Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28914 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28914 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7967/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; MONTELLA SABATO -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 16/2022 depositata il 24/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza depositata in data 11.2.2022, ha rigettato il reclamo proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord dichiarativa del suo fallimento.
Il giudice di secondo grado ha ritenuto che, benché i bilanci depositati dalla reclamante riportassero un attivo patrimoniale di € 245.875,00 nell’esercizio 2018 e di € 242.875,00 nell’esercizio 2019, la soglia di cui all’art. 1 lett. a) l . fall. doveva comunque ritenersi superata, atteso che in nessuno dei due bilanci risultava appostato fra le ‘immobilizzazioni materiali’ l’immobile sito in Marano di Napoli di cui RAGIONE_SOCIALE aveva dichiarato di essere titolare al 100%, quantificandone il valore, in sede di reclamo, in € 173.000,00.
La corte del merito ha ritenuto superata anche la soglia dimensionale di cui alla lett. c) dell’art.1, comma 2, l. fall., affermando che l’eccezione di prescrizione dei crediti erariali sollevata dalla reclamante era generica e che, in ogni caso, oltre al dato prioritario ricavabile dalle scritture contabili, occorre tener conto anche degli elementi dai quali risulti l’esistenza di debiti ulteriori che, ancorché contestati, sono comunque rilevanti quale dato dimensionale dell’impresa.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidandolo a due motivi. Il Fallimento e i creditori istanti non hanno svolto difese.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo, che denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 l . fall. e dell’art. 2424 cod. civ. , la ricorrente lamenta che la corte d’appello a bbia ritenuto inattendibili le risultanze dei bilanci, aggiungendo erroneamente all’attivo patrimoniale, ai fini della verifica del raggiungimento della soglia dimensionale di cui a ll’art. 1 comma 2° lett. a) l . fall., il valore dell’immobile di sua proprietà. RAGIONE_SOCIALE cita a conforto del proprio assunto precedenti di questa Corte secondo cui, se è vero che i dati emergenti dal bilancio non costituiscono prova legale, neppure si può negarne in astratto l ‘ attendibilità, e sostiene che dall’analisi dei
suoi bilanci degli ultimi tre esercizi emergeva chiaramente il mancato raggiungimento delle tre soglie di fallibilità.
2. Il motivo è inammissibile.
E’ orientamento consolidato di questa Corte (vedi Cass. n. 30516; conf. Cass. 24548/2016; Cass. n. 13746/2017 che ‘ In tema di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all’art. 1, comma 2, l.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l’imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell’art. 15, comma 4, l.fall., costituiscono strumento di prova privilegiato dell’allegazione della non fallibilità, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, senza assurgere però a prova legale, essendo soggetti alla valutazione, da parte del giudice, dell’attendibilità dei dati contabili in essi contenuti secondo il suo prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c., sicché, se reputati motivatamente inattendibili, l’imprenditore rimane onerato della prova della sussistenza dei requisiti della non fallibilità’.
Nel caso di specie, con un ragionamento articolato e immune da vizi logici, il giudice d’appello ha esposto le ragioni per le quali ha ritenuto inattendibili -quantomeno con riferimento all’attivo patrimoniale -i dati dei bilanci della reclamante, osservando come fra le ‘immobilizzazioni materiali’ non fosse compreso l’immobile sito in Marano di Napoli di cui la debitrice aveva dichiarato di essere proprietaria, stimandone essa stessa il valore in € 173.000,00.
Il motivo, lungi dal censurare questo accertamento, si risolve nel richiamo di un precedente inconferente, riferito ad un caso in cui il giudice del merito aveva negato in astratto e immotivatamente l’attendibilità dei bilanci del debitore .
Posto che il superamento anche di uno solo dei tre requisiti dimensionali di cui all’art. 1 comma 2 cit. comporta l’assoggettabilità a fallimento dell’imprenditore, resta assorbito il
secondo motivo del ricorso, volto a contestare il rigetto dell’eccezione di prescrizione dei crediti erariali e il conseguente, ulteriore accertamento della corte del merito concernente l’ ammontare dei debiti di RAGIONE_SOCIALE in misura superiore ai 500.000 euro.
Poiché le parti intimate non hanno svolto difese, non v’è luogo alla liquidazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 16.5.2024