Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 20414 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 20414 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 23/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 8710-2016 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del l’ Amministratore Unico e legale rappresentante AVV_NOTAIO NOME COGNOME (C.F. P_IVA), elettivamente domiciliata in Roma, al INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO; rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore dottAVV_NOTAIO NOME COGNOME, (P_IVA.F. P_IVA), elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e dife nde unitamente all’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso.
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, depositata in data 29.9.2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2023 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
1. La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 29.9.2015, in accoglimento di uno dei motivi dell’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza di primo grado, ha dichiarato l’ inefficacia, ai sensi dell’art. 64 l.fall., del contratto preliminare del 20.5.2008 col quale RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE avevano promesso in vendita alla società poi fallita le loro quote di partecipazione, ognuna del 50%, al capitale sociale di RAGIONE_SOCIALE e ha in conseguenza condannato ciascuna delle promittenti venditrici a restituire all’appellante la somma di euro 200.000, loro versata da COGNOME a titolo di caparra, in acconto sul maggior prezzo complessivo di euro 800.000 concordato, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
2. La corte del merito, premesso che la valutazione di gratuità deve essere compiuta con riguardo alla causa concreta del contratto, ovvero al fatto che il soggetto poi fallito ne tragga o meno un vantaggio, e rilevato che nel caso di specie il preliminare era stato stipulato a soli sei mesi dalla dichiarazione di fallimento di SAL, quando questa era già decotta, ed aveva comportato il pagamento alle due promittenti venditrici, a titolo di caparra, di ben 200.000 euro ciascuna, a fronte di un prezzo di acquisto complessivo di euro 800.000, ha osservato che l’operazione , in assenza di stipula del contratto definitivo, non aveva comportato alcun beneficio per la promissaria acquirente – che non aveva ricevuto alcun corrispettivo- ma si era risolta in un suo depauperamento. Ha aggiunto che deponevano per la gratuità dell’atto il termine, di appena dieci giorni, previsto fra la stipula del preliminare e del definitivo, che non giustificava la dazione di un caparra pari alla metà del prezzo pattuito e il fatto che NOME non aveva la capacità economica per
adempiere al definitivo (tanto che quel termine non era stato rispettato e che solo dopo la sua scadenza COGNOME aveva formalizzato l’invito al notaio a fissare la data del rogito). Ha infine rilevato che non v’era prova che il valore della società oggetto della futura cessione fosse di gran lunga superiore a d € 800.000 e, dunque, della dedotta convenienza per SAL dell’operazione.
3. La sentenza è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso illustrato da memoria.
RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo RAGIONE_SOCIALE denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 64 L.F., 1350 e 1470 cod. civ. La ricorrente lamenta che la c orte d’ appello abbia compiuto un acritico richiamo alla giurisprudenza della Suprema Corte in tema di gratuità nel caso di pagamento del debito del terzo ex art. 1180 cod. civ., senza tener conto che nella specie era la natura stessa del contratto a qualificarlo come oneroso e che dunque l’eventuale gratuità della disposizione patrimoniale effettuata da RAGIONE_SOCIALE in bonis avrebbe potuto essere dichiarata solo dopo il previo accertamento dell’insussistenza dello scambio di promesse di cessione di res contro prezzo, ovvero della simulazione del negozio, che la stessa corte aveva escluso rigettando la relativa domanda, pure avanzata dal RAGIONE_SOCIALE.
1.1 Il motivo deve essere respinto.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di dichiarazione di inefficacia degli atti a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 64 legge fall., la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio va compiuta con esclusivo riguardo alla sua causa concreta, costituita dalla sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare, al di là del modello astratto utilizzato, e non può quindi fondarsi sull’esistenza, o meno, di un rapporto sinallagmatico e corrispettivo tra le prestazioni sul piano tipico ed astratto, ma dipende necessariamente dall’apprezzamento dell’interesse sotteso all’intera operazione da parte del solvens , quale emerge dall’entità dell’attribuzione, dalla durata del rapporto, dalla qualità dei soggetti e
soprattutto dalla prospettiva di subire un depauperamento, collegato o meno ad un sia pur indiretto guadagno ovvero ad un risparmio di spesa (Cass. S.U. n. 6538/2010; Cass. n. 22518/2011). Sicché il negozio posto in essere dal soggetto poi fallito può dirsi gratuito quando dall’operazione egli non tragga nessun concreto vantaggio patrimoniale, avendo inteso recarne uno ad altri, mentre sarà oneroso tutte le volte che il fallito riceva un vantaggio per questa sua prestazione tanto da elidere quel pregiudizio cui l’ordinamento pone rimedio con l’inefficacia ex lege (Cass. n. 23140/2020)
1.2 La corte del merito si è attenuta a questi principi, in quanto ha svolto un approfondito esame della causa concreta del negozio, verificando, con un accertamento in fatto non censurabile nella presente sede di legittimità, che nella specie lo schema oneroso del contratto preliminare era stato piegato tramite la previsione del pagamento di una caparra confirmatoria evidentemente e volutamente esagerata nella sua determinazione quantitativa rispetto alla brevità del termine fissato per la stipulazione del definitivo – nella direzione di rendere gratuito il versamento, atteso che, a fronte di tale anticipata dazione di denaro, la promittente acquirente non aveva ottenuto alcun ritorno economico e patrimoniale: in sostanza la corte del merito ha desunto la natura gratuita del negozio dal rilievo che, a fronte di siffatta, consistente e inusuale anticipazione, la società poi fallita, non in grado di adempiere al definitivo, non aveva ottenuto, e non avrebbe potuto ottenere, alcun corrispettivo.
2. Con il secondo mezzo COGNOME deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 2729 cod. civ., per aver la corte territoriale non solo errato nel ritenere decisivo, ai fini dell ‘accertamento della gratuità dell’atto, il valore delle quote societarie oggetto del preliminare di cessione (valore semmai rilevante ai sensi dell’art. 67, 1° comma l.fall.) ma pure posto a carico delle parti appellate l’onere di provare che detto valore era superiore al prezzo concordato, laddove è il curatore che agisca per far dichiarare l ‘ inefficacia ex art. 64 l.fall. di una disposizione patrimoniale del fallito a dover dimostrare -se del caso, anche ricorrendo a prove presuntive -la gratuità della disposizione stessa: nel caso di specie spettava dunque al RAGIONE_SOCIALE provare che le quote di RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE erano prive di valore e non alle convenute/appellate provare che quelle quote avevano un valore economico positivo.
2.1 Il motivo è infondato, atteso che l ‘accertamento della corte del merito della mancanza di prova del maggior valore delle quote promesse in vendita rispetto al prezzo pattuito nel preliminare, lungi dall’aver costituito un argomento decisivo ai fini dell’accoglimento della domanda, è stata svolt o ad abundantiam , in risposta alla tesi difensiva delle appellate in ordine alla convenienza dell’affare per la società poi fallita: convenienza che dunque, secondo il principio generale di ripartizione della prova, sarebbe stato onere delle stesse dimostrare.
Con il terzo motivo la ricorrente censura il provvedimento impugnato, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in tema di valutazione delle prove e di direzione dell’attività istruttoria. Lamenta che la corte d’appello non abbia tenuto conto che dalla documentazione versata in atti emergeva che il valore delle quote di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non solo non era ‘ vicino allo zero ‘, come apoditticamente affermato dal giudice , ma era ampiamente superiore al prezzo d’acquisto e tale da giustificare la misura della caparra confirmatoria, versata da SAL per conseguire controprestazioni di considerevole consistenza economica, nel contesto di un’operazione negoziale senz’altro one rosa.
3.1 Il motivo è inammissibile, sia perché sostanzialmente non investe la ratio decidendi che sorregge la pronuncia impugnata (la corte d’appello non ha mai affermato che il valore delle quote di RAGIONE_SOCIALE era prossimo allo zero, ma ha, piuttosto, ritenuto irrilevante accertare tale valore in ragione del fatto che SAL non ha mai acquisito le partecipazioni oggetto del preliminare), sia perché, sotto l’apparente deduzione di un vizio di violazione di legge, è volto ad ottenere un nuovo apprezzamento di fatto, precluso a questa Corte di legittimità.
4.Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del RAGIONE_SOCIALE controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.300 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2023