Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 23501 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 23501 Anno 2023
Presidente: GENOVESE NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/08/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 11401/2022
promosso da
, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso Io studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale in atti; S.S-
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE l, elettivamente domiciliato in Bolzano, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti;
-controricorrente –
avverso il decreto della Corte d’appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano n. cronol. 18/2022 dell’11/02/2022, notificato il 21/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio de 31/05/2023 dal Consigliere NOME COGNOME; letti gli atti del procedimento in epigrafe;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
i
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A seguito di ricorso ex art. 337 bis c.c., il Tribunale di Bolza no regolava l’esercizio della responsabilità genitoriale di RAGIONE_SOCIALE SS. RAGIONE_SOCIALE e sulle figlie comuni, NOME nata nei ornissis ecil NOME(nata nel omissis disponendo il collocamento prevalente delle bambine presso la madre, con l’assegnazione dell’appartamento familiare ai sensi dell’art. 337 sexies c.c. a favore di quest’ultima e la condanna del RAGIONE_SOCIALE NOME.P RAGIONE_SOCIALE al pagamento del contributo al mantenimento delle figlie di C 275,00 al mese per ciascuna.
Avverso tale decisione, COGNOME NOME.P COGNOME proponeva reclamo, riproponendo le conclusioni di primo grado (collocamento paritetico delle figlie presso i due genitori e assegnazione a sé dell’appartamento familiar
RAGIONE_SOCIALE si costituiva in appello, chiedendo il rigetto del recla avversario e, in via subordinata, raccoglimento delle conclusioni g formulate in primo grado (collocamento prevalente delle figlie presso l madre, assegnazione dell’appartamento familiare a questrultima, condanna della controparte al pagamento del contributo al mantenimento delle figlie nella misura di C 500,00 per ciascuna).
La Corte d’appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, con decreto n. cronol. 18/2022 del 11/02/2022 accoglieva parzialmente il reclamo F.P . Ampliava, in particolare, il diritto di visita del pa prevedendo che potesse essere esercitato durante ogni secondo fine settimana dal venerdì pomeriggio ore 16.30 fino al lunedì mattina, inclu l’accompagnamento a scuola, e – pur conservando il collocamento prevalente delle minori presso la madre – revocava l’assegnazione dell’appartamento familiare a I S.S. con ordine di rilascio da l, eseguirsi entro 3 mesi dal deposito della decisione. Poneva, inoltre, a ca del RAGIONE_SOCIALE F.P RAGIONE_SOCIALE l’obbligo di contribuire ai costi del nuovo appartamento che avrebbe dovuto reperire nel territorio dei Comuni di Va rna o S.S.
di Bressanone, mediante il versamento dell’importo mensile di C 450,00.
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Per il resto la Corte d’appello confermava la decisione di primo del Tribunale di Bolzano, mantenendo il contributo al mantenimento de minori in C 550,00 mensili.
Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
Parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. e nota spese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso è dedotto l’omesso esame di un fa decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), nella parte in cui la decisione sull dell’assegnazione della casa familiare è stata fondata su u espressamente nominato sia nella decisione impugnata sia in quell primo grado – i cattivi rapporti tra la ricorrente e i fam controricorrente, che abitavano nello stesso stabile – pur trattando fatto contestato e non provato.
Con il secondo motivo è dedotta la nullità della sentenza mancanza eio insufficienza eio violazione o falsa applicazi contraddittorietà di motivazione (art. 360, cornrna 1, n. 4, c.p.c., comma 1, n. 4, c.p.c., art. 111, comma 6, Cost.), nella parte in cui i di secondo grado, nel motivare la decisione sulla revoca dell’assegna della casa familiare, si è limitato ad esprimere la sua opinione, o quella assunta dal giudice di primo grado, in ordine alla suss dell’interesse delle minori ad allontanarsi dall’abitazione familiare trovavano i parenti del padre, in ragione dei ritenuti non buoni rapp la madre – senza evidenziare la ratio che ha fondato tale convincimento.
Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o applicazione (art. 360, com ma 1, n. 3., c.p.c.) dell’art. 337 sexies c.c., nella
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parte in cui la Corte di merito, nell’assegnazione della casa familiare, ha tenuto conto, in via prioritaria, dell’interesse dei figli.
Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione eio fal applicazione (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) degli artt. 337 sexies e 337 ter, comma 3, c.c., oltre all’art. 113 c.p.c. relativo alla assegnazione casa familiare e la violazione dell’art. 337 ter, comma 3, c.c., oltre alla nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione, nella parte in cui il del reclamo ha imposto al genitore collocatario prevalente dei fi minorenni, non assegnatario della casa familiare, di limitarsi nella sce della nuova casa da prendere in affitto, in assenza di conflittualità sul p tra i genitori e in assenza di apposita richiesta.
Con il quinto motivo di ricorso è dedotta la violazione eio fa applicazione (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) degli artt. 337 sexies e 337 ter, commi 2 e 4, c.c., nella parte in cui il giudice d’appello ha rit sufficiente e proporzionale alla situazione patrimoniale e reddituale genitori la previsione – oltre al contributo al mantenimento delle figlie complessive C 550,00 al mese – di un contributo ai costi per il nuov appartamento familiare da prendere in affitto dalla ricorrente di soli 450,00.
Occorre subito esaminare congiuntamente il secondo e il terzo motivo di ricorso, tenuto conto della stretta connessione tra esisten quali si rivelano fondati, nei termini di seguito evidenziati, e tali da r superfluo l’esame dei restanti motivi.
Si deve prima di tutto rilevare che il Tribunale aveva disposto collocamento prevalente delle minori presso la madre, perché questrultima aveva più tempo per prendersi cura delle figlie, e aveva assegnato questrultima la casa familiare, che pure era di proprietà del padre, ritenen che la donna potesse continuare ad abitarla insieme alle figlie, nonosta nello stesso edificio abitassero sia il padre sia i parenti di questult
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apparentemente non vi fossero buoni rapporti con i parenti che vivevano nell’appartamento confinante (p. 3 del decreto impugnato).
La Corte d’appello, in sede di reclamo, ha ampliato le occasioni d visita e di frequentazione del padre e, confermando il collocament prevalente delle minori presso la madre, ha disposto che queste ultim mantenessero il centro della loro vita nella casa familiare di proprietà padre, ma poi ha revocato l’assegnazione di tale abitazione alla ricorrent
A fondamento di quest’ultima soluzione, la Corte di appello ha considerato il fatto che l’appartamento facesse parte di un edificio in vivevano, oltre al padre delle minori, anche i parenti di quest’ultimo e, presupposto che non vi fossero buoni rapporti con questi ultimi (a p. 6 d decreto impugnato si legge «come già illustrato nel decreto impugnato nonché documentato»), ha ritenuto che le tensioni e le controversie che ne derivavano si ripercuotevano inevitabilmente sulle due bambine, rendendo necessaria un’altra soluzione abitativa.
4. Com’è noto, in virtù della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c (introdotta dall’art. 54, comma 1, lett. b), d.l. n. 83 del 2012, con modif. in I. n. 134 del 2012) non è più consentita l’impugnazione ai se dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. «per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per i giudizio», ma soltanto «per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la richiamata modifica normativa ha avuto l’effetto di limitare il vizio di motivazione, qu oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali converte in violazione di legge (cosi Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053/20
In particolare, la riformulazione appena richiamata deve essere interpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 prel., riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sul
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motivazione. Pertanto, è divenuta denunciabile in cassazIone sol l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di leg costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza de motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugn a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (v. ancora Cas Sez. U, Sentenza n. 8053/2014).
In altre parole, a seguito della riforma del 2012 è scomparso controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienz ma resta il controllo sull’esistenza (sotto il profilo dell’assoluta omis della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriduci contraddittorietà e dell’illogicità manifesta) della stessa, ossia il co riferito a quei parametri che determinano la conversione del vizio motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che emerg immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (v. di nuovo Cass., Sez. U, n. 8053/2014 e, da ultimo, Cass., Sez. 1 13248/2020).
A tali principi si è uniformata negli anni successivi la giurispruden di legittimità, la quale ha più volte precisato che la violazione di legge, sopra indicata, ove riconducibile alla violazione degli artt. 111 Cost. e comma 2, n. 4), c.p.c., determina la nullità della sentenza ai sensi del 360, comma 1, n. 4), c.p.c. (così Cass., Sez. U, n. 22232/2016; conf. Sez. 6-3, n. 22598/2018; Cass., Sez. L, n. 27112/2018; Cass., Sez. 616611/2018; Cass., Sez. 3, n. 23940/2017).
In particolare, questa Corte ha ulteriormente precisato che d “motivazione apparente” o di “motivazione perplessa e incomprensibile” può parlarsi laddove la motivazione non renda percepibili le ragioni del decisione, perché contiene argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, non consentendo alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicit
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ragionamento del giudice. Inoltre, ha pure affermato che ricorre il vizio omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il prop convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina r rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e su logicità del suo ragionamento del ragionamento del giudice (v. da ultim Cass., Sez. 3, n. 27411 del 08/10/2021).
Il vizio di “motivazione contraddittoria” sussiste, poi, in presenza un contrasto insanabile tra le argomentazioni addotte nella sentenz impugnata, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione (cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 17196 del 17/08/2020; v. anche Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 4367 d 22/02/2018).
Tenuto conto di quanto appena evidenziato, nel caso di specie, la motivazione della statuizione impugnata risulta insanabilmente viziata, nella parte in cui ha revocato l’assegnazione della casa familiare, per ordini di ragioni.
5.1. La Corte di merito ha dato rilievo al fatto che l’appartamento faceva parte di un edificio in cui vivevano, oltre al padre delle minori, a i parenti di questultimo e, sul presupposto che non vi fossero buoni rappor con questi ultimi (a p. 6 del decreto impugnato si legge «come già illustrato nel decreto impugnato nonché documentato»), ha ritenuto che le tensioni e le controversie che ne derivavano si ripercuotevano inevitabilmente sull due bambine, rendendo necessaria un’altra soluzione a bitativa.
Il riferimento alle tensioni e alle controversie che derivano da cat rapporti di vicinato è privo di alcun riferimento a episodi specifici elementi di prova, suscettibili di verifica, che ne dimostrino l’eff esistenza e gravità.
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I cattivi rapporti di vicinato sono stati affermati come esistenti se l’indicazione di alcun elemento concreto a supporto di tale affermazione come pure genericamente aveva fatto il giudice di primo grado, ritenendo però tali circostanze non in grado di impedire l’assegnazione della ca familiare – e, ciò nonostante, sono stati posti a fondamento della decis di revocare l’assegnazione della casa familiare, per evitare ripercussi sulle bambine che, in ragione della vacuità dei presupposti, si rivelano tutto ipotetiche.
È, dunque, evidente che la statuizione sul punto si presenta connotata da una motivazione solo apparente, non consentendo al lettore di comprendere in base a quali concreti e verificabili avvenimenti sia sta ritenuto opportuno revocare l’assegnazione della casa familiare alla madre delle minori, collocataria con prevalenza delle stesse, con il consegue allontanamento delle bambine dal loro habitat domestico.
5.2. La stessa statuizione si mostra, inoltre, irrimediabilmen contraddittoria.
La Corte d’appello ha, infatti, ritenuto di dover revoca l’assegnazione della casa familiare alla madre delle minori, per evitare ipotizzate ripercussioni di tensioni e controversie di vicinato sulle mi ma poi ha precisato che la casa sarebbe stata ugualmente il centr principale degli interessi delle bambine, le quali però sono state collo con prevalenza presso la madre, che è stata invitata a rilasciare l’abitaz e a trovarne un’altra, sia pure vicina a quella familiare.
È, infatti, evidente che, in assenza di ulteriori spiegazioni, possibile conciliare la decisione di conservare il centro degli interessi minori nella casa familiare, se poi vengono collocate con prevalenza pres la madre, che tuttavia non è assegnataria della casa, ma è invitat rilasciarla, ovviamente insieme alle bambine, per trovare un’altr sistemazione.
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6. La decisione impugnata si pone, inoltre, in contrasto con il dispos dell’art. 337 sexies, com ma 1, c.c., ove è stabilito che «Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse de figli.»
Questa Corte ha già precisato che l’assegnazione della casa familiare tutela l’interesse prioritario dei figli minorenni e di quelli maggio economicamente non autosufficienti a permanere nell’habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetu cui si esprime e si articola la vita fa miliare (Cass., Sez. 1, n. 2 12/10/2018).
Le vicende separative della coppia genitoriale devono, infatti, incide il meno possibile sulla vita dei figli che prima della fine della convivenz genitori vivevano insieme a questi ultimi, sicché, ove il loro trasferim non sia dettato proprio dall’esigenza di tutelare il loro interesse o non frutto di un accordo tra i genitori, che assicuri la salvaguardia di interesse, la prole deve mantenere il centro della sua vita nella casa i la famiglia ha vissuto quando era ancora unita.
In altre parole, quando non siano ipotizzabili le eccezioni appen menzionate, la casa familiare, ove il minore ha cominciato a vivere e relazionarsi come persona, deve continuare ad essere il luogo in cui e trova sicurezza e riparo, anche se i genitori non vivono più insieme, perc la casa è la proiezione nello spazio della sua identità all’interno d specifico contesto ambientale e sociale.
Il rispetto di tale prioritario interesse della prole è tanto più nece quanto più i minori cominciano a crescere, intessendo relazioni con persone e l’ambiente che li circonda dentro e fuori casa.
È pertanto evidente che, per soddisfare tali esigenze, la casa familia deve, di regola, essere assegnata al genitore presso cui il minore è collo con prevalenza, sempre che non emerga una diversa soluzione (anche
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concordata dai genitori) che meglio tuteli il suo interesse. Solo in qu modo, infatti, è conseguito il risultato di far continuare a cres questrultimo nello stesso habil -al in cui ha vissuto quando la famiglia era ancora unita.
Questa Corte ha già precisato che deve essere estranea alla decisione sull’assegnazione della casa ogni valutazione che operi u ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei fi (v. ancora Cass., Sez. 1, n. 25604 del 12/10/2018).
Questa stessa Corte ha espressamente affermato che l’assegnazione della casa familiare postula l’affidamento dei figli minori o la convivenza i figli maggiorenni non ancora autosufficienti, con la conseguenza che, assenza di tale condizione, non può essere disposta a favore del coniu proprietario esclusivo, neppure qualora l’eccessivo costo di gestione renda opportuna la vendita, quando i figli siano affidati all’altro coniuge quanto eventuali interessi di natura economica assumono rilievo nella misura in cui non sacrifichino il diritto dei figli a permanere nel loro habitat domestico (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23591 del 22/11/2010, riferimento ad una fattispecie regolata dalla disciplina previgente alla 54 del 2006).
Anche nel caso in cui, a modifica di una precedente regola mentazione, sia disposto un affidamento paritetico della prole (che preveda, ci collocazione e frequentazione ugualmente ripartite tra genitori), non pu costituire un effetto automatico la revoca dell’assegnazione della c familiare. La valutazione che il giudice del merito deve svolgere non p limitarsi alla buona relazione del minore con entrambi i genitori, ma dev avere ad oggetto una giustificazione puntuale, eziologicannent riconducibile esclusivamente alla realizzazione di un maggiore benessere del minore da ricondursi al mutamento del regime giuridico dell’assegnazione della casa familiare. Deve, in particolare, es
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evidenziato come questo rilevante mutamento nella esperienza quotidiana di vita del minore possa produrre un miglioramento concreto per lo stesso o sia finalizzato a scongiurare un pregiudizio per il suo sviluppo prodotto precedente regime di assegnazione. Anche in questo quadro, infatti, l’assegnazione della casa familiare ha l’esclusiva funzione di non modifica l’habitat domestico e il contesto relazionale e sociale all’interno del qual minore ha vissuto prima dell’inasprirsi del conflitto familiare (Cass., Sez Ordinanza n. 5738 del 24/02/2023).
Per queste stesse ragioni, e nella medesima ottica, la RAGIONE_SOCIALE.C. ha recente affermato che l’assegnazione della casa familiare non può esser revocata per il solo fatto che il genitore collocata rio abbia intrapreso, casa assegnata, una convivenza more uxorio, essendo la relativa statuizione subordinata esclusivamente ad una valutazione di rispondenza all’interesse del minore (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 33610 11/11/2021).
In sintesi, al momento dell’attribuzione del godimento dell’abitazione familiare, il giudice deve tenere conto soltanto dell’inte del minore, sicché, considerata la primaria esigenza di quest’ultimo conservare l’habitat domestico, l’assegnazione della casa familiare va, di regola, disposta in favore del genitore collocatario con prevalenza minore stesso, a meno che non emergano ragioni per cui, proprio per tutelare il primario interesse del minore, è preferibile una diversa soluzio
Nel caso di specie, la Corte d’appello non risulta avere fatto bu uso dei principi appena illustrati, perché, come sopra evidenziato, p avendo previsto il collocamento prevalente delle minori presso la madre, ha revocato l’assegnazione della casa familiare a questultima, prospettando presenza di cattivi rapporti della stessa con il padre delle minori e c parenti di quest’ultimo r senza alcuna specificazione e senza l’indicazione di elementi di prova verificabili, deducendone tensioni e controversi
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anch’esse indimostrate, ma ritenute suscettibili di ripercuotersi s bambine.
In totale mancanza della verifica di uno specifico rischio di pregiudi per le minori, derivante dal rimanere nella casa in cui sono fino ad all vissute, o della spiegazione dello specifico vantaggio che ne deriverebbe le bambine, è stata disposta la revoca dell’assegnazione della casa famili al genitore presso cui le minori sono state collocate con prevalenza conseguentemente, l’allontanamento delle stesse da tale luogo per maggior numero delle loro giornate.
Come anticipato, l’accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso rende superfluo l’esame degli altri, che devono pertanto ritener assorbiti.
Il decreto impugnato deve pertanto essere cassato per le ragioni appena illustrate.
In applicazione dell’art. 384, comma 1, c.p.c., deve essere enuncia il seguente principio di diritto:
“Nei casi di crisi familiare ai sensi dell’art. 337 bis c.c., nel regolare il godimento della casa familiare il giudice deve tener conto esclusivamente del primario interesse del figlio minore, con fa conseguenza che l’abitazione in cui quest’ultimo ha vissuto quando fa famiglia era unita deve essere di regola assegnata al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenza, a meno che non venga esplicitata una diversa soluzione (anche concordata dai genitori) che meglio tuteli il menzionato interesse del minore.”
La causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Trento Sezione distaccata di Bolzano, in diversa composizione, anche per l decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità.
In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità dell parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell’art. 52 d.l 196 del 2003.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, nei termini motivazione, e, assorbiti gli atri, cassa la sentenza impugnata e r causa alla Corte d’appello di Trent° – Sezione distaccata di Bolzano a per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
Dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza, siano ome generalità delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell’art. n. 196 del 2003.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione c della Corte Suprema di Cassazione, il 31 maggio 2023.
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