Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 25734 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 25734 Anno 2024
PresidRAGIONE_SOCIALE: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 14226-2021 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrRAGIONE_SOCIALE –
contro
ENTE AUTONOMO FIERA DI MESSINA;
– intimato – avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza n. 980/2020 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di
PALERMO, depositata il 21/12/2020 R.G.N. 497/2019; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del
10/07/2024 dal AVV_NOTAIO Dott. NOME COGNOME.
Oggetto
R.G.N. 14226/2021
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/07/2024
CC
la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, con sRAGIONE_SOCIALEnza n. 1240 del 2016 dichiarò illegittima la proroga dei contratti a termine stipulati da NOME COGNOME con l’RAGIONE_SOCIALE, poiché avvenuta in violazione del comma 4 bis dell’art. 5 del D.lvo 368/2001, e riconobbe, per quanto qui rileva, il solo risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 32 l. 183/2012 ;
La corte negò la costituzione tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sul presupposto RAGIONE_SOCIALE applicabilità all’RAGIONE_SOCIALE dell’art. 3, L.R. n. 12 del 1991, richiamato dall’art. 49, L.R. n. 15 del 2004 che prevedono, per gli enti regionali, l’obbligo di assunzione mediante pubblico concorso per l’accesso ai posti per cui è richiesto un titolo di studio superiore a quello RAGIONE_SOCIALE scuola dell’obbligo, con conseguRAGIONE_SOCIALE preclusione RAGIONE_SOCIALE possibilità di conversione dei rapporti a termine in un rapporto a tempo indeterminato;
Avverso tale sRAGIONE_SOCIALEnza la sig.ra COGNOME ha proposto un primo ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, mentre l’RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 688/2019, ha cassato la sRAGIONE_SOCIALEnza ravvisando la violazione del cit.art. 49, L.R. n. 15 del 2004, per avere la Corte di merito ritenuto applicabile detta disposizione all’RAGIONE_SOCIALE, con conseguRAGIONE_SOCIALE obbligo di procedura concorsuale pubblica ai fini dell’assunzione, senza dare atto delle caratteristiche normativamRAGIONE_SOCIALE richieste ai fini dell’applicazione RAGIONE_SOCIALE norma, l’essere cioè l’RAGIONE_SOCIALE pubblico in oggetto dipendRAGIONE_SOCIALE dall’amministrazione regionale o comunque sottoposto a controllo, tutela e vigilanza RAGIONE_SOCIALE stessa, così incorrendo nel vizio di violazione di legge sotto il profilo di erronea sussunzione nella fattispecie legale.
La Corte di Appello di Palermo, in sede di giudizio di rinvio, nella contumacia dell’RAGIONE_SOCIALE, con sRAGIONE_SOCIALEnza n. 980/2020, ha integrato la motivazione RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, alla luce dei principi enunciati da questa corte, ravvisando i presupposti di applicabilità dell’art. 3 RAGIONE_SOCIALE l. 92/1991 (richiamato dall’art. 49 I. reg. 15/2004), che dispone la regola dell’assunzione mediante pubblici concorsi.
La Corte Palermitana, ha evidenziato, in particolare, per quanto qui rileva, che, dall’analisi RAGIONE_SOCIALE documentazione relativa all’RAGIONE_SOCIALE appare significativa l’ingerenza dell’Autorità Regionale sulla vita dell’RAGIONE_SOCIALE tanto nel momento genetico dell’approvazione dello statuto, che durante la gestione dello stesso attraverso l’organo di controllo contabile, che, ancora, il momento estintivo, è regolato da decisioni assunte dalla Giunta regionale e da un’attività di supervisione affidata all’Assessore competRAGIONE_SOCIALE attraverso la designazione dell’organo liquidatore.
Avverso la decisione RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello di Palermo, NOME COGNOME ha proposto nuovamRAGIONE_SOCIALE ricorso per cassazione affidato a due motivi.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
La ricorrRAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria .
7 Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
CONSIDERATO CHE
I motivi possono essere così sintetizzati.
8.1. Con il primo motivo, formulato in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., la ricorrRAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1 bis ed art. 3, comma 1, RAGIONE_SOCIALE legge reg. sicil, 30/4/ 1991 n. 12, in cui sarebbe incorso il giudice di rinvio.
Nella prospettazione del ricorrRAGIONE_SOCIALE, la Corte di Appello di Palermo avrebbe dovuto prima verificare se l’RAGIONE_SOCIALE rientrasse nel novero degli enti sottoposti al controllo, tutela e vigilanza RAGIONE_SOCIALE Regione RAGIONE_SOCIALEna e poi, in caso di esito positivo, estendere l’esame agli ordinamenti propri dell’RAGIONE_SOCIALE per accertare se gli stessi prevedessero la procedura concorsuale pubblica per l’assunzione del proprio personale.
8.2. Con il secondo motivo, formulato in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., si censura la violazione e falsa applicazione dell’art.1, comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE legge reg. sicil. 12/1991, e degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Avrebbe errato la Corte di Appello di Palermo, nel ritenere la sussistenza RAGIONE_SOCIALE sottoposizione RAGIONE_SOCIALE Fondazione al controllo, tutela e vigilanza RAGIONE_SOCIALE Regione RAGIONE_SOCIALEna, ‘ senza previamRAGIONE_SOCIALE indicare il concetto di dipendenza e controllo e senza vagliare la composizione ed i poteri degli Organi di Gestione dell’RAGIONE_SOCIALE e la loro autonomia e o meno dalla Regione RAGIONE_SOCIALEna che non figurava nemmeno tra i soci RAGIONE_SOCIALE stessa’ e basando la propria conclusione su aspetti secondari desunti dallo Statuto.
Nella prospettiva RAGIONE_SOCIALE ricorrRAGIONE_SOCIALE, dalla lettura dello Statuto dell’RAGIONE_SOCIALE non emergerebbe la dipendenza, vigilanza e controllo da parte RAGIONE_SOCIALE Regione RAGIONE_SOCIALEna, poiché la Regione non figura tra i soci, non finanzia l’RAGIONE_SOCIALE, non ha il controllo del Consiglio dell’RAGIONE_SOCIALE, né RAGIONE_SOCIALE Giunta esecutiva.
La ricorrRAGIONE_SOCIALE, poi, in via subordinata, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 comma 1 bis e 3 RAGIONE_SOCIALE legge reg. sicil. 12/1991, nonché dell’art. 49 L. reg. sicil. 15/2004, in relazione agli artt. 117 e 41 RAGIONE_SOCIALE Costituzione Italiana poiché ‘la Regione RAGIONE_SOCIALEna non ha alcuna potestà di impedire la conversione di un contratto di lavoro stipulato con un RAGIONE_SOCIALE pubblico economico avRAGIONE_SOCIALE natura giuridica di diritto privato’ non avRAGIONE_SOCIALE natura giuridica di pubblica amministrazione così come indicato nell’art. 97 RAGIONE_SOCIALE Costituzione, negli artt. 1, 35 e 36 del D.Ivo 165/2001 e negli artt. 1 e 23 RAGIONE_SOCIALE Leg. Reg. RAGIONE_SOCIALE n. 10/2000.
9 Il ricorso è infondato.
9.1.Il primo e il secondo motivo di ricorso, esaminati congiuntamRAGIONE_SOCIALE, sono infondati.
Ed infatti, come questa corte ha evidenziato in sede di rinvio, dall’accertamento contenuto nella sRAGIONE_SOCIALEnza RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE si evince che l’assunzione RAGIONE_SOCIALE COGNOME con i contratti a termine riguardava un posto per cui era richiesto il possesso di un titolo superiore a quello RAGIONE_SOCIALE scuola dell’obbligo.
Ha poi evidenziato questa corte come, in base al disposto dell’art. 49, L.R. n. 15 del 2004 che rinvia all’art. 3, L.R. n. 92 del 1991, l’accesso ai posti suddetti è subordinato allo svolgimento di pubblici concorsi ove l’assunzione provenga da
parte dei soggetti specificamRAGIONE_SOCIALE elencati nell’art. 49, comma 1 cit. e nell’art. 1, comma 1, L.R. n. 92 del 1991, cioè “l’Amministrazione regionale e le aziende ed enti da essa dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela e vigilanza, gli enti RAGIONE_SOCIALE territoriali e/o istituzionali, nonché gli enti da essi dipendenti e/o comunque sottoposti a controllo, tutela e vigilanza e le unità RAGIONE_SOCIALE” . Questa corte ha inoltre chiarito che, certamRAGIONE_SOCIALE, nell’elenco citato devono essere ricompresi gli enti pubblici economici quale quello in esame, poiché la norma regionale in esame, quando ha inteso escludere tali enti, ha disposto espressamRAGIONE_SOCIALE in tal senso, come già affermato dalle Sezioni unite con sRAGIONE_SOCIALEnza n. 4685 del 2015 e ‘come si desume dalla esplicita esclusione di questi ultimi enti dall’applicazione dell’art. 1, comma 1, L.R. n. 92 del 1991 prevista dal comma 1 bis del medesimo articolo, aggiunto dalla L.R. n. 18 del 1999 e modificato dalla L.R. n. 17 del 2001’.
Orbene, nel contesto appena descritto (applicabilità RAGIONE_SOCIALE regola del concorso per coloro che accedono a determinati posti, inclusione nella regola degli enti pubblici economici se sottoposti a controllo, tutela e vigilanza) l’unico elemento che ha condotto alla cassazione RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEnza RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE è consistito nella necessità di disporre l’accertamento RAGIONE_SOCIALE citata sottoposizione a controllo, tutela e vigilanza e non certo la circostanza, già accertata e non oggetto di cassazione, e quindi coperta dal giudicato, RAGIONE_SOCIALE necessità RAGIONE_SOCIALE procedura concorsuale per il posto rivestito dalla COGNOME, una volta che la suddetta sottoposizione sia stata accertata.
La Corte di appello di Palermo, in sede di nuovo giudizio, ha adeguatamRAGIONE_SOCIALE motivato sul punto, come sopra evidenziato, il che rende infondato il motivo di ricorso oggi sottoposto al vaglio di questa corte.
Ed infatti, la corte palermitana, all’esito di un ragionato esame dello Statuto, del Regolamento, sul rilievo RAGIONE_SOCIALE pacifica natura dell’RAGIONE_SOCIALE quale RAGIONE_SOCIALE Pubblico economico, ha ravvisato il controllo di cui si discute nell’ingerenza dell’Autorità regionale nella vita dell’RAGIONE_SOCIALE, sia nel momento genetico con l’approvazione dello statuto, che durante la gestione attraverso l’organo di controllo contabile, che, infine, nel momento estintivo, regolato da decisioni assunte dalla Giunta
regionale e da un’attività di supervisione affidata all’Assessore competRAGIONE_SOCIALE designato dall’organo liquidatore.
A fronte di tale coerRAGIONE_SOCIALE interpretazione dello statuto, parte ricorrRAGIONE_SOCIALE propone un motivo di ricorso che si traduce nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (tra le innumerevoli: Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 12468 del 2004; Cass. n. 22979 del 2004, Cass. n. 7740 del 2003; Cass. n. 12366 del 2002; Cass. n. 11053 del 2000), rivendicando un’alternativa interpretazione plausibile più favorevole.
9.2. Il terzo motivo di ricorso, subordinato ai precedenti, con il quale è denunciata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1 bis e dell’art. 3 RAGIONE_SOCIALE legge reg. sic. 12/1991 nel combinato disposto con l’articolo 49 RAGIONE_SOCIALE legge Regione RAGIONE_SOCIALE n. 15 del 2004 per contrasto con la Carta Costituzionale, articolo 117 comma 2 lett. L) ed art. 41 è inammissibile poiché genericamRAGIONE_SOCIALE formulato, poiché non evidenzia la rilevanza e fondatezza RAGIONE_SOCIALE questione ai fini RAGIONE_SOCIALE sua ammissibilità.
Questa corte ha ripetutamRAGIONE_SOCIALE affermato come sia riservata al potere decisorio del giudice la facoltà di sollevare o meno la questione dinanzi alla Corte Costituzionale, ben potendo la stessa essere sempre proposta o riproposta dall’interessato ed anche prospettata d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purché essa risulti rilevante, oltre che non manifestamRAGIONE_SOCIALE infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali ritualmRAGIONE_SOCIALE dedotte nel processo (cfr. Cass. n. 14666 del 2020 ed anche Cass. n. 3708 del 2014 e n. 5927 del 2016).
Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato Nulla per le spese tenuto conto RAGIONE_SOCIALE mancata costituzione dell’intimato.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrRAGIONE_SOCIALE, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio, il 10.7. 2024