Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 13852 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 13852 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 24/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30286/2018 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE a unico socio , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell ‘ avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
– controricorrente –
avverso il decreto cron. n. 400/2018, depositato dal Tribunale di Latina il 13.9.2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25.3.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE presentò domanda di insinuazione al passivo del fallimento RAGIONE_SOCIALE di un ingente credito maturato in esecuzione di un contratto di stampa di quotidiani, con acquisto della relativa carta, chiedendone l’ammissione in prededuzione per la parte (€ 785.597,92) maturata dopo che RAGIONE_SOCIALE aveva pubblicato al registro delle imprese una domanda di ammissione al concordato con riserva di presentare la proposta e il piano nel termine fissato a tal fine dal Tribunale (art. 161, comma 6, legge fall.).
Il giudice delegato ammise al passivo il credito per l’importo richiesto , ma tutto in chirografo, escludendo la prededuzione -alla luce dell’ art. 11, comma 3-quater, del d.l. n. 145 del 2013 -sulla base del solo rilievo che alla domanda della società poi fallita non era seguito il decreto di ammissione al concordato preventivo.
RAGIONE_SOCIALE propose opposizione allo stato passivo, che venne però respinta dal Tribunale di Latina, con la diversa motivazione che il credito originava da un atto di straordinaria amministrazione non autorizzato dal giudice e che, come tale, non poteva rientrare tra gli «atti legalmente compiuti dal debitore» ai sensi dell’art. 161, comma 7, legge fall .
Contro il decreto del Tribunale, RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
Il fallimento si è difeso con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell ‘ art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’a rt. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «violazione e falsa applicazione degli artt. 161, comma 7, e 167, comma 1, legge fall. … con
riferimento alla qualificazione del contratto di stampa del 22.6.20 12 quale atto eccedente l’ordinaria amministrazione».
RAGIONE_SOCIALE osserva che la stampa dei quotidiani e la fornitura della carta necessaria erano servizi indispensabili per la prosecuzione dell’attività d’ impresa, traendone la conclusione che il relativo contratto doveva essere considerato un atto di ordinaria amministrazione, a prescindere dall’entità del debito maturato in capo alla società fallita; quest ‘ultimo ritenuto, peraltro, nemmeno particolarmente ingente, se valutato (non in assoluto, ma) in rapporto a ll’entità complessiva dei crediti ammessi al passivo del fallimento.
1.1. Il motivo è infondato.
1.1.1. La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che il criterio di distinzione tra amministrazione ordinaria e straordinaria nell’ambito della crisi d’impresa -e dunque ai fini della applicazione degli artt. 161, comma 7, e 167, comma 1, legge fall. -non è, e non può essere, il medesimo criterio che vale nell’ordinario esercizio di un’impresa in bonis (Cass. n. 14484/2004).
Infatti, « occorre … pur sempre valutare la particolare situazione in cui versa il debitore, e quindi considerare l ‘ ordinarietà dell ‘ atto anche in base al criterio di funzionalità che lo stesso finisce per avere in base alle finalità ricercate, vale a dire il raggiungimento della composizione della crisi attraverso un (benché successivo) piano di concordato, liquidatorio o con continuità (o misto), che in ogni caso tuteli la migliore soddisfazione dei creditori ». Con l’aggiunta della specificità, nel caso della domanda di ammissione al concordato con riserva, che « la mancanza della proposta e del piano rende più difficile calibrare i concetti di ordinarietà o di straordinarietà degli atti » (Cass. n. 14713/2019).
Si è quindi stabilito che « la necessità di valutare l’atto in coerenza con la situazione nella quale lo stesso è stato posto in essere impone al debitore l ‘ onere di fornire informazioni sul tipo di proposta o anche sul contenuto del piano in via di formazione, in difetto dovendo essere considerato come di straordinaria amministrazione » (Cass. n. 16531/2022; conf. Cass. n. 1730/2025).
1.1.2. Nel caso di specie, non risulta che il Tribunale disponesse di « informazioni sul tipo di proposta o anche sul contenuto del piano in via di formazione », in modo da poter verificare il carattere ordinario degli atti esecutivi del contratto di stampa compiuti dopo la domanda di ammissione al concordato preventivo in rapporto « alle finalità ricercate, vale a dire il raggiungimento della composizione della crisi ». Nel ricorso si fa solo un generico e fugace cenno al fatto che si sarebbe trattato (del preannuncio) di un «concordato in continuità»; circostanza che peraltro non emerge dal decreto impugnato.
Il Tribunale ha quindi apprezzato la rilevanza economica del rapporto (e del debito conseguentemente maturato a carico della società poi fallita: v. Cass. nn. 20291/2005 e 578/2007), insieme ad alcune altre circostanze.
Tra queste, soprattutto, il fatto che, per il pagamento del debito in formazione, RAGIONE_SOCIALE aveva ceduto -e non contemporaneamente alla sottoscrizione del contratto, bensì ad un anno di distanza e alla vigilia della presentazione della domanda di ammissione al concordato -il proprio credito verso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per i contributi all’editoria. Il che significa che, per approvvigionarsi del servizio essenziale della stampa dei giornali, la società poi fallita non disponeva di entrate correnti, ma era costretta a cedere entrate
future. Ciò che di per sé contrasta evidentemente con la tesi secondo cui quell’approvvigionamento sarebbe stato un atto di ordinaria amministrazione dell’impresa .
1.1.3. In definitiva, il Tribunale, negando la prededuzione al credito insinuato al passivo da RAGIONE_SOCIALE ha fatto una corretta applicazione della norma contenuta nell’art. 161, comma 7, legge fall., conforme all’interpretazione data alla disposizione dalla giurisprudenza di legittimità.
Con il secondo motivo si censura, in relazione a ll’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., «omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti».
Il fatto che si assume non essere stato esaminato dal Tribunale di Latina è l’anteriorità cronologica del contratto di stampa (22.6.2012) rispetto alla domanda di ammissione al concordato preventivo (23.7.2013). La ricorrente sostiene che, qualora il Tribunale avesse tenuto conto che il contratto era stato concluso quando RAGIONE_SOCIALE era in bonis (e quindi prima dello «spossessamento attenuato» conseguente alla pubblicazione della domanda di concordato), non avrebbe potuto negare il riconoscimento della prededuzione al credito sorto dalla doverosa esecuzione di quel contratto.
La ricorrente si duole, inoltre, di un’errata lettura, da parte del Tribunale, della clausola del contratto in cui era prevista l’ipotesi che RAGIONE_SOCIALE fosse sottoposta a una procedura concorsuale.
Quanto al fatto che per il pagamento del prezzo fosse stata prevista la cessione del credito di RAGIONE_SOCIALE verso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per i contributi per l’editoria, la ricorrente afferma che tale modalità di pagamento «era prassi» nei rapporti tra editori e stampatori.
2.1. Il motivo è infondato.
La successione cronologica tra contratto di stampa e domanda di ammissione al concordato preventivo è stata esaminata dal Tribunale, che infatti indica entrambe le date nella motivazione del decreto impugnato (pagg. 3 e 4).
Del resto, non si tratta di un fatto di per sé decisivo, perché la necessità di qualificare l’atto in termini di ordinaria o straordinaria amministrazione non si applica soltanto al contratto a monte, che è chiaramente un contratto di durata, bensì anche alla sua prosecuzione in pendenza della domanda di concordato e ai singoli atti e ordini necessari per dargli esecuzione.
Meno che meno è un fatto decisivo la clausola del contratto relativa all’ipotesi che l’editore fosse sottoposto o avesse attivato qualche procedura concorsuale, sicché risulta irrilevante l’eventuale errata lettura di tale clausola, da parte del Tribunale, con riferimento alla specifica ipotesi della presentazione della domanda di concordato.
Infine, per quel che riguarda l’asserita «prassi» del settore di pagare la stampa con la cessione del credito per i futuri contributi editoriali, non si tratta di un fatto accertato nel processo, bensì di una mera affermazione di parte (v. Cass. nn. 2961/2025; 17005/2024). E, a ben vedere, se anche il fatto fosse accertato, ciò non basterebbe per rendere tale modalità di pagamento un atto di ordinaria amministrazione nel contesto sopra delineato.
Il terzo motivo è rubricato «violazione e falsa applicazione degli artt. 161, comma 7, e 111 legge fall. in relazione all’art. 11, comma 3 -quater , d.l. 23.12.2013 n. 143, convertito dalla legge 21.2.2014 n. 9 e d.l. 24.6.2014 n. 91, 22, comma 7, convertito dalla legge 11.8.2014, n. 116 (in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».
Questo motivo è volto a contestare l’applicabilità nel caso di specie, ratione temporis , de ll’abrogato art. 11, comma 3 -quater , del d.l. n. 145 del 2013, sulla base del rilievo che l’abrogazione di una norma di interpretazione autentica non può che essere retroattiva, al pari della norma abrogata.
3.1. Il motivo è inammissibile, perché non coglie la ratio decidendi del decreto impugnato.
Il Tribunale ha citato l’a rt. 11, comma 3 -quater , del d.l. n. 145 del 2013 soltanto per precisare che esso riguardava i crediti sorti «in funzione e in occasione della procedura di concordato» e non i crediti prededucibili per espressa previsione di legge, tra i quali il giudice ha ritenuto di annoverare quelli derivanti dagli atti legalmente compiuto di cui all’art. 161, comma 7, legge fall . Pertanto, il giudice del merito non ha fatto applicazione art. 11, comma 3 -quater , del d.l. n. 145 del 2013 e ogni considerazione -per quanto condivisibile -sulla retroattività della sua abrogazione è del tutto irrilevante in questa sede.
Rigettato il ricorso, le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano di dispositivo.
5 . Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese legali relative al presente giudizio di legittimità , che liquida in € 8.000, per compensi, oltre alle spese generali al 15%, ad € 200 per esborsi e agli accessori di legge;
dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del