Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28711 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28711 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9841/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria, in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante -intimato-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO ROMA n. 6469/2018 depositata il 15/10/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2024 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha stipulato in data 28 marzo 1996 un contratto di appalto con il RAGIONE_SOCIALE in nome e per conto della RAGIONE_SOCIALE. Nel corso del rapporto la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE denunciava di non avere potuto dare puntuale esecuzione ai lavori iniziati con ritardo e proseguiti con un ulteriore ritardo per varie circostanze tutte dovute a colpa della committente. In data 20 aprile 1998 le parti sottoscrivevano un atto integrativo del contratto d’appalto riducendo l’importo lavori a 21 miliardi di lire e stralciando le opere non eseguibili.
Il primo giudizio (R.G. n. 6081/1999) nasce dalla citazione con la quale COGNOME conveniva la RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE (nonché la BNL) e chiedeva dichiararsi la risoluzione ai sensi dell’art. 1454 c.c. sia dell’originario contratto di appalto sia del contratto integrativo, per inadempimento della committente e per quanto di ragione anche del RAGIONE_SOCIALE e delle altre convenute e il risarcimento dei maggiori danni, nonché il pagamento di alcune somme trattenute a titolo di penali per il ritardo; e in via subordinata pronunciarsi la risoluzione del contratto ex 1453 c.c. per inadempimento della committente. La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE proponeva domanda riconvenzionale, chiedendo dichiararsi la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1454 c.c. e in subordine ai sensi dell’art. 1453 c.c. per l’inadempimento della RAGIONE_SOCIALE e comunque di essere manlevata dal RAGIONE_SOCIALE.
Il secondo giudizio (R.G. n. 105780/1999) nasceva da una opposizione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto
ingiuntivo notificatole da RAGIONE_SOCIALE per il mancato pagamento di una fattura (n. 192). Il terzo giudizio (R.G. n. 107896/1999) nasceva invece da una citazione promossa dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la quale deduceva che dopo la notifica dell’atto di citazione introduttivo del primo giudizio aveva ricevuto una diffida da parte di RAGIONE_SOCIALE per il completamento dei lavori entro 7 giorni, e di aver introdotto un giudizio arbitrale come previsto dalle condizioni generali di contratto, ma che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva declinato la competenza arbitrale, sicché essa COGNOME agiva in giudizio per accertare l’inefficacia della risoluzione derivante dalla suddetta diffida intimata dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Il giudizio di primo grado si concludeva con il rigetto delle domande di risoluzione di diritto del contratto e della dichiarazione di risoluzione del contratto d’appalto e del successivo contratto integrativo per reciproci inadempimenti, accertati nella misura del 40% a carico di RAGIONE_SOCIALE e nella misura del 60% a carico di RAGIONE_SOCIALE condannando quest’ultima a corrispondere un milione e mezzo di euro alla RAGIONE_SOCIALE; l’opposizione al decreto ingiuntivo era respinta.
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello incidentale.
La Corte d’appello, sul rilievo che l’atto integrativo del 1998 aveva contenuto transattivo e con esso erano stati stralciati tutti i lavori ineseguibili circoscrivendo l’oggetto soltanto ai lavori che concretamente potevano eseguirsi, e che la COGNOME aveva rinunciato alle pretese derivanti dai contestati inadempimenti antecedenti, ha ritenuto che dovevano essere valutati soltanto i comportamenti a successivi a detto atto integrativo e non anche quelli precedenti; ha esaminato quindi i comportamenti delle parti anche alla luce della consulenza tecnica d’ufficio eseguita in primo grado e delle clausole contenute in detto atto integrativo ed è
giunta alla conclusione che l’inadempimento era totalmente a carico della RAGIONE_SOCIALE. Pertanto ha respinto le domande risarcitorie proposte da quest’ultima e ne ha accolto solo le domande restitutorie, dichiarando risolto il contratto per inadempimento di RAGIONE_SOCIALE. La Corte distrettuale ha respinto inoltre la domanda di risarcimento del danno proposta da RAGIONE_SOCIALE e condannato quest’ultima RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore di RAGIONE_SOCIALE della somma di € 69.733,25 oltre interessi (per restituzioni), condannando quindi la COGNOME alla restituzione di quanto pagato dalla RAGIONE_SOCIALE in esecuzione della sentenza di primo grado, detratta la suddetta cifra.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE affidandosi a sei motivi. Ha presentato controricorso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE E’ rimasto intimato il RAGIONE_SOCIALE. La ricorrente ha depositato memoria.
RITENUTO CHE
1.- Con il primo motivo del ricorso, suddiviso in tre paragrafi, si lamenta, in primo luogo, (par. a) la violazione del contraddittorio. La ricorrente lamenta che il giudice di secondo grado abbia deciso ritenendo determinante una ricostruzione storica e giuridica diversa rispetto a quella che ha formato oggetto di contraddittorio tra le parti; ha ritenuto infatti, solo in sede decisoria, che l’ambito temporale di indagine degli inadempimenti delle parti dovesse essere circoscritto al solo periodo successivo alla sottoscrizione dell’atto integrativo del 20 aprile 1998 escludendo totalmente il periodo precedente (dal contratto del 1996 all’atto integrativo). La parte deduce che non ha mai costituito oggetto del contendere fra le parti la circostanza -quindi pacificache l’esame dell’inadempimento contrattuale andasse condotto con riferimento all’intero periodo di svolgimento dell’appalto prima fase e seconda fase, tanto che la consulenza
tecnica è stata svolta sull’intero periodo. La decisione è stata quindi ‘a sorpresa’ senza preventiva sollecitazione del contraddittorio.
Si lamenta inoltre (par. b) l’omesso esame di fatto decisivo e in subordine l’errore di diritto. Secondo la parte ricorrente il giudice di secondo grado avrebbe omesso di considerare che l’art. 7 dell’atto integrativo prevedeva una rinuncia di COGNOME alle proprie riserve iscritte in corso d’appalto, giustificata esclusivamente dalla prosecuzione del rapporto contrattuale con RAGIONE_SOCIALE in virtù delle modifiche operate con l’atto integrativo predetto; in subordine ove non fosse ravvisabile l’omesso esame nell’operato del giudice, la relativa statuizione costituirebbe errore di diritto per avere il giudice di secondo grado erroneamente valutato la causa negoziale d’accordo integrativo ovvero che la risoluzione del contratto d’appalto così come modificato nell’accordo integrativo comporta la risoluzione automatica della transazione sulle riserve di cui all’art. 7
La ricorrente rileva che il giudice di secondo grado non ha considerato che era fatto pacifico acquisito al giudizio la circostanza che la rinuncia da parte di COGNOME alle riserve e la rideterminazione delle lavorazioni dell’appalto entrambe contenute nell’atto integrativo avrebbero dovuto essere considerate unitariamente, condividendo il medesimo presupposto causale e non avendo autonomia negoziale individuale.
Infine (par. c) subordinatamente ai primi due (sub) motivi si deduce la falsa applicazione dell’art. 1455 c.c. laddove la Corte d’appello ha escluso la valutazione della gravità dell’inadempimento di RAGIONE_SOCIALE per avere COGNOME rinunciato al risarcimento del danno con l’atto integrativo. La parte deduce che con la clausola n. 7 dell’atto integrativo ha rinunciato semplicemente al risarcimento del danno conseguente alla condotta
inadempiente; questa rinuncia non comporta però la irrilevanza di detto comportamento.
2.- Il motivo è inammissibile.
In primo luogo, quanto alla dedotta violazione del contraddittorio, si osserva che la vicenda è stata esaminata così come ricostruita in primo grado. La Corte ha considerato il fatto, dedotto dalle parti, che il contratto originario era stato stipulato nel 1996 e che vi era un periodo precedente all’atto integrativo in cui si contestavano inadempimenti, ma l’ha ritenuto irrilevante in ragione della natura transattiva dell’atto integrativo del 1998. Non vi è quindi alcuna violazione del contraddittorio perché tutti i fatti dedotti sono stati esaminati ed alcuni sono stati ritenuti rilevanti ai fini di accertare l’inadempimento mentre altri non rilevanti. Si tratta quindi di una valutazione diversa da quella auspicata dalla parte, sulla base di considerazioni rese in punto di diritto, e non già dell’inserimento di fatti nuovi nel processo. Il contraddittorio si sollecita sui fatti e non sulle valutazioni giuridiche o sulle questioni di mero diritto (Cass. n. 822 del 09/01/2024).
Inammissibile anche la censura di omesso esame di fatto decisivo con la quale si propone in realtà una richiesta di rivalutazione della interpretazione del contratto e dell’atto integrativo così come resa dal giudice di primo grado; per giurisprudenza costante, la denuncia del vizio ex art 360 n. 5 c.p.c. non può consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice predetto individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014); mentre alla Corte di cassazione non è conferito il potere di riesaminare e
valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti (cfr. Cass. n. 30878 del 2023).
La censura è inammissibile anche sotto il profilo del preteso errore di diritto, posto che l’interpretazione del contratto spetta al giudice del merito, e il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. 9461 del 09/04/2021). Nella specie non viene indicato quale criterio ermeneutico legale sarebbe stato violato se non parlando, genericamente, di evidenza e di fatto pacifico; l’interpretazione del contratto tuttavia non è un fatto ma è una valutazione giuridica che, come sopra detto, spetta al giudice di merito.
Inammissibile di conseguenza anche la diversa interpretazione che la parte propone della clausola n. 7. La Corte d’appello ha ritenuto (pag. 46/47) che con detta clausola le parti abbiano rinunciato alle pretese aventi fondamento nel periodo di esecuzione del contratto antecedente all’atto integrativo, ‘quale corollario’ di una complessiva modificazione del contratto , avendo le parti preso atto che una parte dei lavori non erano eseguibili e avendole stralciate circoscrivendo l’oggetto dei lavori e prevedendo
nuove scadenze contrattuali. Questa è la ragione per la quale la Corte ritiene che i precedenti comportamenti siano irrilevanti ai fini di valutare l’adempimento e cioè perché in tal senso si era espressa la volontà delle parti. Rispetto a queste affermazioni la parte si limita alla deduzione, peraltro intrinsecamente contraddittoria, di avere rinunciato al risarcimento del danno da inadempimento facendo salva la ‘rilevanza’ dell’inadempimento, così proponendo una unilaterale diversa interpretazione del contenuto della clausola già esaminata e valutata dal giudice del merito.
3.Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la 2 violazione e falsa applicazione dell’articolo 1458 c.c.. Parte ricorrente lamenta l’errore della Corte d’appello nella parte in cui ha ritenuto non dovuta in favore di COGNOME la somma da quest’ultima corrisposta alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a titolo di penale contrattuale per inadempimento a mezzo di escussione di fideiussione bancaria, nonostante la pronunciata risoluzione del contratto d’appalto e dunque in violazione delle norme di cui all’art. 1458 c.c. La ricorrente critica la sentenza nella parte in cui pur pronunciando la risoluzione del contratto per grave inadempimento di COGNOME, ha respinto la domanda di restituzione della somma incassata da RAGIONE_SOCIALE a titolo di penale (escutendo la BNL, fideiussore) considerandola da un lato una domanda tardivamente introdotta e cioè con la memoria 183 c.p.c. dall’altro una conseguenza della dichiarazione di inadempimento di COGNOME.
Secondo la ricorrente ha errato la Corte territoriale perché nel momento in cui essa ha pronunciato la risoluzione del contratto tutte le prestazioni eseguite dalle parti in costanza di rapporto restano prive di causa; la penale è diretta a rafforzare il vincolo contrattuale e quindi è geneticamente e funzionalmente dipendente dalle sorti del vincolo; il venir meno del contratto per effetto della sua risoluzione ha quindi un effetto restitutorio
immediato e pertanto andava restituita anche la penale. Osserva che la sentenza impugnata si è limitata a ritenere che il diritto a trattenere la penale sia una conseguenza della risoluzione per inadempimento disapplicando così la disciplina di cui all’art. 1458 c.c. circa gli effetti retroattivi della pronuncia di risoluzione. Deduce che la giurisprudenza citata dalla Corte d’appello, in ordine alla cumulabilità della penale pattuita per il ritardo con la risoluzione del contratto (salvo lo scomputo ove il cumulo determini un ingiustificato arricchimento per il creditore) non è pertinente perché relativa alla penale del ritardo e non per l’inadempimento. Osserva inoltre che la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è stata rigettata e che comunque RAGIONE_SOCIALE non ha mai formulato domanda subordinata di pagamento dell’importo escusso ovvero del maggior danno rispetto a quello liquidato nella predetta clausola penale, essendosi sempre limitata a chiedere il risarcimento del danno da inadempimento quantificato nella somma di euro 3.215.000.
4.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione dell’art. 183 c.p.c. Parte ricorrente deduce che ha errato la Corte d’appello nella parte in cui ha ritenuto tardivamente formulata la domanda di restituzione della penale contrattuale di cui al motivo 2, in quanto ha omesso di considerare che la stessa derivava da un giudizio cautelare in corso di causa rispetto al quale il giudice può avere competenze esclusivamente laddove la domanda cautelare non costituisca una mutatio libelli . Deduce di avere inserito nella memoria ex art 183 c.p.c. ( ratione temporis vigente) la richiesta di accertare e dichiarare l’illegittimità della escussione della fideiussione bancaria da parte di RAGIONE_SOCIALE per l’effetto ordinarne la restituzione in esito alla procedura cautelare da essa stessa introdotta in corso di causa; ciò in quanto in corso di causa la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avrebbe escusso la banca ed essa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
aveva proposto una domanda cautelare di inibitoria introducendo nel giudizio la questione afferente all’escussione della garanzia, questione che ‘ seppure differente da quelle articolate nell’atto di citazione coinvolgeva le medesime parti e non mutava la causa petendi del giudizio’ . Osserva che la domanda cautelare è introdotta in corso di causa non è stata ritenuta inammissibile e quindi costituiva una emendatio libelli e non una mutatio libelli non modificando le domande di merito.
5.- I due predetti motivi vanno esaminati congiuntamente, attesa la loro stretta connessione.
La parte rileva che la domanda riguardante il rimborso delle somme incassate dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE tramite escussione della BNL per la garanzia prestata (e restituite da COGNOME alla banca) è stata respinta per due ragioni: in primo luogo perché ritenuta tardivamente introdotta e cioè con la memoria ex art. 183 c.p.c. e in secondo luogo perché la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE poteva legittimamente trattenere la penale in conseguenza della risoluzione per inadempimento. Può convenirsi con la parte che la domanda di restituzione delle somme incassate in virtù di una garanzia prestata come da contratto costituisca, nel giudizio di risoluzione per inadempimento del medesimo contratto, una emendatio libelli e non una mutatio libelli , a maggior ragione ove sia stata oggetto di domanda cautelare; quindi la questione poteva essere dedotta con la memoria ex art 183 c.p.c., ma deve osservarsi che la Corte di merito, pur argomentando sulla tardività di detta domanda l’ha poi esaminata nel merito, respingendola. Rispetto a questa statuizione, la censura della parte è inammissibile, in quanto non si confronta con la ratio decidendi .
In primo luogo, si osserva che la parte ricorrente deduce in questa sede che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE abbia escusso la banca, in attuazione della clausola di cui all’art 22 della condizioni generali di
contratto, a titolo di penale, il che è contestato dalla controparte; inoltre la stessa clausola 22 delle condizioni generali di contratto che la ricorrente trascrive a pag. 26 del ricorso, prevede una pluralità di ipotesi di escussione ‘ a soddisfazione di quanto dovuto alla committente a titolo di penale per ritardata ultimazione ‘, nonché per la restituzione di ‘ maggiori somme che esso affermi di aver pagato in più durante lo svolgimento dei lavori in confronto a quanto risultante dalla contabilità finale’ e per ‘ inesatta esecuzione’.
Si tratta di un quindi di una garanzia, per come descritta in contratto, che copre più ipotesi e rispetto alla avvenuta escussione la Corte d’appello si è pronunciata non tanto sulla legittimità dell’escussione, quanto sul fatto che queste somme non dovevano essere restituite, dato l’inadempimento dell’appaltatore e che doveva essere rigettata la domanda volta a fare dichiarare l’illegittima applicazione della penale da ritardo in quanto essa si può cumulare con la domanda risarcitoria. Così argomentando, la Corte d’appello ha fatto applicazione del principio enunciato da questa Corte di legittimità secondo cui l’art. 1383 c.c. vieta il cumulo tra la domanda della prestazione principale e quella diretta ad ottenere la penale per l’inadempimento, ma non esclude che si possa chiedere tale prestazione insieme con la penale per il ritardo e, nella ipotesi di risoluzione del contratto, il risarcimento del danno da inadempimento e la penale per la mancata esecuzione dell’obbligazione nel termine stabilito ovvero, cumulativamente, la penale per il ritardo e quella per l’inadempimento, salva, nel caso di cumulo di penale per il ritardo e prestazione risarcitoria per l’inadempimento, la necessità di tenere conto, nella liquidazione di quest’ultima, della entità del danno ascrivibile al ritardo che sia stato già autonomamente considerato nella determinazione della
penale, al fine di evitare un ingiusto sacrificio del debitore (Cass. n. 27994 del 31/10/2018).
Queste argomentazioni si saldano poi con quanto esposto alle pagine 62 e 63 della sentenza, laddove si dice che si rigetta la domanda di danno avanzata dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nonostante la dichiarazione di inadempimento esclusivo da parte di COGNOME, perché le voci di danno in ipotesi riconoscibili alla RAGIONE_SOCIALE (secondo il consulente d’ufficio) andavano invece calcolate tenendo conto che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva escusso la garanzia a prima richiesta rilasciata dalla BNL e aveva già in precedenza applicato a RAGIONE_SOCIALE una penale da ritardo (la penale intermedia).
Si deve tenere conto infatti che risulta dagli atti di causa (v. anche motivo 4) che era stata applicata una penale ‘intermedia’ per ritardata ultimazione dei lavori’ già prima dell’inizio del giudizio, tant’è vero che come afferma controricorrente a pagina 33 del ricorso già con le conclusioni rassegnate con la citazione introduttiva del giudizio la COGNOME chiedeva di accertare e dichiarare l’illegittima applicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori.
Da tutto ciò si evince che -quale che sia la ragione per cui in corso di causa la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha escusso la garanzia- la Corte di merito ha ritenuto legittimo che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE trattenesse le somme escusse a titolo di danno per l’inadempimento, cumulandole con la penale già riscossa per il mancato rispetto dei termini; e che per questa ragione poteva rigettarsi la domanda di risarcimento del maggior danno da essa avanzata, o meglio non pronunciare condanna poiché che il danno era già stato interamente compensato dai due strumenti di cui sopra (‘non potendo la parte chiedere il risarcimento di danni che hanno trovato un ristoro per altre vie ‘ v. pagina 63 della sentenza impugnata).
La censura pertanto, oltre che priva di specificità e riferimenti adeguati allo svolgimento della vicenda processuale, non si confronta adeguatamente con le ragioni decisorie.
6.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1458 c.c.. La parte ricorrente deduce che la sentenza impugnata deve essere cassata nella parte in cui ha ritenuto non dovuta in suo favore la somma trattenuta sul corrispettivo a titolo di penale contrattuale per il ritardo nonostante la pronuncia di risoluzione del contratto d’appalto. Osserva che ha errato la Corte a ritenere sic et simpliciter che l’esclusività dell’inadempimento di COGNOME costituisca una ragione di non meritevolezza della sua pretesa restitutoria nonostante l’art. 1453 c.c. faccia sorgere gli obblighi restitutori delle prestazioni ricevute indipendentemente dall’inadempimento; ciò è un fatto pacifico e incontestato in quanto la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha applicato la penale intermedia dal ritardo trattenendo dal compenso dovuto a COGNOME l’importo di lire di euro 950.000. Osserva che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non ha domandato la liquidazione di alcun danno da ritardo e ha visto rigettata la propria unica domanda risarcitoria generale per l’inadempimento e quindi non si poteva cumulare la penale dal ritardo con un risarcimento del danno da inadempimento che è stato respinto per mancanza di prova
7.- Il motivo è inammissibile.
Anche in questo caso la parte non si confronta con la ragione decisoria. La domanda di risarcimento del danno è stata respinta non per totale mancanza di prova, ma perché si è ritenuto che il danno fosse già stato compensato tramite le somme che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva incassato a titolo di penale intermedia e con l’escussione di garanzia. Pertanto la Corte d’appello ritenendo l’inadempimento della appaltatrice ha respinto (solo) la domanda di risarcimento del maggior danno, rispetto a quello che era stato
compensato ‘per altre vie’. Quanto al resto si deve osservare non si tratta qui di questioni restitutorie, e cioè di prestazioni che devono essere restituite come effetto della risoluzione del contratto, ma di questioni risarcitorie che conseguono -come correttamente ha ritenuto la Corte di merito- alla dichiarazione di inadempimento a totale carico della COGNOME.
8.- Con il quinto motivo del ricorso si lamenta la violazione dell’ art. 183 c.p.c. La RAGIONE_SOCIALE ricorrente deduce che la sentenza impugnata deve essere cassata nella parte in cui ritenuto nuova la domanda di restituzione di somme trattenute da controparte, formulata da COGNOME nella memoria ex art. 183 mentre essa invece non modificava il thema decidendum trattandosi di ‘somme aggiuntive’ per il medesimo titolo per cui essa aveva introdotto il giudizio monitorio poi riunito in fase di opposizione al giudizio principale. Secondo la ricorrente la domanda di pagamento non sarebbe nuova, in quanto costituiva un aggiornamento della domanda introdotta nel giudizio di ingiunzione riunito in fase di opposizione al giudizio portante e si trattava di una richiesta di ulteriori somme maturate in corso di causa per il medesimo titolo dedotto nel giudizio
9. -Il motivo è inammissibile.
La controparte contesta che non è specificata la ragione per cui la domanda costituirebbe un semplice aggiornamento della domanda introdotta con il decreto ingiuntivo e il rilevo è condivisibile.
Per quanto emerge dagli atti, con il ricorso per il decreto ingiuntivo si è chiesta la corresponsione delle trattenute operate da RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 22.8 delle CGC e cioè trattenute sui compensi a garanzia, somme che sarebbero state corrisposte al momento dell’accettazione provvisoria dei lavori; la corresponsione di queste somme era stata rifiutata dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
opponendo un controcredito. La domanda introdotta nella memoria ex art. 183 c.p.c. invece riguarda la restituzione di altre ritenute a garanzia nel frattempo maturate su non meglio specificati ‘ ulteriori lavori eseguiti’.
La stessa parte ricorrente (vedi pagina 34 del ricorso) dichiara trattarsi di un importo non ricompreso in quello già richiesto con ricorso per decreto ingiuntivo, di cui il diritto alla restituzione era maturato in corso di causa, ma senza precisare né quando né come sarebbero maturate queste somme.
Il motivo resta quindi confinato nella genericità, senza un adeguato inquadramento temporale, fondamentale al fine di valutare la tempestiva introduzione della domanda. Deve qui ricordarsi che in tema di ricorso per decreto ingiuntivo si configura una linea di corretta tempestività ai fini della introduzione, da parte dell’attore sostanziale che ha fruito del favor monitorio, di domande ulteriori o alternative: riversarle nella comparsa di risposta, e non attendere, qualora non vengano a rapportarsi a successive difese dell’opponente, di introdurle in sede posteriore (Cass. sez. un. n. 26727 del 2024).
10.- Con il sesto motivo del ricorso si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. La RAGIONE_SOCIALE ricorrente deduce che la sentenza impugnata è erronea nella parte in cui ha l’ha condannata a pagare le spese di giudizio in favore del RAGIONE_SOCIALE nonostante l’atto di appello fosse stato notificato solo ai fini della denuntiatio litis senza richiesta nei confronti del RAGIONE_SOCIALE senza mettere in discussione il capo della sentenza di primo grado che aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva.
11.- Il motivo è inammissibile.
La Corte d’appello, motivando in punto di spese, ha dato atto che la RAGIONE_SOCIALE, pur se non ha impugnato la statuizione di difetto di legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE, ha tuttavia riproposto la
domanda subordinata di cui al punto H) del foglio di precisazione conclusioni e cioè la domanda subordinata di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per fatto e colpa della committente; ed ha quindi ritenuto che sia pure in via subordinata la parte abbia instaurato un contenzioso anche con il RAGIONE_SOCIALE. Con questa ragione decisoria la parte ricorrente non si confronta e non specifica le ragioni per cui la domanda sub H) si dovesse intendere riferita solo alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Ne consegue il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore della parte costituita.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000,00 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 22/10/2024 nella camera di consiglio