Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7928 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7928 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31525/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME che si difende ai sensi dell’art. 86 c.p.c. e rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, quale cessionaria di RAGIONE_SOCIALE, nonché quale mandataria con rappresentanza di RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO,
in Roma, INDIRIZZO -controricorrente e ricorrente incidentale –
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore speciale, AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima, in Roma, INDIRIZZO
–
contro
ricorrente
–
avverso la sentenza della Corte d’ appello di Trieste n. 153/2021, pubblicata in data 7 maggio 2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOMEAVV_NOTAIO COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME ricorre, sulla base di tre motivi, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, quale cessionaria di RAGIONE_SOCIALE, e di RAGIONE_SOCIALE, per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Trieste n. 153/2021, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Udine n. 1352/18.
RAGIONE_SOCIALE resiste mediante controricorso e propone ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo.
RAGIONE_SOCIALE ha deposito controricorso al ricorso principale e controricorso al ricorso incidentale.
Questi i fatti dai quali trae origine la controversia.
2.1. NOME COGNOME evocava in giudizio RAGIONE_SOCIALE esponendo che: a) con contratto di leasing del 13 maggio 2011 la convenuta gli aveva concesso in locazione finanziaria l’imbarcazione
denominata ‘Ange’, con obbligo di assicurarla con vincolo a suo favore; b) il 29 luglio 2014 aveva stipulato una polizza ‘assicurativa unità da diporto’ di tipo ‘A’, senza previsione di vincolo in favore della concedente; c) in data 18 agosto 2014 l’imbarcazione aveva subito un sinistro durante la navigazione al largo della Corsica, e, in data 25 agosto 2014, in ottemperanza al contratto di leasing ed alla polizza assicurativa, aveva comunicato il sinistro alla società concedente e inoltrato denuncia alla società assicuratrice, evidenziando altresì, che l’imbarcazione non era più idonea alla navigazione; e) gli accertamenti nel frattempo eseguiti dai periti di RAGIONE_SOCIALE avevano evidenziato che l’imbarc azione era riparabile e che il comportamento posto in essere dall’utilizzatore era stato, sotto il profilo marinaresco, diligente e corretto; f) con lettera raccomandata del 29 luglio 2015 RAGIONE_SOCIALE gli aveva comunicato la risoluzione per inadempimento del contratto di leasing , chiedendo l’immediato pagamento dei canoni insoluti e la restituzione dell’imbarcazione. Chiedeva, pertanto, che venisse accertato che l’imbarcazione aveva subito la ‹‹ perdita totale costruttiva ›› , che non erano dovuti i ratei di canoni leasing in conseguenza del l’intervenuta perdita totale del bene e che venisse accertato il comportamento ‹‹ non collaborativo ›› di RAGIONE_SOCIALE, che gli aveva impedito di obbligare RAGIONE_SOCIALE al risarcimento diretto in favore della concedente.
La convenuta chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa di RAGIONE_SOCIALE e, in via riconvenzionale, insisteva perché, previo accertamento della riparabilità dell’imbarcazione , venisse dichiarata la risoluzione del contratto di leasing, con conseguente condanna dell’utilizzatore al pag amento dei canoni di locazione ed al risarcimento dei danni ex art. 10 del contratto, oltre che da ‘inattività’ della imbarcazione; in via subordinata, in caso di
ritenuta ‘perdita totale’ della barca, chiedeva la condanna del COGNOME al pagamento dell’importo ex art. 4 del contratto ed al risarcimento dei danni per inattività post-sinistro con restituzione del natante.
Autorizzata la chiamata in causa di RAGIONE_SOCIALE, la quale si costituiva eccependo l’inammissibilità delle domande svolte nei suoi confronti da RAGIONE_SOCIALE, il COGNOME chiedeva la condanna della compagnia assicuratrice al pagamento dell’indennizzo, oltre che il risarcimento per l’intervenuto aggravamento delle spese di riparazione del natante.
Il Tribunale adito, all’esito della d isposta consulenza tecnica d’ufficio, ritenuta la perdita totale costruttiva dell’imbarcazione, dichiarava risolto il contratto di leasing per perdita del bene, condannando il COGNOME al pagamento di quanto dovuto ai sensi dell’art. 4, lett. b), del contratto, e rigettava le domande formulate dall’attore nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, perché irritualmente avanzate, nonché quelle di RAGIONE_SOCIALE, in assenza di cancellazione dell’imbarcazione dal registro delle imbarcazioni da diporto.
2.2. L a Corte d’appello di T rieste, in parziale riforma della sentenza gravata, ha accolto l’eccezione di carenza di legittimazione ‹‹ attiva ›› di RAGIONE_SOCIALE, sollevata da RAGIONE_SOCIALE, e rigettato gli appelli principale ed incidentale, rispettivamente proposti dal RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE
Con riguardo al rapporto tra il RAGIONE_SOCIALE e la società concedente, ha escluso che potesse essere ravvisato comportamento ‹‹ non collaborativo ›› della seconda, mentre, relativamente al rapporto tra il RAGIONE_SOCIALE e la società assicuratrice, ha puntualizzato che l’imbarcazion e dal 25 agosto 2014 non era più nella disponibilità del COGNOME, per essere ritornata in quella del proprietario, il quale soltanto avrebbe potuto abbandonare il natante o procedere alla cancellazione della unità di
diporto dai registri della Capitaneria di Porto, condizione questa negozialmente pattuita per ottenere, in assenza di contestazioni, il pagamento dell’indennizzo assicurativo. Poiché era pacifico che non fosse intervenuta la cancellazione e che non era fosse stata effettuata comunicazione di abbandono dell’imbarcazione da parte della proprietaria, ha rigettato la domanda di indennizzo.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc civ.
In prossimità dell’adunanza camerale, le parti hanno depositato memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso principale il COGNOME denunzia, ai se nsi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ‹‹violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175, 1366 e 1375 cod. civ. per avere la sentenza erroneamente ritenuto che il comportamento tenuto da NOME fosse corretto, non essendo obbligata a compiere atti idonei all’ottenimento dell’indennizzo assicurativo in mancanza di una clausola di vincolo e/o in assenza di una espressa pattuizione in tal senso››.
Censura la decisione impugnata nella parte in cui la Corte d’appello ha negato il diritto al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell’inattività di RAGIONE_SOCIALE, evidenziando che, ammettendo, come ritenuto dai giudici di merito, che l’unico modo per ottenere la liquidazione dell’indennizzo fosse dichiarare l’abbandono e/o cancellare l’imbarcazione dai registri, il compimento di detti atti spettava esclusivamente alla proprietaria del bene assicurato, la quale, alla stregua della clausola generale di buona fede, avrebbe dovuto salvaguardare gli interessi del contraente, ponendo in essere gli atti indispensabili per la liquidazione.
Con il secondo motivo il ricorrente denunzia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ‹‹violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1372, 1411 e 1891 c.c. per avere la sentenza erroneamente ritenuto che il comportamento tenuto da NOME fosse corretto, non essendo obbligata a compiere atti idonei all’ottenimento dell’indennizzo assicurativo in assenza di espresso consenso dell’assicurato ad agire per l’indennizzo assicurativo›› .
Lamenta che la decisione gravata incorre in errore, perché inverte i ruoli di contraente (NOME anziché NOME) e assicurato (NOME anziché NOME) là dove giunge alla conclusione che per far valere i diritti derivanti dalla polizza RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto ottenere il ‹‹ consenso espresso dell’assicurato›› COGNOME (pag. 39 della motivazione della sentenza impugnata).
Con il terzo motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ‹‹violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1370 c.c., 35 cod. consumo, nonché 540, 543 e 546 cod. nav. per avere la sentenza erroneamente ritenuto che la liquidazione dell’indennizzo assicurativo a termini di polizza fosse dovuta solo in caso di cancellazione dell’imbarcazione dal registro della Capitaneria di Porto e/o di efficace abbandono››.
Evidenzia che, secondo la definizione pattizia, poteva configurarsi ‹‹ perdita totale ›› solo in caso di perdita del corpo dell’imbarcazione, mentre nella specie era stata accertata l’antieconomicità dei costi di riparazione, ossia una perdita totale non ontologica, ma economica, con conseguente irrilevanza delle considerazioni svolte dai giudici di appello in ordine alla cancellazione dell’imbarcazione dai registri ; lamenta, di conseguenza, che l’interpretazione della polizza fornita dai giudici di appello viola i canoni ermeneutici evocati in rubrica.
Con l’unico motivo del ricorso incidentale, RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza impugnata per violazione dell’art.
1891 cod. civ. e si duole che i giudici di appello, dopo avere accertato l’assenza di clausola di vincolo nella polizza assicurativa e d avere ribadito la qualificazione del contratto di assicurazione quale contratto per conto altrui o per conto di chi spetta ex art. 1891 cod. civ., hanno dichiarato la carenza di legittimazione in capo alla stessa società concedente, invertendo il ruolo di contraente con il ruolo di assicurato.
Il secondo motivo del ricorso principale e l’unico motivo del ricorso incidentale, strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente e sono fondati.
5.1. La Corte d’appello, al § 3.9 della motivazione della sentenza impugnata, nel confermare che si è verificata la perdita totale dell’imbarcazione, con conseguente risoluzione del contratto di leasing , ha osservato che la polizza assicurativa era stata stipulata dal solo utilizzatore, senza previsione di vincolo in favore della proprietaria del l’imbarcazione , e che il contratto, concluso dall’utilizzatore e da RAGIONE_SOCIALE, era da ricondurre alla fattispecie di cui all’art. 1981 cod. civ. in favore di RAGIONE_SOCIALE, cosicché ‹‹ il contraente non aveva legittimazione a chiedere l’accertamento dell’obbligo indennitario ‘… a termini di polizza, in misura pari al danno complessivamente patito dall’imbarcazione’ e la condanna dell’assicuratrice al pagamento dell’indennizzo a favore del soggetto cui spettava››; ha aggiunto che , ‹‹…in assenza nella polizza assicurativa con ‘vincolo a favore del concedente’ e di ‘consenso espresso’ dell’assicurato ex art. 1891 cod. civ. ›› , doveva ritenersi fondata l’eccezione di difetto di legittimazione ‘attiva’ di RAGIONE_SOCIALE, fatta valere da RAGIONE_SOCIALE
Tuttavia, come concordemente evidenziato da entrambe le parti ricorrenti, nel sussumere la fattispecie in esame nel l’ambito applicativo dell’art. 1891 cod. civ., la corte di merito ha confuso la
posizione del contraente-utilizzatore con quella del concedenteassicurato.
Pur muovendo dalla premessa che il contraente utilizzatore non può far valere i diritti derivanti dal contratto senza il consenso dell’assicurato, la corte di merito è infatti pervenuta alla conclusione che, in mancanza di ‹‹ consenso espresso ›› dell’assicurato ex art. 1891 cod. civ., la società concedente RAGIONE_SOCIALE non fosse legittimata ad esercitare i diritti derivanti dal contratto di assicurazione.
Invero, c osì argomentando, i giudici d’appello hanno chiaramente invertito la posizione del contraente con quella dell’assicurato e trascurato di considerare che il COGNOME, avendo concluso il contratto di assicurazioni con RAGIONE_SOCIALE, era parte contraente e che, di contro, la società concedente RAGIONE_SOCIALE, pur non avendo preso parte alla stipula della polizza, quale terzo assicurato e proprietaria del bene, era titolare del diritto all’indennizzo assicurativo.
È, quindi, del tutto evidente che, ove non fosse incorsa nel rilevato errore, la Corte territoriale non sarebbe pervenuta al convincimento che RAGIONE_SOCIALE non potesse agire per ottenere l’indennizzo assicurativo da RAGIONE_SOCIALE in assenza del consenso del contraente COGNOME , posto che solo quest’ultimo, al contrario, in forza della previsione di cui al secondo comma dell’art. 1891 cod. civ., avrebbe dovuto ottenere il consenso dell’assicurata RAGIONE_SOCIALE per far valere, nei confronti della società assicuratrice, i diritti derivanti dal contratto.
La fondatezza delle censure in esame nei suindicati termini consente di ritenere assorbita ogni altra questione e i restanti motivi del ricorso principale.
6. In accoglimento del secondo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale, la sentenza deve, quindi, essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, per
nuovo esame e per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale nei termini di cui in motivazione, dichiara assorbiti i restanti motivi del ricorso principale. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’ Appello di Trieste, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione