Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 25599 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 25599 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 15867 anno 2020 proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME in forza di procura speciale allegata in calce al ricorso, domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO presso l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
ricorrente
contro
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO In forza di procura speciale in calce al controricorso, domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO presso l’AVV_NOTAIO ;
contro
ricorrente
avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 298/2020, pubblicata in data 30/01/2020, notificata in data 03/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2024 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo il sig. NOME COGNOME chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo emesso in favore del sig. NOME COGNOME per l’importo di € 30.987,41 oltre interessi legali sulla scorta di un assegno bancario emesso dal debitore ingiun to all’ordine del creditore ingiungente che ne lamentava l’omesso pagamento.
A sostegno dell’opposizione il sig. COGNOME asseriva di aver emesso l’assegno non per far fronte ad un debito personale , ma a titolo di garanzia per i crediti che le ditte individuali di RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE vantavano nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE di cui COGNOME era socio. A tal riguardo, l’opponente eccepiva l’estinzione della garanzia per pagamento del debito da parte del debitore principale, nonché ex art 1957 c.c. per mancata azione tempestiva del creditore nei confronti del debitore principale. Inoltre, veniva eccepita la prescrizione del credito e la validità del titolo di credito, anche sotto il profilo della apocrifia della sottoscrizione.
Si costituiva il creditore ingiungente rilevando che l’assegno era stato emesso per un credito personale del COGNOME.
Il Tribunale di Venezia con sentenza n. 2142/2014 confermava il decreto ingiuntivo 1565/2010 opposto, condannando il COGNOME anche al pagamento delle spese di lite e della espletata consulenza tecnica grafologica.
Ad avviso del Tribunale, l’eventuale accordo tra traente e beneficiario sulla mera funzione di garanzia dell’assegno bancario ‘..non induce di per sé la nullità dell’assegno, ma comporta soltanto la nullità del relativo patto per contrarietà a norme imperative… Pertanto, l’assegno conserva la funzione sua propria di mezzo di pagamento idoneo a divenire titolo esecutivo’ e come tale … ‘ in ipotesi di sopravvenuta
impossibilità di esercitare l’azione cartolare’.. ha la funzione ‘..di promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., che in quanto tale dispensa colui a favore del quale è fatta dall’onere di provare il rapporto fondamentale’ .
Il sig. COGNOME NOME interponeva appello insistendo nelle domande formulate in primo grado cui si opponeva il sig. COGNOME NOME chiedendone il rigetto.
La Corte di Appello di Venezia rigettava integralmente l’appello confermando la nullità dell’accordo di garanzia sottostante al titolo di credito azionato con il richiamo all’orientamento d i questa Corte (Cass. n. 10710/2016) secondo cui ‘L’emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia – nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore, qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento -, è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del r.d. n. 1736 del 1933 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all’ordine pubblico ed al buon costume, enunciato dall’art. 1343 c.c., sicché, non viola il principio dell’autonomia contrattuale sancito dall’art. 1322 c.c. il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all’art. 1988 c.c.’.
Conseguentemente, la corte territoriale ha confermato quanto affermato in primo grado in ordine alla funzione di pagamento dell’assegno. Inoltre, ha respinto la eccezione di prescrizione del credito.
La sentenza, notificata, è stata impugnata da COGNOME NOME, con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui COGNOME NOME ha resistito con controricorso.
Tutte le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111 co. 6 Costituzione e 132 comma 2, n. 4 C.P.C. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 C.P.C., nonché la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 co. 6 Costituzione e 132 co. 2 n. 4 C.P.C. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 C.P.C. . Il ricorrente, particolare, eccepisce la sostanziale inesistenza della motivazione dovendo la stessa equipararsi alla motivazione meramente apparente ‘ rispetto al punto decisivo della controversia, relativo alla qualificazione del rapporto sottostante la dazione dell’assegno azionato’ .
Con il secondo motivo si lamenta la violazione degli artt. 132 co. 2 n. 4 e 111 co. 6 Costituzione, nonché degli artt. 115 e 116 C.P.C., 2729, 2730, 2731, 2733 e 2735 C.C. in una con l’art.132 co. 2 n. 4 C.P.C. e 111 co. 6 Costituzione in relazione sia all’art. 360 co. 1 n. 3 sia all’art. 360 co.1 n. 4 C.P.C.. Sostiene il ricorrente che la Corte lagunare avrebbe travisato le emergenze probatorie del primo grado avendo dichiarato che l’assegno azionato in via monitoria non era stato emesso a garanzia del credito della società RAGIONE_SOCIALE; in particolare non sarebbe stato considerato che il documento prodotto sub. 4 dall’appellante avrebbe avuto valore di confessione stragiudiziale, né la Corte avrebbe motivato l’esclusione delle prove testimoniali e per interpello richieste.
Con il terzo motivo si contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 R.D. n. 1736/1933, 1988, 1957
e 2697 C.C. in relazione all’art. 360 comma I n. 3 C.P.C. Secondo l’odierno ricorrente la Corte avrebbe errato nel ritenere il titolo azionato (ormai privo di forza cartolare propria) una mera promessa di pagamento; in realtà avrebbe dovuto accertare che il rapporto sottostante la promessa di pagamento era la fideiussione per il debito della RAGIONE_SOCIALE, ma che il creditore garantito, sig. NOME COGNOME, sarebbe decaduto dall’azione per non averla promossa entro sei mesi dalla scadenza del credito, così come previsto dall’art. 1957 C.C. .
Con il quarto motivo ci si duole dell’o messo esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ( art. 360 co. 1 n. 5 C.P.C.). Il ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello non avrebbe considerato l’affermazione del COGNOME di aver consegnato l’assegno in garanzia, né avrebbe tenuto conto del fatto, risultante dall’istruttoria, che i creditori COGNOME e COGNOME non avevano azionato tempestivamente i loro crediti nei confronti della RAGIONE_SOCIALE
Con il quinto ed ultimo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 n. 4 C.C. in relazione all’a rt. 360 co. 1 n. 3 C.P.C. nella misura in cui la Corte non avrebbe dichiarato prescritti gl’interessi nel termine quinquennale, come previsto dall’art. 2948 n. 4 C.C..
In primo luogo, è da ritenersi infondata la censura di nullità della sentenza per omessa motivazione, considerato che la corte territoriale ha fornito espressa motivazione in ordine all’accordo fideiussorio asseritamente intercorrente fra le parti e consacrato nella emissione dell’assegno di cui è causa. Al riguardo, il giudice di appello ha ritenuto con adeguata motivazione nullo il patto di garanzia e sussistente la
promessa di pagamento di cui all’art. 1988 c.c. per contrarietà a norme imperative dell’emissione dell’assegno consegnato a garanzia di un debito, come dedotto ed allegato dall’odierno ricorrente.
Ciò posto, i motivi nn. 2 e 3 possono essere trattati congiuntamente avendo quale presupposto la qualificazione del rapporto sottostante al titolo di credito azionato, quale rapporto di garanzia, piuttosto che di rapporto obbligatorio diretto fra le parti.
Ritiene la Corte i medesimi inammissibili in quanto il ricorrente richiede una nuova e non consentita valutazione dei fatti accertati in esito al giudizio.
Ed invero, il ricorrente contesta alla Corte di Appello la mancata valutazione dei documenti dai quali emergerebbe la causa della dazione dell’assegno che non era stato dato in pagamento, ma a garanzia del rapporto sottostante di natura fideiussoria.
Orbene, è evidente che tali censure sono mirate a richiedere una nuova e soprattutto diversa valutazione di merito dei fatti di causa al fine di provare la esistenza di un rapporto di garanzia, nel caso di specie caratterizzato dalla emissione di un assegno senza data. A tal riguardo la Corte ha risposto esaurientemente con la affermazione della ‘degradazione’ del titolo cartolare a promessa di pagamento direttamente esercitabile nei confronti dell’emittente il titolo medesimo.
Al riguardo, è da osservarsi che la Corte di Appello, ha accertato che l’assegno è stato emesso per pagamento , condividendo quanto accertato in prime cure. Ha motivato nel senso di ritenere nullo l’eventuale accordo fideiussorio con conseguente qualificazione dell’assegno bancario azionato quale promessa di pagamento dell’emittente in favore del
prenditore. Tale accertamento suffragato dalla giurisprudenza di questa Corte comporta che l ‘ accordo fideiussorio concretantesi nella emissione di un assegno in bianco o postdatato consegnato a garanzia di un debito da restituirsi al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento -, è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del r.d. n. 1736 del 1933 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all’ordine pubblico ed al buon costume, enunciato dall’art. 1343 c.c. .’.
In sostanza, il giudice del merito ha motivato, in relazione a tale assegno, dichiarando nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all’art. 1988 c.c.. Conseguentemente, è contraria alla ratio decidendi del giudice territoriale ritenere ammissibile l’accertamento della funzione di garanzia con le conseguenze ulteriori indicate dal ricorrente attesa la nullità di un eventuale accordo in tal senso.
8. Il quarto motivo di ricorso è altresì inammissibile.
L’art. 348 ter c.p.c. applicabile ratione temporis (l’appello e del 2016) dispone al quinto comma che il ricorso per cassazione non è proponibile per il motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. nel caso di pronuncia di appello conforme a quella di primo grado in quanto fondata sulle stesse ragioni, inerenti a questioni di fatto, poste alla base della decisione impugnata. La corte territoriale ha pacificamente fondato la sua pronuncia sulle medesime ragioni concernenti le questioni di fatto svolte dal giudice di prime cure, nella misura in cui ha espressamente affermato di condividerne la motivazione.
Anche il quinto motivo di ricorso è inammissibile, atteso che la asserita violazione dell’art. 2948 c.c. non è esplicata nella censura dedotta in ricorso.
In sintesi, la difesa del ricorrente si disinteressa completamente di quanto affermato nella sentenza impugnata riproponendo la tesi dell’accordo fideiussorio senza specifica critica della sentenza d’appello.
In conclusione, per i motivi di cui sopra ne consegue il rigetto integrale del ricorso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , dell’u lteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile,