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Assicurazione per conto altrui: chi incassa il danno?

Una donna stipula una polizza per un appartamento che non le appartiene e, a seguito di un allagamento, chiede i danni all’assicurazione. La Corte di Appello di Napoli respinge la sua richiesta, chiarendo che nell’assicurazione per conto altrui, il diritto all’indennizzo spetta al proprietario dell’immobile (l’assicurato) e non a chi ha semplicemente firmato il contratto (il contraente), a meno che non agisca con il consenso espresso del proprietario.

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Assicurazione per conto altrui: chi ha diritto al risarcimento?

Una recente sentenza della Corte di Appello di Napoli fa luce su un aspetto cruciale dei contratti assicurativi: la distinzione tra chi firma la polizza e chi ha effettivamente diritto all’indennizzo. Il caso analizzato riguarda una polizza ‘Multirischi Abitazione’ e la richiesta di risarcimento per danni da allagamento, respinta perché la persona che ha intentato la causa non era la proprietaria dell’immobile. Questa decisione sottolinea l’importanza di comprendere la natura dell’assicurazione per conto altrui e la figura dell’assicurato come vero titolare del diritto.

I fatti di causa: un allagamento e una richiesta di indennizzo

La vicenda ha inizio quando una donna, dopo aver stipulato una polizza assicurativa ‘Multirischi’ per un appartamento, subisce ingenti danni a causa di un allagamento. A seguito dell’evento, presenta richiesta di indennizzo alla compagnia assicurativa, quantificando i danni in circa 6.200 euro, come stimato da una perizia.

La compagnia si oppone fin da subito, eccependo la mancanza di ‘legittimazione attiva’ della donna: non vi era prova che fosse la proprietaria dell’immobile danneggiato. Anzi, evidenziava discrepanze sull’indirizzo e sul fatto che la signora non risultasse intestataria di alcuna proprietà.

Il Tribunale di primo grado accoglie le tesi della compagnia assicurativa e rigetta la domanda, sottolineando che, senza le condizioni generali di polizza, non era possibile verificare l’operatività della garanzia e se la proprietà del bene fosse un requisito essenziale. La donna, insoddisfatta, decide di appellare la decisione.

L’appello e la questione della titolarità del diritto

In appello, la ricorrente contesta la decisione del primo giudice, sostenendo che la sua qualità di ‘contraente’ della polizza fosse sufficiente per legittimarla a chiedere l’indennizzo. A suo dire, la proprietà dell’immobile era un fattore irrilevante, dato che il bene da assicurare era stato chiaramente identificato nel contratto.

La compagnia assicurativa, costituendosi in giudizio, ribadisce la correttezza della prima sentenza, insistendo sulla mancanza di prova della titolarità del diritto in capo alla contraente. La questione centrale si sposta quindi da un semplice problema di risarcimento a una più complessa analisi giuridica su chi, effettivamente, avesse il diritto di richiederlo.

Le motivazioni della Corte: l’importanza dell’assicurazione per conto altrui

La Corte di Appello di Napoli rigetta l’appello, fornendo una spiegazione chiara e dettagliata basata sull’articolo 1891 del Codice Civile, che disciplina l’assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta.

La distinzione cruciale: Contraente vs. Assicurato

Il punto focale della decisione è la netta distinzione tra due figure:
1. Il Contraente: colui che stipula il contratto con l’assicurazione e si impegna a pagare il premio.
2. L’Assicurato: colui che è titolare dell’interesse economico protetto dalla polizza (in questo caso, il proprietario dell’immobile). È l’assicurato a subire il pregiudizio economico in caso di sinistro.

La Corte chiarisce che, sebbene la donna fosse la contraente, non ha mai provato di essere anche l’assicurata, ovvero la titolare di un diritto reale sull’immobile. Anzi, la documentazione prodotta indicava che l’appartamento era intestato a un’altra persona.

L’applicazione dell’art. 1891 c.c.

Secondo la legge, nell’assicurazione per conto altrui, i diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato. Il contraente, pur avendo degli obblighi (come pagare il premio), non può far valere i diritti dell’assicurato (come richiedere l’indennizzo) senza un suo ‘espresso consenso’. In pratica, il contraente può agire solo come un mandatario del vero titolare del diritto.

Nel caso di specie, la donna non solo non ha dimostrato di essere la proprietaria, ma non ha neanche provato di agire in nome e per conto del legittimo proprietario.

La mancanza di prova e le sue conseguenze

La Corte ha ritenuto che la semplice qualità di contraente non fosse sufficiente a fondare la richiesta di risarcimento. Poiché la titolarità del diritto a ricevere l’indennizzo appartiene a chi subisce il danno patrimoniale (l’assicurato-proprietario), la domanda della contraente era infondata. Per questo motivo, la Corte ha giudicato superfluo esaminare gli altri motivi di appello, poiché la mancanza di titolarità del diritto era di per sé sufficiente a respingere l’intera domanda.

Le conclusioni

La sentenza ribadisce un principio fondamentale del diritto assicurativo: il diritto all’indennizzo è strettamente legato all’interesse economico protetto e non alla mera firma del contratto. Chi stipula una polizza per un bene di cui non è proprietario sta, di fatto, stipulando un’assicurazione per conto altrui. Di conseguenza, per poter richiedere un risarcimento, dovrà dimostrare di agire con il consenso esplicito del proprietario. Questa decisione serve da monito per chiunque stipuli polizze su beni altrui: è essenziale avere chiarezza sui ruoli e sui diritti per evitare di vedersi negato un indennizzo legittimo per vizi di titolarità.

Chi ha diritto al risarcimento in una polizza per danni a un immobile, chi firma il contratto o il proprietario?
Secondo la sentenza, il diritto al risarcimento spetta all’assicurato, ovvero al titolare dell’interesse protetto (il proprietario dell’immobile), e non necessariamente al contraente, ossia colui che ha firmato la polizza.

Il contraente di una polizza può agire in giudizio per chiedere l’indennizzo per un danno subito dall’assicurato?
Sì, ma solo a condizione che abbia ottenuto l’espresso consenso dell’assicurato (il proprietario). In mancanza di tale consenso, il contraente non ha la titolarità per far valere i diritti derivanti dalla polizza.

Perché la Corte ha ritenuto irrilevante esaminare gli altri motivi di appello?
La Corte ha ritenuto superfluo esaminare gli altri motivi perché la questione della mancanza di titolarità del diritto in capo all’appellante era pregiudiziale e assorbente. Una volta accertato che la contraente non aveva il diritto di chiedere l’indennizzo, ogni altra doglianza diventava irrilevante ai fini della decisione.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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