89 c.p.c. nell ‘ ambito del giudizio (iscritto al R.G.N. 471/2009) per impugnativa del licenziamento promosso da esso COGNOME dinanzi al Tribunale di Parma-giudice del lavoro, che non si è mai pronunciato sull ‘ istanza di stralcio del documento, così da rigettarla implicitamente con effetti di giudicato.
1.1. -Il motivo è infondato.
Non è in discussione il principio, consolidato (tra le tante: Cass. n. 3272/1975; Cass. n. 16121/2009; Cass. n. 20593/2012), secondo il quale competente ad accertare e liquidare il danno, anche non patrimoniale, derivante dall ‘ uso di espressioni offensive contenute negli atti del processo, ai sensi dell ‘ art. 89 c.p.c., è di norma lo stesso giudice dinanzi al quale si svolge il giudizio nel quale sono state usate le suddette espressioni, salvo che tale giudice non possa, o non possa più, provvedere con sentenza sulla domanda di risarcimento.
Con la precisazione che l ‘ istituto che viene in rilievo non è quello della competenza funzionale del giudice della causa, bensì della (im)proponibilità della domanda risarcitoria dinanzi alla medesima autorità giudiziaria (Cass. n. 3272/1975, citata); ciò che verrebbe a determinare, in caso di proposizione davanti a giudice diverso, un error in procedendo , rilevabile anche d ‘ ufficio in questa sede di legittimità, ove sul punto (come nella specie) non si sia formato giudicato.
Tuttavia, affinché la norma dell ‘ art. 89 c.p.c. possa trovare applicazione, le espressioni offensive devono essere presenti (per quanto rileva nella presente controversia) in atti del processo, o –
come recita la norma processuale in questione -‘(n)egli scritti presentati … davanti al giudice’.
L ‘ enunciato -alla luce di condivisibile orientamento di questa Corte (Cass. n. 5385/1990; Cass. n. 7527/2001) -va inteso nel senso di atto del processo portato alla conoscenza del giudice con i mezzi ed i modi fissati dal codice di rito; sicché, allorquando l ‘ esame dell ‘ atto è precluso per ragioni di rito è escluso che possano valutarsi l ‘ attinenza delle espressioni asseritamente offensive all ‘ oggetto della causa e la loro collocazione funzionale nell ‘ ambito del contesto difensivo e, quindi, anche la risarcibilità del danno, salva la rilevanza in altra sede dei contegni denunciati.
In particolare, come evidenziato dalle pronunce sopra richiamate (e segnatamente da Cass. n. 5385/1990), l ‘ espressione scritto ‘presentato’ deve intendersi ‘nel senso che l’ ambito di operatività della norma non include qualsiasi documento al quale le parti (od i difensori) abbiano assegnato la funzione di atto del processo, inserendolo in qualche modo fra le carte di causa, ma soltanto quello idoneo a svolgere tale funzione, in quanto portato alla cognizione del giudice con i mezzi ed i modi all ‘ uopo fissati dal codice di rito’.
È questa un ‘ interpretazione che si impone non solo in forza del dato letterale della disposizione ‘dato che presentazione vuol dire produzione (cioè allegazione in conformità con le regole del processo)’ -, ma anche ‘dal suo coordinamento con i principi generali del dibattito civile, i quali non ammettono un ‘ indagine del giudice sul contenuto di atti che non abbiano acquisito la natura di atti processuali, e che, quindi, rimanendo al di fuori del contraddittorio, debbano essere ignorati’.
In quest ‘ ottica si colloca, del resto, la finalità dell ‘ art. 89 c.p.c., che ‘è quella di assicurare l’ osservanza del dovere di lealtà e correttezza nel processo’ (art. 88 c.p.c.), per cui ‘una sua applicazione rispetto a contegni connessi od indirettamente riferibili
alla contesa, ma non valutabili (per ragioni di rito) ai fini della definizione della medesima, mal si concilierebbe con la suddetta esigenza’, fatto salvo, ovviamente, il rilievo che lo scritto asseritamente offensivo possa assumere in altra sede, legittimando, quindi, un ‘ autonoma azione giudiziaria.
Nella specie, la Corte territoriale (cfr. sintesi al § 2 dei ‘Fatti di causa’ e pp. 3/4 della sentenza di appello), come già aveva ritenuto il Tribunale di Parma con la sentenza n. 1295/2017 (al quale atto la Corte, in ogni caso, ha accesso in ragione della natura processuale del vizio denunciato), ha escluso che l ‘ atto redatto dall ‘ AVV_NOTAIO, nell ‘ interesse del COGNOME, e notificato a 66 collaboratori/dipendenti delle società convenute, oltre che all ‘ RAGIONE_SOCIALE e alla RAGIONE_SOCIALE, potesse ‘essere considerato atto processuale o endoprocessuale non essendovi alcun ordine o, comunque, autorizzazione giudiziale alla notifica dello stesso’, là dove, inoltre, all ‘ ordine di esibizione disposto dal Tribunale del lavoro nei confronti dell ‘ RAGIONE_SOCIALE, con ordinanza del 29 luglio 2010, avevano già adempiuto spontaneamente le società convenute dal RAGIONE_SOCIALE.
Del resto, in termini ancor più netti si era espresso il Tribunale in primo grado, negando -come gli stessi ricorrenti evidenziano (p. 10 del ricorso) -l ‘appartenenza di detto atto ‘al novero degli atti processuali tipizzati’, trattandosi di ‘memoria non autorizzata dal giudice non giustificata da una finalità difensiva, attesa la già intervenuta preclusione processuale nel giudizio pendente (rito lavoro) della facoltà delle parti di indicare nuovi punti di prova e nuovi testi’.
E i rilievi evidenziati -atto non autorizzato e depositato tardivamente, oltre le preclusioni istruttorie -non sono affatto contestati dagli stessi ricorrenti.
Né, infine, è ravvisabile alcun giudicato sull ‘ appartenenza dell ‘ atto del 30 agosto 2010 alla causa di impugnativa di licenziamento promossa a suo tempo dal COGNOME -ossia, quale
‘scritto presentato … davanti al giudice’ -, giacché il Tribunale di Parma-giudice del lavoro, con la sentenza n. 449/2012, non si è pronunciato sul punto e non è dato desumere una pronuncia implicita nei termini anzidetti, né sulla ritualità dell ‘ atto, in ragione del mero mancato stralcio dello stesso da quel processo.
Ed anzi, quanto alla mancanza di ritualità dell ‘ atto redatto il 30 agosto 2010 depone, sia pure implicitamente, la circostanza che il riscontro sui dati occupazionali delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE il giudice del lavoro li ebbe a desumere solo in riferimento alla documentazione prodotta dall ‘ RAGIONE_SOCIALE a seguito della richiesta di informazioni rivolta al medesimo Istituto con l ‘ ordinanza del 29 luglio 2010 (p. 9 della sentenza n. 449/2012).
Ne consegue, dunque, che la Corte territoriale non è incorsa in alcuna omessa pronuncia in ordine alla questione della proponibilità della domanda ai sensi dell ‘ art. 89 c.p.c., avendo, con motivazione affatto intelligibile e rispettosa del c.d. ‘minimo costituzionale’, escluso che detta norma potesse trovare applicazione nella presente controversia in ragione della natura non processuale o non endoprocessuale dell ‘ atto per cui è causa.
2. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell ‘ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 121, 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., 595 e 598 c.p., per aver la Corte territoriale erroneamente escluso che l ‘ atto per cui è causa ‘non potesse essere qualificato come processuale o comunque riconducibile allo ius postulandi , come tale idoneo a scriminare ex art. 598 c.p. le deduzioni assertivamente denigratorie rivolte nei confronti delle società RAGIONE_SOCIALE, ben potendo essere l ‘ atto stesso -ove in ipotesi non riconducibile a quelli processuali (per essere autorizzato dal giudice ‘ ex post con il mancato stralcio’) -‘considerato quale atto difensivo
stragiudiziale’, in quanto ‘elaborato e notificato dal difensore nell ‘interesse del proprio assistito’.
2.1. -Il motivo è infondato.
Lo è, anzitutto, per la ragione assorbente che l ‘ invocata esimente di cui all ‘ art. 598 c.p. non trova applicazione nel processo civile, sia perché la norma di cui all ‘ art. 89 c.p.c. è posteriore a quella del codice penale, sia soprattutto perché essa riguarda specificamente il giudizio civile, con la conseguenza che l ‘ ambito di applicazione del citato art. 598 c.p. resta limitato al processo penale e a quello davanti all ‘ autorità amministrativa (Cass. n. 1955/1969; Cass. n. 5991/1979; Cass. n. 1998/1979; Cass. n. 10916/2001).
Ciò posto, può essere ulteriormente osservato -ove si intendesse calare l ‘ esame del motivo di ricorso nel perimetro della pertinente portata applicativa dell ‘ art. 89 c.p.c. – che la doglianza con esso veicolata si scontra non solo con l ‘ interpretazione dell ‘enunciato ‘scritti presentati … davanti al giudice’ già innanzi evidenziata, ma si pone anche in contraddizione con la stessa realtà processuale prospettata dai ricorrenti, non potendo l ‘ atto del 30 agosto 2010, intervenuto nel corso del giudizio lavoristico, assumere quella valenza di atto preprocessuale, prodromico a successive iniziative legali, cui fanno riferimento i precedenti giurisprudenziali penali di questa Corte richiamati a sostegno della censura (Cass. pen. n. 1798/2006; analogamente, più di recente, Cass. pen. n. 24452/2019).
Ma ancor più rileva, questa volta in termini di scrutinio ulteriormente orientato all ‘ inammissibilità della doglianza, la considerazione che la condanna al risarcimento del danno prevista dall ‘ art. 89 c.p.c. è originata non solo dalla non inerenza delle frasi sconvenienti all ‘ oggetto della lite, ma anche dalla loro eccedenza rispetto alle esigenze della difesa (così Cass. n. 10916/2001, citata, che richiama anche Cass., S.U., n. 2579/1988). E la Corte
territoriale, confermando quanto già ritenuto dal primo giudice, ha accertato, in base ad un giudizio di merito insindacabile in questa sede, ‘alcuna utilità all’ interno del procedimento dell ‘ atto come redatto’ (cfr. sintesi al § 2 dei ‘Fatti di causa’ e pp. 4/5 della sentenza di appello).
– Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell ‘ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 327bis e 391ter c.p.p., per aver la Corte territoriale erroneamente escluso anche la natura di ‘atto di indagine difensiva, come tale ugualmente sorretto da jus postulandi e perciò idoneo ad essere scriminato ex art. 598 c.p.p.’.
I ricorrenti sostengono che l ‘ art. 327bis c.p.p. non postulerebbe per la ‘richiesta di dichiarazioni … alcuna formula sacramentale’, così da rendere necessario il rispetto delle formalità di cui all ‘ art. 391ter c.p.p. solo se il difensore avesse ritenuto di ‘acquisirne riscontro documentale’, là dove, peraltro, anche il difetto delle forme richieste dall ‘ art. 391ter c.p.p. ‘non toglierebbero all ‘ atto dignità ontologica, ma al massimo potrebbe dichiararsene la invalidità sul piano degli effetti con riferimento al processo penale e si tratterebbe, al più, di una nullità relativa di cui all ‘art. 181 c.p.p.’.
Inoltre, si assume che l ‘ accertamento del reato di cui all ‘ art. 2, commi 1 e 1bis , della legge n. 638/1983 ‘strettamente connesso con il thema decidendum ‘ del processo lavoristico, in quanto volto a dimostrare, ai fini del requisito dimensionale per l ‘ applicabilità della tutela reale nel licenziamento, che la RAGIONE_SOCIALE era società ‘interposta’.
3.1. -Il motivo è infondato.
Lo è, in via assorbente, in quanto, come già posto in rilievo in sede di scrutinio del motivo che precede, l ‘ esimente prevista dall ‘ art. 598 c.p. -sotto la cui lente avrebbe dovuto essere valutato (secondo la tesi dei ricorrenti) l ‘ atto asseritamente avente
natura di ‘indagine difensiva’ – non trova applicazione nel processo civile.
In ogni caso, la doglianza, per come prospettata, si palesa anche inammissibile in quanto, per un verso, non coglie appieno la ratio decidendi della sentenza impugnata e, comunque, per altro verso, è volta a criticare l ‘ apprezzamento del giudice del merito nella ricostruzione della quaestio facti .
La Corte territoriale, nel ritenere necessarie le formalità di cui all ‘ art. 391bis c.p.p. affinché l ‘ atto redatto dall ‘ AVV_NOTAIO potesse qualificarsi come atto di indagini difensive, ha, infatti, escluso che, nel caso, si vertesse in ipotesi di ‘acquisizione di notizie’ (ipotesi, quindi, non necessitante di ‘formule sacramentali’) e ciò in coerenza con quanto emergente da quell ‘ atto, che -come anche riportato in ricorso (p. 5) -era volto a chiedere ‘ai lavoratori destinatari’ un riscontro documentale (‘una accurata relazione’) su mansioni ed attività dagli stessi espletata durante il rapporto lavorativo con la RAGIONE_SOCIALE
Il giudice di appello ha, quindi, ritenuto che un siffatto contesto ‘rende palese che l’ atto non è stato redatto nell ‘ambito di indagini difensive’; convincimento che, come detto, i ricorrenti intendono superare suggerendo, inammissibilmente, una diversa lettura delle emergenze processuali.
4. – Con il quarto mezzo è denunciata, ai sensi dell ‘ art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 595, 43, 51 c.p. e 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., nonché, ai sensi dell ‘ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 187 c.p.c., per aver la Corte territoriale erroneamente ritenuto che, anche se estraneo al processo dinanzi al giudice del lavoro, l ‘ atto per cui è causa ‘integrasse il reato di diffamazione, difettandone i presupposti sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo’, non essendo ravvisabile ‘nella fattispecie concreta’ neppure il ‘dolo eventuale’ giacché
l ‘intenzione era solo quella di ‘pervenire ad una relazione ex art. 213 c.p.c. da parte dell ‘ RAGIONE_SOCIALE consapevole e veritiera rispetto alla reale natura dei rapporti di lavoro instaurati dalle società RAGIONE_SOCIALE con numerosi lavoratori’ e non essendo presente ‘(a)lcuna parola o affermazione … socialmente interpretabile come offensiva, considerato anche che nello stesso si deducono solo fatti veri’.
I ricorrenti sostengono, infine, che la Corte territoriale ha errato nel reputare inammissibile la prova orale, trattandosi di capitoli ‘pienamente ammissibili in relazione alle circostanze di fatto del tipo di mansioni espletate e del vincolo di subordinazione’.
4.1. -Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
4.1.1. – È inammissibile là dove censura l ‘ accertamento dei fatti integranti il reato di diffamazione e, comunque, la sussistenza dell ‘ illecito civile di lesione dell ‘ onore e della reputazione anche sotto il profilo della valenza offensiva delle espressioni utilizzate nell ‘ atto del 30 agosto 2010.
Varrà al riguardo rammentare che, in tema di risarcimento del danno per lesione dell ‘ onere e della reputazione, a causa di diffamazione, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l ‘ apprezzamento, in concreto, delle espressioni usate come lesive dell ‘ altrui reputazione costituiscono accertamenti di fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità (tra le tante, Cass. n. 6133/2018, Cass. n. 4543/2019, Cass. n. 18631/2022), se non, attualmente (ossia secondo la norma processuale nella specie applicabile ratione temporis ), negli stretti limiti dell ‘ omesso esame di fatto storico decisivo e discusso tra le parti, di cui all ‘ art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. ovvero di una motivazione al di sotto del c.d. ‘minimo costituzionale’, restando escluso un sindacato sulla sufficienza, logicità e contraddittorietà della motivazione stessa, alla stregua
della previgente formulazione del citato n. 5 dell ‘ art. 360 c.p.c. (Cass., S.U., n. 8053/2014).
La Corte territoriale ha motivato in modo affatto intelligibile, nel rispetto del c.d. ‘minimo costituzionale’, in ordine alla sussistenza degli elementi integranti la diffamazione in danno delle società attrici e sulla valenza diffamatoria delle espressioni in contestazione (cfr. § 2 dei ‘Fatti di causa’, cui si rinvia integralmente; pp. 4/6 della sentenza di appello), mentre le critiche dei ricorrenti prospettano l ‘ inadeguatezza del giudizio espresso dal giudice del merito, palesandosi, dunque, come doglianze estranee al paradigma del dedotto vizio di violazione di legge e, finanche, di quello di cui al vigente n. 5 dell ‘ art. 360 c.p.c., in ogni caso non denunciato in questa sede.
4.1.2. -È, infine, infondata la censura che lamenta l ‘ erroneità della declaratoria di inammissibilità della prova orale.
La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, ma che, dovendo vertere su ‘fatti’, non presenti connotati valutativi, e ciò al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un ‘ adeguata difesa (tra le molte: Cass. n. 8924/1997; Cass. n. 9547/2009; Cass. n. 18453/2015; Cass. n. 22254/2021).
La Corte territoriale ha motivato in armonia con l ‘ anzidetto principio di diritto, rilevando, oltre alla genericità degli articolati capitoli di prova (relativi ‘a circostanze non specifiche e irritualmente capitolate quale domanda aperta’), anche il loro carattere valutativo, richiedendosi ai testimoni una ‘valutazione … del corretto inquadramento dell ‘attività dei lavoratori dipendenti’ . Ciò che, del resto, trova conferma nei capitoli di prova trascritti in ricorso (pp. 36/37) e, segnatamente quanto al connotato valutativo della prova stessa, specialmente nel capitolo 1, con il quale era
richiesto di confermare, o meno, se ‘molti dipendenti della RAGIONE_SOCIALE‘, nonostante fossero stati assunti con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ‘operassero con vincolo di subordinazione e con orari tipici del rapporto di lavoro dipendente’.
-Il ricorso va, dunque, rigettato e i ricorrenti condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.
Non occorre provvedere alla regolamentazione di dette spese nei confronti della parte rimasta soltanto intimata.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.800,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza