Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5688 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5688 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso R.G. n. 30261-2021 proposto da:
PREFETTURA -UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI PESARO E URBINO, rappresentata e difesa ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
– ricorrente –
contro
NOME rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente-
avverso la sentenza del TRIBUNALE DI PESARO n. 366/2018 depositata il 5.4.2018
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
1 Con sentenza n. 366/2018 resa pubblica il 5.4.2018 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha accolto l’impugnazione proposta da NOME COGNOME avverso la decisione di primo grado (locale Giudice di Pace 176/2016) che aveva, invece, respinto la sua opposizione contro una ordinanza ingiunzione di pagamento della somma di €. 2.080,00 per violazione dell’art. 2 della legge n. 386/1990 (emissione di due assegni per difetto di provvista). Ha quindi annullato l’ordinanza ingiunzione e per giungere a tale conclusione ha osservato che alla data di emissione degli assegni la società rappresentata dall’appellante era già fallita, sicché, in base alle disposizioni della legge fallimentare, erano vietati i pagamenti. Ad avviso del Tribunale, dunque, dal mancato pagamento degli assegni non potevano conseguire effetti sanzionatori.
2 Contro la predetta pronuncia la RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione con un unico motivo, contrastato con controricorso dalla COGNOME.
La parte ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 Preliminarmente, va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso perché, contrariamente a quanto si assume in controricorso, l’impugnazione contiene una critica adeguata in termini di violazione di legge, come si vedrà a breve.
1.2 Passando all’esame dell’unico motivo di ricorso, osserva la Corte che con esso la RAGIONE_SOCIALE denunzia, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 cpc, violazione e falsa applicazione degli artt. 2 della legge n. 386/1990 e 1176 cc, nonché manifesta contraddittorietà della motivazione, per non avere il giudice d’appello considerato che la norma punisce ‘ chiunque ‘ emette un assegno senza provvista nel momento della presentazione, limitandosi a valorizzare il fallimento della società al momento dell’emissione dei
titoli senza verificare che gli assegni erano anche postdatati ed emessi quindi prima che intervenisse la dichiarazione di fallimento della società di cui la RAGIONE_SOCIALE era legale rappresentante. Il Tribunale -rileva la ricorrente -ha dunque considerato solo la data apparente dell’emissione degli assegni.
Osserva inoltre la RAGIONE_SOCIALE che la sanzione amministrativa grava sulla persona fisica che emette l’assegno e ad essa va rapportato l’elemento psicologico. Evidenzia inoltre la violazione del dovere di diligenza media da parte del legale rappresentante della società che emette assegni postdatati risultati privi di copertura.
Il motivo è fondato.
Come costantemente affermato da questa Corte di legittimità gli illeciti amministrativi di cui agli artt. 1 e 2 della l. n. 386 del 1990 possono essere commessi da chiunque emetta assegni bancari o postali senza l’autorizzazione del trattario o nonostante il difetto di provvista, indipendentemente dalla titolarità di un rapporto di conto corrente (cfr. tra le varie, Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 3451 del 13/02/2018 Rv. 647051; Sez. 2, Sentenza n. 10417 del 29/04/2010 Rv. 612876).
Sempre in materia di sanzioni amministrative connesse all’emissione di assegni senza provvista, è stato altresì affermato che viola il dovere di diligenza media, con conseguente impossibilità di invocare il fatto scusabile, l’emittente il quale, non solo non si attenga al dovere di controllare l’andamento del proprio conto bancario, al fine di assicurare che in ogni momento vi sia disponibilità del denaro necessario al pagamento degli assegni emessi nei termini per la presentazione di essi all’incasso ma, oltre a far affidamento sulla tolleranza da parte della banca di una situazione di scoperto, assuma consapevolmente con la postdatazione degli assegni – indicativa, di per sé, di scarsa liquidità – il rischio della sopravvenienza di un difetto di provvista al momento della loro presentazione (cfr. Sez. 2 – , Ordinanza n. 17821 del
22/06/2021 Rv. 661596; Sez. 2, Sentenza n. 18345 del 23/08/2006 Rv. 592678).
Nel caso in esame, il Tribunale si è discostato da tali insegnamenti, avendo valorizzato principi della legge fallimentare che invece, non rilevano ai fini della sussistenza della violazione amministrativa di cui si discute perché il divieto per il fallito di eseguire pagamenti ai creditori non fa venir meno il divieto -rivolto, lo si ripete, a ‘ chiunque ‘ – di emissione di assegni senza copertura.
A tale errore di diritto si aggiunge il fatto che il Tribunale non ha neppure verificato se si trattasse di assegni post datati , con le dovute conseguenze sull’elemento psicologico dell’emittente.
La sentenza va dunque cassata per nuovo esame.
Il giudice di rinvio, che si individua nel medesimo Tribunale in diversa composizione soggettiva, si atterrà ai principi di diritto sopra richiamati e, all’esito, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione soggettiva. Roma, 3.10.2023.