Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7106 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7106 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13854/2023 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in PARMA INDIRIZZO DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonchè
contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE
-intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI n. 5/2023 depositata il 16/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 5/2023, depositata il 16.5.2023, la Corte d’Appello di Cagliari ha rigettato il reclamo proposto da NOME COGNOME in proprio e nella qualità di Amministratore e Liquidatore della RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 81/2022 con cui il Tribunale di Cagliari ne ha dichiarato il fallimento.
Il giudice di secondo grado ha ritenuto che i reclamanti non avessero dimostrato la sussistenza del requisito di non fallibilità di cui all’art. 1 comma 2° lett c) L.F., condividendo l’impostazione del giudice di primo grado in ordine all’inattendibilità dei bilanci prodotti dalla società fallita, da cui risultavano formalmente debiti per € 474.441,9.
In particolare, con particolare riferimento alla situazione debitoria, la sentenza ha evidenziato che nel bilancio rettificato al 31 dicembre 2021 non risultavano, tuttavia, appostati gli interessi passivi sulle esposizioni debitorie in esso indicate, e ciò con riferimento sia ai debiti bancari, sia ai debiti INAIL (in relazione ai quali, oltre agli interessi, non risultavano appostate le sanzioni civili nel frattempo intervenute). Orbene, la mancata appostazione degli interessi passivi in bilancio, desumibile dal costante importo dei debiti in essi indicato, invariato nel tempo, rendeva inattendibile la situazione debitoria risultante dai bilanci depositati.
La Corte d’Appello ha, inoltre, rilevato che anche nel libro giornale non vi era traccia degli interessi maturati sui debiti, essendo portati sempre nel medesimo ammontare, esponendosi, pertanto, anche dette scritture ad una valutazione di inattendibilità.
Infine, il giudice del reclamo ha messo in luce che tutti i documenti prodotti a sostegno del reclamo, e relativi alla contabilità della società, erano di formazione successiva al deposito della domanda di fallimento, circostanza già di per sé foriera di dubbi sulla loro attendibilità.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME in proprio e nella qualità di Amministratore e Liquidatore della RAGIONE_SOCIALE, affidandolo ad un unico articolato motivo.
Ha resistito in giudizio RAGIONE_SOCIALE, creditore istante.
Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380 bis.1. c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
È stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, lett. c) L.F., nonché l’erronea valutazione degli elementi di prova e della motivazione.
Lamenta il ricorrente che il giudice d’appello non ha dato un rilievo decisivo ai dati oggettivi emersi dall’esame della documentazione prodotta in giudizio, avente ad oggetto sia lo stato passivo dichiarato esecutivo (da cui risultavano debiti per € 413.000 circa ), sia gli ultimi quattro bilanci, da cui risultava che la debitrice aveva il possesso congiunto dei requisiti di cui alle lett. a, b, c del comma 2° dell’art. 1 L.F. In particolare, l’ammontare dei debiti si collocava ampiamente al di sotto della soglia di legge, con la conseguenza che la società non era assoggettabile a fallimento.
Infine, il percorso motivazionale con cui la Corte d’Appello aveva ritenuto di escludere l’attendibilità dei bilanci e dei dati contabili
esposti dalla società fallita non poteva essere condiviso ed era sicuramente errato.
2. Il ricorso è inammissibile.
Va osservato che è orientamento consolidato di questa Corte (cfr. Cass. 30516/2018; Cass. 24548/2016; 14790/2014) quello secondo cui ‘ ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all’art. 1, comma 2, l.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l’imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell’art. 15, comma 4, l.fall., costituiscono strumento di prova privilegiato dell’allegazione della non fallibilità, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, senza assurgere però a prova legale, essendo soggetti alla valutazione, da parte del giudice, dell’attendibilità dei dati contabili in essi contenuti secondo il suo prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c., sicché, se reputati motivatamente inattendibili, l’imprenditore rimane onerato della prova della sussistenza dei requisiti della non fallibilità’.
Nel caso di specie, la corte ha fatto corretto uso del principio di diritto sopra enunciato, ritenendo -con motivazione chiaramente esibita e descrittiva dei fatti e delle ragioni a sostegno -inattendibili i bilanci prodotti dal reclamante.
In particolare, come già evidenziato in narrativa, la corte ha messo in luce che nei bilanci (tra cui quello rettificato al 31 dicembre 2021) non risultavano appostati gli interessi passivi sulle esposizioni debitorie in essi indicate, e ciò con riferimento sia ai debiti bancari, sia ai debiti INAIL (in relazione ai quali, oltre agli interessi, non risultavano appostate le sanzioni civili nel frattempo intervenute). Proprio la mancata appostazione degli interessi passivi sia in bilancio (desumibile dal costante importo dei debiti in essi indicato, invariato nel tempo), sia nel libro giornale, rendeva inattendibile -come qui condivisibilmente, ai fini del riscontro della motivazione, si ripete -la situazione debitoria risultante dai documenti depositati dal reclamante.
Con tale articolata motivazione il ricorrente non ha inteso minimamente confrontarsi, essendosi limitato a dedurre la non condivisibilità e la erroneità del percorso motivazionale con cui la sentenza aveva ritenuto di escludere l’attendibilità dei bilanci e dei dati contabili esposti dalla società fallita, ma senza replicare in alcun modo al preciso rilievo in ordine alla mancata appostazione in bilancio (e in particolare tra i debiti ) degli interessi maturati sui debiti contratti nei confronti di banche ed INAIL, i quali erano rimasti costantemente invariati nei diversi documenti contabili depositati in giudizio.
Ne consegue un giudizio di genericità delle censure.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali che liquida in € 12.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 15.1.2025