Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7288 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 7288 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 17706/2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE Scarperia San Piero , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato presso la quale sono domiciliati in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrenti –
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
difesa dall’AVV_NOTAIO presso cui è elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
RAGIONE_SOCIALEricorrente–
nonché
NOME COGNOME;
-intimata- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Firenze, n. 273/2018, pubblicata il 27 marzo 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME ha adito il Tribunale di Firenze per sentire dichiarare la responsabilità del RAGIONE_SOCIALE, quale datore di RAGIONE_SOCIALE, nella produzione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALEo ad essa occorso il 13 agosto 2007 presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Scarperia San Piero a Sieve e condannare la stessa RAGIONE_SOCIALE.A. a corrispondere il c.d. danno differenziale, oltre al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese mediche e di quelle sostenute per le opere realizzate nella sua abitazione per l’abbattimento RAGIONE_SOCIALEe barriere architettoniche.
Si è costituito il RAGIONE_SOCIALE, che ha chiamato in causa la sua compagnia assicuratrice, RAGIONE_SOCIALE, al fine di essere tenuta indenne.
Si è costituita RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 522/2017, ha accolto la domanda RAGIONE_SOCIALEa ricorrente in ordine al risarcimento del danno differenziale e rigettato la domanda di manleva proposta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Il RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello che la Corte d’appello di Firenze, nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti, con sentenza n. 273/2018, ha rigettato.
Il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE si è difesa con RAGIONE_SOCIALEricorso.
NOME COGNOME è rimasta intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte ricorrente deduce la violazione degli artt. 345 e 437, comma 2, c.p.c. in quanto la corte territoriale avrebbe errato nell’affermare la tardività RAGIONE_SOCIALEe contestazioni sollevate in appello concernenti la decisione di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto non operante la copertura assicurativa.
Con il secondo motivo contesta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 437, comma 2, c.p.c. perché il giudice di appello non avrebbe dovuto ritenere inammissibile la produzione, in sede di gravame, del testo integrale del contratto di RAGIONE_SOCIALE, considerato che una sintesi RAGIONE_SOCIALEo stesso era stata già depositata davanti al Tribunale di Firenze e che il detto testo integrale era stato allegato pure da RAGIONE_SOCIALE.
Con il terzo motivo lamenta la violazione degli artt. 10 ed 11 d.P.R. n. 1124 del 1965, RAGIONE_SOCIALE‘art. 127, comma 2, d.P.R. n. 1124 del 1965 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 3, d.m. del 10 ottobre 1985 atteso che la Corte d’appello di Firenze non avrebbe tenuto conto che i dipendenti statali non sarebbero stati soggetti all’RAGIONE_SOCIALE obbligatoria RAGIONE_SOCIALE gli RAGIONE_SOCIALE sul RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con la conseguenza che, ai sensi del contratto stipulato con RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME non avrebbe potuto essere qualificata come soggetto terzo.
Le tre doglianze possono essere trattate congiuntamente, stante la stretta connessione.
Il ricorso va rigettato, per le ragioni che seguono, anche se alcuni passaggi argomentativi RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata vanno meglio chiariti.
Innanzitutto, si osserva l’ammissibilità RAGIONE_SOCIALEa difesa con la quale il RAGIONE_SOCIALE aveva affermato in appello che la lavoratrice non era soggetta all’RAGIONE_SOCIALE obbligatoria RAGIONE_SOCIALE gli RAGIONE_SOCIALE sul RAGIONE_SOCIALE in quanto, quale dipendente RAGIONE_SOCIALEo Stato, non era assicurata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 127, comma 2, d.P.R. n. 1124 del 1965 e del d.m. 10 ottobre 1985, presso l’RAGIONE_SOCIALE, ma era sottoposta allo speciale regime RAGIONE_SOCIALEa gestione per conto RAGIONE_SOCIALEo Stato.
Infatti, il Tribunale di Firenze si era pronunciato in ordine all’operatività del contratto di RAGIONE_SOCIALE concluso con RAGIONE_SOCIALE, escludendo che fosse applicabile nella specie, atteso che NOME COGNOME era ‹‹soggetta all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ›› .
Si era trattato di un accertamento dovuto, siccome attinente alla verifica di un elemento costitutivo RAGIONE_SOCIALEa pretesa del RAGIONE_SOCIALE di essere garantito da RAGIONE_SOCIALE. Detto accertamento, però, consentiva al medesimo RAGIONE_SOCIALE, soccombente sul punto in primo grado, di proporre appello RAGIONE_SOCIALE questa affermazione, sostenendo in maniera esplicita che, alla luce RAGIONE_SOCIALEa vigente normativa, la sua dipendente non era ‹‹soggetta all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE››. Pertanto, il relativo motivo d’impugnazione non era nuovo.
Del tutto irrilevante è, invece, la contestazione inerente il deposito RAGIONE_SOCIALEa versione integrale del contratto di RAGIONE_SOCIALE, in quanto la corte territoriale lo ha, comunque, esaminato.
Infondata è, infine, la terza doglianza.
Come evidenziato dalla Corte d’appello di Firenze, una RAGIONE_SOCIALEe clausole del contratto di RAGIONE_SOCIALE menzionato prevede che sia qualificabile come terzo e, quindi, sia coperto da tale RAGIONE_SOCIALE il ‹‹personale docente e non docente RAGIONE_SOCIALEa scuola – non soggetto alla RAGIONE_SOCIALE obbligatoria RAGIONE_SOCIALE gli RAGIONE_SOCIALE sul RAGIONE_SOCIALE – qualora risulti che dette persone siano rimaste vittime di RAGIONE_SOCIALEo in occasione di RAGIONE_SOCIALE o di servizio››.
Sostiene il RAGIONE_SOCIALE che questa clausola non verrebbe in questione nella specie, atteso che i dipendenti statali non sarebbero assicurati RAGIONE_SOCIALE gli RAGIONE_SOCIALE sul RAGIONE_SOCIALE presso l’RAGIONE_SOCIALE, ma sarebbero soggetti allo speciale regime RAGIONE_SOCIALEa gestione per conto RAGIONE_SOCIALEo Stato.
Non viene in rilievo, quindi, un problema di interpretazione del contratto di RAGIONE_SOCIALE, in sé non contestata.
Oggetto del contendere è, piuttosto, se NOME COGNOME possa essere qualificata come terzo, ai sensi del contratto de quo , e, dunque, se quest’ultimo regoli o meno la vicenda in esame.
Al riguardo, si osserva che, in effetti, l’art. 127, u.c., del d.P.R. n. 1124 del 1965 prescrive che ‹‹ Per i dipendenti RAGIONE_SOCIALEo Stato l ‘ RAGIONE_SOCIALE presso l ‘ RAGIONE_SOCIALE può essere attuata con forme particolari di gestione e può anche essere limitata a parte RAGIONE_SOCIALEe prestazioni, fermo rimanendo il diritto degli assicurati al trattamento previsto dal presente decreto. Le relative norme sono emanate dal Ministro RAGIONE_SOCIALE di concerto con i Ministri per il RAGIONE_SOCIALE e la previdenza sociale e per la sanità ››.
Il decreto del Ministero del RAGIONE_SOCIALE del 10 ottobre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1986, è intervenuto a dare concreta attuazione e regolamentazione all ‘ RAGIONE_SOCIALE dei dipendenti statali nella speciale forma di gestione per conto RAGIONE_SOCIALEo Stato.
Detto decreto dispone, all ‘ art. 1, che i dipendenti RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, sono assicurati RAGIONE_SOCIALE gli RAGIONE_SOCIALE sul RAGIONE_SOCIALE e le malattie professionali in base alle disposizioni del Testo Unico approvato con d.P.R. n. 1124 del 1965 e successive modifiche ed integrazioni ed alle norme contenute nel medesimo decreto.
Caratteristica RAGIONE_SOCIALEa posizione dei dipendenti statali in esame è che il loro rapporto assicurativo non è trilatero, come avviene per gli altri lavoratori, venendo coinvolti il datore di RAGIONE_SOCIALE, il dipendente e l’RAGIONE_SOCIALE, ma bilaterale, in quanto nello Stato sono riunite le posizioni sia del datore di RAGIONE_SOCIALE sia RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Lo Stato affida, però, all ‘ RAGIONE_SOCIALE il compito di assicurare i propri dipendenti, RAGIONE_SOCIALE gli RAGIONE_SOCIALE sul RAGIONE_SOCIALE e le malattie professionali in base alle disposizioni del menzionato Testo Unico.
Pertanto, la valutazione RAGIONE_SOCIALE ‘ indennizzabilità dei casi rientra nella specifica ed esclusiva competenza RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE.
Ulteriore peculiarità è rappresentata dal fatto che lo Stato attua la tutela dei propri dipendenti non anticipando il premio assicurativo, ma rimborsando all’RAGIONE_SOCIALE le spese conseguenti alla tutela attuata nei casi di RAGIONE_SOCIALEo o malattia professionale.
Da ciò si evince, da un lato, che un dipendente statale, come l’intimata, non è parte di un rapporto assicurativo con l’RAGIONE_SOCIALE, e , dall’altro, che la speciale forma di gestione per conto RAGIONE_SOCIALEo Stato è un’RAGIONE_SOCIALE obbligatoria RAGIONE_SOCIALE gli RAGIONE_SOCIALE sul RAGIONE_SOCIALE e le malattie professionali.
Ne deriva che il contratto di RAGIONE_SOCIALE in esame non poteva venire in rilievo nella presente RAGIONE_SOCIALEversia, in quanto ad essere incluso nella relativa copertura assicurativa era il ‹‹personale docente e non docente RAGIONE_SOCIALEa scuola – non soggetto alla RAGIONE_SOCIALE obbligatoria RAGIONE_SOCIALE gli RAGIONE_SOCIALE sul RAGIONE_SOCIALE – qualora risulti che dette persone siano rimaste vittime di RAGIONE_SOCIALEo in occasione di RAGIONE_SOCIALE o di servizio››, senza che rilevasse l’identità RAGIONE_SOCIALE‘assicuratore, mentre, con evidenza, l’intimata beneficiava, comunque, di una RAGIONE_SOCIALE obbligatoria RAGIONE_SOCIALE gli RAGIONE_SOCIALE sul RAGIONE_SOCIALE, in ordine alla quale la RAGIONE_SOCIALEparte non era l’RAGIONE_SOCIALE, ma lo Stato.
2) Il ricorso è rigettato, in applicazione del seguente principio di diritto:
‹‹ La speciale forma di gestione per conto RAGIONE_SOCIALEo Stato disciplinata dal decreto del Ministero del RAGIONE_SOCIALE del 10 ottobre 1985 è un ‘ RAGIONE_SOCIALE obbligatoria RAGIONE_SOCIALE gli RAGIONE_SOCIALE sul RAGIONE_SOCIALE nella quale l’ assicuratore non è l’RAGIONE_SOCIALE, ma lo Stato ; ne consegue che il contratto di RAGIONE_SOCIALE per la responsabilità civile verso terzi concluso da un istituto RAGIONE_SOCIALE con un assicuratore privato, nel quale sia prevista l ‘operatività RAGIONE_SOCIALEa relativa copertura anche per il personale docente e non docente RAGIONE_SOCIALEa scuola non soggetto all ‘ RAGIONE_SOCIALE obbligatoria RAGIONE_SOCIALE gli RAGIONE_SOCIALE sul RAGIONE_SOCIALE, ove detto personale sia rimasto vittima di RAGIONE_SOCIALE in occasione di RAGIONE_SOCIALE o di servizio, non è applicabile ai dipendenti statali la cui tutela RAGIONE_SOCIALE tali RAGIONE_SOCIALE avviene per mezzo RAGIONE_SOCIALEa summenzionata gestione per conto RAGIONE_SOCIALEo Stato attuata presso l ‘RAGIONE_SOCIALE›› .
Le spese di lite seguono la soccombenza in favore RAGIONE_SOCIALEa parte RAGIONE_SOCIALEricorrente ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto RAGIONE_SOCIALEa non sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente , RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto, trattandosi di amministrazione statale non tenuta a versare il detto contributo.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente a rifondere le spese a parte RAGIONE_SOCIALEricorrente, che liquida in complessivi € 6.000,00 , oltre € 200,00 per esborsi, accessori di legge e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa IV Sezione Civile, il 22