Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 18831 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 18831 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10909/2020 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall ‘ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di VENEZIA n. 4462/2019 depositata il 17/10/2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.NOME COGNOME propone tre motivi di ricorso per cassazione, illustrati da memoria, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per la cassazione della sentenza n. 44622019 della Corte d ‘ appello di Venezia, pubblicata il 17.10. 2019.
– Resiste la RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
– Questa la vicenda processuale, per quanto ancora di interesse in questa sede:
il ricorrente sostiene di aver elargito a più riprese prestiti in favore di tale ing. COGNOME, estraneo al giudizio, per sostenerlo nell ‘ attività economica che a questo faceva capo, volta alla realizzazione di un impianto di smaltimento rifiuti, in relazione alla quale il COGNOME sottoscriveva, fra l ‘ altro, un contratto di leasing finanziario. Aggiunge che, nell ‘ ambito degli indicati rapporti col COGNOME e per venire incontro alla rinnovata richiesta di prestito di questi, compilava l ‘ assegno intrasferibile per cui è causa, per l ‘ importo di euro 100.000,00, indicando come beneficiario la RAGIONE_SOCIALE (d ‘ ora in poi, per brevità, RAGIONE_SOCIALE), pur non essendo debitore nei confronti della società, non dovendo restituirle alcun prestito, né erogare alcun corrispettivo per merci o servizi acquistati dalla stessa;
sostiene, conformemente a quanto già sostenuto nel giudizio di merito, che l ‘ assegno che vedeva come beneficiario la COGNOME fosse solo un ‘ promemoria ‘ di un ulteriore prestito aggiuntivo che lo COGNOME avrebbe elargito alla società controricorrente allorché avesse ricevuto dalla società stessa serie garanzie di restituzione, di quello e dei precedenti prestiti erogati in favore della società; aggiunge che, per questo motivo, ovvero proprio perché costituiva per lui solo il promemoria di un impegno che aveva dato la disponibilità di assumersi a determinate condizioni, l ‘ assegno non venne
consegnato da lui alla società beneficiaria, né completato con data e luogo di traenza;
il 27.6.2013 COGNOME ne denunciava lo smarrimento;
in seguito, apprendeva che il 30.6.2013, quindi in data di poco successiva alla denuncia di smarrimento, l ‘ assegno veniva presentato per l ‘ incasso e la banca ne rifiutava il pagamento;
la società controricorrente otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti dello COGNOME sulla base dell ‘ indicato assegno bancario, incompleto, cui NOME COGNOME proponeva opposizione, introducendo anche domanda riconvenzionale nei confronti della COGNOME, chiedendo di chiamare in causa anche il COGNOME, per ottenere la restituzione di tutti gli importi che assumeva di aver prestato.
– Il Tribunale di Verona rigettava l ‘ opposizione a decreto ingiuntivo ed anche la riconvenzionale dello COGNOME, previo rigetto dell ‘ istanza di chiamata in causa del terzo.
-La Corte d ‘ appello di Venezia rigettava l ‘ impugnazione dell ‘ attuale ricorrente.
Riteneva che all ‘ assegno, benché nullo come titolo di credito in quanto privo di data, dovesse essere riconosciuta comunque la natura di promessa di pagamento in favore della società beneficiaria, con conseguente inversione dell ‘ onere della prova.
Riteneva inoltre che la disponibilità materiale di esso in mano al creditore, pur a fronte di una denuncia di smarrimento, ne lasciasse presumere una legittima disponibilità.
Rigettava tutte le copiose istanze di prove orali formulate dall ‘ appellante, ritenendole inidonee a provare che il rapporto tra le due parti fosse inesistente o configurabile diversamente rispetto all ‘ associazione in partecipazione, conformemente alla ricostruzione dei rapporti offerta dalla società RAGIONE_SOCIALE.
Non vi è alcun cenno nella sentenza d ‘ appello alla domanda riconvenzionale del ricorrente, che questi dichiara di aver riproposto in appello.
6. – La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale, all ‘ esito della quale il Collegio ha riservato il deposito della decisione nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo , il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 1988 c.c., nonché dell ‘ art. 1 del R.D. n. 1736 del 1933 (legge assegno), in relazione alla nullità dell ‘ assegno bancario ove abusivamente riempito e alla sua inidoneità a costituire una valida promessa di pagamento.
Ribadisce di non aver mai consegnato l ‘ assegno alla società controricorrente e di averne denunciato lo smarrimento.
Non afferma che la società se ne sia impossessata, ma sostiene che esso non sia mai uscito volontariamente dalla sua sfera di disponibilità materiale e che, di conseguenza, l ‘ assegno non soltanto doveva ritenersi nullo come titolo di credito, ma non poteva neppure costituire una valida promessa di pagamento.
Aggiunge che lo stesso sarebbe stato abusivamente riempito, perché consegnato per l ‘ incasso completo di data e luogo di emissione, quindi abusivamente completato da soggetto non legittimato.
Sostiene che, avendo la promessa di pagamento natura recettizia, se l ‘ assegno non è spontaneamente consegnato al beneficiario lo stesso non può valere come promessa di pagamento. Avrebbe sbagliato dunque la corte d ‘ appello a riconoscere ad esso la natura di promessa di pagamento pur in assenza della prova di
ricezione legittima dell ‘ assegno da parte della società indicata sul titolo come beneficiaria.
2. – Il motivo è infondato .
È affermazione ampiamente consolidata nella giurisprudenza di legittimità quella secondo la quale l ‘ assegno bancario mancante della data o del luogo di emissione, ma non dell ‘ indicazione del beneficiario – ancorché nullo come titolo di credito in quanto contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 R.D. n. 1736 del 1933 – vale come promessa di pagamento a norma dell ‘ art. 1988 c.c., con relativa inversione dell ‘ onere probatorio: spetta infatti all ‘ emittente dell ‘ assegno provare che esso circolava contro la sua volontà o l ‘ inesistenza del rapporto debitorio (Cass. n. 2091 del 2022; Cass. n. 20449 del 2016; Cass. n. 23208 del 2016).
Diversamente, il mero possessore di un assegno bancario, il quale non risulti prenditore o giratario dello stesso (nella specie, essendo mancante l ‘ assegno dell ‘ indicazione del beneficiario), o il mero possessore dell ‘ assegno con girata in bianco, non è legittimato alla pretesa del credito ivi contenuto se non dimostrando l ‘ esistenza del rapporto giuridico da cui deriva tale credito, poiché il semplice possesso del titolo non ha un significato univoco ai fini della legittimazione, non potendo escludersi che l ‘ assegno sia a lui pervenuto abusivamente, se il portatore non è indicato sul titolo come beneficiario dello stesso; né l ‘ assegno può comunque valere come promessa di pagamento, ai sensi dell ‘ art. 1988 c.c., atteso che l ‘ inversione dell ‘ onere della prova, prevista da tale disposizione, opera solo nei confronti del soggetto a cui la promessa sia stata effettivamente fatta, sicché anche in tal caso il mero possessore di un titolo all ‘ ordine (privo del valore cartolare), non risultante dal documento come beneficiario, deve fornire la prova della promessa di pagamento a suo favore (Cass. n. 731 del 2020; Cass. n. 15688 del 2013; Cass. n. 7262 del 2006). In questi casi,
infatti, mancando l ‘ indicazione del beneficiario, manca l ‘ assunzione stessa della promessa di pagamento verso un terzo. Mancando l ‘ indicazione all ‘ interno del titolo del soggetto nei cui confronti la promessa di pagamento è stata fatta non vi è ragione di attribuire al mero possessore del titolo stesso, quali che siano le ragioni di tale possesso, il beneficio dell ‘ inversione dell ‘ onere probatorio del rapporto fondamentale.
Come già ricostruito dai precedenti citati, in materia di titoli di credito, il mero possessore di un assegno bancario che non risulti né prenditore né giratario dello stesso non è legittimato alla pretesa del credito ivi contenuto se non dimostrando l ‘ esistenza del rapporto giuridico da cui deriva tale credito, poiché il semplice possesso del titolo non ha un significato univoco ai fini della legittimazione, non potendo escludersi che l ‘ assegno sia a lui pervenuto abusivamente.
Né l ‘ assegno può comunque valere come promessa di pagamento, ai sensi dell ‘ art. 1988 cod. civ., atteso che l ‘ inversione dell ‘ onere della prova, prevista da tale disposizione, opera solo nei confronti del soggetto a cui la promessa sia stata effettivamente fatta, sicché anche in tal caso il mero possessore di un titolo all ‘ ordine (privo del valore cartolare), non risultante dal documento, deve fornire la prova della promessa di pagamento a suo favore.
Nel caso in esame, invece, il titolo conteneva l ‘ indicazione del beneficiario e il ricorrente non nega affatto di aver lui stesso compilato l ‘ assegno inserendovi il nome della società beneficiaria (sebbene sostenga di averlo riempito come semplice promemoria), non afferma che lo stesso sia stato oggetto di abusivo riempimento da parte di un terzo e neppure che gli sia stato sottratto.
Sostiene soltanto di non averlo spontaneamente e volontariamente consegnato al destinatario. Non allega neppure che quest ‘ ultimo ne sia venuto in possesso prohibente domino e che, quindi, se ne sia impossessato.
Deve pertanto ritenersi che, in continuità con l ‘ orientamento giurisprudenziale ricordato, all ‘ assegno è stata legittimamente riconosciuta la natura di promessa di pagamento.
Il motivo induce a chiedersi se, essendo la promessa di pagamento una dichiarazione di volontà, ricettizia, la stessa possa ritenersi completa ed efficace al momento stesso della compilazione del titolo con l ‘ inserimento in esso del nominativo del beneficiario, o se, affinché il titolo stesso mantenga questa valenza, la volontà di indicare quel determinato soggetto come beneficiario debba rimanere tale durante la circolazione del titolo, ovvero se è sufficiente, ai fini del valore di promessa di pagamento, che l ‘ assegno sia stato compilato col nominativo del beneficiario, o se è necessario che esso sia stato poi materialmente consegnato, dall ‘ emittente al beneficiario, perché solo con la traditio la volontà di riconoscersi debitore è stata portata a conoscenza del destinatario.
Ora, la giurisprudenza della Corte ha affermato che ‘ Il riconoscimento e la ricognizione di debito, che ai sensi dell ‘ art. 1988 cod. civ. costituiscono dichiarazione unilaterale recettizia, non rappresentano una fonte autonoma di obbligazione, ma hanno soltanto un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale. Pertanto, affinché la dichiarazione unilaterale, con la quale ci si riconosca debitori, possa spiegare i suoi effetti, è necessario che sia rimessa direttamente dall ‘ obbligato al creditore, senza intermediazioni e che vi sia lo specifico intento del primo di costituirsi debitore del secondo, da ciò conseguendo la sua efficacia nel momento in cui venga a conoscenza del promissario la volontà del mittente di obbligarsi nei suoi confronti. Ne deriva che nessuna presunzione può sussistere a beneficio del preteso promissario nel caso in cui la ricognizione ed il riconoscimento del debito siano avvenuti per interposta persona, restando irrilevante che il documento che li contenga venga ugualmente a conoscenza,
seppure indirettamente, del presunto creditore ‘ (Cass. n. 2104 del 2012). Più di recente, sul tema, si è espressa anche Cass. n. 15057 del 2023: ‘ Il riconoscimento e la ricognizione di debito (che, ai sensi dell ‘ art. 1988 c.c., costituiscono dichiarazioni unilaterali recettizie) non rappresentano una fonte autonoma di obbligazione ma rivestono solo un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, di modo che, affinché possa spiegare il proprio effetto, è necessario che la relativa dichiarazione sia indirizzata direttamente dall ‘ obbligato al creditore, con lo specifico intento del primo di costituirsi debitore del secondo, restando irrilevante che il documento che la contenga venga ugualmente a conoscenza, seppure indirettamente, del creditore medesimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso che la scrittura privata con cui due coniugi avevano regolamentato le modalità di restituzione di una somma ricevuta a mutuo dai genitori di uno di essi potesse rivestire efficacia di riconoscimento di debito nei confronti di questi ultimi) ‘ . In quest ‘ ultima pronuncia, si chiarisce che si trattava di una scrittura tra due coniugi, che faceva riferimento a come ripianare i debiti assunti dalla coppia verso i genitori: lo scritto era destinato di per sé ad avere effetti solo tra le parti, non esprimeva alcuna volontà di impegnarsi nei confronti dei terzi, né poteva assumere questa valenza per il solo fatto che i terzi ne fossero venuti a conoscenza o in possesso. Mancava, cioè, in questo caso la dichiarazione di volontà dei debitori ad impegnarsi nei confronti dei terzi.
L ‘ orientamento richiamato, cioè, è teso ad affermare che la promessa di pagamento, per essere tale, deve essere direttamente indirizzata al suo destinatario, perché solo in questo caso la dichiarazione di volontà che essa esprime è univocamente indirizzata, mentre non vale a questo scopo una dichiarazione indiretta, cioè, indirizzata ad un terzo.
Trasponendo questi principi in riferimento all ‘ assegno, esso è costruito come documento contenente una dichiarazione di volontà, nel senso che esso consiste nella assunzione di un impegno in favore di un terzo individuato, ed ha, a questo scopo, uno specifico spazio destinato all ‘ indicazione del beneficiario. Ne consegue che se questo spazio, come nella specie, è riempito con l ‘ indicazione del beneficiario, e quest ‘ ultimo è in possesso del titolo, esso vale come promessa di pagamento nei suoi confronti, perché la dichiarazione di volontà è incorporata nel titolo con l ‘ indicazione del beneficiario da parte del traente, non essendo necessaria a tal fine la prova di un elemento aggiuntivo, che è la materiale consegna del titolo al beneficiario stesso, perché il documento possa svolgere la sua funzione di promessa di pagamento. Non è necessaria, cioè, la prova della volontaria consegna del titolo al destinatario, né è necessario che si provi il permanere della volontà dell ‘ emittente per tutta la circolazione del titolo, in quanto il titolo, una volta formato, è per sua natura destinato alla circolazione e quindi è l ‘ incorporazione della indicazione del beneficiario nel titolo che integra la manifestazione di volontà dell ‘ emittente di assumere l ‘ impegno di pagamento verso il beneficiario.
Al fine di evitare che l ‘ assegno compilato dall ‘ emittente nell ‘ importo e nella indicazione del beneficiario spieghi la funzione di promessa di pagamento, grava sull ‘ emittente l ‘ onere di provare che ha inteso dare all ‘ atto una funzione diversa dalla sua naturale, ordinaria funzione, connaturata ai rigorosi principi della forma nella circolazione dei titoli cambiari o equiparati e normalmente indifferente allo stato d’animo soggettivo od allo stesso foro interno dell’emittente (nel caso di specie, il riempimento dell ‘ assegno in favore della società, anziché integrare una attuale promessa di pagamento verso la società stessa, sarebbe stato volto a costituire un inedito quanto rischioso promemoria ad uso interno: circostanza,
però, da rendere oggetto di prova rigorosa proprio per il rispetto dei richiamati principi di rigore formale che assistono i titoli di credito cambiari o equiparati, nella specie invece mancata), o, in alternativa, provare che il documento non solo gli sia stato sottratto, ma soprattutto che sia stato posto in circolazione contro la sua volontà.
Non equivale alla prova che un titolo sia stato posto in circolazione contro la volontà dell ‘ emittente il fatto che questi sporga la denuncia di smarrimento, la quale, in sé, siccome del tutto neutra ai fini dell ‘ individuazione della ragione dell ‘ indisponibilità, non è idonea a recidere il collegamento con l ‘ impegno che, in virtù della volontaria sottoscrizione di esso in favore di un beneficiario individuato, l ‘ emittente dell ‘ assegno ha per ciò solo assunto verso il beneficiario individuato sul titolo stesso.
Il motivo va dunque rigettato, in quanto il traente che compili un assegno intrasferibile con l ‘ importo e il nominativo del beneficiario formula nei confronti dello stesso una piena e valida promessa di pagamento, e incombe in capo a chi compila il titolo la prova di una finalità, correlata all ‘ inserimento del nominativo del beneficiario, diversa dall ‘ impegno a pagare l ‘ importo indicato sul titolo nei suoi confronti, ovvero che la successiva circolazione sia avvenuta contro la sua volontà.
3.- Con il secondo motivo , il ricorrente deduce l ‘ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla prova della esistenza del rapporto fondamentale sotteso al riconoscimento di debito, con violazione degli artt. 2697, 1988 e 1813 c.c. e dell ‘ art. 115 c.p.c. in tema di diritto alla prova.
Sostiene che non gli sia stato consentito di provare che il rapporto fondamentale tra le parti, inesistente come obbligazione debitoria, non corrispondesse al modello della associazione in partecipazione, come ricostruito dalla corte d ‘ appello. Aveva offerto di provare quali erano stati i reali rapporti tra le parti attraverso la formulazione di
ben sessantotto capitoli di prova testimoniale, che non sono stati ammessi e che riproduce.
Riporta dettagliatamente la sua ricostruzione dei rapporti tra le parti, alla stregua della quale egli avrebbe concesso svariati prestiti in favore del COGNOME, cui faceva capo la società RAGIONE_SOCIALE, per realizzare le iniziative volte alla costituzione dell ‘ impianto di smaltimento dei rifiuti, ed in particolare per pagare le rate di un leasing finanziario necessario a quello scopo, allo scopo di ricavare una percentuale di utile dalla realizzazione dell ‘ iniziativa economica. Aggiunge, quanto alle censure per violazione di legge, che se legittimamente la RAGIONE_SOCIALE 32 ha sfruttato l ‘ astrazione processuale per ottenere l ‘ emissione del decreto ingiuntivo, in sede di cognizione piena doveva essere data all ‘ opponente la possibilità di dimostrare l ‘ esistenza di un rapporto sotteso al diritto di credito portato dall ‘ assegno e le conseguenze giuridiche di questo rapporto in termini di esistenza o non esistenza del diritto di credito, come consentito espressamente dall ‘ articolo 1988 c.c.
4. – L ‘ affermazione in sé è corretta, in quanto con l ‘ opposizione a decreto ingiuntivo emesso sulla base di una promessa di pagamento l ‘ opponente mira a dimostrare l ‘ inesistenza di un rapporto debitorio in capo al soggetto che in base al titolo appare essere obbligato.
Tuttavia, il motivo è inammissibile. La corte d ‘ appello non ha escluso a priori il diritto dell ‘ opponente di provare l ‘ inesistenza di un rapporto fondamentale di debito e credito delle parti, ma ha ritenuto che le prove orali, come formulate dall ‘ opponente, sarebbero state inidonee allo scopo ed inconcludenti.
Il provvedimento reso sulle richieste istruttorie è censurabile con ricorso per cassazione per violazione del diritto alla prova, ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. allorquando il giudice di merito rilevi preclusioni o decadenze insussistenti ovvero affermi l ‘ inammissibilità del mezzo di prova per motivi che prescindano da
una valutazione della sua rilevanza in rapporto al tema controverso ed al compendio delle altre prove richieste o già acquisite, nonché per vizio di motivazione in ordine all ‘ attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini della decisione, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso che non illustri la decisività del mezzo di prova di cui si lamenta la mancata ammissione (in questo senso, v. Cass. n. 30810 del 2023). Tuttavia, nel caso di specie, la corte d ‘ appello ha formulato la sua valutazione, negativa, e non in questa sede rinnovabile, sulla rilevanza dei capitoli di prova, né il ricorrente ne illustra adeguatamente ragioni di decisività ingiustamente obliterate.
5.- Con il terzo motivo , il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell ‘ art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia in merito alla domanda riconvenzionale.
Sostiene che la domanda riconvenzionale, già proposta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e rigettata in primo grado, sia stata da lui riproposta in appello e che la corte d ‘ appello non si sia affatto pronunciata su di essa.
6. – Il motivo è del tutto inammissibile
.
Né nella narrazione dei fatti di causa e neppure nel corpo del motivo è riprodotto il testo della domanda riconvenzionale che il ricorrente aveva proposto originariamente e che dichiara di aver riproposto in appello, e che quindi avrebbe dovuto essere trasfusa in uno specifico motivo di appello.
Neppure è indicato nel ricorso all ‘ interno di quale motivo di appello la domanda fosse stata riproposta, sì da consentirne agevolmente la localizzazione, né è indicato espressamente l ‘ atto di appello come uno dei documenti prodotti in questa sede.
Non è data quindi a questa Corte la possibilità di verificare se effettivamente la domanda riconvenzionale sia stata riproposta in sede di impugnazione e se sussista la lamentata omessa pronuncia.
Ciò in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, secondo il quale, ove si denunci la mancata pronuncia su motivi d ‘ appello, è necessario che questi ultimi siano riportati nell ‘ atto d ‘ impugnazione. Lo stesso deve essere attualmente interpretato non in senso formalistico, ma necessariamente in maniera elastica, in conformità all ‘ evoluzione della giurisprudenza di questa Corte – oggi recepita dal nuovo testo dell ‘ art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022 – dovendosi perciò ritenere che la trascrizione del motivo all ‘ interno del ricorso non sia indispensabile, a condizione però che il suo contenuto sia sufficientemente determinato in modo da renderlo pienamente comprensibile e ne sia fornita una specifica indicazione, tale da consentirne l ‘ individuazione nell ‘ ambito dell ‘ atto di appello. Né è dato a questa Corte ricercarlo, al di fuori di una sua sia pur minima individuazione ad onere della parte, tra i documenti depositati in via cartacea o telematica, in quanto in tal modo verrebbe a sostituirsi ad un onere di individuazione che grava sulla parte (Cass. n. 11325 del 2023).
7.- Il ricorso deve essere complessivamente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 e la parte ricorrente risulta soccombente: pertanto, è gravata dall ‘ obbligo di versare al competente ufficio di merito un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell ‘ art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico della parte ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi euro 10.700,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 3