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Codice Civile
Codice Penale

Convenzione di Vienna, risoluzione del contratto

Convenzione di Vienna, risoluzione del contratto, acquisto di sostituzione o vendita di compensazione.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Unica CIVILE

Il Tribunale di Pisa, Sezione Unica Civile, in composizione monocratica ed in persona della dr.ssa , ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 431/2023 pubblicata il 21/03/2023

nella causa civile iscritta al n. 848 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2018, vertente

TRA

XXXXX, società di diritto brasiliano, con sede in Rod GoXXXXX020

Casella di testo: km 10, S/N°, Zona Rural XXXXX 75250XXXXX000, XXXX XXXXX XXXXX, iscritta al registro generale dei contribuenti (cadastro geral de contribuientes) n. 26.685.958/0001XXXXX57 (CNPJ), rappresentata e difesa dagli avv.ti

ATTRICE

E

XXXXX (CF e XXXXX. n. XXXXX)

CONVENUTA CONTUMACE

CONCLUSIONI

Come da note autorizzate depositate da parte attrice per la trattazione in forma scritta dell’udienza del 22.12.2022 e memorie conclusionali e di replica depositate.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, la società attrice conveniva in giudizio XXXX s.r.l., innanzi al Tribunale di Pisa, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:

“Accertarsi e dichiararsi l’inadempimento di XXXXX delle obbligazioni scaturenti dal contratto concluso tra le parti per la fornitura di 6 containers di pelli “wet blue”, selection TR4 e, previa occorrendo declaratoria della risoluzione del contratto medesimo, conseguentemente condannarsi XXXXX a corrispondere a XXXXX a titolo di risarcimento del danno le somme di $ 38.662,50 (€ 47.631.23 al cambio della data odierna) per il mancato guadagno, € 9.713,07 per il danno emergente, ovvero la diversa, maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa, oltre a interessi di mora come per legge.” A sostegno delle proprie ragioni parte attrice esponeva:

XXXXX Di aver effettuato in favore della convenuta una fornitura di pellame, convenendo come modalità di pagamento il “cash against documents at sight”, ovverosia il pagamento in contanti ad un istituto di credito prescelto, contestualmente alla consegna dei documenti rappresentativi delle merci, necessari al loro sdoganamento;

XXXXX I primi 4 containers della merce in questione venivano spediti via mare dall’attrice nella sequenza temporale convenuta con l’acquirente;

XXXXX Poiché la società convenuta rappresentava una temporanea mancanza di liquidità, la merce veniva temporaneamente lasciata in giacenza presso il deposito doganale;

XXXXX Nonostante i solleciti, la convenuta non provvedeva al ritiro della merce e al contestuale pagamento;

XXXXX Seguivano ulteriori scambi commerciali tra le parti, permanendo il mancato ritiro e saldo della merce in giacenza presso il deposito doganale;

XXXXX Nel febbraio 2015 l’attrice riusciva a vendere a terzi la merce in deposito ad un prezzo ribassato, sostenendo un minor ricavo pari ad $ 38.662,50;

Casella di testo: XXXXX Oltre al mancato guadagno, l’attrice sosteneva i costi per il prolungato deposito doganale per € 9.713,07, da imputarsi alla convenuta a titolo di danno emergente.

All’udienza di prima comparizione tenutasi in data 24.05.2018 il giudice, stante la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia della convenuta, con concessione termini per memorie, ritualmente depositate dall’attrice. Seguivano avvicendamenti dei giudici sul ruolo fino all’attuale assegnazione. Con ordinanza del 20.07.2020 emessa all’esito dell’udienza del 10.06.2020, tenutasi in modalità cartolare, si ammettevano i mezzi istruttori.

Stante la mancata comparizione dei testi e delle parti citate per interpello, l’attrice rinunciava alle prove ammesse e, con ordinanza del 21.06.2021 si rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni tenutasi in modalità cartolare in data 22.12.2022. Con ordinanza del 27.12.2022 la causa veniva trattenuta in decisione con concessioni termini per memorie ex art. 190 c.p.c., ritualmente depositate dall’attrice.

Così sinteticamente ricostruiti i fatti e lo svolgimento del processo, preliminarmente deve confermarsi la competenza del giudice adito.

Benchè sia presente, nel contratto internazionale versato in atti (doc. 16), il richiamo all’arbitrato come strumento di risoluzione delle controversie, tuttavia tale previsione non esclude, stante l’imprescindibile carattere volontario dell’arbitrato, che le parti possano optare per la devoluzione della controversia al giudice ordinario. In tal senso si sono espresse numerose pronunce (cfr. ex multis Cassaz. civ. , sez. un. , 27/05/2022 n. 17244), che riconoscono come prevalente il diritto delle parti di convenire, anche in presenza di una clausola arbitrale, la devoluzione della controversia ad altra giurisdizione.

Tale principio, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, risulta mutuabile anche laddove, come nel caso di specie, una delle parti del giudizio sia contumace: la condotta processuale della convenuta, che non ha inteso partecipare al presente giudizio, nulla opponendo quindi in ordine al mancato ricorso alla procedura arbitrale, unita alla pacifica non rilevabilità d’ufficio dell’eccezione, consentono di confermare la giurisdizione del giudice adito, individuato correttamente in ragione del luogo in cui ha sede la società convenuta, corrente in Ponte a Egola (XXXXX).

Sempre in via preliminare, va dichiarata la contumacia della società convenuta, attesa la regolarità della notifica avvenuta a mezzo pec e la mancata costituzione in giudizio della stessa. Ciò premesso, può altrettanto pacificamente affermarsi la procedibilità della domanda, avendo l’attrice correttamente avviato la procedura di negoziazione assistita (doc. 15), con sottoscrizione della convenzione da parte di ambo le parti, non seguita tuttavia dal perfezionamento di un accordo.

Tanto chiarito e passando alla disamina del merito del presente giudizio, la domanda promossa dalla società attrice fondata e merita l’accoglimento.

L’attrice, quale società venditrice con sede legale in Brasile, ha promosso un giudizio avente ad oggetto una compravendita internazionale di merci, intercorsa con una società avente sede legale in Italia.

Tale rapporto contrattuale, come correttamente dedotto, è dunque disciplinato dalla Convenzione di Vienna del 11.04.1980 che detta una normativa ad hoc, con applicazione prevalente rispetto alla normativa interna, per le imprese aventi la propria sede di affari negli stati aderenti, tra cui appunto figurano Brasile e Italia.

Parte attrice, invocando l’applicazione della normativa sopra richiamata, agisce nel presente giudizio al fine di ottenere la risoluzione per inadempimento del contratto stipulato con la società convenuta, con richiesta di risarcimento del danno subito a titolo di mancato guadagno e danno emergente.

Al fine di provare il rapporto commerciale intercorso, l’istante ha prodotto il modello di contratto utilizzato, l’International Contract n. 6 (Doc. 1), che identifica, in ossequio alla normativa richiamata, la parte venditrice (attrice) e l’acquirente (convenuta), la data di stipula (13.20.2014) nonché il quantitativo di merce ordinato, pari a 6 containers di pellame e le modalità di pagamento convenute.

Tale modello integra, ai sensi dell’art. 16 della Convenzione di Vienna, un’offerta commerciale. Dunque, bench il modello contrattuale contenente l’offerta commerciale non risulti sottoscritto dalle parti, l’esistenza del dedotto rapporto negoziale è comunque provata dal materiale probatorio versato in atti complessivamente valutato.

Casella di testo: In proposito si ricordi inoltre che l’art. 18 della citata Convenzione stabilisce che “una dichiarazione o altro comportamento del destinatario che indicano il consenso ad un’offerta, costituiscono accettazione”.

Sotto questo profilo, quindi, la stipula del negozio trova conferma sia nella fattura proforma n. ccoXXXXX 143/14 (doc. 2), recante in calce la firma del legale rappresentante della convenuta (riscontrabile anche nella convenzione di negoziazione assistita), con evidente valore di accettazione dell’ordine ricevuto, sia nella lettera di contestazione inviata dalla convenuta all’attrice, nella quale si fa espresso richiamo alla presa visione dell’International Contract n. 6 che all’ordine di acquisto di cui alle fatture versate in atti (Doc.12).

L’attrice ha, dunque, fornito adeguata prova del titolo contrattuale, onere sulla stessa incombente: come noto infatti, secondo i più generali principi di diritto, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento (ex multis Tribunale , Cosenza , sez. I , 21/12/2022 , n. 2158).

Pari onere probatorio non è invece stato assolto dalla società convenuta: il contegno contumaciale tenuto, unito alla mancata presentazione a rendere interrogatorio formale, non hanno fornito prova contraria al dedotto inadempimento.

Peraltro, sotto questo profilo, gli stessi documenti versati in atti dall’attrice forniscono prova che la società convenuta si sia sottratta agli impegni contrattualmente assunti.

Come risulta dai documenti di trasporto marittimo prodotti (docc. 6XXXXX9) la merce ordinata fu recapitata al porto di destinazione nel febbraio 2015 e messa a disposizione per il ritiro a cura dell’acquirente, previo saldo del prezzo convenuto presso l’istituto di credito designato (“cash against documents”), come da accordi commerciali intercorsi.

Seguirono il mancato pagamento della merce, che fu dunque lasciata in giacenza presso il deposito doganale, previo sollecito all’acquirente perch provvedesse al saldo e ritiro entro tempo congrui, come da sollecito in atti: tale condotta integra senz’altro un’inosservanza del contratto di carattere “essenziale”, così come definita dalla norma, in quanto “idonea a causare alla parte un pregiudizio tale da privarla di ciò che questa era in diritto di attendersi dal contratto” (art. 25 Convezione di Vienna).

Accertato l’inadempimento della società convenuta può, dunque, pronunciarsi la risoluzione per altrui inadempimento del contratto intercorso.

Da tale accertamento parte attrice fa discendere la richiesta di risarcimento del danno subito, quantificato in misura pari a $ 38.662,50 per il mancato guadagno ed € 9.713,07 per il danno emergente.

Anche le domande risarcitorie sopra descritte, così come espressamente previste nel quadro dei principi che governano la fattispecie, debbono essere accolte.

Casella di testo: Le domande sono infatti conformi al dettato normativo della Convenzione di Vienna, laddove all’art. 75 si prevede: “In caso di risoluzione del contratto e se, in maniera ragionevole e entro un termine ragionevole dopo la sua risoluzione, l’acquirente ha proceduto ad un acquisto di sostituzione o il venditore ad una vendita di compensazione, la parte che richiede danniXXXXXinteressi può ottenere la differenza fra il prezzo del contratto il prezzo dell’acquisto di sostituzione o della vendita di compensazione, nonchè ogni altro dannoXXXXX interesse che può essere dovuto in virtù dell’art. 74”.

Con l’espressione “danniXXXXXinteressi” la Convenzione comprende la perdita subita o il mancato guadagno conseguente alla condotta inadempiente.

Parte attrice, in ossequio al quanto disposto dall’art. 77 della Convenzione, ha provato di essere ricorsa ad una “vendita di compensazione” per limitare i danni commerciali conseguenti al mancato ritiro e pagamento della merce spedita, producendo la fattura pro forma emessa in favore della Conceria Pasubio s.p.a. in data 16.02.2015, quindi tempestivamente come richiesto dalla norma (cfr doc. 13).

Tale documento commerciale, recante la data del 16.02.2015, dà conto della vendita a terzi di n. 3 dei 6 containers in deposito doganale, vendita effettuata all’evidente fine di “limitare le perdite” come espressamente richiesto dalla normativa internazionale, ottenendo un mancato guadagno pari ad $ 38.662,50 (pari a euro ad euro 44.106,18 tenuto conto del cambio di valuta a febbraio 2015, cfr. Cassazione civile sez. III, 09/10/1997, n.9810 che rapporta il cambio valuta al momento del fatto).

Va, inoltre, liquidato a titolo di danno emergente la somma di € 9.713,07, sostenuta dall’attrice per spese di deposito della merce rimasta invenduta ed in giacenza, come da fattura versata in atti (doc 14).

In conclusione, la domanda va accolta e per l’effetto va dichiarato risolto il contratto per cui è causa e parte convenuta va condannata al pagamento in favore di parte attrice dell’importo complessivo di 53819,25 euro a titolo di risarcimento danno.

Casella di testo: Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al d.m. 147/2022.

PQM

Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, così provvede:

• ACCOGLIE la domanda promossa da XXXXX;

• DICHIARA risolto il contratto concluso tra parte attrice e XXXXX;

• CONDANNA la convenuta XXXXX a corrispondere a parte attrice la somma di 53819,25 euro a titolo di risarcimento danni, oltre interessi in misura di legge dalla presente sentenza e fino al soddisfo;

• CONDANNA la convenuta alla refusione in favore dell’attrice delle spese di lite che liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre rimb. Forf. 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge e in € 786,00 per spese.

Così deciso in Pisa, in data 21.03.2023

Il Giudice Dott.ssa

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