L’Astensione del Giudice in Cassazione: Quando il Processo si Ferma per Garantire Imparzialità
Nel complesso iter della giustizia, l’imparzialità del giudice è un pilastro fondamentale. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione, un’ordinanza interlocutoria, ci offre uno spunto di riflessione proprio su questo tema, mostrando come la richiesta di astensione del giudice relatore possa determinare un rinvio del procedimento. Analizziamo insieme questo caso, che, pur non decidendo nel merito una controversia tra un istituto bancario e una curatela fallimentare, illumina un importante meccanismo procedurale.
I Fatti del Procedimento
La vicenda trae origine da un ricorso presentato da un noto istituto di credito avverso un decreto emesso dal Tribunale di Avezzano in una procedura fallimentare a carico di una società a responsabilità limitata. La causa, giunta dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, era stata fissata per la discussione in un’udienza camerale non partecipata.
Tuttavia, un evento procedurale ha interrotto il normale corso del giudizio: il consigliere designato come relatore del ricorso ha manifestato la volontà di astenersi dalla trattazione del caso, chiedendo alla Corte la relativa autorizzazione.
La Decisione della Corte: il Rinvio a Nuovo Ruolo
Di fronte alla richiesta del giudice relatore, la Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza interlocutoria con una decisione puramente procedurale. Il collegio ha preso atto della richiesta di astensione e, senza entrare nel merito della disputa tra la banca e il fallimento, ha disposto il “rinvio a nuovo ruolo” della causa. Questo significa che il processo è stato momentaneamente sospeso e verrà riprogrammato in una data successiva, previa designazione di un nuovo giudice relatore.
Le Motivazioni dell’Astensione del Giudice
Il provvedimento in esame non esplicita le ragioni specifiche che hanno indotto il relatore a chiedere l’astensione. La legge prevede diverse ipotesi in cui un giudice ha l’obbligo o la facoltà di astenersi (ad esempio, per rapporti di parentela con le parti o i loro difensori, per aver già trattato la causa in un altro grado di giudizio, o per altre gravi ragioni di convenienza). La motivazione della Corte nel disporre il rinvio è diretta e consequenziale: accogliere la richiesta del relatore. La decisione di rinviare la causa è stata l’unica via percorribile per garantire che il giudizio proseguisse nel pieno rispetto del principio del giudice terzo e imparziale, un caposaldo del nostro ordinamento giuridico.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza interlocutoria, sebbene non risolva la controversia principale, ha un’implicazione pratica immediata: un allungamento dei tempi processuali. Le parti dovranno attendere la nuova calendarizzazione dell’udienza e la nomina di un nuovo relatore. Tuttavia, questo ritardo è il prezzo da pagare per la tutela di un valore superiore, quale l’imparzialità della decisione. Questo caso dimostra come il sistema giudiziario disponga di meccanismi interni per autogovernarsi e preservare la propria integrità, anche a costo di un differimento della decisione finale. Per le parti coinvolte, la vicenda sottolinea l’importanza di essere preparati a gestire anche gli imprevisti procedurali che possono sorgere nel lungo cammino verso una sentenza definitiva.
Cosa significa ‘rinvio a nuovo ruolo’?
Significa che la causa è stata tolta dal calendario delle udienze previste e sarà riprogrammata in una data futura. La decisione sul merito della questione viene quindi posticipata.
Perché il giudice ha chiesto di astenersi?
L’ordinanza non specifica il motivo, ma la legge prevede diverse cause di astensione per garantire l’imparzialità del giudice, come legami con le parti o aver già giudicato il caso in un’altra fase.
Questa ordinanza risolve la disputa tra la banca e la società fallita?
No, si tratta di un’ordinanza interlocutoria che si occupa esclusivamente di una questione procedurale, ovvero la richiesta di astensione del giudice. Il merito della controversia non è stato esaminato né deciso.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 16696 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 16696 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/06/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 29786/2017 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentata e difesa, per procura a margine del ricorso, dagli AVV_NOTAIO.ti NOME AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona dei curatori p.t., rappresentato e difeso, per procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente-
avverso DECRETO di TRIBUNALE AVEZZANO n. 2090/2016 depositato il 09/11/2017.
La Corte
rilevato che quale relatore del ricorso, fissato per l’udienza camerale non partecipata dell’11.12.2023, era stato designato il consigliere dr. NOME COGNOME;
che il relatore ha chiesto di essere autorizzato ad astenersi dalla trattazione del ricorso;
P.Q.M.
rinvia a nuovo ruolo
Così deciso in Roma, l’ 11/12/2023.