Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28763 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2   Num. 28763  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19496/2024 R.G. proposto da: ll’avvocato COGNOME
COGNOME NOME, rappresentata e difesa da NOME;
– ricorrente –
contro
CORRADO VITO;
– intimato – avverso la  SENTENZA  della  CORTE  D’APPELLO  DI  CATANZARO  n. 224/2024, depositata il 6/03/2024;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Nell’ambito della separazione tra i coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME, la prima trasferiva al secondo ½ dell’intera proprietà sugli immobili da lei acquistati in regime di separazione dei beni, per un prezzo  totale  di €.  40.000,00,  di  cui  €.  12.000,00  da  versare  in contanti, ed €. 28.000,00 da corrispondere con assegno postale non trasferibile,  consegnato  all’attrice  al  momento  d ella  stipula  del contratto dinnanzi al notaio, avvenuta in data 9.10.2006.
Dopo  la  predetta stipula,  il  convenuto  chiedeva  all’attrice  di restituirgli l’assegno, garantendo che avrebbe provveduto al pagamento del corrispettivo mancante entro pochi giorni successivi.
Il NOME, tuttavia, non provvedeva in tal senso e NOME COGNOME lo  conveniva  innanzi  al  Tribunale  di  Catanzaro,  chiedendo  che venisse accertato e dichiarato l’inadempimento contrattuale dell’acquirente  e  la  risoluzione  del  contratto  di  compravendita immobiliare,  con  conseguente  restituzione  dei  diritti  ceduti  sugli immobili e la condanna al risarcimento del danno subìto.
Il Tribunale di Catanzaro rigettava -con sentenza n. 554/2018 la domanda, condannando parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale pronuncia NOME COGNOME proponeva appello innanzi alla Corte d ‘ Appello di Catanzaro, che -con sentenza n. 244/2024 rigettava il gravame così argomentando:
trova conferma quanto deciso dal giudice di prime cure, il quale ha escluso l’inadempimento d el convenuto nel versamento della somma di €. 28.000,00 a titolo di saldo dell’acquisto delle quote del patrimonio immobiliare dell’appellante, alla luce delle numerose pronunce della Suprema Corte in cui si è affermato che «Il possesso da parte del debitore del titolo originale del credito costituisce fonte di una presunzione legale juris tantum di pagamento, superabile con la prova contraria di cui deve onerarsi il creditore che sia interessato a dimostrare che il pagamento non è avvenuto e che il possesso del titolo è dovuto ad altra causa»;
-l’art.  1237,  comma  1, cod.  civ.  individua  un  criterio  di valutazione legale tipica del comportamento del creditore consistito nella volontaria restituzione del titolo originale dell’obbligazione, nel senso che la restituzione volontaria costituisce prova della liberazione dall’obbligazi one;
 nel  caso  di  specie,  entrambe  le  parti  hanno  dedotto  che  la restituzione  del  titolo  da  parte  della  COGNOME  è  stata  volontaria,  né
quest’ultima  ha  dato  prova  che  la  stessa  sia  avvenuta  per  altra causa, non considerandosi sufficiente l’invito al pagamento effettuato dalla COGNOME per il tramite del suo difensore successivamente alla restituzione del titolo;
quanto al secondo motivo di appello, secondo cui il giudice di prime cure avrebbe omesso di applicare la legge bancaria avendo fondato il suo giudizio esclusivamente sulla restituzione dell’assegno senza valutare la sua validità, essendo il titolo privo dell’indicazione del luogo e della data nonché della sottoscrizione, ritiene questa Corte lo stesso inammissibile, trattandosi di eccezione in senso stretto, avendo parte appellante eccepito la nullità del titolo solo nel presente grado di appello, quindi oltre il termine decadenziale di cui all’art. 167 c od. proc. civ.
Avverso la suddetta pronuncia di secondo grado NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a un solo motivo, illustrato da memoria.
E’ rimasto intimato NOME COGNOME.
A seguito della proposta di definizione accelerata del Consigliere Delegato  dal  Presidente  di  Sezione,  la  ricorrente  ha  chiesto  la decisione ex art. 380bis, comma 2, cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 1237 cod. civ. , in relazione alla nullità dell’assegno per violazione di norme imperative, per avere la Corte di merito ritenuto che la restituzione volontaria del titolo implicasse la presunzione relativa di avvenuto pagamento del residuo dovuto, benché il titolo fosse nullo per difetto dei requisiti formali imposti dalla legge (v. artt. 1 e 2 r.d. n. 1736/1933). In merito alla rilevazione tardiva della nullità, eccepita solo in sede di appello, parte ricorrente evidenzia come la decisione sul punto si ponga in contrasto con l’ordinanza n. 4867/2024 della Suprema Corte, che -confermando un
orientamento oramai consolidato – ha affermato come il giudice di appello possa rilevare d’ufficio anche le eccezioni in senso lato, come si qualifica quella del caso di specie, purché esse risultino documentate agli  atti,  a  prescindere  dalla  specifica  allegazione  di parte.
1.1. Il motivo è fondato.
Vero che l’indirizzo di questa Corte è, in effetti, fermo nel senso che il possesso, da parte del debitore, del titolo originale del credito costituisce  fonte  di  una  presunzione iuris  tantum di  pagamento, superabile con la prova contraria di cui deve onerarsi il creditore, in ipotesi interessato a dimostrare che il pagamento, in realtà, non è avvenuto e che il possesso del titolo è dovuto ad altra causa ( ex multis :  Cass.  n.  18213/2020;  Cass.  n.  3130/2018;  Cass.  n. 13462/2010).
Occorre, tuttavia, coordinare il suddetto principio con l ‘orientamento  interpretativo  di  questa  Corte in  tema  di  validità dell’assegno bancario e di rilevabilità d’ufficio delle nullità .
1.2. Com’è noto, detta validità è subordinata alla presenza dei requisiti formali elencati all’art. 1 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (c.d.  Legge  assegni);  in  essi  sono  ricompresi  quelli  rilevati  come mancanti secondo il ricorso, ossia la data e il luogo di emissione (lett. e), nonché la sottoscrizione del traente (lett. f).
Ora, poiché il documento cartolare incompleto in tali elementi non produce gli effetti tipici dell’assegno (astrattezza, autonomia e letteralità), esso può essere utilizzato come promessa di pagamento, a norma dell’art. 1988 cod. civ. ( ex multis di recente: Sez. 5, Sentenza n. 1437 del 25/01/2021), ma non come titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474, comma 2, n. 1, cod. proc. civ.; né il documento che incorpora il credito è idoneo alla circolazione successiva, se troncato nelle parti essenziali sopra elencate.
1.2.1. Giova, poi, ricordare che la distinzione tra il regime delle eccezioni in senso stretto e quello delle eccezioni in senso lato ha
trovato sistemazione ad opera della pronuncia delle Sezioni Unite n. 1099 del 3.02.1998 e, successivamente, delle sentenze n. 226 del 25.05.2001 e n. 15661 del 27.07.2005, rese da questa Corte nella medesima composizione. Le stesse hanno chiarito che il regime regolare delle eccezioni è quello della rilevabilità d’ufficio, mentre l’ambito della rilevabilità ad istanza di parte è confinato ai casi specificamente previsti dalla legge, nonché alle eccezioni corrispondenti alla titolarità di una azione costitutiva (ad es., di annullamento). In quest’ottica, l’eccezione in senso lato identifica una particolare difesa consistente nella contrapposizione ai fatti di altri fatti, aventi efficacia modificativa, impeditiva o estintiva degli effetti del rapporto sul qua le si fonda la domanda; mentre l’eccezione in senso stretto è rilevabile solo ad istanza di parte in quanto il fatto integratore dell’eccezione corrisponde all’esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare.
1.3. Tornando al caso che ci occupa, alla luce di quanto sopra ricordato, l ‘asserita mancanza di elementi strutturali del titolo di credito (apposizione della data, del luogo e della sottoscrizione), tali da non renderlo idoneo alla circolazione successiva, integrano fatti giuridici impeditivi appartenenti al l’ambito delle eccezioni in senso lato, in quanto corrispondono alla titolarità di un’azione dichiarativa, come tali rilevabili d’ufficio se, come nel caso che ci occupa, essi risultino riscontrabili ex actis (di recente: Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 416 del l’ 8/01/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 4867 del 23/02/2024)
 In  definitiva,  il  ricorso  va  accolto  e  la  sentenza  impugnata deve,  pertanto,  essere  cassata,  spettando  al  giudice  del  rinvio verificare se, in fatto, la restituzione dell’assegno sia stata operata per ragioni diverse dal pagamento e se il difetto della sottoscrizione, come la mancanza di data e luogo di emissione dell’assegno, siano state da ricondurre alla creditrice (o da terzi), prima della restituzione, ovvero al debitore, dopo la restituzione, accertandone,
ove  rilevanti,  le  ragioni,  verificando  contestualmente  la  gravità dell’eventuale inadempimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla  Corte  d’Appello  di Catanzaro,  in  diversa  composizione,  che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  della  Seconda Sezione Civile, il 15 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME