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Assistenza finanziaria banche: Cassazione e nullità

La Corte di Cassazione ha stabilito che il divieto di assistenza finanziaria per l’acquisto di azioni proprie, previsto dall’art. 2358 c.c. per le società per azioni, si applica anche alle banche popolari. In un caso riguardante un finanziamento concesso da una banca a una società, poi fallita, i cui fondi erano stati utilizzati per sottoscrivere azioni della stessa banca, la Corte ha confermato la nullità del contratto di mutuo. La violazione di questa norma, posta a tutela dell’integrità del capitale sociale e dei creditori, rende l’intera operazione invalida, impedendo alla banca di insinuare il proprio credito nel passivo fallimentare.

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Assistenza finanziaria: la Cassazione estende il divieto alle banche popolari

Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione ha affrontato un tema cruciale nel diritto societario e bancario: l’applicazione del divieto di assistenza finanziaria per l’acquisto di azioni proprie alle società cooperative e, in particolare, alle banche popolari. La decisione chiarisce che il divieto previsto dall’art. 2358 c.c. non è un’esclusiva delle società per azioni, ma rappresenta un principio fondamentale a tutela dell’integrità del capitale sociale, estensibile anche al mondo cooperativo bancario. Questa pronuncia consolida un orientamento volto a garantire la stabilità patrimoniale degli istituti di credito e la protezione dei soci e dei creditori.

I fatti di causa

La vicenda trae origine dall’opposizione allo stato passivo di un fallimento. Una società di gestione patrimoniale, in rappresentanza di un istituto di credito in liquidazione, chiedeva di essere ammessa al passivo fallimentare di un’azienda per un cospicuo credito derivante da un contratto di mutuo fondiario.

Il Fallimento si opponeva, sostenendo la nullità del finanziamento. Secondo la tesi del curatore, il mutuo era viziato da un collegamento negoziale con l’acquisto di azioni della stessa banca mutuante. In pratica, i fondi erogati alla società fallita sarebbero stati trasferiti alla sua controllante e, da questa, ai propri soci per consentire loro di sottoscrivere un aumento di capitale della banca. Si configurava, quindi, una classica operazione di assistenza finanziaria vietata dalla legge.

La decisione della Corte: il divieto di assistenza finanziaria è un principio generale

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società finanziaria, confermando la decisione dei giudici di merito. Il punto centrale della sentenza è l’affermazione che il divieto di accordare prestiti o fornire garanzie per l’acquisto delle proprie azioni, sancito dall’art. 2358 c.c., è pienamente compatibile e applicabile anche alle società cooperative per azioni, incluse le banche popolari.

I giudici hanno sottolineato che la ratio della norma è quella di tutelare l’effettività del patrimonio sociale, un’esigenza che non è esclusiva delle S.p.A. ma che assume, anzi, una rilevanza ancora maggiore per le società cooperative e, soprattutto, per quelle che esercitano l’attività bancaria. L’integrità del capitale è un presidio fondamentale per la stabilità del sistema e la salvaguardia dei creditori e dei soci.

La compatibilità con il modello cooperativo

La Corte ha smontato la tesi della ricorrente secondo cui la disciplina speciale delle cooperative escluderebbe l’applicazione dell’art. 2358 c.c. Al contrario, i giudici hanno evidenziato come la normativa sulle cooperative, pur con le sue specificità (come il capitale variabile), condivida pienamente la finalità di protezione del patrimonio. Lo stesso art. 2529 c.c., che disciplina l’acquisto di azioni proprie da parte delle cooperative, pone limiti quantitativi analoghi a quelli delle S.p.A., a dimostrazione di un’identica preoccupazione del legislatore. Per le banche popolari, questa esigenza di tutela è ulteriormente rafforzata da una stringente normativa prudenziale (Testo Unico Bancario) che impone solidi vincoli patrimoniali.

Conseguenze della violazione: la nullità del contratto

La Corte ha ribadito che la violazione del divieto di assistenza finanziaria comporta la nullità dell’intera operazione, sia del contratto di finanziamento sia dell’atto di acquisto delle azioni. La norma in questione è qualificata come imperativa e di ordine pubblico, posta a presidio di interessi generali. La sua inosservanza determina una nullità virtuale ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c., poiché il contratto si pone in diretto contrasto con un divieto di legge.

Le motivazioni

La motivazione della Corte si articola su diversi punti chiave. Innanzitutto, si stabilisce che l’art. 2358 c.c. è una norma di sistema, la cui finalità è impedire l’erosione, anche solo potenziale, del capitale sociale. Questo rischio si manifesta quando la società finanzia l’acquisto delle proprie azioni, poiché il rimborso del prestito dipende dalla capacità finanziaria dell’acquirente, rendendo incerto il conferimento. Tale principio è universale e prescinde dalla forma societaria specifica.

In secondo luogo, la Corte ha chiarito che l’applicazione alle cooperative è legittimata dall’art. 2519 c.c., che prevede l’estensione della disciplina delle S.p.A. per tutto quanto non espressamente regolato, a condizione di compatibilità. In questo caso, non solo non vi è incompatibilità, ma vi è piena coerenza di scopi. La tutela del capitale e dei terzi è un valore fondamentale tanto nel modello azionario quanto in quello cooperativo, specialmente se bancario.

Infine, la sentenza respinge l’argomento secondo cui l’operazione sarebbe di competenza degli amministratori. L’erogazione di prestiti finalizzati all’acquisto di azioni proprie, a differenza del semplice riacquisto di azioni, incide sugli interessi di tutti i soci e richiede, pertanto, la preventiva autorizzazione dell’assemblea straordinaria, come previsto dalla norma stessa.

Le conclusioni

La sentenza della Cassazione emette un principio di diritto di notevole importanza: “l’art. 2358 c.c., lì dove vieta alla società di accordare prestiti ovvero fornire garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie, salve le condizioni legittimanti ivi previste, è compatibile e dunque applicabile alle società cooperative per azioni nonché, e a maggior ragione, alle banche popolari che ne rivestono la forma”.

Questa pronuncia rafforza le tutele a presidio della stabilità del sistema finanziario. Le banche e le società cooperative sono avvisate: qualsiasi operazione, diretta o indiretta, che configuri un’assistenza finanziaria per l’acquisto di proprie partecipazioni è radicalmente nulla. Ciò comporta l’impossibilità di recuperare il credito in caso di insolvenza del soggetto finanziato, rappresentando un deterrente efficace contro pratiche che possono minare la solidità patrimoniale degli intermediari finanziari.

Il divieto di assistenza finanziaria previsto dall’art. 2358 c.c. si applica anche alle banche popolari?
Sì, la Corte di Cassazione ha stabilito che la norma è pienamente compatibile e applicabile alle società cooperative per azioni e, a maggior ragione, alle banche popolari, poiché la finalità di tutela dell’integrità del capitale sociale è un principio fondamentale anche per queste ultime.

Qual è la conseguenza della violazione del divieto di assistenza finanziaria?
La violazione del divieto comporta la nullità dell’intera operazione, sia del contratto di finanziamento che dell’atto di acquisto delle azioni ad esso collegato. La norma è considerata imperativa e la sua inosservanza determina la nullità del contratto ai sensi dell’art. 1418 c.c.

È possibile presentare una domanda di arricchimento senza causa per la prima volta nel giudizio di opposizione allo stato passivo?
No, il procedimento di opposizione allo stato passivo ha carattere impugnatorio e vige il principio di immutabilità della domanda. Non è quindi consentito introdurre domande nuove, come quella di ripetizione dell’indebito o di arricchimento senza causa, che non siano state formulate nella fase di insinuazione al passivo.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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