Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2281 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2281 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/01/2024
Oggetto: RAGIONE_SOCIALE
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa da ll’
AVV_NOTAIO PEC:
.
-ricorrente-
Contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultima in Roma (RM), INDIRIZZO,
-controricorrente –
Avverso la sentenza de lla Corte d’Appello di Venezia n. 721/2022, pubblicata il 29.3.2022, notificata il 30.3.2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.12.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 28 aprile 2016, NOME COGNOME e NOME COGNOME convenivano, davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, deducendo di essere associati alla convenuta e chiedendo che fosse dichiarata la nullità dell’art. 33, comma 2, dello Statuto della stessa ed annullati i provvedimenti che avevano loro impedito di assumere cariche associative.
I predetti, con atto di citazione notificato il 20 gennaio 2016, avevano impugnato davanti all’autorità giudiziaria un verbale del consiglio direttivo ed una delibera del collegio dei probiviri dell’RAGIONE_SOCIALE (il primo avente ad oggetto la candidatura d a proporre per la presidenza regionale di RAGIONE_SOCIALE; la seconda avente ad oggetto la validità della delibera del consiglio direttivo).
Nel successivo mese di febbraio, COGNOME e COGNOME chiedevano che il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE sospendesse i provvedimenti adottati dal Presidente RAGIONE_SOCIALE e dall’RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE, con cui non erano stati ammessi alla competizione RAGIONE_SOCIALE per il rinnovo di cariche sociali in ragione della pendenza del suddetto giudizio, da loro promosso nel gennaio 2016 nei confronti dell’associazio ne.
Il Tribunale sospendeva l’efficacia del provvedimento di esclusione dalla competizione RAGIONE_SOCIALE, la quale si svolgeva e vedeva l’elezione di COGNOME alla carica di rappresentante mandamentale della categoria metalli preziosi e di COGNOME alla carica di delegato comunale di Quinto Vicentino.
L’elezione non era , tuttavia, convalidata dagli organi dell’RAGIONE_SOCIALE. Pertanto, NOME COGNOME e NOME COGNOME si rivolgevano nuovamente al Tribunale per ottenere una dichiarazione
di nullità della norma statutaria (invocata dal Presidente e dell’U RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a giustificazione dell’invalidazione della loro elezione) e , quindi, per ottenere l’annullamento dei provvedimenti che avevano loro impedito di assumere i ruoli per cui erano stati eletti, nonché di candidarsi ad ulteriori cariche associative.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE annullava il provvedimento 25 marzo 2016 del P residente dell’RAGIONE_SOCIALE ed i provvedimenti con cui non erano state convalidate le candidature di COGNOME e COGNOME, compensando le spese processuali.
Avverso la sentenza proponeva gravame RAGIONE_SOCIALE dinanzi alla Corte di Appello di Venezia che, con la sentenza qui impugnata, rigettava l’appello principale ed, in accoglimento dell’appello incidentale ed in parziale riforma dell’impugnata sentenza, condannava RAGIONE_SOCIALE a rifondere a NOME COGNOME e ad NOME COGNOME le spese processuali del primo grado di giudizio oltre quelle del giudizio di appello.
RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso per cassazione con dieci motivi ed anche memoria.
COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno presentato controricorso ed anche memoria. In tale memoria è evidenziato che all’udienza del 30 gennaio 2024 verranno trattati due ricorsi nn. 10804 e 10850/2023, che hanno la medesima causa petendi e che, pertanto sono connessi al presente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente deduce:
Con il primo motivo si denuncia: Violazione o falsa applicazione di legge artt. 329-343, 324, 112 c.p.c. , in relazione all’art. 360 , n. 3, c.p.c. e nullità della sentenza o del procedimento in relazione all’art . 360, comma 1, n. 4, c.p.c.;
Con il secondo motivo si denuncia: Violazione di legge art. 112 c.p.c. della sentenza di primo grado nullità della sentenza o del procedimento di primo grado in relazione all’art . 360, comma 1, n.
4, c.p.c. / Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art . 360, comma 1, n. 5 c.p.c. / Violazione dell’art. 1421 c .c. in relazione all’art . 360, comma 1, n. 3, c.p.c.;
Con il terzo motivo si denuncia: violazione art. 360, n.3, c.p.c. violazione o falsa applicazione dell’art.1418 c .c. / art. 360, n. 5, c.p.c. omesso o fittizio esame delle norme ritenute imperative, omesso esame delle deduzioni dell’appellante / palese illogicità nell’applicazione delle norme ritenute imperative;
Con il quarto motivo si denuncia: violazione dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Nullità della sentenza per vizio radicale di motivazione in relazione all’art . 132, n.4, c.p.c, manifesta illogicità, contraddittorietà e perplessità, in ordine all’applicazione da parte della Corte D’Appello delle asserite norme imperative di democrazia, diritto di difesa ed eguaglianza;
Con il quinto motivo si denuncia: art. 360, n. 3, c.p.c. violazione o falsa applicazione dell’art . 18 Cost.;
Con il sesto motivo si denuncia: art. 360, n. 5, c.p.c. omessa valutazione delle norme di interpretazione dei contratti e art. 360, n. 3 c.p.c. violazione dei criteri di interpretazione dei contratti in particolare dell’art . 1362 c.c.;
Con il settimo motivo si denuncia: art. 360, n. 3, c.p.c. violazione o falsa applicazione delle norme di legge, art. 1418 c.c.;
Con il ottavo motivo si denuncia: Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. violazione dell’art . 1418 c.c., violazione della carta dei diritti fondamentale della UE, art. 16 e dell’art. 41 , commi 1 e 2, Cost.;
Con il nono motivo si denuncia: violazione o falsa applicazione delle norme in tema di prescrizione dell’azione di annullamento, violazione degli artt. 23, 1442, 1419 e art. 1422 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.;
Con il decimo motivo si denuncia: violazione o falsa applicazione delle norme art. 91 c.p.c. e 92 c.p.c. in tema di riforma della
compensazione delle spese legali in primo grado, art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Per quanto esposto, il ricorso va rinviato a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con i ricorsi nn. 10804 e 10850/23 fissati per l’udienza del 30 gennaio 2024, che hanno la medesima causa petendi e che, pertanto sono connessi al presente.
P.Q.M .
La Corte rinvio a nuovo ruolo il giudizio n. 14683/2022 per la trattazione congiunta con i ricorsi nn. 10804 e 10850/23 fissati per l’udienza del 30 gennaio 2024, che hanno la medesima causa petendi e che, pertanto sono connessi al presente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione