Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28152 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28152 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 7472-2023 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, codice fiscale e partita IVA P_IVA, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante NOME COGNOME, difesa in forza di procura speciale dagli avvocati NOME COGNOME del Foro di Trento e NOME COGNOME, presso il cui studio in Roma, INDIRIZZO elegge domicilio.
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, codice fiscale CODICE_FISCALE, procedura fallimentare n.29/2020 del Tribunale di Trento, in persona del dottor NOME COGNOME, nella sua qualità di curatore del elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Trento, INDIRIZZO, dal quale è rappresentato e difeso.
-controricorrente – avverso il decreto del Tribunale di Trento n. 9/2023 del 24 febbraio 2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/9/2024 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale, con il decreto qui oggetto di ricorso per cassazione, ha rigettato l’opposizione allo stato passivo presentata da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, avverso il provvedimento di diniego emesso dal g.d. del medesimo Tribunale. 1.1 Il Tribunale ha osservato e ricordato che: (i) il giudice delegato aveva fondato il rigetto della domanda di insinuazione al passivo del credito di € 589.260,00, basato sulla richiesta di pagamento di canoni di locazione, in ragione dell ‘inefficacia del relativo contratto di locazione del 13.2.2020, in quanto atto eccedente l’ordinaria amministrazione stipulato senza la preventiva autorizzazione del giudice delegato richiesta dall’art. 167, 2 co., l. fall.; (ii) tale decisione era aderente ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità e che, alla luce dei predetti principi, condivisi, il contratto di locazione del 13.2.2020 -la cui stipulazione, nella prospettazione dell’opponente, sarebbe stata invece particolarmente vantaggiosa per la RAGIONE_SOCIALE, avendole consentito di sostituire i due precedenti contratti del 1.8.2018 (maggiormente onerosi e relativi a beni non più funzionali allo svolgimento dell’attività d’impresa in regime di procedura concordataria ) -era effettivamente ricond ucibile nella categoria degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, per essere, anche in base a una valutazione ex ante , in grado di gravare la società poi fallita di costi mensili fissi, che, dunque, ne pregiudicavano i valori dell’attivo, con ciò riducendone la capacità di far fronte ai propri impegni, senza consentirle nel contempo di acquisire utilità effettive e commi surate all’esborso ; (iii) in conseguenza, il contratto in esame, necessitando della preventiva autorizzazione del giudice delegato, che invece era mancata, non era neanche produttivo di effetti nei confronti della massa dei creditori, stante il disposto dell’art. 167, 2° co., l.fall. , rappresentando ciò condizione ostativa a una declaratoria di accoglimento della domanda principale relativa all’importo di € 589.260,00 richiesto per canoni di locazione; (iv) conseguenziale era, sul piano logico e giuridico, il rigetto anche
della domanda riguardante l’ ulteriore importo di € 1.278,50 , richiesto quale quota parte dell’imposta di registro dovut a dalla parte conduttrice, trattandosi di esborso accessorio a contratto inopponibile al fallimento e, dunque, come tale, parimenti improduttivo di effetti nei confronti della massa; (v) non poteva neanche essere accolta la domanda subordinata con cui la RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto l’ammissione al passivo del credito vantato ‘a titolo di indennità di occupazione senza titolo per importo pari al canone previsto nel contratto ovvero nella diversa misura’ , considerato che tale domanda era stata formulata dall’opponente , per la prima volta, nelle osservazioni allo stato passivo e che, per diversità di causa petendi , costituiva con evidenza domanda nuova rispetto a quella contenuta nell’iniziale ‘istanza di ammissione al passivo’ .
2.Il decreto, pubblicato il 24 febbraio 2023, è stato impugnato da RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La società ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., falsa applicazione ‘dell’art.167 LF’, in relazione alla ‘ natura di atto di ordinaria amministrazione del contratto di locazione, funzionale all’esercizio dell’impresa, sostitutivo di precedenti contratti maggiormente onerosi -inidoneità a pregiudicare i valori dell’attivo secondo una valutazione ex ante -opponibilità al Fallimento e alla massa dei creditori -prededucibilità del credito per canoni di locazione maturati in costanza di concordato preventivo ‘.
1.1 Osserva la società ricorrente che il decreto impugnato aveva rigettato il ricorso in opposizione allo stato passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE proposto da RAGIONE_SOCIALE, confermando l’esclusione dallo stato passivo del credito di quest’ultima per canoni di locazione, sulla scorta dell’erronea considerazione per la quale la stipula di un contratto di locazione possa integrare un atto eccedente l’ordinaria amministrazione anche allorché sia sostitutivo di
contratti antecedenti maggiormente onerosi e abbia ad oggetto un immobile adibito a sede dell’attività di impresa della società in concordato.
1.2 Ricorda inoltre la società ricorrente che l’art.176 LF detta un elenco di atti qualificabili come eccedenti l’ordinaria amministrazione, ai quali è necessario fare riferimento per individuare, per analogia, la natura ‘straordinaria’ di atti che non vi siano ricompresi. Secondo la ricorrente, un atto eccede l’ordinaria amministrazione allorché (i) sia anormale rispetto alla gestione dell’impresa (ii) incida negativamente sul patrimonio del debitore. Con la conseguenza che un contratto di locazione potrebbe dunque essere considerato quale atto di straordinaria amministrazione solo laddove idoneo a incidere negativamente sul patrimonio del debitore e che, per converso, secondo la stessa giurisprudenza richiamata nel decreto impugnato, sarebbe da qualificarsi di ordinaria amministrazione il contratto che ‘ancorché comportant e una spesa -lo migliori’.
1.3 Le censure sin qui esposte sono inammissibili, anche ai sensi dell’art. 360bis c.p.c.
1.3.1 Sotto quest’ultimo profilo , va osservato che la motivazione impugnata risulta conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte. È stato infatti precisato che ‘ dopo la presentazione di una domanda di concordato con riserva, ai sensi dell’art. 161, comma 7, l.fall., l’imprenditore può compiere senza necessità di autorizzazione del tribunale gli atti di gestione dell’impresa finalizzati alla conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio, secondo il medesimo criterio previsto dall’art. 167 l.fall.; sicché la distinzione tra atto di ordinaria o di straordinaria amministrazione resta incentrata sulla sua idoneità a pregiudicare i valori dell’attivo compromettendone la capacità di soddisfare le ragioni dei creditori, tenuto conto esclusivamente dell’interesse di questi ultimi e non dell’imprenditore insolvente, essendo quindi possibile che atti astrattamente qualificabili dì ordinaria amministrazione se compiuti nel normale esercizio dell’impresa possano, invece, assumere un diverso connotato nell’ambito di una procedura concorsuale ‘ (Cass . Sez. 1, Sentenza n. 14713 del 29/05/2019; Cass. n. 13261/2019). Nello stesso senso, più recentemente, si pone anche l’ulteriore pronuncia (Cass. S ez. 1, Ordinanza n. 36370 del 29/12/2023),
a tenore della quale: ‘ In tema di concordato preventivo, l’art. 167, comma 2, l.fall. presidia l’interesse della massa, postulando che la valutazione della natura di ordinaria o straordinaria amministrazione dell’atto tenga conto esclusivamente dell’interesse dei creditori e non già di quello dell’imprenditore insolvente, con la conseguenza che l’atto astrattamente qualificabile di ordinaria amministrazione nel contesto del normale esercizio dell’impresa è suscettibile di assumere un diverso connotato nell’ambito di una procedura concorsuale, avuto riguardo alla specifica finalità che esso risulti perseguire rispetto all’obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori ‘ (nella specie, questa RAGIONE_SOCIALE aveva confermato il provvedimento di merito che, in relazione al rinnovo di fideiussioni relative ad un ramo d’azienda oggetto d’affitto concluso antecedentemente all’ammissione alla procedura, aveva rilevato la mancanza di autorizzazione ed escluso, conseguentemente, la natura prededucibile dei crediti derivanti dalla loro escussione).
1.3.2 Ciò chiarito, rileva il Collegio come la Corte territoriale ha esattamente applicato i principi qui da ultimo ricordati, svolgendo un apprezzamento ex ante in relazione alla loro possibile incidenza, riscontrata, quanto agli atti non autorizzati e in confronto alla tutela degli interessi del ceto creditorio. L’apprezzamento discende – come detto – dalla stipulazione del nuovo contratto di locazione, diverso rispetto a quegli altri già pendenti tra le parti, e ciò tramite, peraltro, uno scrutinio in fatto degli elementi di giudizio forniti dai contendenti stessi, giudizio in realtà non più sindacabile in sede di legittimità, per lo meno nei termini esplicitati dalla parte oggi ricorrente.
1.4 Ne deriva che allora le ulteriori censure proposte dalla ricorrente non potranno che essere dichiarate inammissibili, e ciò proprio in ragione del rilievo che le stesse tentano, sotto l’apparente deduzione del vizio di falsa applicazione di legge (sub specie, dell’art. 167 l. fall.), di sollecitare questa Corte ad un nuovo scrutinio della quaestio facti , tramite la rilettura degli atti istruttori volta a far emergere innanzi al giudice di legittimità un diverso apprezzamento del profilo della convenienza dell’atto non autorizzato (stipulazione contratto di locazione) rispetto alla tutela della integrità del patrimonio sociale diretto a soddisfare gli interessi creditori (così, Cass.,
Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017;Sez. 1, Ordinanza n. 640 del 14 /01/2019).
Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ‘ Falsa applicazione degli articoli 101, 93 co. 3, 95 LF; violazione del principio del contraddittorio ex articoli 101 cpc e 24 Cost. e del principio di economia processuale: ammissibilità della domanda di insinuazione al passivo proposta, in via subordinata, con le osservazioni al progetto di stato passivo all’esito della proposta di esclusione ivi formulata dal Curatore ‘.
2.1 Anche il secondo motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360bis c.p.c.
2.1.1 Ricorda la ricorrente che, in sede di osservazioni al progetto di stato passivo, tempestivamente depositate ai sensi dell’art.95 LF, aveva dedotto che: ‘ Solo in via subordinata, ove il GD dovesse ritenere, contro il nostro convincimento, il contratto inopponibile al Fallimento, dovrà comunque tenere conto del fatto che, quanto meno sino al gennaio 2022 (e invero ancora oggi, essendo i locali tutt’ora occup ati da beni di RAGIONE_SOCIALE), la società fallita ha comunque occupato e detenuto l’immobile (ne è prova inequivoca la comunicazione inviata dal curatore con e-mail 30 luglio 2020, all.6), e dovrà conseguentemente essere riconosciuto a RAGIONE_SOCIALE un equo compenso, a titolo di indennità di occupazione senza titolo ‘. Tuttavia, il Tribunale, con riguardo a tale domanda, aveva ritenuto che l ‘originaria domanda di ammissione al passivo fallimentare non fosse suscettibile di modifica attraverso un ampliamento di petitum o di variazione della causa petendi , evenienza, quest’ultima, verificatasi nel caso di specie , posto che in materia fallimentare ‘ non appare spendibile il principio – affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 12310/2015 per il giudizio di cognizione ordinario – per cui la modificazione della domanda può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), in quanto tale principio è stato affermato in relazione al disposto di cui all’art.183 c pc ‘ (pagina 7 decreto impugnato).
2.1.2 Secondo la ricorrente, l’argomentazione non risulterebbe persuasiva, né risulterebbe conferente la richiamata distinzione fra il disposto dell’art.95
LF, laddove prevede che i creditori possono ‘esaminare il progetto e presentare al curatore, con le modalità indicate dall’articolo 93, secondo comma, osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell’udienza’, e il disposto dell’art.183 cpc laddove prevede che ‘Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni formulate’. Rileva la società ricorrente che aveva introdotto, prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo, una domanda nuova -subordinata -la cui esigenza sarebbe sorta in conseguenza della proposta di esclusione formulata dal Curatore nel progetto di stato passivo, che aveva negato il riconoscimento del credito per canoni locativi, sostenendo che il contratto di locazione, contrariamente a quanto fatto intendere prima del deposito del progetto, non fosse efficace nei confronti del Fallimento e della massa. Tale domanda era volta, pertanto, all’ottenimento di un indennizzo per l’occupazione dell’immobile di RAGIONE_SOCIALE nell’ipotesi i n cui il Giudice Delegato avesse ritenuto il contratto di locazione inopponibile alla procedura.
2.2 Le doglianze così proposte si scontrano, tuttavia, con i consolidati principi affermati, nella materia in esame, sempre dalla giurisprudenza di questa Corte, senza prospettare argomentazioni idonee a superarli, per come stratificati.
Giova infatti ricordare che, secondo la sopra richiamata giurisprudenza (v. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 37802 del 27/12/2022), la domanda di ammissione al passivo fallimentare, pur potendo essere precisata attraverso le osservazioni scritte di cui all’art. 95, comma 2, l.fall., nella fase che precede la formazione dello stato passivo non può essere modificata attraverso un ampliamento del “petitum” o una variazione della “causa petendi”, ma può essere ridotta, ricorrendo in tal caso un’ipotesi di rinuncia parziale della pretesa (v. anche: Cass. n. 2899/2022; Cass. n. 15702/2011; Cass. n. 9730/2022; 2899/2022).
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,
ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 12.09.2024