Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18151 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18151 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31606/2020 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME DOMENICO, COGNOME NOME
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CATANZARO n. 295/2020 depositata il 27/02/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.- La controversia oggetto di ricorso è stata introdotta nel 2007 da NOME COGNOME che ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Castrovillari, su richiesta dell’opposto NOME COGNOME, gli aveva ingiunto (in via solidale con NOME COGNOME) il pagamento della somma di 37.500,00 euro, portata da un assegno di cui il sig. COGNOME era giratario (per girata del figlio NOME COGNOME, a sua volta giratario di NOME COGNOME, primo prenditore) e di cui l’opponente ha eccepito la nullità per mancanza di indicazione del luogo di emissione e, perciò, l’inefficacia quale titolo fondante l’azione cartolare.
2.La sentenza pubblicata l’1 gennaio 2015, con cui il Tribunale di Castrovillari ha accolto l’opposizione e revocato il decreto ingiuntivo, condannando l’opposto alla refusione delle spese, è stata impugnata da NOME COGNOME che ha censurato la valutazione compiuta dal Tribunale: (a) circa l’inefficacia cartolare dell’assegno in quanto privo del luogo di emissione e la conseguente sua valenza di promessa di pagamento idonea a invertire l’onere probatorio solo con riguardo al rapporto tra girante e giratario; (b) circa la mancanza di prova di un rapporto obbligatorio sottostante tra il traente e l’ultimo giratario, che questi avrebbe, invece, fornito tramite una prova testimoniale ingiustamente dichiarata tardivamente dedotta.
-La Corte d’Appello di Catanzaro, con la sentenza resa il 27.2.2020, ha respinto l’impugnazione e confermato la sentenza di primo grado.
In proposito il giudice di merito ha rilevato, in fatto, che l’assegno è mancante del luogo di emissione il quale, di regola, può sì desumersi dall’intero contesto dell’atto ma non, come nella
specie, in virtù di un elemento dal quale soltanto indirettamente possa risalirsi alla località di traenza; in diritto, che, in quanto nullo ex art. 2 comma 1 del R.D. n. 1736/33, l’assegno può valere come promessa di pagamento solo tra il detentore del documento e il proprio diretto promittente (in tal caso il sig. NOME COGNOME, primo giratario del titolo) quindi non nei confronti del traente e del beneficiario, nei confronti dei quali il sig.NOME COGNOME resta onerato della prova di un rapporto causale che giustifica la pretesa; in proposito ha condiviso la valutazione del Tribunale in punto inammissibilità della prova testimoniale in quanto raccolta sul punto da testimoni indicati dall’opposto tardivamente, quando, cioè, era già maturato il termine della preclusione istruttoria, senza che a tale carenza dell’allegazione difensiva potesse supplire il potere officioso del giudice monocratico ex art. 281 ter c.p.c., attribuito solo in via sussidiaria, ovvero per ampliare gli elementi già articolati e dedotti dalle parti. Ha confermato altresì la condanna del soccombente alle spese di lite.
4.- Avverso detta sentenza il sig. NOME COGNOME ha presentato ricorso, affidandolo ad un unico motivo di cassazione. Controparte è rimasta intimata. Parte ricorrente ha deposita memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.L’unico motivo di ricorso riguarda « ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., l’omessa e insufficiente o contraddittoria motivazione circa fatti controversi decisivi per il giudizio e la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 113 (pronuncia secondo diritto) e agli artt. 1 e 2 comma 1 R.D. n. 1736/33 ».
2.- Premesso che il motivo in realtà si articola in più censure che possono essere prese in considerazione poiché si evincono, comunque, le diverse critiche a ciascuna riconducibili, si osserva che il ricorrente censura la decisione della Corte di appello di Catanzaro anzitutto con riguardo alla motivazione resa in ordine al
primo motivo di gravame dell’appello, relativo alla possibilità di desumere il luogo di emissione dell’assegno dal contesto del titolo, facendolo coincidere con la sede della banca trattaria e con il luogo di residenza e tutti i soggetti interessati all’assegno che «risulta parzialmente incongruente e contraddittoriamente considerato»; il ricorrente critica le conclusioni cui la Corte di merito è pervenuta osservando che sull’assegno è indicato «il luogo della banca trattaria» sicché potrebbe desumersi dal contesto del titolo (e non indirettamente) quale è il luogo di emissione dello stesso.
3.- Il motivo è evidentemente inammissibile sotto due profili.
3.1- Anzitutto ex art.348 ter, 5 comma c.p.c. ( ratione temporis applicabile alla fattispecie) poiché la decisione impugnata conferma sul punto di fatto oggetto del ricorso, la sentenza di primo grado, per le medesime ragioni in ordine alle questioni di fatto.
3.2- Inoltre perché, sotto l’apparente deduzione del vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., Sez. Un., n. 34476 del 2019). Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. SS.UU. n. 8053/2014) il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Mentre, a seguito della riforma del 2012, scompare il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, restando solo il controllo sull’esistenza sotto il profilo dell’assoluta omissione o della mera apparenza: «nel senso che essa formalmente esista come parte del documento ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come
giustificazione del decisum » (così S.U. citate, che rimandano a Cass. n. 20112 del 2009). Sicché « al compito assegnato alla Corte di Cassazione dalla Costituzione resta estranea una verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle quaestiones facti, la quale implichi un raffronto tra le ragioni del decidere adottate ed espresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito » (cfr.S.U. cit), conclusioni che erano state costantemente riaffermate nella giurisprudenza di legittimità sino alle modifiche al testo dell’art. 360 c.p.c., introdotte con la riforma del 2006, e che oggi sono nuovamente legittimate dalla riformulazione dello stesso testo adottate con la riforma del 2012, che ha l’effetto di limitare la rilevanza del vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge.
Ne consegue che, nella fattispecie, per quanto illustra lo stesso ricorrente, non può dirsi che l’esame della circostanza discussa e decisiva sia stato omesso; bensì che la doglianza della ricorrente attenga al convincimento del giudice di merito quale formatosi all’esito dell’esame delle risultanze probatorie, di cui la ricorrente pretende, in effetti, una rilettura, preclusa in sede di legittimità, secondo il consolidato principio secondo il quale tanto l’accertamento dei fatti quanto l’apprezzamento ad esso funzionale delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 16499/2009 Cass. n. 13485/2014).
4.- Quanto al motivo di ricorso articolato in relazione all ‘art. 360 comma 1 n.3 c.p.c. esso non risulta neppure illustrato sicchè è inammissibile per contrasto con il disposto dell’art. 366 comma 1 n.6 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; dichiara che nessuna statuizione deve essere assunta con riguardo alle spese di questo giudizio essendo NOME COGNOME e NOME COGNOME rimasti intimati. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.
Così deciso in Roma, il 26/06/2024 nella camera di consiglio